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AS 2013 4593

Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI)

Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell’innovazione, O-LPRI)

del 29 novembre 2013

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10 capoverso 4 secondo periodo, 15 capoverso 6, 16 capoverso 6 secondo periodo, 19 capoverso 2 lettera d, 24 capoverso 3 secondo periodo,

29 capoverso 2, 47 capoverso 1 e 56 della legge federale del 14 dicembre 20121

sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI), ordina:

Capitolo 1: Programmi di promozione tematici delle istituzioni di promozione della ricerca e della Commissione per la tecnologia e l’innovazione Sezione 1: Disposizioni generali (art. 7 cpv. 3 LPRI)

Art. 1 Principi

1 I programmi di promozione tematici devono risultare di interesse nazionale.

2 La realizzazione di programmi di promozione tematici può avvenire attraverso:

a. gli strumenti di promozione dei seguenti organi di promozione (organi di promozione):

1. le istituzioni di promozione della ricerca di cui all’articolo 4 lettera a

LPRI,

2. la Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI);

b. le misure straordinarie, che devono essere adottate nell’ambito di competen- za degli organi di promozione.

3 I programmi di promozione tematici sono limitati nel tempo.

4 Se necessario saranno stabilite le misure da applicare ai singoli casi per la valuta- zione dei programmi, in particolare per la verifica dell’efficacia.

RS 420.11 1 RS 420.1

2012-2266 4593

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Art. 2 Procedura 1 Il mandato per la realizzazione di un programma di promozione tematico è affidato sulla base del relativo decreto di finanziamento dell’Assemblea federale adottato nell’ambito dei messaggi periodici sul promovimento dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione (ERI) secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera a LPRI. 2 In casi urgenti il decreto di finanziamento per un mandato può essere richiesto anche nell’ambito di un messaggio specifico sulla promozione della ricerca e del- l’innovazione secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera b LPRI.

Sezione 2: Programmi nazionali di ricerca del Fondo nazionale svizzero (art. 10 cpv. 2 lett. c LPRI)

Art. 3 Definizione, scopo e oggetto

1 Attraverso i programmi nazionali di ricerca (PNR) del Fondo nazionale svizzero

(FNS) devono essere avviati e realizzati progetti di ricerca fra loro coordinati e aventi obiettivi comuni.

2 Possono essere oggetto dei PNR soprattutto le tematiche:

a. per la cui soluzione la ricerca svizzera può fornire un importante contributo; b. per la cui soluzione sono necessari contributi provenienti da diverse discipli- ne; c. il cui studio dovrebbe permettere di ottenere entro cinque anni risultati uti- lizzabili nella pratica. 3 In casi motivati un PNR può essere impiegato per creare in modo mirato un ulte- riore potenziale di ricerca in Svizzera.

4 Per la scelta è considerato anche se:

a. i risultati attesi del programma possono servire come base scientifica per le decisioni governative e amministrative; b. il programma può essere realizzato nell’ambito della cooperazione interna- zionale.

Art. 4 Presentazione, vaglio e ordine di priorità delle tematiche proposte 1 I servizi federali e le persone fisiche o giuridiche possono presentare proposte per i PNR alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI). 2 La SEFRI vaglia periodicamente le proposte presentate. Consulta i servizi federali rappresentati nel Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca del settore pubblico e predispone su questa base un elenco delle priorità. 3 Elabora per i temi aventi priorità elevata brevi proposte di programma che specifi- cano le relative questioni e indicano il mandato di ricerca determinante e ulteriori disposizioni sul programma.

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Art. 5 Concretizzazione delle proposte di programma, documentazione relativa al bando di concorso 1 La SEFRI incarica il FNS di verificare la fattibilità delle proposte di programma e di concretizzarle. 2 Per le proposte considerate realizzabili il FNS predispone la documentazione per il bando di concorso, contenente i seguenti elementi principali dell'eventuale pro- gramma: a. gli obiettivi e le priorità del programma; b. il periodo entro il quale deve essere realizzato; c. la ripartizione sommaria dei mezzi finanziari per le singole priorità; d. le condizioni per la partecipazione ai programmi, le quali devono essere orientate agli obiettivi del programma. 3 Per i temi di ricerca vicini all’economia il FNS garantisce la partecipazione della CTI all'allestimento della documentazione del bando di concorso. 4 In casi specifici, segnatamente di fronte a temi d'attualità rilevanti per la società e d’importanza nazionale, su mandato del Consiglio federale o del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e in deroga alla procedura di cui all’articolo 4 capoversi 2 e 3, la SEFRI può incaricare direttamente il FNS di verificare la fattibilità. A tale scopo la SEFRI comunica al FNS le proble- matiche e le ulteriori disposizioni relative al programma oggetto di verifica.

