AS 2013 2499
Convenzione n. 122 sulla politica dell'impiego, 1964
Traduzione1
Convenzione n. 122 sulla politica dell’impiego, 1964
Conclusa a Ginevra il 9 luglio 1964 Approvata dall’Assemblea federale il 28 settembre 20122 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera l’11 febbraio 2013 Entrata in vigore per la Svizzera l’11 febbraio 2014
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro, ed ivi riunitasi il 17 giugno 1964 nella sua quarantottesima sessione; considerato che la Dichiarazione di Filadelfia riconosce l’obbligo solenne per l’Organizzazione internazionale del lavoro di favorire l’attuazione, tra le differenti nazioni del mondo, di programmi diretti a realizzare il pieno impiego e l’elevazione dei livelli di vita, e che il Preambolo dello Statuto dell’Organizzazione prevede la lotta contro la disoccupazione e la garanzia di un salario che assicuri idonee condi- zioni di vita; considerato inoltre che in virtù della Dichiarazione di Filadelfia, spetta all’Organiz- zazione internazionale del lavoro esaminare e considerare le ripercussioni delle politiche economiche e finanziarie sulla politica dell’impiego, alla luce dell’obiet- tivo fondamentale secondo cui «tutti gli esseri umani, qualunque sia la loro razza, il loro credo e il loro sesso, hanno il diritto di conseguire il proprio progresso materiale ed il proprio sviluppo spirituale nella libertà e nella dignità, nella sicurezza eco- nomica e con eguali possibilità»; considerato che la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo prevede che «ogni persona ha diritto al lavoro, alla libera scelta del suo lavoro a condizioni eque e soddisfacenti di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione»; preso atto delle convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro esistenti che sono direttamente in rapporto con la politica dell’impiego ed in particolare la Convenzione e la Raccomandazione sulla politica dell’impiego, 19483, la Conven- zione e la Raccomandazione sull’orientamento professionale, 1949, la Raccomanda- zione sulla formazione professionale, 1962, così come la Convenzione e la Racco- mandazione concernenti la discriminazione (occupazione e professione), 19584; considerato che detti strumenti dovrebbero essere inseriti nel contesto più largo di un programma internazionale tendente ad assicurare l’espansione economica fondata sulla piena occupazione, produttiva e liberamente scelta; avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla politica dell’impiego che sono comprese nell’ottava questione all’ordine del giorno della sessione;
RS 0.822.722.2
1 Dal testo originale francese (RO 2013 2499).
2 RU 2013 2497 3 RS 0.823.111 4 RS 0.822.721.1
2011-1651 2499
Conv. n. 122 sulla politica dell’impiego, 1964 RU 2013
avendo deciso che tali proposte assumano la forma di una convenzione internazio- nale, adotta, oggi nove luglio millenovecentosessantaquattro, la convenzione sotto indi- cata che sarà denominata Convenzione sulla politica dell’impiego, 1964.
Art. 1 1. Allo scopo di stimolare il progresso e lo sviluppo economico, di elevare i livelli di vita, di corrispondere ai bisogni di manodopera e di risolvere il problema della disoccupazione e della sottoccupazione, ogni Stato membro formulerà ed applicherà, come obiettivo essenziale, una politica attiva tendente a promuovere il pieno impiego, produttivo e liberamente scelto.
2. Tale politica dovrà tendere a garantire:
a) che vi sarà lavoro per tutte le persone disponibili e in cerca di lavoro; b) che tale lavoro sarà il più produttivo possibile; c) che vi sarà libera scelta dell’occupazione e che ogni lavoratore avrà tutte le possibilità per acquisire le qualificazioni necessarie per occupare un impiego che gli convenga e di utilizzare in tale impiego le sue qualificazioni nonché le sue attitudini, qualunque sia la sua razza, il suo sesso, la sua religione, la sua opinione politica, la sua ascendenza nazionale o la sua origine sociale. 3. Detta politica attiva dovrà tener conto della situazione e del livello di sviluppo economico così come dei rapporti esistenti tra gli obiettivi dell’impiego e gli altri obiettivi economici e sociali e sarà applicata con metodi adatti alle condizioni ed agli usi nazionali.
Art. 2 Ogni Stato membro dovrà con metodi adatti alle condizioni del Paese e nella misura in cui esse lo permettono: a) determinare e rivedere regolarmente nel quadro di una politica economica e sociale coordinata le misure da adottare al fine di raggiungere gli obiettivi indicati all’articolo 1; b) prendere le disposizioni che potrebbero essere richieste per l’applicazione ditali misure, ivi compresa, se necessario, la elaborazione dei programmi.
