AS 2013 2163
Decisione n. 1/2013 del comitato statistico Unione europea/Svizzera che sostituisce l'allegato A dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico
Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico Decisione n. 1/2013 del comitato statistico unione europea/svizzera che sostituisce l’allegato A dell’Accordo
Approvata il 12 giugno 2013 Entrata in vigore il 12 giugno 2013
Testo originale
Il comitato statistico unione europea/svizzera, visto l’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla coopera- zione nel settore statistico1, in seguito denominato «l’Accordo», in particolare l’articolo 4 paragrafo 4, considerando quanto segue: 1) L’Accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2007 e contiene l’allegato A concer- nente gli atti giuridici nel settore statistico. 2) Sono stati adottati nuovi atti giuridici nel settore statistico, i quali devono essere menzionati nell’allegato A. È pertanto opportuno modificare tale allegato. decide:
Art. 1 L’allegato A dell’Accordo è sostituito dall’allegato della presente decisione.
1 RS 0.431.026.81
2013-1134 2163
Cooperazione con l’UE nel settore statistico. Dec. n. 1/2013 RU 2013
Art. 2 La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.
Fatto a Ginevra, il 12 giugno 2013.
Per il comitato misto Il capo della delegazione UE in seno Il capo della delegazione svizzera in seno al comitato misto: al comitato misto: Walter Radermacher François Baumgartner
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Allegato «Allegato A
Atti giuridici nel settore statistico di cui all’articolo 2
Adattamento settoriale 1. In virtù del trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, l’Unione europea sostituisce e succede alla Comunità europea. 2. Oltre ai Paesi intesi negli atti pertinenti dell’Unione europea, i termini «Stato membro» o «Stati membri» figuranti negli atti cui si fa riferimento nel presente allegato includono, la Svizzera.
3. Il comitato del programma statistico (CPS) di cui all’articolo 3 paragrafo 2
del presente Accordo è stato sostituito dal comitato del sistema statistico europeo (comitato dell’SSE) istituito dall’articolo 7 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee2.
4. Il programma statistico comunitario di cui all’articolo 5 paragrafi 1 e 2 e
all’articolo 8 paragrafo 1 del presente Accordo è stato sostituito dal programma statistico europeo di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parla- mento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee. 5. Il comitato misto osserva che le norme che disciplinano la gestione delle sta- tistiche provenienti dalla Svizzera, di cui all’articolo 5 paragrafo 3 del presente Accordo, sono ora stabilite dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento euro- peo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee, con norme più specifiche figuranti nel presente allegato. 6. Salvo altrimenti disposto, i riferimenti alla «Nomenclatura delle attività economi- che nelle Comunità europee (NACE Rev. 1)» sono intesi come riferimenti alla «Nomenclatura delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE Rev. 2)» definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività econo- miche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici3. I numeri di codice cui è fatto riferimento sono intesi come i corrispondenti numeri di codice convertiti della NACE Rev. 2.
2 GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.
3 GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.
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7. Le disposizioni che stabiliscono chi deve sostenere i costi delle indagini e costi simili non si applicano ai fini del presente Accordo.
Atti cui è fatto riferimento Statistiche sulle imprese – 32008 R 0295: regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (rifusione) (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13), modificato da: – 32009 R 0251: regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009 (GU L 86 del 31.3.2009, pag. 170). Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: a) la Svizzera non è tenuta a effettuare la disaggregazione per regione dei dati prescritta da tale regolamento; b) la Svizzera è esentata dal fornire i dati al livello a 4 cifre della NACE Rev. 2; c) la Svizzera è esentata dal fornire i dati richiesti da tale regolamento per le unità di attività economica; d) per le variabili 11910, 11930, 16910, 16911, 16930 e 16931 nell’alle- gato IX, la Svizzera fornisce i dati il cui anno di riferimento è il 2011; e) nell’allegato VII, la Svizzera è esentata dal fornire i dati sulla «Disag- gregazione geografica» per la serie 7E. – 32009 R 0250: regolamento (CE) n. 250/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009, che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parla- mento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni delle carat- teristiche, il formato tecnico per la trasmissione dei dati, le prescrizioni per la duplice trasmissione di dati secondo la NACE Rev. 1.1 e secondo la NACE Rev. 2 e le deroghe da concedere per le statistiche strutturali sulle imprese (GU L 86 del 31.3.2009, pag. 1). – 32009 R 0251: regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese e gli ade- guamenti necessari a seguito della revisione della classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) (GU L 86 del 31.3.2009, pag. 170). – 32010 R 0275: regolamento (UE) n. 275/2010 della Commissione, del 30 marzo 2010, che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di valutazione della qualità delle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 86 dell’1.4.2010, pag. 1). – 31998 R 1165: regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio del 19 maggio
1998 relativo alle statistiche congiunturali (GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1),
modificato da:
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– 32005 R 1158: regolamento (CE) n. 1158/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005 (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 1); – 32006 R 1503: regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006 (GU L 281 del 12.10.2006, pag. 15), modificato da: – 32008 R 1178: regolamento (CE) n. 1178/2008 della Commis- sione, del 28 novembre 2008 (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 16); – 32009 R 0329: regolamento (CE) n. 329/2009 della Commissione, del 22 aprile 2009 (GU L 103 del 23.4.2009, pag. 3); – 32012 R 0461: regolamento (UE) n. 461/2012 della Commissione, del 31 maggio 2012 (GU L 142 dell’1.6.2012, pag. 26). Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: a) la Svizzera è esentata dal fornire i dati al livello ai 4 cifre della NACE Rev. 2;. b) la Svizzera è esentata dal fornire i dati per le variabili 220 e 230 fino al 2015. – 32001 R 0586: regolamento (CE) n. 586/2001 della Commissione, del 26 marzo 2001, recante attuazione, per quanto riguarda la definizione di rag- gruppamenti principali di industrie (RPI), del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (GU L 86 del 27.3.2001, pag. 11), modificato da: – 32007 R 0656: regolamento (CE) n. 656/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007 (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 3). – 32006 R 1503: regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, recante attuazione e modifica, per quanto riguarda le definizioni delle variabili, l’elenco delle variabili e la frequenza dell’elabo- razione dei dati, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (GU L 281 del 12.10.2006, pag. 15), modificato da: – 32008 R 1178: regolamento (CE) n. 1178/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008 (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 16); – 32012 R 0461: regolamento (UE) n. 461/2012 della Commissione, del 31 maggio 2012 (GU L 142 dell’1.6.2012, pag. 26). – 32008 R 0472: regolamento (CE) n. 472/2008 della Commissione, del 29 maggio 2008, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda il primo anno base da utilizzare per le serie temporali a norma della NACE Rev. 2 e, per le serie temporali antecedenti il 2009 da trasmettere secondo la NACE
Rev. 2, il livello di dettaglio, la forma, il primo periodo di riferimento e il periodo di riferimento (GU L 140 del 30.5.2008, pag. 5). – 32009 R 0596: regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con con-
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trollo – Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo – Quarta parte (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14). Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del regolamento si inten- dono adattate come in appresso: la Svizzera è esentata dal fornire i dati per le variabili 220 e 230 fino al 2015. – 32008 R 0177: regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i regi- stri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio (GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6). – 32009 R 0192: regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di da- ti riservati tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (GU L 67 del 12.3.2009, pag. 14). Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del regolamento si inten- dono adattate come in appresso: la Svizzera è esentata dal fornire i dati individuali sul fatturato delle imprese di cui all’allegato A fino a tutto il 2013. – 32010 R 1097: regolamento (UE) n. 1097/2010 della Commissione, del 26 novembre 2010, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (GU L 312 del 27.11.2010, pag. 1). – 32009 D 0252: decisione 2009/252/CE della Commissione, dell’11 marzo 2009, recante deroga a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (GU L 75 del 21.3.2009, pag. 11).