Art. 6 Esame e scelta dei programmi 1 La SEFRI chiede ai servizi federali rappresentati nel Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca del settore pubblico di esaminare la documentazione del bando di concorso in merito all’importanza e all’urgenza dei programmi per l’esecuzione di compiti federali. A tal fine può chiedere un parere al Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione (CSSI).

2 Sottopone periodicamente al DEFR una selezione di proposte di nuovi programmi.

3 Il DEFR propone periodicamente al Consiglio federale di realizzare da uno a tre PNR. A tale proposito considera la quantità di fondi per periodo di sussidio stabilita nel messaggio ERI e prevista nella convenzione sulle prestazioni con il FNS.

Art. 7 Bando di concorso e realizzazione dei programmi

1 Il FNS designa per ogni programma selezionato un gruppo direttivo o istituisce

un’altra struttura direttiva adeguata.

2 Per ciascun programma la SEFRI designa persone all’interno dell’Amministra-

zione federale (osservatori federali), responsabili del flusso informativo e del trasfe- rimento di sapere fra il programma e gli uffici coinvolti.

3 Il FNS rielabora la documentazione del bando di concorso conformemente alla

decisione del Consiglio federale.

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4 Il DEFR approva la versione rielaborata del bando di concorso. La SEFRI consulta preventivamente i servizi interessati dell’Amministrazione federale. 5 Il FNS pubblica il bando di concorso, valuta le proposte di progetto e decide in merito ai progetti da realizzare nell’ambito dei programmi.

Art. 8 Rapporto, trasferimento di sapere e verifica dell’efficacia 1 Il FNS informa regolarmente il pubblico e i destinatari del settore della ricerca, dell’economia e della società sullo stato e sull’avanzamento dei lavori dei PNR.

2 È responsabile della comunicazione dei risultati ai destinatari.

3 Terminato un PNR pubblica una sintesi dei principali risultati del programma.

4 Redige un rapporto finale destinato al Consiglio federale nel quale indica in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi del PNR. 5 La SEFRI decide, dopo aver consultato il FNS, se un PNR concluso o lo strumento PNR in quanto tale devono essere sottoposti a una verifica dell’efficacia. Sempre dopo aver consultato il FNS definisce le modalità della verifica e assegna i mandati corrispondenti.

Art. 9 Disposizioni d’esecuzione Il DEFR disciplina in un’ordinanza i dettagli della procedura per il vaglio e l’esame dei temi per il PNR, nonché della verifica dell’efficacia.

Sezione 3: Poli di ricerca nazionali del FNS (art. 10 cpv. 2 lett. c LPRI)

Art. 10 Definizione e scopo

1 Un polo di ricerca nazionale (PRN) ha le seguenti caratteristiche:

a. è un progetto di ricerca d’importanza nazionale ed è subordinato a un ambito di ricerca ben definito e tematicamente delimitato; b. ha sede presso una o più istituzioni ospitanti e dispone di una rete di partner e istituzioni interni o esterni al settore universitario. 2 Il ruolo di istituzioni ospitanti spetta soltanto ai centri di ricerca universitari.

3 Possono essere istituzioni ospitanti soltanto le istituzioni che dispongono delle competenze necessarie per soddisfare tutti gli obiettivi del relativo PRN secondo il capoverso 4.

4 L’istituzione di un PRN persegue in particolare i seguenti obiettivi:

a. il mantenimento e il rafforzamento duraturo della posizione della Svizzera nei settori di ricerca strategicamente importanti mediante la promozione di una ricerca ai massimi livelli;

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b. il rinnovamento duraturo e l’ottimizzazione di strutture di ricerca innovative mediante il potenziamento delle capacità di insegnamento e di ricerca, la promozione della ripartizione dei compiti e il coordinamento tra le istitu- zioni di ricerca, nonché il loro collegamento alle reti internazionali; c. l’attuazione di una strategia coerente per la ricerca, il trasferimento di sapere e tecnologie, la formazione delle nuove leve scientifiche e la comunicazione della scienza.

Art. 11 Durata

1 Un PRN ha una durata massima di dodici anni.

2 La durata è suddivisa in periodi di finanziamento di quattro anni al massimo.

Art. 12 Organizzazione 1 La direzione del PRN, con sede presso l’istituzione ospitante, dirige il PRN dal punto di vista organizzativo e scientifico. 2 Prende autonomamente decisioni nell’ambito di un contratto PRN (art. 15). Tra i suoi compiti rientrano segnatamente: a. il coordinamento di tutte le istituzioni partner e di tutti i gruppi di ricercatori che partecipano al PRN; b. la direzione scientifica e l’orientamento generale del PRN; c. la gestione operativa del PRN, nonché l’attribuzione e il controllo dei fondi. 3 Le istituzioni ospitanti ottimizzano e rafforzano le proprie strutture di ricerca nei rispettivi settori di ricerca del PRN. Contribuiscono inoltre adeguatamente al finan- ziamento del PRN, segnatamente della sua direzione.