Art. 3 Nell’applicazione della presente Convenzione, i rappresentanti degli ambienti inte- ressati alle misure da adottare, ed in particolare i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, dovranno essere consultati in merito alle politiche dell’impiego, in modo da tenere pienamente conto della loro esperienza e della loro opinione, e affinché collaborino pienamente alla elaborazione di dette politiche e portino il proprio ausilio per ottenere adesioni in favore di queste ultime.
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Art. 4 Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro che provvederà alla loro registra- zione.
Art. 5
1. La presente Convenzione obbligherà esclusivamente gli Stati membri dell’Orga-
nizzazione internazionale del lavoro, la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri
saranno state registrate. 3. In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data di registrazione della propria ratifica.
Art. 6
1. Gli Stati membri che hanno ratificato la presente Convenzione possono denun-
ziarla alla fine di un periodo di dieci anni dopo la data dell’entrata in vigore iniziale della Convenzione stessa mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro da questi registrata. La denuncia avrà effetto un anno dopo la sua registrazione. 2. Gli Stati membri che hanno ratificato la presente Convenzione e che, nell’anno successivo al periodo di dieci anni indicato al paragrafo precedente, non faranno uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, saranno vincolati per un ulteriore periodo di dieci anni e, in seguito, potranno denunciare la presente Con- venzione alla fine di ciascun periodo di dieci anni, alle condizioni previste nel pre- sente articolo.
Art. 7 1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione delle ratifiche e delle denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Orga- nizzazione. 2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli verrà comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.
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Art. 8 Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite5, ai fini della registrazione, in conformità dell’arti- colo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, le informazioni complete circa le rati- fiche e le denunce che avrà registrato secondo gli articoli precedenti.
Art. 9 Il consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro quando lo riterrà necessario, presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la proposta della sua revisione totale o parziale.
Art. 10
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante una
revisione totale o parziale della presente Convenzione e salvo che la nuova conven- zione non disponga altrimenti: a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revi- sione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 6 precedente, la denuncia immediata della presente Convenzione con la riserva che la nuova convenzione sia entrata in vigore; b) a partire dall’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la pre- sente Convenzione cesserebbe di poter essere ratificata dagli Stati membri.
2. La presente Convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e
contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.
Art. 11 Il testo francese e il testo inglese della presente Convenzione fanno ugualmente fede.
(Seguono le firme)
5 RS 0.120
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Campo d’applicazione il 29 luglio 20136 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore
