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AS 2013 4375

Legge sull'asilo

Legge sull’asilo (LAsi)

Modifica del 14 dicembre 2012

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 20101; visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 23 settembre 20112, decreta:

I La legge del 26 giugno 19983 sull’asilo è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni 1 In tutta la legge l’espressione «Centro di registrazione» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l’espressione «Centro di registrazione e di proce- dura». 2 In tutta la legge l’espressione «Ufficio federale» è sostituita con «UFM» quando si riferisce all’Ufficio federale della migrazione e il termine «Dipartimento» è sosti- tuito con «DFGP» quando si riferisce al Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Art. 3 cpv. 4 4 Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro com- portamento dopo la partenza dal loro Paese d’origine o di provenienza e che non sono l’espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati.

Art. 8 cpv. 3bis 3bis La persona che senza un valido motivo viola il suo obbligo di collaborare o non si tiene a disposizione delle autorità preposte all’asilo per più di 20 giorni rinuncia di fatto alla continuazione del procedimento. La sua domanda è stralciata senza forma- lità. Può presentare una nuova domanda al più presto dopo tre anni. Rimane salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 19515 sullo statuto dei rifugiati.

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Art. 10 cpv. 2 2 Le autorità e i servizi amministrativi mettono al sicuro, a destinazione dell’UFM, i documenti di viaggio e d’identità o qualsiasi altro documento che possa fornire indicazioni sull’identità delle persone che hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera. Ai rifugiati riconosciuti si applica il capoverso 5.

Art. 13 cpv. 5 5 L’UFM può notificare al richiedente rappresentato da un procuratore una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell’articolo 31a capoverso 1 lettera b. La notifi- cazione è comunicata senza indugio al procuratore.

Art. 14 cpv. 2, frase introduttiva e lett. d 2 Con il benestare dell’UFM il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se: d. non sussistono motivi di revoca secondo l’articolo 62 della legge federale del 16 dicembre 20056 sugli stranieri (LStr).

Art. 16 cpv. 2 e 3 2 Le decisioni o le decisioni incidentali dell’UFM sono notificate nella lingua uffi- ciale del luogo di residenza del richiedente.

3 Eccezionalmente l’UFM può derogare alla disposizione di cui al capoverso 2 se:

a. il richiedente l’asilo o il suo rappresentante legale parla un’altra lingua uffi- ciale; b. in considerazione del numero di domande presentate o della situazione a livello del personale, ciò è provvisoriamente necessario per un disbrigo effi- ciente e tempestivo delle domande; c. il richiedente l’asilo è sentito direttamente in un centro di registrazione e di procedura ed è assegnato a un Cantone con un’altra lingua ufficiale.

Art. 17 cpv. 2bis, 3bis e 5 2bis Le domande d’asilo di richiedenti minorenni non accompagnati sono trattate con priorità. 3bis Se sussistono indizi che un richiedente sedicente minorenne ha già raggiunto la maggiore età, l’UFM può disporre una perizia volta ad accertarne l’effettiva età. 5 Se è stata ordinata l’esecuzione dell’allontanamento, l’UFM fa pervenire gli atti procedurali al richiedente l’asilo o al suo procuratore contemporaneamente alla notificazione della decisione secondo gli articoli 23 capoverso 1, 31a o 111c.

6 RS 142.20

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Art. 17b Abrogato

Art. 22 cpv. 3 3 Nel momento in cui gli rifiuta l’entrata, l’UFM assegna al richiedente un luogo di soggiorno e gli fornisce un alloggio adeguato. Le spese dell’alloggio sono a carico dell’UFM. I gestori di aeroporti sono responsabili dell’approntamento di alloggi a basso costo.

Art. 23 cpv. 1

1 Se non autorizza l’entrata in Svizzera, l’UFM può non entrare nel merito della

domanda d’asilo o respingerla.

Art. 25a Colloquio preliminare consultivo Prima di avviare la procedura di asilo occorre accertare con il richiedente se la domanda d’asilo è conforme alla legge e sufficientemente motivata. Se queste due condizioni non sono adempiute e il richiedente ritira la sua domanda, questa è stral- ciata senza formalità ed è organizzato il viaggio di ritorno. L’UFM può far capo a terzi per questo colloquio preliminare consultivo.