Art. 13 Procedura di selezione e di decisione

1 Su mandato del DEFR, il FNS procede alla messa a concorso dei PRN.

2 La procedura di selezione e di decisione prevede due fasi: prima vengono esami- nati gli schizzi e poi le domande. 3 Il FNS è responsabile della valutazione scientifica e strutturale delle domande secondo gli obiettivi dell’articolo 10 capoverso 4. A tal fine consulta esperti interna- zionali.

4 Raccomanda alla SEFRI di operare una selezione delle domande per un PRN

ritenute di elevato livello scientifico e strutturale.

5 La SEFRI è responsabile della valutazione delle domande sotto il profilo della

politica della ricerca e della politica universitaria. Nell’ambito della procedura di selezione e di decisione: a. svolge i necessari accertamenti e le trattative con le scuole universitarie e le istituzioni di ricerca interessate;

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b. chiede il parere dei servizi federali rappresentati nel Comitato interdiparti- mentale di coordinamento della ricerca del settore pubblico riguardo all’importanza dei progetti per l’esecuzione di compiti federali; c. chiede il parere della CTI riguardo all’importanza dei progetti per la promo- zione dell’innovazione; d. consulta il FNS riguardo agli oneri finanziari e strutturali; e. chiede il parere del CSSI riguardo alla valutazione globale dei progetti.

6 Presenta una proposta motivata al DEFR relativa all’istituzione di PRN.

7 Il DEFR decide in merito ai PRN da istituire stabilendo per ciascuno di essi gli oneri e il quadro finanziario per il primo periodo di sussidio.

Art. 14 Notifica delle decisioni 1 Il FNS notifica le sue decisioni sulle domande di cui non raccomanda la realizza- zione.

2 Il DEFR notifica le sue decisioni sulle domande di cui il FNS raccomanda la

realizzazione.

Art. 15 Contratto PRN

1 Il FNS, le istituzioni ospitanti e la direzione del PRN concludono per ciascun

periodo di finanziamento un contratto PRN. 2 Prima di sottoscrivere il contratto PRN, il FNS lo sottopone per approvazione alla SEFRI. Quest'ultima verifica le disposizioni previste concernenti il rispetto del quadro finanziario stabilito, gli oneri e i relativi diritti e doveri dei partecipanti.

Art. 16 Realizzazione dei PRN

1 Il FNS finanzia, segue e controlla i PRN.

2 Dopo la scadenza di un periodo di finanziamento decide in merito alla proroga del sostegno sulla base di una domanda in tal senso della direzione del PRN. Alla domanda deve essere allegata una lettera delle istituzioni ospitanti nella quale queste ultime assicurano la loro dotazione finanziaria del PRN e i loro piani di sviluppo strutturale. Nella decisione il FNS considera anche i risultati della sua valutazione intermedia.

3 Se il FNS approva una domanda di proroga è concluso un nuovo contratto per il

nuovo periodo di sussidio secondo l’articolo 15.

Art. 17 Monitoraggio, rapporto e valutazione 1 Il FNS garantisce un monitoraggio costante dei PRN in corso. Per il monitoraggio di ciascun PRN designa un comitato internazionale di accompagnamento.

2 Per ciascun PRN concluso il FNS redige un rapporto finale. Tale rapporto com-

prende la conclusione finanziaria e un rapporto sui risultati scientifici e strutturali. A

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tal fine procede a una valutazione finale in merito agli obiettivi principali perseguiti con il PRN. Per questo si basa sui rapporti corrispondenti della direzione PRN e sulla valutazione del comitato internazionale di accompagnamento.

3 La SEFRI decide, dopo aver consultato il FNS, se un PRN concluso, una serie di

PRN conclusi o lo strumento PRN in quanto tale devono essere sottoposti a una verifica completa dell’efficacia incentrata sul raggiungimento degli obiettivi. Dopo aver consultato il FNS, decide le modalità della verifica e assegna i relativi mandati.

Art. 18 Interruzione di PRN

1 Se respinge una domanda di proroga di un PRN, il FNS chiede al DEFR di inter-

rompere il PRN in questione.

2 Il DEFR decide, prima della scadenza di un periodo di finanziamento, se il PRN

proseguirà alla scadenza di tale periodo. La procedura di decisione è retta per analo- gia dalle disposizioni dell’articolo 13 capoversi 2-7. 3 Se le circostanze lo esigono, su proposta del FNS il DEFR può anche decidere di interrompere un PRN nel corso di un periodo di finanziamento. 4 In caso di interruzione di un PRN, il FNS concede per dodici mesi al massimo un finanziamento che permetta di concludere il PRN.

Art. 19 Procedura Il DEFR disciplina in un’ordinanza i dettagli della procedura per il bando di concor- so, la selezione e la valutazione dei PRN.

