AS 2013 3961
Ordinanza concernente provvedimenti a favore della valorizzazione della frutta
Ordinanza concernente provvedimenti a favore della valorizzazione della frutta (Ordinanza sulla frutta)
del 23 ottobre 2013
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 177 capoverso 1 e 185 capoverso 3 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura, ordina:
Art. 1 Contributi per l’immagazzinamento della riserva di mercato a livello d’azienda 1 Possono essere concessi contributi ai costi per le scorte e gli interessi del capitale nell’ambito dell’immagazzinamento della riserva di mercato a livello d’azienda sotto forma di concentrato di succo di mela e di pera (concentrato). 2 I contributi ai costi per le scorte per unità di concentrato sono determinati dall’Uf- ficio federale dell’agricoltura (UFAG) sulla base dei costi per le scorte di concen- trato. 3 I contributi ai costi per gli interessi del capitale per unità di concentrato sono determinati dall’UFAG sulla base: a. del prezzo di fabbricazione del concentrato; e b. del tasso d’interesse determinato annualmente dall’UFAG; il tasso d’inte- resse si basa su quello applicato dalle banche per il finanziamento di crediti per affari corrispondenti. 4 I costi per le scorte e il prezzo di fabbricazione sono calcolati da un servizio esterno neutrale tenendo conto di aspetti economico-aziendali. 5 Per riserva di mercato a livello d’azienda si intende, per le mele e le pere da sidro, un quantitativo destinato alla valorizzazione eccedente l’approvvigionamento nor- male, ma al massimo pari al 40 per cento dell’approvvigionamento normale.
6 L’approvvigionamento normale di una fabbrica di sidro corrisponde al 110 per
cento del quantitativo medio immesso sul mercato di prodotti di mele e pere riferito agli ultimi due anni.
RS 916.131.11 1 RS 910.1
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Art. 2 Contributi per la fabbricazione di prodotti di bacche nonché di frutta a granella e a nocciolo 1 Possono essere concessi contributi per la fabbricazione di prodotti di bacche non- ché di frutta a granella e a nocciolo. Essi ammontano al 50 per cento della differenza fra il prezzo alla produzione della materia prima all’estero e quello in Svizzera. 2 Possono essere concessi soltanto per la fabbricazione di prodotti di bacche nonché di frutta a granella e a nocciolo che non siano gravati dall’imposta sull’alcool e la cui aliquota di dazio corrisponda al massimo al 10 per cento del loro prezzo franco dogana svizzera, non tassato. 3 Quale prezzo franco dogana svizzera non tassato si intende il prezzo del prodotto del Paese dal quale è stato importato il quantitativo maggiore di prodotto durante i quattro anni precedenti l’anno civile in corso. 4 Quale prezzo del prodotto si intende la media dei prezzi dei quattro anni precedenti l’anno civile in corso. In casi eccezionali quale prezzo del prodotto può essere considerata la media dei prezzi di un periodo più breve.
Art. 3 Aziende aventi diritto ai contributi 1 Le fabbriche di sidro industriali ricevono contributi per l’immagazzinamento della riserva di mercato a livello d’azienda. 2 Le aziende di trasformazione ricevono contributi per la fabbricazione di prodotti di bacche nonché di frutta a granella e a nocciolo.
Art. 4 Concessione dei contributi 1 I contributi di cui agli articoli 1 e 2 possono essere concessi soltanto se prima dell’inizio del raccolto dell’anno civile in corso l’organizzazione interessata ha richiesto all’UFAG i rispettivi contributi per bacche, frutta a granella e a nocciolo del raccolto dell’anno civile in corso. 2 I contributi di cui agli articoli 1 e 2 sono concessi per bacche, frutta a granella e a nocciolo raccolte nell’anno civile della presentazione della domanda o nei due anni civili precedenti. Per la fabbricazione di prodotti di bacche sono concessi contributi per le bacche raccolte a partire dal 2014.
3 Non sono concessi contributi inferiori a 500 franchi.
4 I contributi per l’immagazzinamento della riserva di mercato a livello d’azienda sono concessi pro rata temporis.
Art. 5 Domande
1 Le domande devono essere presentate in forma cartacea o elettronicamente.
2 Per momento della presentazione si intende l’ora stampata sul fax o l’ora di entrata dell’invio via Internet.
3 Se le domande non sono compilate in modo corretto o sono incomplete, l’UFAG
riserva un ulteriore termine di tre giorni feriali per porvi rimedio.
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Art. 6 Obbligo di notifica Le fabbriche di sidro industriali e le aziende di trasformazione che richiedono con- tributi sono tenute a notificare all’UFAG, entro il termine da esso impartito, i dati necessari riguardo all’entrata e alla trasformazione di frutta nonché all’utilizzazione e alle scorte di prodotti di frutta.
Art. 7 Requisiti qualitativi Per bacche, frutta a granella e a nocciolo e prodotti da esse ottenuti per i quali sono concessi contributi l’UFAG può prescrivere oneri concernenti la qualità minima. A tale riguardo si basa sulle consuetudini commerciali svizzere o sulle norme di qualità internazionali.
Art. 8 Rilevazione dei dati Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1 e 2 l’UFAG può rilevare e analizzare dati specifici delle aziende.
Art. 9 Contributi a rilevazioni statistiche nell’ambito della frutta L’UFAG accorda contributi a rilevazioni statistiche nell’ambito della frutta confor- memente all’ordinanza del 30 giugno 19932 sulle rilevazioni statistiche.
Art. 10 Esecuzione L’UFAG esegue la presente ordinanza.
Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 7 dicembre 19983 sulla frutta e la verdura è abrogata.
Art. 12 Modifica di un altro atto normativo L’ordinanza del 21 agosto 20134 concernente il sostegno finanziario straordinario per la valorizzazione del concentrato di succo di pera è modificata come segue: Art. 4 cpv. 1 lett. b nonché 2 lett. a e b
1 I contributi sono versati per il concentrato:
b. notificato all’UFAG da una fabbrica di sidro industriale secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 23 ottobre 20135 sulla frutta.
2 Non vengono versati contributi per il concentrato:
a. facente parte dell’approvvigionamento normale di una fabbrica di sidro secondo l’articolo 1 capoverso 6 dell’ordinanza sulla frutta;
2 RS 431.012.1 3 RU 1999 415, 2003 4909, 2004 4909, 2005 5267, 2007 4477, 2008 3575, 2009 6363 4 RS 916.131.12 5 RS 916.131.11
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b. per il cui immagazzinamento la fabbrica di sidro riceve contributi secondo l’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza sulla frutta; Art. 8 cpv. 2 2 Se è una fabbrica di sidro industriale che riceve contributi secondo l’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 ottobre 20136 sulla frutta, l’avente diritto ai con- tributi è tenuto a inoltrare all’UFAG, entro il 6 dicembre 2013, un’obbligazione di valorizzazione.
Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
23 ottobre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
6 RS 916.131.11
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