Art. 26, rubrica, nonché cpv. 1quater, 2, 2bis e 2ter Centri di registrazione e di procedura, fase preparatoria 1quater Con la presentazione della domanda d’asilo inizia la fase preparatoria. Questa dura tre settimane al massimo.

2 Nella fase preparatoria l’UFM rileva le generalità del richiedente e di norma

allestisce schede dattiloscopiche e fotografie. Può rilevare ulteriori dati biometrici, effettuare perizie volte ad accertare l’età (art. 17 cpv. 3bis), verificare mezzi di prova, documenti di viaggio e di identità, nonché svolgere accertamenti specifici sull’ori- gine e sull’identità. Può interrogare i richiedenti l’asilo sulla loro identità, sull’itine- rario del viaggio e sommariamente sui motivi per cui hanno lasciato il loro Paese. 2bis Durante la fase preparatoria è di norma effettuato il confronto dei dati secondo l’articolo 102abis capoversi 2 e 3 e presentata la domanda di presa o ripresa in carico allo Stato vincolato da un Accordo di associazione alla normativa di Dublino com- petente. 2ter L’UFM può incaricare terzi di svolgere compiti tesi a garantire l’esercizio dei centri di registrazione e di procedura e altri compiti di cui al capoverso 2, ad ecce- zione dell’interrogatorio secondo il capoverso 2. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.

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Inserire prima dell’art. 26a

Art. 26bis Accertamento medico 1 I richiedenti l’asilo devono far valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d’asilo e di allontanamento, a loro già noti al momento della presentazione della domanda d’asilo, immediatamente dopo la presentazione della domanda, ma al più tardi durante l’audizione sui motivi d’asilo secondo l’articolo 36 capoverso 2 o al momento della concessione del diritto di essere sentiti secondo l’articolo 36 capo- verso 1. 2 Per le allegazioni di cui al capoverso 1 l’UFM designa lo specialista competente per l’esame medico. L’articolo 82a si applica per analogia. L’UFM può delegare a terzi i compiti medici necessari. 3 I problemi di salute fatti valere successivamente o riscontrati da un altro specialista possono essere presi in considerazione nella procedura d’asilo e d’allontanamento se sono provati. In via eccezionale può essere sufficiente che siano resi verosimili se il ritardo è giustificato da motivi scusabili o se in un caso specifico non può essere fornita una prova per motivi medici. L’UFM può far capo a un medico di fiducia.

Art. 27 cpv. 4, frase introduttiva e lett. c 4 Non sono attribuite ai Cantoni le persone per le quali non si è entrati nel merito della domanda d’asilo presso un centro di registrazione e di procedura oppure la cui domanda d’asilo vi è stata respinta. Questa norma non si applica segnatamente se: c. Abrogata

Art. 29a Collaborazione all’accertamento dei fatti Il Consiglio federale può concludere con Stati terzi e organizzazioni internazionali accordi concernenti la collaborazione all’accertamento dei fatti. Può in particolare concludere accordi concernenti lo scambio reciproco di informazioni per accertare nello Stato d’origine o di provenienza i motivi di fuga di un richiedente, l’itinerario seguito e il soggiorno in uno Stato terzo.

Art. 31 Preparazione delle decisioni da parte dei Cantoni D’intesa con i Cantoni, il DFGP può decidere che gli impiegati delle autorità canto- nali preparino decisioni sotto la direzione dell’UFM e a sua destinazione.

Art. 31a Decisioni dell’UFM

1 Di norma l’UFM non entra nel merito della domanda d’asilo se il richiedente:

a. può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l’articolo 6a capoverso 2 let- tera b nel quale aveva soggiornato precedentemente; b. può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allontanamento;

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c. può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato preceden- temente; d. può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione; e. può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o per- sone con cui intrattiene rapporti stretti. 2 Il capoverso 1 lettere c–e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1.

3 L’UFM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni

di cui all’articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d’asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici. 4 Negli altri casi, l’UFM respinge la domanda d’asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d’esclusione ai sensi degli articoli 52–54.

Art. 32–35a Abrogati

Art. 36 Procedura prima delle decisioni 1 In caso di decisione di non entrata nel merito secondo l’articolo 31a capoverso 1, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito. Lo stesso vale se il richiedente: a. inganna le autorità sulla propria identità e l’inganno è stabilito dai risultati dell’esame dattiloscopico o da altri mezzi di prova; b. basa la sua domanda in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsifi- cati; c. si rende colpevole di un’altra violazione grave del suo obbligo di collabo- rare.