Capitolo 2: Promozione della ricerca da parte dell’Amministrazione federale Sezione 1: Sussidi a strutture di ricerca d’importanza nazionale (art. 15 LPRI)

Art. 20 Procedura di richiesta e d’esame; decisione

1 Le strutture di ricerca presentano le loro domande di sussidio alla SEFRI.

2 La domanda deve includere:

a. indicazioni sui compiti e l’organizzazione della struttura richiedente; b. una descrizione delle attività presenti e future e dei motivi che giustificano la concessione di un sussidio federale; c. una panoramica delle spese necessarie all’adempimento dei compiti, della situazione finanziaria e delle prestazioni federali attese.

3 Il DEFR disciplina in un’ordinanza la procedura d’esame.

4 Decide in merito ai sussidi in base ai crediti disponibili.

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Art. 21 Calcolo dei sussidi per le infrastrutture e le istituzioni di ricerca 1 Le aliquote di sussidio di cui all’articolo 15 capoverso 5 LPRI e le aliquote di sussidio determinanti nei singoli casi valgono come valori medi per ciascun periodo ERI. 2 La partecipazione ai costi da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universita- rie o privati può avvenire sotto forma di prestazioni in denaro o in natura. 3 La partecipazione ai costi esclusivamente tramite prestazioni in natura è permessa solo alle scuole universitarie.

4 Nel caso delle prestazioni in natura, queste devono inoltre essere chiaramente

identificabili come entrate dell’infrastruttura o dell’istituzione di ricerca.

Art. 22 Calcolo dei sussidi per i centri di competenza per la tecnologia 1 Le aliquote di sussidio di cui all’articolo 15 capoverso 5 LPRI e le aliquote di sussidio determinanti nei singoli casi valgono come valori medi per ciascun periodo ERI. 2 La partecipazione ai costi da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universita- rie o privati e i contributi dell’economia nell’ambito di cooperazioni in materia di ricerca e sviluppo può avvenire sotto forma di prestazioni in denaro o in natura. 3 La partecipazione ai costi esclusivamente tramite prestazioni in natura è permessa solo alle scuole universitarie.

4 Nel caso delle prestazioni in natura, queste devono inoltre essere chiaramente

identificabili come entrate del centro di competenza per la tecnologia. 5 I nuovi settori d’attività ai sensi dell’articolo 15 capoverso 6 LPRI devono distin- guersi chiaramente dalle priorità di ricerca di altri centri di ricerca universitari ed essere d’importanza nazionale. 6 In caso di sviluppo di nuovi settori d’attività, nel calcolo del finanziamento di base possono essere considerati al massimo per due periodi ERI gli eventuali mezzi finanziari acquisiti su base competitiva. Per il loro conteggio, i mezzi finanziari corrispondenti devono poter essere assegnati al nuovo settore d’attività.

Art. 23 Ulteriori condizioni per i sussidi ai centri di competenza per la tecnologia Per la concessione di sussidi ai centri di competenza per la tecnologia che, nell’ambito dei loro compiti secondo l’articolo 15 capoverso 4 lettera a LPRI, fon- dano proprie start-up o partecipano alla loro creazione valgono inoltre le seguenti condizioni: a. il centro di competenza per la tecnologia fonda start-up proprie o partecipa alla creazione di start-up solo se la tecnologia impiegata (prodotti o processi) è stata sviluppata o migliorata nell’ambito di uno dei suoi programmi di ri- cerca;

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b. fonda start-up proprie solo se le imprese partner che hanno partecipato al programma di ricerca secondo la lettera a rinunciano alla valorizzazione economica della proprietà intellettuale che ne deriva; c. non fornisce alla start-up né prestazioni in denaro né prestazioni in natura non indennizzate. In compenso, può attribuire a titolo gratuito alla singola start-up la proprietà intellettuale derivante dal progetto di ricerca determi- nante e i relativi diritti di utilizzazione; d. documenta un reddito derivante dalla vendita di brevetti, dai pagamenti delle licenze e dalle alienazioni di partecipazioni a start-up e il suo investimento nella gestione ordinaria.

Sezione 2: Ricerca del settore pubblico (art. 16 LPRI)

Art. 24 Mezzi finanziari della Confederazione per la ricerca del settore pubblico 1 I sussidi federali per la realizzazione di programmi di ricerca e i sussidi overhead secondo l’articolo 39 sono stabiliti nell’ambito di contratti o decisioni. 2 Nel caso di ricerche su commissione l’Amministrazione federale rimborsa le spese necessarie per adempiere al contratto.

Art. 25 Qualità della ricerca e valorizzazione dei risultati della ricerca del settore pubblico 1 Il Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca del settore pubblico considera per l’emanazione delle sue direttive sulla qualità della ricerca i principi della garanzia di qualità degli organi di promozione. 2 I servizi federali disciplinano nei contratti o nelle decisioni relativi alla ricerca del settore pubblico i diritti sui risultati ottenuti dalla ricerca e la loro utilizzazione.