Statistiche dei trasporti e del turismo – 32012 R 0070: regolamento (UE) n. 70/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2012, relativo alla rilevazione statistica dei tra- sporti di merci su strada (GU L 32 del 3.2.2012, pag. 1) – 32001 R 2163: regolamento (CE) n. 2163/2001 della Commissione, del 7 novembre 2001, relativo alle modalità tecniche di trasmissione dei dati per le statistiche del trasporto di merci su strada (GU L 291 dell’8.11.2001, pag. 13), modificato da: – 32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10).
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– 32003 R 0006: regolamento (CE) n. 6/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativo alla diffusione di statistiche sui trasporti di merci su strada (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 45), modificato da: – 32010 R 0202: regolamento (UE) n. 202/2010 della Commissione, del 10 marzo 2010 (GU L 61 dell’11.3.2010, pag. 24). – 32004 R 0642: regolamento (CE) n. 642/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, relativo ai requisiti di precisione applicabili ai dati raccolti in virtù del regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 26). – 32007 R 0833: regolamento (CE) n. 833/2007 della Commissione, del 16 luglio 2007, che stabilisce la data di scadenza del periodo transitorio di cui al regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (GU L 185 del 17.7.2007, pag. 9). – 31993 D 0704: decisione 93/704/CE del Consiglio, del 30 novembre 1993, relativa alla creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti stra- dali (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 63). – 32003 R 0091: regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferro- viari (GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1), modificato da: – 32003 R 1192: regolamento (CE) n. 1192/2003 della Commissione, del 3 luglio 2003 (GU L 167 del 4.7.2003, pag. 13); – 32007 R 1304: regolamento (CE) n. 1304/2007 della Commissione, del 7 novembre 2007 (GU L 290 dell’8.11.2007, pag. 14). – 32007 R 0332: regolamento (CE) n. 332/2007 della Commissione, del 27 marzo 2007, relativo alle disposizioni tecniche per la trasmissione di sta- tistiche dei trasporti ferroviari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 16). – 32003 R 0437: regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta (GU L 66 dell’11.3.2003, pag. 1), modificato da: – 32003 R 1358: regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003 (GU L 194 dell’1.8.2003, pag. 9); – 32005 R 0546: regolamento (CE) n. 546/2005 della Commissione, dell’8 aprile 2005 (GU L 91 del 9.4.2005, pag. 5). – 32003 R 1358: regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso (GU L 194 dell’1.8.2003, pag. 9), modificato da: – 32005 R 0546: regolamento (CE) n. 546/2005 della Commissione, dell’8 aprile 2005 (GU L 91 del 9.4.2005, pag. 5); – 32006 R 1792: regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1);
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– 32007 R 0158: regolamento (CE) n. 158/2007 della Commissione, del 16 febbraio 2007 (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 9). – 32011 R 0692: regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio (GU L 192 del 22.7.2011, pag. 17). Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del regolamento si inten- dono adattate come in appresso: a) la Svizzera trasmette i dati indicati nell’allegato I, sezioni 1 e 2, parte A, relativi al tipo di alloggio NACE 55.2 a decorrere dal
2016 (anno di riferimento);
b) la Svizzera trasmette i dati indicati nell’allegato I, sezione 2, parte B, relativi al tipo di alloggio NACE 55.2 per tutti i periodi di rife- rimento entro 4 mesi dalla fine dell’anno di riferimento, a decorre- re dal 2016 (anno di riferimento); c) la Svizzera trasmette i dati indicati nell’allegato I, sezione 2, par- te B, relativi al tipo di alloggio NACE 55.3 per tutti i periodi di riferimento entro 4 mesi dalla fine dell’anno di riferimento; d) la Svizzera trasmette i dati indicati nell’allegato II entro 12 mesi dalla fine del periodo di riferimento, insieme a una relazione sulla qualità dei dati. – 32011 R 1051: regolamento di esecuzione (UE) n. 1051/2011 della Commis- sione, del 20 ottobre 2011, recante disposizioni di attuazione del regola- mento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo per quanto riguarda la struttura delle relazioni sulla qualità e la trasmissione dei dati (GU L 276 del 21.10.2011, pag. 13).