2 Negli altri casi ha luogo un’audizione secondo l’articolo 29.

Art. 37 cpv. 1–3 1 Di norma, la decisione di non entrata nel merito è presa entro cinque giorni lavora- tivi dal deposito della domanda o dall’approvazione da parte dello Stato Dublino interessato della domanda di trasferimento secondo gli articoli 19 e 20 del regola- mento (CE) n. 343/20037.

7 Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1).

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2 Negli altri casi, la decisione è presa di norma entro dieci giorni lavorativi dal deposito della domanda.

3 Abrogato

Art. 37a Motivazione La decisione di non entrata nel merito è motivata sommariamente.

Art. 37b Strategia dell’UFM per il trattamento delle domande L’UFM stabilisce in una strategia quali domande d’asilo sono trattate prioritaria- mente. Al riguardo tiene conto in particolare dei termini legali di trattamento, della situazione negli Stati di provenienza, della fondatezza o della non fondatezza mani- festa delle domande, nonché del comportamento del richiedente.

Art. 38 Abrogato

Art. 39 Concessione della protezione provvisoria Se dalle informazioni raccolte nel centro di registrazione e di procedura o dal- l’audizione sui motivi d’asilo emerge manifestamente che il richiedente fa parte di un gruppo di persone bisognose di protezione di cui all’articolo 66, gli è accordata la protezione provvisoria.

Art. 41 Abrogato

Art. 43 cpv. 2 e 3 2 L’autorizzazione d’esercitare un’attività lucrativa si estingue con lo spirare del termine di partenza fissato allorquando la procedura d’asilo termina con una decisi- one negativa passata in giudicato, anche se il richiedente si è avvalso di un mezzo d’impugnazione straordinario e l’esecuzione dell’allontanamento è stata sospesa. Se l’UFM prolunga il termine di partenza nell’ambito della procedura ordinaria, può continuare a essere autorizzata un’attività lucrativa. Durante una procedura di cui all’articolo 111c non sono rilasciate autorizzazioni d’esercitare un’attività lucrativa. 3 D’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, il DFGP può autorizzare i Cantoni a prorogare l’autorizzazione d’esercitare un’attività lucrativa per determinate categorie di persone oltre lo scadere del termine di partenza, sempre che circostanze speciali lo giustifichino. Questa disposizione si applica per analogia anche alla procedura d’asilo di cui all’articolo 111c.

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Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, l’UFM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del prin- cipio dell’unità della famiglia. All’esecuzione dell’allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStr8.

Art. 51 cpv. 2 e 4

2 Abrogato

4 Se gli aventi diritto di cui al capoverso 1 sono stati separati in seguito alla fuga e si trovano all’estero, occorre autorizzarne, su domanda, l’entrata in Svizzera.

Art. 60 cpv. 2

2 Il rilascio del permesso di domicilio è retto dall’articolo 34 LStr9.

Art. 64 cpv. 1 lett. a e d

1 L’asilo in Svizzera ha termine se:

a. il rifugiato ha soggiornato per più di un anno all’estero; d. è stato eseguito l’allontanamento o l’espulsione.

Art. 65 Allontanamento o espulsione L’allontanamento o l’espulsione di rifugiati sono retti dall’articolo 64 LStr10 in combinato disposto con l’articolo 63 capoverso 1 lettera b e l’articolo 68 LStr. È fatto salvo l’articolo 5.

Art. 76 cpv. 3 3 Se l’esercizio del diritto d’essere sentiti fa apparire indizi di persecuzione, si pro- cede a un’audizione in applicazione dell’articolo 29.

Art. 80 cpv. 2 2 Fintanto che tali persone si trovano in un centro di registrazione e di procedura o in un centro di prima integrazione per gruppi di rifugiati, l’aiuto sociale è garantito dalla Confederazione. Quest’ultima può delegare a terzi l’adempimento di tutto o parte del compito. All’assistenza sanitaria si applica per analogia l’articolo 82a.