Capitolo 3: Promozione dell’innovazione (art. 18–25 LPRI)

Art. 26 Basi per la promozione dell’innovazione (art. 18 cpv. 3 LPRI)

1 La SEFRI elabora le basi per la promozione dell’innovazione, in particolare la

strategia in materia di politica dell’innovazione, e la sottopone al Consiglio federale ogni quattro anni nell’ambito del messaggio ERI. 2 Coordina tale attività con altri servizi federali, in particolare con la CTI e la SECO e garantisce un coinvolgimento adeguato del settore economico e degli organi delle scuole universitarie.

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Art. 27 Valutazione della promozione dell’innovazione (art. 18 cpv. 4 LPRI) 1 La SEFRI garantisce la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza della promozio- ne dell’innovazione.

2 Essa presenta ogni quattro anni, nell’ambito del messaggio ERI, un rapporto al

Consiglio federale contenente i risultati di tale valutazione.

Art. 28 Monitoraggio, controllo e valutazione da parte della CTI (art. 24 cpv. 7 LPRI)

1 La CTI monitora e controlla le misure da essa sostenute.

2 Il rapporto d’attività annuale all'attenzione del Consiglio federale include in parti- colare: a. indicazioni su come sono state attuate le direttive strategiche della Confede- razione; b. indicazioni sugli effetti economici derivanti dall’attività di promozione; c. una panoramica di tutti i progetti e di tutte le domande.

Art. 29 Sussidi della CTI per progetti d’innovazione (art. 19 e 24 cpv. 2 lett. a LPRI)

La CTI sostiene progetti d’innovazione mediante sussidi soltanto se i partner attuato- ri partecipanti dimostrano che i risultati della ricerca potranno presumibilmente essere sfruttati sul mercato o a favore della società. A tale proposito occorre conside- rare: a. i possibili effetti del progetto sulla competitività dei partner attuatori o sull’economia; b. la possibile creazione di valore aggiunto in Svizzera derivante dall’attua- zione; c. il possibile sfruttamento commerciale o la possibile utilità sociale per il part- ner attuatore.

Art. 30 Partecipazione dei partner attuatori (art. 19 cpv. 2 lett. d LPRI)

La CTI può fissare in via eccezionale una quota di partecipazione del partner attua- tore ai costi complessivi del progetto inferiore al 50 per cento se: a. il progetto presenta rischi di realizzazione elevati e un potenziale di successo economico superiore alla media o di utilità sociale elevato; b. dai risultati attesi possono trarre beneficio sia il partner attuatore che un’ampia cerchia di utenti non coinvolti nel progetto; o c. la partecipazione del partner attuatore e un finanziamento di terzi non deri- vante da aiuti finanziari della Confederazione coprono insieme almeno la metà dei costi.

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Art. 31 Regolamento sui sussidi della CTI (art. 23 cpv. 1 lett. b LPRI)

Il regolamento sui sussidi della CTI deve disciplinare segnatamente i seguenti detta- gli: a. la partecipazione dei partner attuatori ai progetti d’innovazione, b. la promozione di progetti senza partner attuatori; c. il calcolo dei sussidi per i progetti e per l’overhead; d. la promozione dell’imprenditorialità fondata sulla scienza, nonché della co- stituzione e dello sviluppo di imprese la cui attività è fondata sulla scienza; e. la promozione del trasferimento di sapere e tecnologie tra le scuole universi- tarie e l’economia; f. la procedura per la concessione di sussidi e di altri sostegni.

Art. 32 Cooperazioni con organizzazioni di promozione estere (art. 24 cpv. 5 LPRI) 1 Per promuovere partner di ricerca svizzeri nell’ambito di progetti d’innovazione transfrontalieri la CTI può realizzare insieme a organizzazioni di promozione estere bandi di concorso per i programmi e valutazioni di progetti. 2 Può concedere una parte dei sussidi destinati all’intero progetto per lavori legati al progetto di un partner di ricerca estero se: a. in Svizzera mancano le competenze di ricerca necessarie; b. il partner di ricerca estero dimostra di avere le competenze necessarie al rag- giungimento degli obiettivi del progetto; e c. la parte principale dei lavori legati al progetto viene realizzata dai partner di ricerca svizzeri. 3 Nei progetti d’innovazione transfrontalieri il partner di ricerca svizzero avente diritto al sussidio è responsabile della gestione amministrativa del sussidio svizzero per l’intero progetto. 4 Per il resto, per i progetti d’innovazione transfrontalieri valgono le stesse direttive che disciplinano i progetti senza partner di ricerca esteri.

Capitolo 4: Sussidi per la compensazione di overhead Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 33 Scopo dei sussidi overhead I sussidi per i costi indiretti di ricerca (overhead) sono destinati a compensare in parte i costi delle istituzioni derivanti dai progetti di ricerca sostenuti da FNS, CTI e Amministrazione federale nell’ambito della promozione della ricerca e dell’innova- zione.