Statistiche del commercio estero – 32006 R 1833: regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le stati- stiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). – 32009 R 0471: regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del com- mercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23). Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del regolamento si inten- dono adattate come in appresso: a) tutte le disposizioni relative al regime doganale dello sdoganamen- to centralizzato non si applicano; b) articolo 2 – Definizioni: Il territorio statistico comprende il territo- rio doganale, esclusi i depositi doganali e i depositi in franchigia da dazi; la Svizzera non è tenuta a compilare statistiche sugli scambi tra la Svizzera e il Liechtenstein;
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c) articolo 5 paragrafo 1 – Dati statistici: i dati statistici di cui all’articolo 5 paragrafo 1 lettera e) sono rilevati per la prima volta entro il 1° gennaio 2016; non si applicano le disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 1 let- tere f) e k); la classificazione di cui all’articolo 5 paragrafo 1 lettera h) si applica almeno alle prime 6 cifre; nel caso della Svizzera non si applicano le disposizioni dell’arti- colo 5 paragrafo 1 lettera m), punti ii) e iii). d) articolo 6 – Compilazione di statistiche del commercio estero: le disposizioni dell’articolo 6 non si applicano ai dati statistici dalla cui rilevazione la Svizzera è esentata a norma dell’articolo 5 del regolamento in questione; e) articolo 7 – Scambio di dati: non si applicano le disposizioni dell’articolo 7 paragrafo 2. – 32010 R 0092: regolamento (UE) n. 92/2010 della Commissione, del 2 febbraio 2010, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda lo scambio di dati tra le autorità doganali e le autorità statistiche nazionali, la compilazione delle statistiche e la valutazione della qualità (GU L 31 del 3.2.2010, pag. 4). – 32010 R 0113: regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda la copertura del commercio, la definizione dei dati, la compilazione di statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese e secondo la valuta di fatturazione, e determina- te merci o movimenti (GU L 37 del 10.2.2010, pag. 1). Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del regolamento si inten- dono adattate come in appresso: a) all’articolo 4 paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma: «Nel caso della Svizzera il ‹valore in dogana› è definito confor- memente alle rispettive norme nazionali»; b) all’articolo 7 paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma: «Nel caso della Svizzera per ‹paese d’origine› si intende il paese del quale le merci sono originarie conformemente alle rispettive norme nazionali d’origine»; c) nell’articolo 15 paragrafo 4 il riferimento al regolamento (CEE) n. 2454/93 non è pertinente.
Principi e segreto statistici – 32008 D 0234: decisione 234/2008/CE del Parlamento europeo e del Consi- glio, dell’11 marzo 2008, che istituisce il comitato consultivo europeo di sta- tistica e che abroga la decisione 91/116/CEE del Consiglio (GU L 73 del 15.3.2008, pag. 13).
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– 32008 D 0235: decisione 235/2008/CE del Parlamento europeo e del Consi- glio, dell’11 marzo 2008, che istituisce il Comitato consultivo europeo per la governanza statistica (GU L 73 del 15.3.2008, pag. 17). – 32009 R 0223: regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del pro- gramma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164). – 32002 R 0831: regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati per fini scientifici (GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7), modifi- cato da: – 32006 R 1104: regolamento (CE) n. 1104/2006 della Commissione, del 18 luglio 2006 (GU L 197 del 19.7.2006, pag. 3); – 32007 R 1000: regolamento (CE) n. 1000/2007 della Commissione, del 29 agosto 2007 (GU L 226 del 30.8.2007, pag. 7); – 32008 R 0606: regolamento (CE) n. 606/2008 della Commissione, del 26 giugno 2008 (GU L 166 del 27.6.2008, pag. 16); – 32010 R 0520: regolamento (UE) n. 520/2010 della Commissione, del 16 giugno 2010 (GU L 151 del 17.6.2010, pag. 14). – 32004 D 0452: decisione 2004/452/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori pos- sono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici (GU L 156 del 30.4.2004, pag. 1), modificata da: – 32005 D 0412: decisione 2005/412/CE della Commissione, del 25 maggio 2005 (GU L 140 del 3.6.2005, pag. 11); – 32005 D 0746: decisione 2005/746/CE della Commissione, del 20 ottobre 2005 (GU L 280 del 25.10.2005, pag. 16); – 32006 D 0429: decisione 2006/429/CE della Commissione, del 22 giugno 2006 (GU L 172 del 24.6.2006, pag. 17); – 32006 D 0699: decisione 2006/699/CE della Commissione, del 17 ottobre 2006 (GU L 287 del 18.10.2006, pag. 36); – 32007 D 0081: decisione 2007/81/CE della Commissione, del 2 feb- braio 2007 (GU L 28 del 3.2.2007, pag. 23);
– 32007 D 0229: decisione 2007/229/CE della Commissione, dell’11 aprile 2007 (GU L 99 del 14.4.2007, pag. 11); – 32007 D 0439: decisione 2007/439/CE della Commissione, del 25 giugno 2007 (GU L 164 del 26.6.2007, pag. 30);
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– 32007 D 0678: decisione 2007/678/CE della Commissione, del 16 ottobre 2007 (GU L 280 del 24.10.2007, pag. 22); – 32008 D 0052: decisione 2008/52/CE della Commissione, del 20 dicembre 2007 (GU L 13 del 16.1.2008, pag. 29); – 32008 D 0291: decisione 2008/291/CE della Commissione, del 18 marzo 2008 (GU L 98 del 10.4.2008, pag. 11); – 32008 D 0595: decisione 2008/595/CE della Commissione, del 25 giugno 2008 (GU L 192 del 19.7.2008, pag. 60); – 32008 D 0876: decisione 2008/876/CE della Commissione, del 6 novembre 2008 (GU L 310 del 21.11.2008, pag. 28); – 32009 D 0411: decisione 2009/411/CE della Commissione, del 25 maggio 2009 (GU L 132 del 29.5.2009, pag. 16); – 32010 D 0373: decisione 2010/373/CE della Commissione, del 1° luglio 2010 (GU L 169 del 3.7.2010, pag. 19); – 32011 D 0511: decisione 2011/511/CE della Commissione, del 17 agosto 2011 (GU L 214 del 19.8.2011, pag. 19); – 32012 D 0200: decisione 2012/200/CE della Commissione, del 18 aprile 2012 (GU L 108 del 20.4.2012, pag. 37).
Atti di cui le parti contraenti prendono atto Le parti contraenti prendono atto delle seguenti raccomandazioni non vincolanti: – 52005 PC 0217: raccomandazione COM(2005) 217 della Commissione, del 25 maggio 2005, relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria (GU C 172 del 12.7.2005, pag. 22); – 32009 H 0498: raccomandazione 2009/498/CE della Commissione, del 23 giugno 2009, relativa ai metadati di riferimento per il sistema statistico europeo (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 50).
Statistiche demografiche e sociali – 31998 R 0577: regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio del 9 marzo 1998 relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3), modificato da: – 32002 R 1991: regolamento (CE) n. 1991/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 ottobre 2002 (GU L 308 del 9.11.2002, pag. 1); – 32002 R 2104: regolamento (CE) n. 2104/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002 (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 14); – 32003 R 2257: regolamento (CE) n. 2257/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2003 (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 6); – 32007 R 1372: regolamento (CE) n. 1372/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 42).
