AS 2013 377
Convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali
Convenzione del 17 marzo 1992 sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali
RS 0.814.20; RU 1997 835
Decisione III/1 Emendamento agli articoli 25 e 26 della Convenzione Adottata il 28 novembre 2003 Entrata in vigore per la Svizzera il 6 febbraio 2013
Traduzione1
La riunione delle Parti, ribadendo la ferma convinzione che la cooperazione tra Paesi rivieraschi dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali contribuisca alla pace e alla sicu- rezza come pure a una gestione sostenibile delle acque e che sia nell’interesse di tutti, desiderando promuovere la cooperazione nei bacini idrografici ovunque nel mondo e condividere la propria esperienza con altre regioni del mondo, desiderando pertanto consentire agli Stati che non appartengono alla regione della CEE di diventare Parti alla Convenzione, come è già previsto in altre Convenzioni della CEE relative all’ambiente (ossia la Convenzione sull’accesso all’informazione, sulla partecipazione del pubblico al processo decisionale e sull’accesso alla giustizia in materia ambientale e la Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero) così come nel Protocollo sulla responsabilità civile e sul risarcimento dei danni causati dagli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali sulle acque transfrontaliere,
1. adotta i seguenti emendamenti alla Convenzione:
a) nell’articolo 25, dopo il paragrafo 2, inserire un nuovo paragrafo modificato come segue: «3. Ogni altro Stato non contemplato nel paragrafo 2, che è Membro delle Nazioni Unite, può aderire alla Convenzione con l’accordo della riunione delle Parti. Nel suo strumento di adesione, lo Stato in questione dichiara di avere ottenuto l’accordo della riunione delle Parti per aderire alla Convenzione e precisa la data in cui tale consenso gli è stato notificato. La riunione delle Parti non prenderà in esame nes- suna domanda inoltrata da Stati membri che chiedono il suo accordo per l’adesione alla Convenzione fino a quando il presente paragrafo non sarà entrato in vigore per tutti gli Stati e tutte le Organizzazioni che erano parte alla presente Convenzione il 28 novembre 2003.»
1 Dal testo originale francese (RO 2013 377).
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Convenzione del 1992 sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua RU 2013 transfrontalieri e dei laghi internazionali. Dec. III/1
e rinumerare di conseguenza i paragrafi successivi; b) nel paragrafo 3 dell’articolo 26, dopo «di cui all’articolo 23» inserire «o al paragrafo 3 dell’articolo 25»;
2. invita le Parti alla Convenzione a depositare rapidamente i propri strumenti di accettazione dell’emendamento;
3. chiede immediatamente a ogni Stato o organizzazione che ratifica, accetta o
approva la Convenzione di ratificare, accettare o approvare allo stesso tempo l’emendamento summenzionato; 4. incoraggia gli Stati che non appartengono alla regione della CEE, in particolare gli Stati limitrofi della regione, ad aderire alla Convenzione e, a tal fine, a sollecitare l’accordo della riunione delle Parti;
5. invita gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite interessati a
prendere parte alle sue riunioni in qualità di osservatori e a partecipare alle attività intraprese nell’ambito del programma di lavoro attuato ai sensi della Convenzione; 6. invita gli Stati limitrofi della regione della CEE che non l’abbiano ancora fatto a concludere quanto prima accordi di cooperazione tecnica e accordi bilaterali o multilaterali con gli Stati rivieraschi membri della CEE, conformemente alle dispo- sizioni della parte II della Convenzione.
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Campo d’applicazione il 28 novembre 2012 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore
Austria 19 novembre 2012 17 febbraio 2013 Bosnia ed Erzegovina 27 gennaio 2010 6 febbraio 2013 Bulgaria 5 novembre 2012 6 febbraio 2013 Ceca, Repubblica 29 gennaio 2008 6 febbraio 2013 Croazia 31 luglio 2008 6 febbraio 2013 Danimarcaa 5 gennaio 2012 6 febbraio 2013 Estonia 11 giugno 2009 6 febbraio 2013 Finlandia 11 dicembre 2007 6 febbraio 2013 Francia 27 luglio 2009 6 febbraio 2013 Germania 15 novembre 2012 13 febbraio 2013 Italia 29 dicembre 2011 6 febbraio 2013 Lettonia 9 marzo 2009 6 febbraio 2013 Liechtenstein 4 giugno 2012 6 febbraio 2013 Lituania 28 marzo 2012 6 febbraio 2013 Lussemburgo 10 maggio 2006 6 febbraio 2013 Moldova 2 febbraio 2007 6 febbraio 2013 Norvegia 25 giugno 2012 6 febbraio 2013 Paesi Bassib 12 gennaio 2006 6 febbraio 2013 Polonia 31 gennaio 2005 6 febbraio 2013 Portogallo 8 novembre 2012 6 febbraio 2013 Romania 13 giugno 2006 6 febbraio 2013 Serbia 27 agosto 2010 6 febbraio 2013 Spagna 24 settembre 2009 6 febbraio 2013 Svezia 20 maggio 2004 6 febbraio 2013 Svizzera 12 maggio 2011 6 febbraio 2013 Ungheria 20 giugno 2005 6 febbraio 2013 Uzbekistan 28 novembre 2011 6 febbraio 2013 a L’emendamento non vale né per le isole Faeröer né per la Groenlandia. b Per il Regno in Europa.
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