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Art. 34 Rapporto e controllo

1 Il FNS e la CTI presentano alla SEFRI per ogni periodo di sussidio un rapporto

sull’assegnazione dei loro sussidi overhead. In particolare, esplicitano la ripartizione di tali sussidi in base a istituzioni, strumenti di promozione e settori di ricerca. 2 La SEFRI verifica nell’ambito dei suoi compiti di controllo se l’aliquota massima di sussidio stabilita nel decreto di finanziamento è rispettata e, se del caso, approva il rapporto.

3 Le unità dell’Amministrazione federale presentano un rapporto conformemente

all’articolo 52 LPRI.

Sezione 2: Sussidi overhead del FNS (art. 10 cpv. 4 secondo periodo LPRI)

Art. 35 Calcolo, assegnazione e versamento 1 Il FNS calcola i sussidi overhead sulla base dei sussidi per progetti di ricerca che ha stanziato l’anno precedente nell’ambito: a. dei crediti stanziati; e b. dell’aliquota massima di sussidio stabilita dal Parlamento nel decreto di finanziamento corrispondente.

2 Stanzia i sussidi mediante decisione.

3 I sussidi sono versati in due rate di pari importo alla fine del primo e del terzo trimestre dell’anno civile.

Art. 36 Regolamento

1 Il FNS emana un regolamento sui sussidi overhead. Vi disciplina segnatamente:

a. gli strumenti di promozione che possono dare diritto ai sussidi overhead; b. il rimborso dei sussidi overhead in casi motivati quali l’abbandono di un progetto.

2 Il regolamento deve essere approvato dal Consiglio federale.

Sezione 3: Sussidi overhead della CTI (art. 24 cpv. 3 secondo periodo LPRI)

Art. 37 Calcolo, assegnazione e versamento 1 La CTI calcola i sussidi overhead sulla base dei sussidi per progetti di ricerca che ha stanziato durante l’anno civile nell’ambito: a. dei crediti stanziati; e

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b. dell’aliquota massima di sussidio stabilita dal Parlamento nel decreto di finanziamento corrispondente. 2 Stabilisce l’ammontare del sussidio nell’ambito dell’approvazione del progetto.

3 Il versamento dei sussidi overhead avviene nell’ambito del versamento dei sussidi per i costi diretti di ricerca.

Art. 38 Regolamento La CTI stabilisce i dettagli della concessione di sussidi overhead nel suo regola- mento sui sussidi.

Sezione 4: Sussidi overhead nella ricerca del settore pubblico (art. 16 cpv. 6 secondo periodo LPRI)

Art. 39 1 L’Amministrazione federale giustifica separatamente nelle sue decisioni i sussidi overhead per provvedimenti secondo l’articolo 16 capoverso 2 lettere b e c LPRI. 2 Per il calcolo dei sussidi overhead vale al massimo l’aliquota massima di sussidio stabilita dal Parlamento per i sussidi overhead del FNS. 3 Il versamento dei sussidi overhead avviene nell’ambito del versamento dei sussidi per i costi diretti di ricerca.

Capitolo 5: Provvedimenti per la promozione della valorizzazione dei risultati della ricerca come condizioni di promozione supplementari (art. 27 LPRI)

Art. 40 Provvedimenti per la promozione della valorizzazione dei risultati della ricerca 1 Gli organi di promozione decidono caso per caso se vogliono vincolare la conces- sione di aiuti finanziari della Confederazione a condizioni sull’impiego dei risultati della ricerca ai sensi dell’articolo 27 capoversi 1 e 2 LPRI.

2 In caso di decisione conforme al capoverso 1, valgono le seguenti condizioni:

a. i ricercatori che svolgendo le loro attività finanziate con aiuti federali otten- gono risultati rilevanti in materia di diritti di proprietà intellettuale devono informare il centro di ricerca universitario per il quale lavorano; b. i ricercatori e i centri di ricerca universitari per i quali lavorano si impegnano a non compromettere la tutela della proprietà intellettuale sui risultati della ricerca attraverso pubblicazioni anticipate o in altro modo;

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c. se il centro di ricerca universitario sfrutta i diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca, versa ai ricercatori un’equa indennità secondo i princi- pi dell’articolo 332 capoverso 4 del Codice delle obbligazioni2. Sono fatte salve le disposizioni speciali; d. se il centro di ricerca universitario non adotta misure per promuovere la valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca entro un periodo di tempo da concordare dopo l’annuncio da parte dei ricer- catori, questi ultimi possono chiedere il ritrasferimento di tali diritti; e. se nell'esercizio di un’attività finanziata dalla Confederazione e da terzi presso un centro di ricerca universitario si ottengono risultati rilevanti in materia di diritti di proprietà intellettuale, il centro di ricerca universitario partecipa alle entrate derivanti dalla valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale almeno in misura proporzionale alla partecipazione della Con- federazione ai costi complessivi del progetto di ricerca in questione. È fatto salvo l’articolo 41. 3 Se il centro di ricerca universitario o il centro di ricerca extrauniversitario a scopo non lucrativo per il quale i ricercatori lavorano non adempie agli obblighi di valoriz- zazione dei risultati della ricerca cui è subordinata la concessione di aiuti federali, gli organi di promozione possono ridurre i sussidi approvati o chiedere la restituzio- ne di quelli già versati.