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Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del regolamento si inten- dono adattate come in appresso: per la Svizzera, a prescindere dalle disposizioni dell’articolo 2 para- grafo 4, l’unità campionaria è un individuo e le informazioni sugli altri membri della famiglia possono comprendere almeno le caratteristiche di cui all’articolo 4 paragrafo 1. – 32000 R 1575: regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione, del 19 luglio 2000, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio rela- tivo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, per quanto concerne i codici da utilizzare per la trasmis- sione dei dati a partire dal 2001 (GU L 181 del 20.7.2000, pag. 16). – 32000 R 1897: regolamento (CE) n 1897/2000, del 7 settembre 2000, recan- te disposizioni d’attuazione del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda la definizione operativa di disoccupa- zione (GU L 228 dell’8.9.2000, pag. 18). – 32002 R 2104: regolamento (CE) n. 2104/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002, che adatta il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità e il regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio per quanto concerne l’elenco delle variabili relative all’istruzione e alla formazione e i codici da utilizzare dal 2003 per la trasmissione dei dati (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 14). – 32003 R 0246: regolamento (CE) n. 246/2003 della Commissione, del 10 febbraio 2003, relativo all’adozione di un programma di formulari ad hoc, per gli anni dal 2004 al 2006, destinati all’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 34 dell’11.2.2003, pag. 3). – 32005 R 0384: regolamento (CE) n. 384/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005 che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni dal
2007 al 2009, per l’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al re-
golamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 23). Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del regolamento si inten- dono adattate come in appresso: a prescindere dalle disposizioni dell’articolo 1, la Svizzera è esentata dall’applicare il modulo ad hoc del 2007. – 32007 R 0102: regolamento (CE) n. 102/2007 della Commissione, del 2 febbraio 2007, che adotta le specifiche del modulo ad hoc del 2008 sulla situazione occupazionale dei lavoratori migranti e dei loro figli come dispo- sto dal regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio che modifica il regolamen- to (CE) n. 430/2005 (GU L 28 del 3.2.2007, pag. 3), modificato da:
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– 32008 R 0391: regolamento (CE) n. 391/2008 della Commissione, del 30 aprile 2008 (GU L 117 dell’1.5.2008, pag. 15). Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del regolamento si inten- dono adattate come in appresso: a prescindere dalle disposizioni dell’articolo 2, la Svizzera è esentata dal fornire le variabili indicate nelle colonne 211/212 e alla colonna 215 dell’allegato. – 32008 R 0207: regolamento (CE) n. 207/2008 della Commissione, del 5 marzo 2008, recante adozione delle specifiche relative al modulo ad hoc
2009 sull’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro di cui al regolamento
(CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 62 del 6.3.2008, pag. 4). – 32008 R 0365: regolamento (CE) n. 365/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni 2010,
2011 e 2012, per l’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al rego-
lamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 112 del 24.4.2008, pag. 22). – 32008 R 0377: regolamento (CE) n. 377/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relati- vo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le codifiche da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2009, l’impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali e la definizione dei trimestri di riferimento (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 57), modificato da: – 32009 R 1022: regolamento (CE) n. 1022/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009 (GU L 283 del 30.10.2009, pag. 3). – 32009 R 0020: regolamento (CE) n. 20/2009 della Commissione, del 13 gennaio 2009, recante adozione delle specifiche relative al modulo ad hoc
2010 sulla conciliazione tra vita familiare e professionale di cui al regola-
mento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 7). – 32010 R 0220: regolamento (UE) n. 220/2010 della Commissione, del 16 marzo 2010, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni dal
2013 al 2015, per l’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al
regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 67 del 17.3.2010, pag. 1). – 32010 R 0317: regolamento (UE) n. 317/2010 della Commissione, del 16 aprile 2010, che adotta le specifiche relative al modulo ad hoc 2011 sull’occupazione delle persone disabili per l’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 97 del 17.4.2010, pag. 3). – 32011 R 0249: regolamento (UE) n. 249/2011 della Commissione, del 14 marzo 2011, che adotta le specifiche del modulo ad hoc 2012 sul passag- gio dal lavoro alla pensione di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consi- glio (GU L 67 del 15.3.2011, pag. 18). – 31999 R 0530: regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio del 9 marzo 1999 relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro (GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6), modificato da:
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– 31999 R 1726: regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999 (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 28), modificato da: – 32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10); – 32005 R 1737: regolamento (CE) n. 1737/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005 (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 11); – 32006 R 1893: regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1). Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del regolamento si inten- dono adattate come in appresso: a) per le statistiche sulla struttura e la distribuzione delle retribuzioni, la Svizzera raccoglie per la prima volta nel 2010 i dati di cui all’articolo 6 paragrafo 2 di tale regolamento; b) per le statistiche sul livello e sulla composizione dei costi del lavoro, la Svizzera raccoglie i dati di cui all’articolo 6 paragrafo 1 di tale regolamento nel 2008 soltanto per alcune variabili e per la prima volta nel 2012 per tutte le variabili; c) per il 2008 la Svizzera è autorizzata a: – fornire i dati richiesti all’articolo 6 paragrafo 1 lettera a) basa- ti sulle imprese (invece che sulle unità locali) a livello nazio- nale, ai sensi della NACE Rev. 1.1 a livello di sezione e di aggregati di sezione e senza ripartizione per dimensioni delle imprese; – trasmettere i risultati entro 24 mesi dalla fine dell’anno di ri- ferimento (e non entro 18 mesi come indicato all’articolo 9). – 32000 R 1916: regolamento (CE) n. 1916/2000, dell’8 settembre 2000, recante attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni (GU L 229 del 9.9.2000, pag. 3), modificato da: – 32005 R 1738: regolamento (CE) n. 1738/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005 (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 32), modificato da: – 32009 R 1022: regolamento (CE) n. 1022/2009 della Commissi- one, del 29 ottobre 2009 (GU L 283 del 30.10.2009, pag. 3); – 32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10). – 32006 R 0698: regolamento (CE) n. 698/2006 della Commissione, del 5 maggio 2006, che attua il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio per
quanto riguarda la valutazione della qualità delle statistiche sul costo del lavoro e sulla struttura delle retribuzioni (GU L 121 del 6.5.2006, pag. 30), modificato da: – 32009 R 1022: regolamento (CE) n. 1022/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009 (GU L 283 del 30.10.2009, pag. 3).