8 RS 142.20 9 RS 142.20 10 RS 142.20

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Art. 82 cpv. 1–4 1 La concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d’allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall’aiuto sociale. 2 Per la durata di una procedura straordinaria di ricorso o di una procedura d’asilo secondo l’articolo 111c le persone di cui al capoverso 1 e i richiedenti l’asilo rice- vono, su richiesta, un soccorso d’emergenza. Questa disposizione si applica anche se l’esecuzione dell’allontanamento è sospesa. 3 Il sostegno ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura. L’entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera. 4 Il soccorso d’emergenza è versato per quanto possibile sotto forma di prestazioni in natura nei luoghi designati dai Cantoni o dalla Confederazione. L’entità del sostegno è inferiore all’aiuto sociale versato ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.

Art. 83 cpv. 1, frase introduttiva e lett. h–k, nonché cpv. 1bis 1 Le prestazioni di aiuto sociale o le prestazioni ridotte di cui all’articolo 82 capo- verso 3 sono rifiutate, ridotte o soppresse totalmente o parzialmente se il beneficia- rio: h. espone a pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici; i. è perseguito penalmente o è stato oggetto di una condanna penale; j. si rende colpevole di una grave violazione del suo obbligo di collaborare, in particolare non rivela la sua identità; k. espone a pericolo la sicurezza e l’ordine non dando seguito agli ordini dei collaboratori della procedura o delle istituzioni responsabili dell’alloggio. 1bis Il capoverso 1 si applica ai rifugiati solo se la parità di trattamento con le persone residenti in Svizzera è assicurata.

Art. 88 cpv. 3, 4 e 5 3 Riguardo ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e comprendono inoltre un contributo alle spese d’assistenza e amministrative. Tali somme sono versate per al massimo cinque anni a partire dal deposito della domanda d’asilo. 4 Riguardo alle persone aventi diritto unicamente al soccorso d’emergenza secondo l’articolo 82, le somme forfettarie consistono in un’indennità per la concessione del soccorso d’emergenza.

5 Abrogato

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Art. 89a Obbligo di collaborare dei beneficiari di sussidi

1 L’UFM può obbligare i Cantoni a rilevare e mettere a sua disposizione i dati

necessari per la vigilanza finanziaria, per la fissazione e l’adeguamento delle inden- nità finanziarie della Confederazione secondo gli articoli 88 e 91 capoverso 2bis della presente legge, nonché gli articoli 55 e 87 LStr11 oppure a registrarli nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) dell’UFM. 2 Se un Cantone non adempie tale obbligo, l’UFM può ridurre le indennità finanzia- rie destinate a tale Cantone o fissarle in funzione dei dati disponibili.

Art. 91 cpv. 4 Abrogato

Art. 101 Abrogato

Titolo prima dell’articolo 103 Capitolo 8: Tutela giurisdizionale, riesame e domande multiple Sezione 1: Procedura di ricorso a livello cantonale

Art. 106 cpv. 1 lett. c Abrogata

Art. 107a Procedura in base alla normativa di Dublino 1 Il ricorso interposto contro la decisione di non entrata nel merito della domanda presentata da un richiedente l’asilo che può partire per uno Stato cui compete l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allontanamento in virtù di un trattato inter- nazionale non ha effetto sospensivo. 2 Il richiedente l’asilo può, entro il termine di ricorso, chiedere la concessione dell’effetto sospensivo esclusivamente se è esposto a un pericolo concreto nello Stato competente. 3 Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta di cui al capoverso 2. Se l’effetto sospensivo non è accordato entro tale termine, l’allontanamento può essere eseguito.

11 RS 142.20

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Art. 109 cpv. 1, 2 e 4 1 Il Tribunale amministrativo federale decide di norma entro cinque giorni lavorativi sui ricorsi contro le decisioni di cui all’articolo 23 capoverso 1, nonché contro le decisioni di non entrata nel merito.

2 Abrogato

4 Negli altri casi, il Tribunale amministrativo federale decide sui ricorsi di norma entro 20 giorni.

Art. 109a Scambio di informazioni Il DFGP e il Tribunale amministrativo federale si scambiano regolarmente informa- zioni sulle priorità e l’iter amministrativo delle procedure di prima e seconda istanza.

