AS 2013 309
Ordinanza del DATEC concernente la navigabilità degli aeromobili
Ordinanza del DATEC concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA)
Modifica del 16 gennaio 2013
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:
I L’ordinanza del DATEC del 18 settembre 19951 concernente la navigabilità degli aeromobili è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza l’espressione «regolamento (CE) n. 1592/2002» è sostituita con l’espressione «regolamento (CE) n. 216/2008»; eventuali note a piè di pagina relative a questa espressione non sono modificate.
Art. 1 cpv. 2 2 Essa si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti nella versione vincolante per la Svizzera3: a. regolamento (CE) n. 2042/20034; b. regolamento (CE) n. 216/20085; c. regolamento (UE) n. 748/20126.
3 La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo e può essere consultata o richiesta all’UFAC. Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch). 4 Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 nov. 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni. 5 Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 feb. 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE. 6 Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 ago. 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progetta- zione e di produzione (rifusione).
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Art. 4 Esigenze
1 L’UFAC fissa caso per caso:
a. le esigenze applicabili allo sviluppo di aeromobili nonché ai loro motori, eli- che, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti; b. le condizioni per il riconoscimento delle certificazioni delle imprese di progettazione secondo l’allegato I parte 21 sezione A capitolo J del regola- mento (UE) n. 748/20127; al riguardo, l’UFAC emana direttive sotto forma di comunicazioni tecniche (art. 50).
2 La costruzione di aeromobili, dei loro motori, eliche, parti d’aeromobile ed
equipaggiamenti è disciplinata dall’ordinanza del DATEC del 5 febbraio 19888 concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA).
Art. 19 cpv. 1 lett. e 1 L’esercente o la persona a cui l’esercente ha affidato la manutenzione deve tenere aggiornato l’incarto tecnico per ogni aeromobile nonché per i motori e le eliche. Questo incarto deve contenere di norma i documenti e le indicazioni seguenti: e. i certificati di manutenzione e i pertinenti rapporti di lavoro;
Art. 24, rubrica, nonché cpv. 1 lett. f Manutenzione necessaria per la messa in circolazione e conferma dell’avvenuto controllo della navigabilità 1 Fatto salvo l’articolo 41, un aeromobile è messo in circolazione unicamente se:
f. è munito di una conferma valida dell’UFAC dell’avvenuto controllo della navigabilità.
Art. 25 cpv. 2 lett. e 2 In particolare, sono considerati documenti di manutenzione necessari al manteni- mento della navigabilità e dell’idoneità all’impiego: e. i programmi di manutenzione approvati dall’UFAC.
Art. 32 cpv. 2 e 3, frase introduttiva 2 I lavori di manutenzione complessi su tutti gli altri velivoli, su motoalianti con una massa massima ammissibile al decollo superiore a 1200 kg, su elicotteri nonché tutti i lavori di manutenzione sugli aeromobili utilizzati regolarmente per scopi di adde- stramento possono essere eseguiti o certificati da imprese di manutenzione di cui all’ordinanza del DATEC del 19 marzo 20049 concernente le imprese di manuten-
7 Conformemente al n. 3 dell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo
(RS 0.748.127.192.68). 8 RS 748.127.5 9 RS 748.127.4
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zione di aeromobili (OIMA). Su richiesta, l’UFAC può autorizzare deroghe a questa regola.
3 I lavori di manutenzione complessi su aeromobili e motoalianti con una massa
massima ammissibile al decollo fino a 1200 kg nonché tutti gli altri lavori di manu- tenzione non complessi su aeromobili ed elicotteri possono essere eseguiti o certifi- cati da:
Art. 33 cpv. 1 lett. c 1 I lavori di manutenzione complessi su alianti, alianti con gruppo propulsore estrai- bile/retraibile, dirigibili e palloni possono essere eseguiti o certificati da: c. il personale di manutenzione d’aeromobili sempreché:
1. sia abilitato conformemente all’allegato III al regolamento (CE)
n. 2042/200310 o all’OPMA11; e
2. disponga dei documenti di manutenzione, dell’attrezzatura e delle appa-
recchiature necessari.
Art. 34 cpv. 3 e 4, primo periodo 3 Oltre al personale di manutenzione abilitato, l’UFAC può abilitare l’esercente di un aeromobile della categoria speciale «autocostruzioni» o un esperto da lui designato a eseguire, sorvegliare e certificare personalmente determinati lavori di manutenzione secondo i documenti di manutenzione. Stabilisce l’estensione e le condizioni di tale abilitazione. Può sorvegliare i lavori di manutenzione. 4 Per la manutenzione di un aeromobile delle sottocategorie «storico» e «limitato», l’esercente può avvalersi oltre che del personale di manutenzione abilitato anche di altri esperti. …
Art. 38 cpv. 1 1 Dopo aver eseguito lavori di manutenzione complessi a seguito di un incidente, di un disturbo tecnico o di una sollecitazione anormale dell’aeromobile, l’UFAC può chiedere un rapporto di lavoro.
Art. 44 cpv. 1 e 6
1 L’UFAC distingue tra grandi e piccole modifiche del tipo.
6 Emana direttive sotto forma di comunicazioni tecniche (art. 50) concernenti:
a. la distinzione tra grandi e piccole modifiche; b. le relative procedure; c. i necessari documenti di tipo.
10 Conformemente al n. 3 dell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo
(RS 0.748.127.192.68). 11 RS 748.127.2
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Art. 54c Disposizione transitoria della modifica del 1° febbraio 2013 Le abilitazioni di cui all’articolo 34 capoverso 3 della versione del 14 luglio 200812 sono valide fino al 31 dicembre 2014.
II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2013.
16 gennaio 2013 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard
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