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– 32003 R 0450: regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all’indice del costo del lavoro (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 1), modificato da: – 32006 R 1893: regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1). Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del regolamento si inten- dono adattate come in appresso: la Svizzera compila e trasmette l’indice trimestrale del costo del lavoro a decorrere dal primo trimestre del 2015 (periodo di riferimento). – 32003 R 1216: regolamento (CE) n. 1216/2003 della Commissione, del 7 luglio 2003, recante applicazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’indice del costo del lavoro (GU L 169 dell’8.7.2003, pag. 37), modificato da: – 32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10). – 32003 R 1177: regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul red- dito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1), modificato da: – 32005 R 1553: regolamento (CE) n. 1553/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 6). – 32003 R 1980: regolamento (CE) n. 1980/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda le defini- zioni e le definizioni aggiornate (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 1), modifi- cato da: – 32006 R 0676: regolamento (CE) n. 676/2006 della Commissione, del 2 maggio 2006 (GU L 118 del 3.5.2006, pag. 3). – 32003 R 1981: regolamento (CE) n. 1981/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda gli aspetti della rileva- zione sul campo e le procedure di imputazione (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 23). – 32003 R 1982: regolamento (CE) n. 1982/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda le regole di campionamen- to e di inseguimento (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 29). – 32003 R 1983: regolamento (CE) n. 1983/2003 della Commissione, del 7 novembre 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul
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reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco delle variabili target primarie (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 34), modifi- cato da: – 32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10). – 32004 R 0028: regolamento (CE) n. 28/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sul- le condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda il contenuto dettagliato della relazione intermedia e della relazione definitiva sulla qualità (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 42). – 32006 R 0315: regolamento (CE) n. 315/2006 della Commissione, del 22 febbraio 2006, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco delle variabili target secondarie relative alle condizioni abitative (GU L 52 del 23.2.2006, pag. 16). – 32007 R 0215: regolamento (CE) n. 215/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco delle variabili target secondarie relative al sovraindebitamento e all’esclusi- one finanziaria (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 8). – 32008 R 0362: regolamento (CE) n. 362/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, recante esecuzione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco 2009 delle variabili target secondarie concernenti la deprivazione materiale (GU L 112 del 24.4.2008, pag. 1). – 32009 R 0646: regolamento (CE) n. 646/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco
2010 delle variabili target secondarie relative alla condivisione delle risorse
all’interno della famiglia (GU L 192 del 24.7.2009, pag. 3). – 32010 R 0481: regolamento (UE) n. 481/2010 della Commissione, del 1° giugno 2010, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco
2011 delle variabili target secondarie relative alla trasmissione intergenera-
zionale degli svantaggi sociali (GU L 135 del 2.6.2010, pag. 38). – 32010 R 1157: regolamento (UE) n. 1157/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche
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comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco 2012 delle variabili target secondarie relative alle condi- zioni abitative (GU L 326 del 10.12.2010, pag. 3). – 32012 R 0062: regolamento (UE) n. 62/2012 della Commissione, del 24 gennaio 2012, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco
2013 delle variabili target secondarie relative al benessere (GU L 22 del
25.1.2012, pag. 9). – 32007 R 0862: regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all’elaborazione di statistiche riguar- danti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23). – 32010 R 0216: regolamento (UE) n. 216/2010 della Commissione, del 15 marzo 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale per quanto riguarda le definizioni delle categorie dei motivi per la concessione del permesso di soggiorno (GU L 66 del 16.3.2010, pag. 1). – 32010 R 0351: regolamento (UE) n. 351/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 862/2007 del Par- lamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in mate- ria di migrazione e di protezione internazionale per quanto riguarda le defi- nizioni delle categorie di gruppi di paesi di nascita, gruppi di paesi di precedente dimora abituale, gruppi di paesi di successiva dimora abituale e gruppi di cittadinanze (GU L 104 del 24.4.2010, pag. 37). Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del regolamento si inten- dono adattate come in appresso: per le voci 1.2 (Gruppi di paesi di nascita), 1.3 (Gruppi di paesi di pre- cedente dimora abituale) e 1.4 (Gruppi di paesi di successiva dimora abituale) dell’allegato il primo anno di riferimento applicabile per la Svizzera è il 2011. – 32008 R 0453: regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 234). – 32008 R 1062: regolamento (CE) n. 1062/2008 della Commissione, del 28 ottobre 2008, recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità per quanto riguarda le procedure di destagionalizzazione e le relazioni sulla qualità (GU L 285 del 29.10.2008, pag. 3). – 32009 R 0019: regolamento (CE) n. 19/2009 della Commissione, del 13 gennaio 2009, recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del
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Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità per quanto riguarda la definizione di posto di lavoro vacante, le date di riferimento per la rilevazione dei dati, le disposizioni in merito alla trasmissione dei dati e studi di fattibilità (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 3).
Atti di cui le parti contraenti prendono atto Le parti contraenti prendono atto delle seguenti raccomandazioni non vincolanti: – 32009 H 0824: raccomandazione 2009/824/CE della Commissione, del 29 ottobre 2009, sull’utilizzo della classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO-08) (GU L 292 del 10.11.2009, pag. 31).
Statistiche economiche – 31995 R 2494: regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1). Per la Svizzera il regolamento si applica all’armonizzazione degli indici dei prezzi al consumo per i raffronti internazionali. Esso non è rilevante per quanto riguarda le finalità esplicite del calcolo degli indici dei prezzi al consumo armonizzati nel contesto dell’Unione economica e monetaria. Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del regolamento si inten- dono adattate come in appresso: a) l’articolo 2, lettera c), nonché i riferimenti all’IPCUM di cui all’articolo 8 paragrafo 1 e all’articolo 11 non si applicano; b) l’articolo 5 paragrafo 1 lettera a) non si applica; c) l’articolo 5 paragrafo 2 non si applica; d) la consultazione dell’IME quale specificata all’articolo 5 paragrafo
3 non si applica.
– 31996 R 1749: regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione del 9 set- tembre 1996 sulle misure iniziali dell’avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armoniz- zati (GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3), modificato da: – 31998 R 1687: regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU L 214 del 31.7.1998, pag. 12); – 31998 R 1688: regolamento (CE) n. 1688/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU L 214 del 31.7.1998, pag. 23); – 32007 R 1334: regolamento (CE) n. 1334/2007 della Commissione, del 14 novembre 2007 (GU L 296 del 15.11.2007, pag. 22). – 31996 R 2214: regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione del 20 novembre 1996 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati: trasmissione e diffusione dei sottoindici dell’IPCA (GU L 296 del 21.11.1996, pag. 8), modificato da:
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– 31999 R 1617: regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999 (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 9); – 31999 R 1749: regolamento (CE) n. 1749/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999 (GU L 214 del 13.8.1999, pag. 1); – 32001 R 1920: regolamento (CE) n. 1920/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 46); – 32005 R 1708: regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005 (GU L 274 del 20.10.2005, pag. 9). – 31998 R 2646: regolamento (CE) n. 2646/98 della Commissione del 9 dicembre 1998 contenente regole dettagliate per l’applicazione del rego- lamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per ciò che riguarda le norme minime per il trattamento delle tariffe negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 30). – 31999 R 1617: regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione del 23 luglio 1999 recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il tratta- mento delle assicurazioni negli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 9). – 31999 R 2166: regolamento (CE) n. 2166/1999 del Consiglio, dell’8 ottobre 1999, che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda norme minime per il trattamento dei prodotti nei settori della sanità, dell’istruzione e della protezione sociale negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 266 del 14.10.1999, pag. 1). – 32000 R 2601: regolamento (CE) n. 2601/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, relativo a disposizioni dettagliate per l’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo al calendario dell’introduzione dei prezzi all’acquisto nell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 14). – 32000 R 2602: regolamento (CE) n. 2602/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamen- to (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle riduzioni di prezzo negli indici dei prezzi al consumo ar- monizzati (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 16), modificato da: – 32001 R 1921: regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 49).