Albania 7 gennaio 2009 7 gennaio 2010 Algeria 12 giugno 1969 12 giugno 1970 Antigua e Barbuda 16 settembre 2002 16 settembre 2003 Armenia 29 luglio 1994 29 luglio 1995 Australia 12 novembre 1969 12 novembre 1970 Austria 27 luglio 1972 27 luglio 1973 Azerbaigian 19 maggio 1992 19 maggio 1993 Barbados 15 marzo 1976 15 marzo 1977 Belgio 8 luglio 1969 8 luglio 1970 Bielorussia 26 febbraio 1968 26 febbraio 1969 Bolivia 31 gennaio 1977 31 gennaio 1978 Bosnia ed Erzegovina 2 giugno 1993 2 giugno 1994 Brasile 24 marzo 1969 24 marzo 1970 Bulgaria 9 giugno 2008 9 giugno 2009 Burkina Faso 28 ottobre 2009 28 ottobre 2010 Cambogia 28 settembre 1971 28 settembre 1972 Camerun 25 maggio 1970 25 maggio 1971 Canada 16 settembre 1966 16 settembre 1967 Ceca, Repubblica 1° gennaio 1993 1° gennaio 1994 Cile 24 ottobre 1968 24 ottobre 1969 Cina 17 dicembre 1997 17 dicembre 1998 Cipro 28 luglio 1966 28 luglio 1967 Comore 23 ottobre 1978 23 ottobre 1979 Corea del Sud 9 dicembre 1992 9 dicembre 1993 Costa Rica 27 gennaio 1966 27 gennaio 1967 Croazia 8 ottobre 1991 8 ottobre 1992 Cuba 5 febbraio 1971 5 febbraio 1972 Danimarca 17 giugno 1970 17 giugno 1971 Dominicana, Repubblica 29 marzo 2001 29 marzo 2002 Ecuador 13 novembre 1972 13 novembre 1973 El Salvador 15 giugno 1995 15 giugno 1996 Estonia 12 marzo 2003 12 marzo 2004 Figi 18 gennaio 2010 18 gennaio 2011 Filippine 13 gennaio 1976 13 gennaio 1977 Finlandia 23 settembre 1968 23 settembre 1969 Francia 5 agosto 1971 5 agosto 1972 Gabon 1° ottobre 2009 1° ottobre 2010 Georgia 22 giugno 1993 22 giugno 1994 Germania 17 giugno 1971 17 giugno 1972 Giamaica 10 gennaio 1975 10 gennaio 1976 Giappone 10 giugno 1986 10 giugno 1987
6 Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE www.eda.admin.ch/trattati
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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore
Gibuti 3 agosto 1978 3 agosto 1979 Giordania 10 marzo 1966 10 marzo 1967 Grecia 7 maggio 1984 7 maggio 1985 Guatemala 14 settembre 1988 14 settembre 1989 Guinea 12 dicembre 1966 12 dicembre 1967 Honduras 9 giugno 1980 9 giugno 1981 India 17 novembre 1998 17 novembre 1999 Iran 10 giugno 1972 10 giugno 1973 Iraq 2 marzo 1970 2 marzo 1971 Irlanda 20 giugno 1967 20 giugno 1968 Islanda 22 giugno 1990 22 giugno 1991 Israele 26 gennaio 1970 26 gennaio 1971 Italia 5 maggio 1971 5 maggio 1972 Kazakistan 6 dicembre 1999 6 dicembre 2000 Kirghizistan 31 marzo 1992 31 marzo 1993 Lettonia 27 gennaio 1992 27 gennaio 1993 Libano 1° giugno 1977 1° giugno 1978 Libia 27 maggio 1971 27 maggio 1972 Lituania 3 marzo 2004 3 marzo 2005 Macedonia 17 novembre 1991 17 novembre 1992 Madagascar 21 novembre 1966 21 novembre 1967 Marocco 11 maggio 1979 11 maggio 1980 Mauritania 30 luglio 1971 30 luglio 1972 Moldova 12 agosto 1996 12 agosto 1997 Mongolia 24 novembre 1976 24 novembre 1977 Montenegro 3 giugno 2006 3 giugno 2007 Mozambico 23 dicembre 1996 23 dicembre 1997 Nicaragua 1° ottobre 1981 1° ottobre 1982 Norvegia 6 giugno 1966 6 giugno 1967 Nuova Zelanda 15 luglio 1965 15 luglio 1966 Paesi Bassi 9 gennaio 1967 9 gennaio 1968 Panama 19 giugno 1970 19 giugno 1971 Papua Nuova Guinea 1° maggio 1976 1° maggio 1977 Paraguay 20 febbraio 1969 20 febbraio 1970 Perù 27 luglio 1967 27 luglio 1968 Polonia 24 novembre 1966 24 novembre 1967 Portogallo 9 gennaio 1981 9 gennaio 1982 Regno Unito 27 giugno 1966 27 giugno 1967 Rep. Centrafricana 5 giugno 2006 5 giugno 2007 Romania 6 giugno 1973 6 giugno 1974 Ruanda 5 agosto 2010 5 agosto 2011 Russia 22 settembre 1967 22 settembre 1968 Saint Vincent e Grenadine 9 novembre 2010 9 novembre 2011 Senegal 25 aprile 1966 25 aprile 1967 Serbia 24 novembre 2000 24 novembre 2001
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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore
Slovacchia 1° gennaio 1993 1° gennaio 1994 Slovenia 29 maggio 1992 29 maggio 1993 Spagna 28 dicembre 1970 28 dicembre 1971 Sudan 22 ottobre 1970 22 ottobre 1971 Suriname 15 giugno 1976 15 giugno 1977 Svezia 11 giugno 1965 11 giugno 1966 Svizzera 11 febbraio 2013 11 febbraio 2014 Tagikistan 26 novembre 1993 26 novembre 1994 Thailandia 26 febbraio 1969 26 febbraio 1970 Togo 30 marzo 2012 30 marzo 2013 Tunisia 17 febbraio 1966 17 febbraio 1967 Turchia 13 dicembre 1977 13 dicembre 1978 Ucraina 19 giugno 1968 19 giugno 1969 Uganda 23 giugno 1967 23 giugno 1968 Ungheria 18 giugno 1969 18 giugno 1970 Uruguay 2 giugno 1977 2 giugno 1978 Uzbekistan 13 luglio 1992 13 luglio 1993 Venezuela 10 agosto 1982 10 agosto 1983 Vietnam 11 giugno 2012 11 giugno 2013 Yemen 30 gennaio 1989 30 gennaio 1990 Zambia 23 ottobre 1979 23 ottobre 1980
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