Art. 41 Regolamentazione concernente la proprietà intellettuale e i diritti di utilizzazione nei progetti d’innovazione

1 La CTI decide per ogni domanda se vuole subordinare la concessione di sussidi

alla condizione che i partner incaricati della ricerca e i partner attuatori presentino una convenzione sulla proprietà intellettuale e sui diritti di utilizzazione.

2 Una convenzione conforme all’articolo 1 deve includere:

a. una regolamentazione sui diritti di proprietà intellettuale relativi ai risultati del progetto d’innovazione sostenuto; b. una regolamentazione sull’utilizzazione e sulla valorizzazione della proprie- tà intellettuale derivante dal progetto d’innovazione sostenuto; c. una regolamentazione sull’utilizzazione e sulla valorizzazione di un’even- tuale proprietà intellettuale confluita nel progetto d’innovazione sostenuto; d. eventuali diritti a indennità; e. gli obblighi concernenti la tutela del segreto e i diritti di pubblicazione. 3 Nel settore dei beni e dei servizi i partner attuatori hanno almeno il diritto all’utilizzazione e alla valorizzazione non esclusive e a titolo gratuito dei risultati del progetto d’innovazione sostenuto. Tale diritto deve essere sancito nella convenzione. 4 Il diritto di utilizzazione e di valorizzazione spettante ai partner attuatori secondo il capoverso 3 può essere esclusivo quando ciò risulta necessario a causa della situa-

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zione sul mercato dei partner attuatori. La convenzione considera gli interessi dei partner di ricerca. 5 Per stabilire un’indennità per l’esclusiva utilizzazione e valorizzazione da parte di un partner attuatore dei risultati del progetto d’innovazione sostenuto è necessario considerare: a. la quota di partecipazione del partner attuatore al finanziamento del progetto d’innovazione sostenuto; e b. che l’obbligo d’indennità non deve compromettere la corretta valorizzazione dei risultati del progetto. I partner attuatori devono segnalare un eventuale rischio in tal senso.

Capitolo 6: Cooperazione internazionale Sezione 1: Trattati e dichiarazioni d’intenti, partecipazione della Svizzera alla cooperazione internazionale (art. 28 cpv. 2 LPRI)

Art. 42 Trattati e dichiarazioni d’intenti 1 Il DEFR è autorizzato, nell’ambito della cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione, a concludere trattati internazionali di portata limi- tata ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 19973 sull’orga- nizzazione del Governo e dell’Amministrazione. Sono fatte salve le disposizioni di diritto speciale. 2 Il DEFR, nell’ambito delle sue competenze di cui al capoverso 1, è autorizzato a concludere dichiarazioni d’intenti per la promozione della cooperazione internazio- nale nel settore della ricerca e dell’innovazione, segnatamente nell’ambito della cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica (COST).

3 Può attribuire le competenze di cui ai capoversi 1 e 2 alla SEFRI.

Art. 43 Rinnovo di delegazioni svizzere nell’ambito di cooperazioni internazionali 1 La SEFRI, nell’ambito dei trattati internazionali di cooperazione nel settore della ricerca e dell’innovazione, è autorizzata a decretare la rielezione o il rinnovo delle delegazioni svizzere nei comitati di organizzazioni, programmi e progetti di coope- razione internazionali. 2 Invita altri servizi federali e gli organi di ricerca che, dato il loro settore di attività, hanno interesse a essere rappresentati nelle delegazioni e a formulare proposte su membri della delegazione ed esperti.

3 RS 172.010

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Art. 44 Rappresentanza nel Comitato della COST La SEFRI rappresenta la Svizzera nel Comitato di alti funzionari della COST.

Sezione 2: Sussidi per la promozione della collaborazione svizzera a progetti di organizzazioni e programmi internazionali; informazione e consulenza

Art. 45 Scopo dei sussidi 1 I sussidi permettono ai servizi svizzeri interessati, nell’ambito di un’istituzione o un’organizzazione, di: a. prepararsi o partecipare a progetti e programmi internazionali; b. integrarsi nei progetti di grande importanza per la futura politica svizzera nel settore della ricerca e dell’innovazione, per la piazza scientifica svizzera o per la presenza del settore scientifico svizzero all’estero; c. utilizzare le infrastrutture di organizzazioni scientifiche internazionali. 2 Sono fatti salvi i trattati internazionali e le disposizioni di diritto speciale, in parti- colare quelle relative alla partecipazione ai programmi quadro di ricerca dell’Unione europea.