– 32001 R 1920: regolamento (CE) n. 1920/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il tratta- mento degli oneri proporzionali al valore dell’operazione negli indici dei prezzi a consumo armonizzati e modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 46) – 32001 R 1921: regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regola-
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mento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per le revisioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2602/2000 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 49). – 32005 R 1708: regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento comu- ne dell’indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 274 del 20.10.2005, pag. 9). – 32006 R 0701: regolamento (CE) n. 701/2006 del Consiglio, del 25 aprile 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda la copertura temporale della rilevazione dei prezzi nell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 3). – 32009 R 0330: regolamento (CE) n. 330/2009 della Commissione, del 22 aprile 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda norme minime per il tratta- mento dei prodotti stagionali nell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) (GU L 103 del 23.4.2009, pag. 6). – 32010 R 1114: regolamento (UE) n. 1114/2010 della Commissione, del 1° dicembre 2010, recante norme d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo ai requisiti minimi di qualità per la ponde- razione degli IPCA e che abroga il regolamento (CE) n. 2454/97 della Commissione (GU L 316 del 2.12.2010, pag. 4). – 32007 R 1445: regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere d’acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione (GU L 336 del 20.12.2007, pag. 1). – 32011 R 0193: regolamento (UE) n. 193/2011 della Commissione, del 28 febbraio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parla- mento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di controllo della qualità utilizzato per le parità di potere d’acquisto (GU L 56 dell’1.3.2011, pag. 1). – 31996 R 2223: regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno
1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella
Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1), modificato da: – 31998 R 0448: regolamento (CE) n. 448/98 del Consiglio, del 16 feb- braio 1998 (GU L 58 del 27.2.1998, pag. 1); – 32000 R 1500: regolamento (CE) n. 1500/2000 della Commissione, del 10 luglio 2000 (GU L 172 del 12.7.2000, pag. 3); – 32000 R 2516: regolamento (CE) n. 2516/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000 (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 1);
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– 32001 R 0995: regolamento (CE) n. 995/2001 della Commissione, del 22 maggio 2001 (GU L 139 del 23.5.2001, pag. 3); – 32001 R 2558: regolamento (CE) n. 2558/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001 (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 1); – 32002 R 0113: regolamento (CE) n. 113/2002 della Commissione, del 23 gennaio 2002 (GU L 21 del 24.1.2002, pag. 3); – 32002 R 1889: regolamento (CE) n. 1889/2002 della Commissione, del 23 ottobre 2002 (GU L 286 del 24.10.2002, pag. 1); – 32003 R 1267: regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003 (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1); – 32007 R 1392: regolamento (CE) n. 1392/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 1); – 32009 R 0400: regolamento (CE) n. 400/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 11); – 32010 R 0715: regolamento (UE) n. 715/2010 della Commissione, del 10 agosto 2010 (GU L 210 dell’11.8.2010, pag. 1). Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del regolamento si inten- dono adattate come in appresso: a) alla Svizzera è consentito compilare dati per unità istituzionali nei casi in cui le disposizioni di questo regolamento si riferiscono alla branca di attività economica; b) la Svizzera non è tenuta a effettuare la disaggregazione per regione dei dati richiesta da questo regolamento; c) la Svizzera non è tenuta ad effettuare la disaggregazione delle esportazioni e importazioni di servizi con l’UE/paesi terzi richiesta da questo regolamento; d) nell’allegato B, nella sezione «Deroghe per Stato membro», dopo il punto 27. Regno Unito è aggiunto il testo seguente:
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«28. Svizzera
28.1. Deroghe per tavola
N. della Variabile/voce Deroga Periodo oggetto della deroga Prima tavola trasmissione
1 Tutte le variabili Esente 1980–1989 1998
Occupazione Nessuna distinzione tra lavoratori dipendenti e indipendenti Tutti Redditi da lavoro Disaggregazione di D.1 solo per i dati annuali a T+9 Tutti dipendente
3 Tutte le variabili Esente 1980–1989 1998
Disaggregazione A21 1990–1997 Disaggregazione A64 con qualche aggregazione Dal 1998 in poi Occupazione Nessuna distinzione tra lavoratori dipendenti e indipendenti Tutti
5 COICOP Esente 1980–1989 1998
6–7 Tutte le variabili Esente 1995–1999 2005 Trasmissione a T+11 (settore delle famiglie) e a T+21 (altri settori) 2000–2014 Trasmissione a T+9 (settore delle famiglie) e a T+11 (altri settori) Dal 2015 in poi 2016 F.51, F.7 Nessuna disaggregazione Tutti
8 Tutte le variabili Trasmissione a T+18 1990–2014
Trasmissione a T+9 Dal 2015 in poi 2016
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N. della Variabile/voce Deroga Periodo oggetto della deroga Prima tavola trasmissione
10 Tutte le variabili Esente Tutti
11 COFOG Esente 1995–2004 2008
12–13 Tutte le variabili Esente Tutti 15–26 »
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– 31997 D 0178: decisione 97/178/CE, Euratom, della Commissione del 10 febbraio 1997 relativa alla definizione di una metodologia per il passag- gio tra il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 1995) e il Sistema europeo di conti economici integrati (SEC seconda edizione) (GU L 75 del 15.3.1997, pag. 44). – 31998 D 0715: decisione 98/715/CE della Commissione del 30 novembre
1998 che chiarifica l’allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consi-
glio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità per quanto riguarda i principi delle misure di prezzo e di volume (GU L 340 del 16.12.1998, pag. 33). Ai fini del presente Accordo, le disposizioni della decisione si intendo- no adattate come in appresso: l’articolo 3 (Classificazione dei metodi per prodotto) non si applica alla Svizzera. – 32002 D 0990: decisione 2002/990/CE della Commissione, del 17 dicembre 2002, che chiarifica ulteriormente l’allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda i principi delle misure di prezzo e di volume nei conti nazionali (GU L 347 del 20.12.2002, pag. 42). Ai fini del presente Accordo, le disposizioni della decisione si inten- dono adattate come in appresso: l’articolo 2 (Classificazione di metodi) non si applica alla Svizzera. – 32002 R 1889: regolamento (CE) n. 1889/2002 della Commissione, del 23 ottobre 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 448/98 che completa e modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 per quan- to riguarda la ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indiret- tamente misurati (SIFIM) nel quadro del sistema europeo di conti nazionali e regionali (SEC) (GU L 286 del 24.10.2002, pag. 11). – 32003 R 1287: regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato («regolamento RNL») (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1). – 32005 R 0116: regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 della Commissione, del 26 gennaio 2005, relativo al trattamento dei rimborsi del’IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti, ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio relativo all’armo- nizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 6). – 32005 R 1722: regolamento (CE) n. 1722/2005 della Commissione, del 20 ottobre 2005, relativo ai principi di stima dei servizi di abitazione ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 276 del 21.10.2005, pag. 5).