Art. 109b Strategia del Tribunale amministrativo federale in materia di evasione dei ricorsi Il Tribunale amministrativo federale stabilisce una strategia di evasione dei ricorsi; al riguardo tiene conto: a. della strategia dell’UFM per il trattamento delle domande di cui all’arti- colo 37b; b. dei termini legali di ricorso e di evasione dei ricorsi.

Art. 110 cpv. 1 1 Il termine supplementare per regolarizzare un ricorso è di sette giorni; è di soli tre giorni per i ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui all’articolo 23 capoverso 1 o all’articolo 111b.

Art. 110a Gratuito patrocinio 1 Su domanda del richiedente l’asilo dispensato dal pagamento delle spese procedu- rali, il Tribunale amministrativo federale nomina un patrocinatore d’ufficio esclusi- vamente per ricorsi contro: a. decisioni di non entrata nel merito, di rifiuto dell’asilo e di allontanamento secondo gli articoli 31a e 44; b. decisioni di revoca e di termine dell’asilo secondo gli articoli 63 e 64; c. la revoca dell’ammissione provvisoria per le persone del settore dell’asilo secondo l’articolo 84 capoversi 2 e 3 LStr12; d. decisioni relative alla concessione della protezione provvisoria secondo il capitolo 4 della presente legge.

12 RS 142.20

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2 Il capoverso 1 non si applica ai ricorsi presentati nell’ambito di procedure Dublino (art. 31a cpv. 1 lett. b), di procedure di riesame e di revisione e di procedure relative a domande multiple. Ai ricorsi di questo genere e a tutti gli altri ricorsi, eccettuati quelli di cui al capoverso 1, si applica l’articolo 65 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 196813 sulla procedura amministrativa. 3 Per i ricorsi presentati in base alla presente legge il gratuito patrocinio può essere garantito anche da titolari di un diploma universitario in giurisprudenza che svol- gono per professione attività di consulenza e rappresentanza dei richiedenti l’asilo.

Titolo prima dell’articolo 111b

Sezione 3: Riesame e domande multiple

Art. 111b Riesame 1 La domanda di riesame motivata dev’essere indirizzata per scritto all’UFM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame. Per il rimanente, la procedura è retta dagli articoli 66–68 della legge federale del 20 dicembre 196814 sulla procedura amministrativa. 2 Di norma, la decisione di non entrata nel merito è presa entro cinque giorni lavora- tivi dal deposito della domanda di riesame. Negli altri casi la decisione è presa di norma entro dieci giorni lavorativi dal deposito della domanda. 3 La presentazione di una domanda di riesame non sospende l’esecuzione. L’autorità competente per il disbrigo può, su richiesta, concedere l’effetto sospensivo se il richiedente è esposto a un pericolo concreto nello Stato d’origine o di provenienza. 4 Le domande di riesame infondate o presentate ripetutamente con gli stessi motivi sono stralciate senza formalità.

Art. 111c Domande multiple 1 Le domande d’asilo presentate entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d’asilo e d’allontanamento devono essere motivate e presentate per scritto. Si applicano i motivi di non entrata nel merito di cui all’articolo 31a capoversi 1–3.

2 Le domande multiple infondate o presentate ripetutamente con gli stessi motivi

sono stralciate senza formalità.

Art. 111d Emolumenti 1 Se respinge la domanda di riesame o la domanda multipla o non entra nel merito, l’UFM riscuote un emolumento. Se la domanda è parzialmente accolta, l’emolu- mento è ridotto. Non sono assegnate indennità.

13 RS 172.021 14 RS 172.021

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2 Su richiesta, l’UFM esonera dal pagamento delle spese procedurali il richiedente indigente la cui domanda di riesame o multipla non sembri a priori priva di probabi- lità di successo.

3 L’UFM può esigere dal richiedente un anticipo dell’emolumento equivalente

all’importo presumibile delle spese procedurali. Gli assegna a tal fine un congruo termine, pena la non entrata nel merito. Si rinuncia a un anticipo se: a. sono date le premesse di cui al capoverso 2; o b. nella procedura riguardante minori non accompagnati, la domanda di rie- same o la domanda multipla non sembri a priori priva di probabilità di suc- cesso. 4 Il Consiglio federale disciplina il calcolo dell’emolumento e l’ammontare dell’an- ticipo.

