AS 2013 435
Decreto federale sulla promozione della formazione musicale dei giovani (Controprogetto all'iniziativa popolare «gioventù + musica»)
Decreto federale sulla promozione della formazione musicale dei giovani (Controprogetto all’iniziativa popolare «gioventù + musica»)
del 15 marzo 20121
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale2; esaminata l’iniziativa popolare «gioventù + musica», depositata il 18 dicembre 20083; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 20094, decreta:
I La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 67a Formazione musicale 1 La Confederazione e i Cantoni promuovono la formazione musicale, in particolare dell’infanzia e della gioventù.
2 Nei limiti delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si impegnano a
promuovere nelle scuole un’educazione musicale di qualità. Se gli sforzi di coordi- namento dei Cantoni non sfociano in un’armonizzazione degli obiettivi dell’edu- cazione musicale nelle scuole, la Confederazione emana le norme necessarie. 3 Con la collaborazione dei Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per l’accesso dei giovani alla pratica musicale e la promozione dei talenti musicali.