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– 32000 R 0264: regolamento (CE) n. 264/2000 della Commissione, del 3 febbraio 2000, relativo all’attuazione del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alle statistiche congiunturali della finanza pub- blica (GU L 29 del 4.2.2000, pag. 4). Ai fini del presente Accordo, le disposizioni delle tabelle 25.1 e 25.2 del regolamento si intendono adattate come in appresso: a) la Svizzera è esentata dalla disaggregazione delle prestazioni sociali D.60 in D.62 e D.631M; b) la Svizzera è esentata dalla disaggregazione dei contributi sociali D.61 in D.611 e D.612; c) la Svizzera è esentata dalla disaggregazione dei trasferimenti in conto capitale D.9 in D.91 e D.9N; d) i primi dati sono trasmessi nell’anno 2012 + t12 (fine di dicembre) per il terzo trimestre del 2012 e retroattivamente dal primo trime- stre del 1999. – 32002 R 1221: regolamento (CE) n. 1221/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per quanto riguarda i conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche (GU L 179 del 9.7.2002, pag. 1). Ai fini del presente Accordo, le disposizioni delle tabelle 25.1 e 25.2 del regolamento si intendono adattate come in appresso: a) la Svizzera è esentata dalla disaggregazione delle prestazioni sociali D.60 in D.62 e D.631M; b) la Svizzera è esentata dalla disaggregazione dei contributi sociali D.61 in D.611 e D.612; c) la Svizzera è esentata dalla disaggregazione dei trasferimenti in conto capitale D.9 in D.91 e D.9N; d) i primi dati sono trasmessi nell’anno 2012 + t12 (fine di dicembre) per il terzo trimestre del 2012 e retroattivamente dal primo trime- stre del 1999. – 32005 R 0184: regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli inve- stimenti diretti all’estero (GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 23), modificato da: – 32006 R 0602: regolamento (CE) n. 602/2006 della Commissione, del 18 aprile 2006 (GU L 106 del 19.4.2006, pag. 10); – 32009 R 0707: regolamento (CE) n. 707/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009 (GU L 204 del 6.8.2009, pag. 3). Ai fini del presente Accordo le disposizioni del regolamento si inten- dono adattate come in appresso: a) la Svizzera è esentata dal fornire dati per: – la tabella 1 (Indicatori in euro): intera tabella;
– la tabella 2 (Statistiche trimestrali della bilancia dei paga- menti): Investimenti di portafoglio disaggregati per paese; – la tabella 3 (Scambi internazionali di servizi): Totale servizi con disaggregazione geografica a livello 3 e suddivisioni dei Servizi delle amministrazioni pubbliche;
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– la tabella 4 (Flussi di investimenti diretti T+21) e tabella 5 (Stock di investimenti diretti T+21): Branca d’attività econo- mica NOGA a livello a 3 cifre; b) La Svizzera è esentata dal fornire dati fino a tutto il 2014 per: – la tabella 2 (Statistiche trimestrali della bilancia dei pagamen- ti): Bilancia dei pagamenti senza investimenti di portafoglio; – la tabella 3 (Scambi internazionali di servizi): Totale servizi con disaggregazione geografica a livello 2; – la tabella 4 (Flussi di investimenti diretti T+9): Investimenti diretti all’estero, totale: Disaggregazione geografica a livello
3 e Investimenti diretti nell’economia segnalante, totale: Di-
saggregazione geografica a livello 3; – la tabella 4 (Flussi di investimenti diretti T+21): Investimenti diretti all’estero, totale: ripartizione geografica livello 3 e Investimenti diretti nell’economia segnalante, totale: Disag- gregazione geografica a livello 3 e Branca d’attività economi- ca NOGA a livello a 2 cifre; – la tabella 5 (Stock di investimenti diretti T+21): Investimenti diretti all’estero, totale attivi: Disaggregazione geografica a livello 3 e Investimenti diretti nell’economia segnalante, tota- le passivi: Disaggregazione geografica a livello 3 e Branca d’attività economica NOGA a livello a 2 cifre. – 32006 R 0601: regolamento (CE) n. 601/2006 della Commissione, del 18 aprile 2006, recante disposizioni d’attuazione del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato e la procedura di trasmissione dei dati (GU L 106 del 19.4.2006, pag. 7). Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del regolamento si inten- dono adattate come in appresso: la Svizzera è esentata dall’applicare le procedure concernenti il formato e le procedure di trasmissione dei dati fino a tutto il 2014. – 32008 R 1055: regolamento (CE) n. 1055/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008, che attua il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di qualità e le relazioni sulla qualità per le statistiche della bilancia dei pagamenti (GU L 283 del 28.10.2008, pag. 3), modificato da: – 32010 R 1227: regolamento (UE) n. 1227/2010 della Commissione, del 20 dicembre 2010 (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 15). Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del regolamento si inten- dono adattate come in appresso: la Svizzera è esentata dal fornire una relazione sulla qualità fino a tutto il 2014.