Art. 112 Abrogato

Titolo prima dell’art. 112a

Sezione 4: Sospensione della prescrizione

Art. 112a Durante la procedura di ricorso, la prescrizione delle pretese finanziarie della Con- federazione nei confronti di beneficiari di sussidi o dell’aiuto sociale non comincia, o, se cominciata, è sospesa.

Titolo prima dell’art. 112b Capitolo 8a: Procedura d’asilo nell’ambito di fasi di test

Art. 112b, rubrica Abrogata

Titolo prima dell’art. 113

Capitolo 9: Collaborazione internazionale

Art. 113, rubrica Abrogata

Art. 114 Abrogato

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Legge sull’asilo RU 2013

Art. 115 lett. d È punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, se non si tratta di un crimine o di un delitto per il quale il Codice penale15 commina una pena più grave, chiunque: d. con l’intenzione di arricchirsi, ha aiutato altri alla commissione di un reato ai sensi dell’articolo 116 lettera c, in particolare alla sua pianificazione o orga- nizzazione.

Art. 116 lett. c e d È punito con la multa, a meno che il fatto non rientri nel campo d’applicazione dell’articolo 115, chiunque: c. quale richiedente l’asilo svolge pubblicamente attività politiche in Svizzera al solo scopo di creare motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell’articolo 54; d. ha aiutato altri alla commissione di un reato ai sensi della lettera c, in parti- colare alla sua pianificazione o organizzazione.

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

III

Disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012 1 Fatti salvi i capoversi 2–4, le procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della presente legge sono rette dal nuovo diritto.

2 Per quanto concerne le domande di riesame e le domande multiple, le procedure

pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della presente legge sono rette dal diritto vigente nel tenore del 1° gennaio 2008. Gli articoli 43 capoverso 2 e 82 capoverso 2 sono retti dal capoverso 1. 3 I gestori di aeroporti sono tenuti, entro due anni dall’entrata in vigore della modi- fica del 14 dicembre 2012 della presente legge, a mettere a disposizione gli alloggi negli aeroporti secondo l’articolo 22 capoverso 3. 4 Per le domande d’asilo presentate prima dell’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della presente legge si applicano gli articoli 17 e 26 del diritto anteriore. L’articolo 26bis non è applicabile alle procedure d’asilo pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012. L’arti- colo 110a non è applicabile alle procedure di ricorso pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012.

15 RS 311.0

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5 La revoca dell’asilo o del riconoscimento della qualità di rifugiato non si estende alle persone che sono state riconosciute quali rifugiati secondo l’articolo 51 del diritto anteriore.

IV

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2012 Consiglio nazionale, 14 dicembre 2012 Il presidente: Filippo Lombardi La presidente: Maya Graf Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

7 aprile 2013.16

2 Entrano in vigore il 1° gennaio 2014:

a. l’articolo 97 capoverso 3 della modifica della legge federale del 16 dicembre

2005 sugli stranieri (all. n. 1);

b. l’articolo 97a capoverso 1 lettera bter della modifica della legge del 25 luglio

1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (all. n. 3).

3 Le altre disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo.

29 novembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

16 FF 2012 8515

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Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 200517 sugli stranieri

Art. 55 Contributi finanziari

1 La Confederazione contribuisce finanziariamente all’integrazione conformemente

ai capoversi 2 e 3. Tali contributi completano le spese sostenute dai Cantoni a favore dell’integrazione. 2 I contributi per persone ammesse provvisoriamente, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, per i quali la Confede- razione rimborsa ai Cantoni le spese d’aiuto sociale secondo l’articolo 87 della presente legge e gli articoli 88 e 89 LAsi18, sono versati sotto forma di somme forfettarie per l’integrazione o di finanziamenti destinati a programmi cantonali d’integrazione. Possono essere subordinati al raggiungimento di obiettivi sociopoli- tici e limitati a determinati gruppi di persone. 3 Gli altri contributi sono versati per il finanziamento di programmi cantonali di inte- grazione nonché per programmi e progetti di portata nazionale volti a promuovere l’integrazione degli stranieri a prescindere dal loro statuto. Il coordinamento e lo svolgimento delle attività nell’ambito dei programmi e progetti possono essere affidati a terzi. 4 Il Consiglio federale fissa l’importo dei contributi della Confederazione secondo i capoversi 2 e 3. 5 Il Consiglio federale designa i settori da promuovere e disciplina i dettagli della procedura di cui ai capoversi 2 e 3.

Art. 58 Commissione della migrazione 1 Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva composta di stranieri e svizzeri. 2 La commissione si occupa delle questioni sociali, economiche, culturali, politiche, demografiche e giuridiche sollevate dall’entrata, dalla dimora e dal ritorno di tutti gli stranieri, comprese le persone del settore dell’asilo. 3 La commissione collabora con le competenti autorità federali, cantonali e comunali nonché con le organizzazioni non governative attive nella migrazione, segnatamente con le commissioni cantonali e comunali per gli stranieri attive nel settore dell’in-

17 RS 142.20 18 RS 142.31

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tegrazione. Essa prende parte allo scambio di opinioni ed esperienze a livello inter- nazionale. 4 La commissione può essere sentita su questioni di principio inerenti alla promo- zione dell’integrazione. È autorizzata a chiedere il versamento di contributi finan- ziari all’UFM per svolgere progetti d’integrazione di portata nazionale.

5 Il Consiglio federale può attribuire altri compiti alla commissione.

Art. 70 cpv. 2 2 Se è stata emanata una decisione di prima istanza di allontanamento o di espul- sione, l’autorità giudiziaria può ordinare la perquisizione di un’abitazione o di altri locali se vi è il sospetto che lo straniero vi si nasconda o che i documenti di viaggio e d’identità necessari per la procedura e l’esecuzione vi siano nascosti.

Art. 76 cpv. 1 lett. b n. 1, 2, 5 e 6 1 Se è stata notificata una decisione di prima istanza d’allontanamento o espulsione, l’autorità competente, allo scopo di garantire l’esecuzione, può: b. incarcerare lo straniero se:

1. sono dati i motivi giusta l’articolo 75 capoversi 1 lettere a, b, c, f, g, h

o 1bis,

2. Abrogato

5. non si entra nel merito della domanda d’asilo, la decisione d’allonta-

namento è notificata in un centro di registrazione e di procedura e l’ese- cuzione dell’allontanamento è presumibilmente attuabile,

6. la decisione d’allontanamento pronunciata in virtù dell’articolo 31a

capoverso 1 lettera b LAsi o dell’articolo 64a capoverso 1 della presen- te legge è notificata nel Cantone interessato e l’esecuzione dell’allon- tanamento è presumibilmente attuabile.

Art. 81 cpv. 2 2 La carcerazione è eseguita in locali adeguati. Il raggruppamento con persone in carcerazione preventiva o che scontano una pena va per quanto possibile evitato e può tutt’al più essere ordinato provvisoriamente e per superare difficoltà nell’ambito delle carcerazioni amministrative.

Art. 82 Finanziamento da parte della Confederazione

1 La Confederazione può finanziare integralmente o parzialmente la costruzione e

l’equipaggiamento degli stabilimenti carcerari cantonali di una determinata dimen- sione destinati esclusivamente all’esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista di rinvio coatto e della carcerazione cautelativa, nonché del fermo di breve durata. Al calcolo dei contributi e alla procedura si applicano per

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analogia le disposizioni delle sezioni 2 e 6 della legge federale del 5 ottobre 198419 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure.

2 La Confederazione partecipa con una somma forfettaria giornaliera alle spese

d’esercizio dei Cantoni per l’esecuzione della carcerazione preliminare, della carce- razione in vista di rinvio coatto e della carcerazione cautelativa, nonché del fermo di breve durata. Questa somma è versata per: a. richiedenti l’asilo; b. rifugiati e altri stranieri la cui incarcerazione è in relazione con la revoca di un’ammissione provvisoria; c. stranieri la cui incarcerazione è stata ordinata in relazione con una decisione d’allontanamento dell’UFM; d. rifugiati espulsi secondo l’articolo 65 LAsi20.

Art. 83 cpv. 5 e 5bis 5 Il Consiglio federale designa gli Stati d’origine o di provenienza o le regioni di tali Stati nei quali il ritorno è ragionevolmente esigibile. Se gli stranieri allontanati o espulsi provengono da uno di tali Stati o da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, si ritiene che l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione sia di norma ragio- nevolmente esigibile. 5bis Il Consiglio federale verifica periodicamente la decisione di cui al capoverso 5.