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Nomenclature – 31990 R 3037: regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato da: – 31993 R 0761: regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione, del 24 marzo 1993 (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1); – 32002 R 0029: regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2001 (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3); – 32006 R 1893: regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1). – 31993 R 0696: regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1), modi- ficato da: – 1 94 N: atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione euro- pea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, rettificata della GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 1). – 32003 R 1059: regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1), modificato da: – 32008 R 0011: regolamento (CE) n. 11/2008 della Commissione, dell’8 gennaio 2008 (GU L 5 del 9.1.2008, pag. 13); – 32008 R 0176: regolamento (CE) n. 176/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008 (GU L 61 del 5.3.2008, pag. 1); – 32011 R 0031: regolamento (UE) n. 31/2011 della Commissione, del 17 gennaio 2011 (GU L 13 del 18.1.2011, pag. 3). – 32008 R 0451: regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione stati- stica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 65).
Statistiche dell’agricoltura – 31996 L 0016: direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lat- tiero-caseari (GU L 78 del 28.3.1996, pag. 27), modificata da: – 32003 L 0107: direttiva 2003/107/CE del Parlamento e del Consiglio, del 5 dicembre 2003 (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 40). Ai fini del presente Accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:
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la Svizzera non è vincolata alla disaggregazione per regione dei dati ri- chiesta dalla direttiva. – 31997 D 0080: decisione 97/80/CE della Commissione del 18 dicembre
1996 recante norme d’applicazione della direttiva 96/16/CE del Consiglio,
relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei pro- dotti lattiero-caseari (GU L 24 del 25.1.1997, pag. 26), modificata da: – 31998 D 0582: decisione 98/582/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1998 (GU L 281 del 17.10.1998, pag. 36); – 32005 D 0288: decisione 2005/288/CE della Commissione, del 18 marzo 2005 (GU L 88 del 7.4.2005, pag. 10); – 32011 D 0142: decisione 2011/142/UE della Commissione, del 3 marzo
2011 (GU L 59 del 4.3.2011, p. 66).
Ai fini del presente Accordo, le disposizioni della decisione si intendo- no adattate come in appresso: la Svizzera non è tenuta ad effettuare la disaggregazione per regioni richiesta all’allegato I, tabella 1: Produzione annua di latte vaccino. – 32004 R 0138: regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità (GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1), modificato da: – 32005 R 0306: regolamento (CE) n. 306/2005 della Commissione, del 24 febbraio 2005 (GU L 52 del 25.2.2005, pag. 9); – 32006 R 0909: regolamento (CE) n. 909/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006 (GU L 168 del 21.6.2006, pag. 14); – 32008 R 0212: regolamento (CE) n. 212/2008 della Commissione, del 7 marzo 2008 (GU L 65 dell’8.3.2008, pag. 5). – 32008 R 1166: regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola e che abro- ga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio (GU L 321 dell’1.12.2008, pag. 14). Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del regolamento si inten- dono adattate come in appresso: alla Svizzera non si applica la voce VII dell’allegato III del regola- mento. – 32008 R 1242: regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole (GU L 335 del 13.12.2008, pag.3), modificato da: – 32009 R 0867: regolamento (CE) n. 867/2009 della Commissione, del 21 settembre 2009 (GU L 248 del 22.9.2009, pag. 17). – 32009 R 1200: regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di
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produzione agricola, per quanto riguarda i coefficienti di conversione in uni- tà di bestiame e le definizioni delle caratteristiche (GU L 329 del 15.12.2009, pag. 1). – 32008 R 1165: regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle statistiche sul bestiame e sul- la carne e che abroga le direttive del Consiglio 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE (GU L 321 dell’1.12.2008, pag. 1). Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del regolamento si inten- dono adattate come in appresso: a) la Svizzera non è vincolata alle seguenti categorie dettagliate delle statistiche sul bestiame richieste all’allegato II del regolamento: – la Svizzera è esentata dal trasmettere statistiche sugli animali da macello di cui all’allegato II – Categorie di statistiche sul bestiame – Bovini di età superiore a un anno ma inferiore a due anni – femmine (giovenche, animali che non hanno ancora partorito); – la Svizzera è esentata dal trasmettere statistiche diverse da quelle richieste all’allegato II – Categorie di statistiche sul be- stiame – Bovini di età superiore a un anno ma inferiore a due anni – femmine (giovenche, animali che non hanno ancora partorito); – la Svizzera è esentata dal trasmettere statistiche sugli animali da macello di cui all’allegato II – Categorie di statistiche sul bestiame – Bovini di età superiore a due anni – femmine – giovenche; – la Svizzera è esentata dal trasmettere statistiche diverse da quelle richieste all’allegato II – Categorie di statistiche sul be- stiame – Bovini di età superiore a due anni – femmine – gio- venche; – la Svizzera è esentata dal trasmettere statistiche sui suini di peso vivo pari o superiore a 50 kg ma inferiore a 80 kg di cui all’allegato II – Categorie di statistiche sul bestiame – Suini da ingrasso, compresi i verri e le scrofe da riforma; – la Svizzera è esentata dal trasmettere statistiche sui suini di peso vivo pari o superiore a 80 kg ma inferiore a 110 kg di cui all’allegato II – Categorie di statistiche sul bestiame – Su- ini da ingrasso, compresi i verri e le scrofe da riforma; – la Svizzera è esentata dal trasmettere statistiche sui suini di peso vivo pari o superiore a 110 kg di cui all’allegato II – Categorie di statistiche sul bestiame – Suini da ingrasso, compresi i verri e le scrofe da riforma;
– la Svizzera è esentata dal trasmettere statistiche sulle scrofe montate per la prima volta di cui all’allegato II – Categorie di statistiche sul bestiame – Suini da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg – scrofe montate;
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– la Svizzera è esentata dal trasmettere statistiche sulle giovani scrofe non ancora montate di cui all’allegato II – Categorie di statistiche sul bestiame – Suini da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg – altre scrofe; b) la Svizzera è esentata dal trasmettere statistiche sui giovani bovini di cui all’allegato IV – Categorie di statistiche sulle macellazioni – Bovini; c) la Svizzera è esentata dal trasmettere statistiche sugli agnelli e «al- tri» di cui all’allegato IV – Categorie di statistiche sulle macella- zioni – Ovini; d) la Svizzera è esentata dal trasmettere statistiche sui caprini di cui all’allegato IV – Categorie di statistiche sulle macellazioni; e) la Svizzera è esentata dal trasmettere statistiche su anatre e «altri» di cui all’allegato IV – Categorie di statistiche sulle macellazioni – Pollame. – 32009 R 0543: regolamento (CE) n. 543/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo alle statistiche sui prodotti vegetali e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93 (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 1).
Statistiche dell’energia – 31990 L 0377: direttiva 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al con- sumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (GU L 185 del 17.7.1990, pag. 16).
Statistiche ambientali – 32006 R 1893: regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1). – 32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10).»
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