Art. 84 cpv. 4 4 L’ammissione provvisoria si estingue al momento della partenza definitiva, in caso di soggiorno all’estero di oltre due mesi senza autorizzazione o al momento del- l’ottenimento di un permesso di dimora.

Art. 85 cpv. 5, secondo periodo 5 … Le autorità cantonali possono assegnare un luogo di residenza o un alloggio nel Cantone allo straniero ammesso provvisoriamente che non è stato riconosciuto quale rifugiato e percepisce l’aiuto sociale.

Art. 87 cpv. 1 lett. a

1 La Confederazione versa ai Cantoni:

a. per ogni straniero ammesso provvisoriamente, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoversi 1 e 2 e 89 LAsi21;

19 RS 341 20 RS 142.31 21 RS 142.31

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Titolo prima dell’articolo 95a Sezione 3: Obblighi dei gestori di aeroporti

Art. 95a Alloggi messi a disposizione dai gestori di aeroporti I gestori di aeroporti sono tenuti a mettere a disposizione, sul territorio dell’aero- porto e fino all’esecuzione dell’allontanamento o fino all’entrata in Svizzera, alloggi adeguati ed economici a favore degli stranieri che all’aeroporto si vedono rifiutare l’entrata o il prosieguo del viaggio.

Art 97 cpv. 3, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), nonché lett. a–e 3 Il Consiglio federale determina quali dati vanno comunicati alle autorità menzio- nate nel capoverso 1 concernenti: a.–d. Concerne soltanto il testo francese e. la riscossione di indennità di disoccupazione;

Art. 102, rubrica, nonché cpv. 1bis e 2 Rilevamento di dati per stabilire l’identità e l’età 1bis Se sussistono indizi che uno straniero sedicente minorenne ha già raggiunto la maggiore età, le autorità competenti possono disporre una perizia volta ad accertarne l’effettiva età. 2 Il Consiglio federale stabilisce quali dati biometrici possono essere rilevati secondo il capoverso 1 e ne disciplina l’accesso.

Art. 117 cpv. 3 3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.

Art. 121 Messa al sicuro e confisca di documenti

1 Conformemente alle istruzioni dell’UFM, le autorità e i servizi amministrativi

possono confiscare i documenti di viaggio e d’identità falsi o falsificati, nonché i documenti di viaggio e d’identità autentici se vi sono indizi concreti per ritenere che vengano utilizzati abusivamente, oppure possono metterli al sicuro per riconsegnarli all’avente diritto. 2 La confisca o la riconsegna secondo il capoverso 1 è possibile anche se vi sono indizi concreti per ritenere che i documenti di viaggio o d’identità autentici siano destinati a persone che soggiornano illegalmente in Svizzera. 3 Sono considerati documenti d’identità ai sensi del capoverso 1 i documenti di legit- timazione o qualsiasi altro documento che possa fornire indicazioni sull’identità dello straniero.

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Disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012 1 Fatto salvo il capoverso 2, le procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della presente legge sono rette dal nuovo diritto. 2 L’articolo 83 capoversi 5 e 5bis della presente legge non è applicabile alle proce- dure pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre

2012 della presente legge.

3 Entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della presente legge, i gestori di aeroporti sono tenuti a mettere a disposizione gli alloggi presso gli aeroporti secondo l’articolo 95a.

2. Legge federale del 20 giugno 200322 sul sistema d’informazione

per il settore degli stranieri e dell’asilo

Art. 1 cpv. 2 2 Sono fatti salvi gli articoli 101, 102, 103, 104–107, 110 e 111a–111i della legge federale del 16 dicembre 200523 sugli stranieri (LStr), gli articoli 96–99, 102– 102abis e 102b–102g della legge del 26 giugno 199824 sull’asilo (LAsi), nonché gli articoli 49a e 49b della legge del 29 settembre 195225 sulla cittadinanza (LCit).

3. Legge del 25 giugno 198226 sull’assicurazione contro la

disoccupazione

Art. 97a cpv. 1 lett. bter 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA27: bter. alle autorità competenti in materia di stranieri, conformemente all’arti- colo 97 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 200528 sugli stra- nieri.

22 RS 142.51 23 RS 142.20 24 RS 142.31 25 RS 141.0 26 RS 837.0 27 RS 830.1 28 RS 142.20

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