Art. 46 Condizioni e calcolo dei sussidi

1 I sussidi sono concessi alle istituzioni e alle organizzazioni se il progetto:

a. è di interesse nazionale; b. non può essere finanziato diversamente in maniera sufficiente e la partecipa- zione della Svizzera non è possibile senza aiuti finanziari della Confedera- zione; c. è portato avanti da un’istituzione o un’organizzazione che garantisce l’impiego efficiente dei sussidi e un onere amministrativo ridotto. 2 I sussidi sono concessi al massimo per cinque anni. È possibile rinnovare il soste- gno di volta in volta per un periodo massimo di cinque anni. Prima di ogni proroga viene verificato il diritto al sostegno.

Art. 47 Proposta Le domande di sussidio devono essere presentate alla SEFRI e includere: a. il nome del richiedente;

4 Lett. f dopo l’entrata in vigore della modifica della LPRI del 27 set. 2013, FF 2013 6341 5 Lett. g dopo l’entrata in vigore della modifica della LPRI del 27 set. 2013, FF 2013 6341

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b. l’istituzione o l’organizzazione alla quale dovrebbe essere concesso un sus- sidio; c. una descrizione del progetto (programma o progetto), incluso il quadro finanziario; d. le prestazioni proprie e altre partecipazioni, nonché ulteriori fonti di finan- ziamento e prestazioni di terzi; e. una motivazione per la partecipazione della Svizzera, in particolare indica- zioni sull’importanza scientifica e l’interesse nazionale; f. il sussidio federale richiesto.

Art. 48 Consultazioni La SEFRI consulta altri uffici o organi di ricerca che potrebbero essere interessati dal o al progetto.

Art. 49 Decisione

1 La SEFRI decide per i sussidi fino a 1 milione di franchi.

2 Il DEFR decide per i sussidi superiori a 1 milione di franchi. La SEFRI presenta la proposta. 3 Per i sussidi superiori a 2 milioni di franchi è prima necessario ottenere il consenso del Dipartimento federale delle finanze. In tal caso, qualora non si giunga a un accordo, la decisione spetta al Consiglio federale su richiesta del DEFR. 4 I sussidi possono essere concessi tramite decisioni o nell’ambito di contratti.

Art. 50 Informazione e consulenza La SEFRI può informare gli organi di ricerca, le organizzazioni e le imprese con sede in Svizzera sulle attività sostenute dalla Confederazione riguardanti programmi e progetti internazionali che esulano dall’ambito di competenza della CTI e fornire loro consulenza per l’elaborazione e la presentazione delle domande.

Sezione 3: Sussidi per la cooperazione scientifica bilaterale al di fuori di programmi e organizzazioni internazionali (art. 29 cpv. 1 lett. c LPRI)

Art. 51 Principi 1 Possono essere versati sussidi a centri di ricerca universitari per la cooperazione e lo scambio con i Paesi e le regioni prioritari designati nell’ambito della politica internazionale della Svizzera nel settore della ricerca e dell’innovazione. 2 La cooperazione tra centri di ricerca universitari svizzeri ed esteri è attuata median- te programmi di ricerca comuni, l’utilizzazione comune di laboratori, il conferimen-

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to di titoli universitari comuni, il finanziamento di borse per lo scambio di studenti e ricercatori, nonché mediante progetti specifici e attività pilota. 3 I programmi e i progetti sono sostenuti se i Paesi partner garantiscono la recipro- cità. 4 Qualora l’interesse per la politica scientifica nazionale e l’eccellenza scientifica di un progetto lo giustifichino, è possibile prescindere dal principio di reciprocità a condizione che i promotori dei progetti o le istituzioni di promozione della ricerca mettano a disposizione mezzi adeguati.

Art. 52 Procedura per bandi di concorso comuni con Paesi e regioni prioritari 1 La SEFRI designa per i Paesi o le regioni prioritari dei comitati direttivi nazionali. I comitati stabiliscono, se del caso d’intesa con la leading house competente di cui al capoverso 2, l’orientamento del programma di cooperazione dal punto di vista nazionale. 2 La SEFRI può designare quale leading house per i singoli Paesi o regioni prioritari un centro di ricerca universitario svizzero incaricato del coordinamento e dell’attua- zione del programma di cooperazione. A tal fine, consulta preventivamente la Con- ferenza dei rettori delle università svizzere. Se per un Paese prioritario o una regione prioritaria non è stata designata una leading house, la SEFRI adotta le misure e le decisioni del caso. 3 Il FNS è responsabile su incarico della SEFRI della messa a concorso dei progetti di ricerca comuni nell’ambito della cooperazione scientifica bilaterale e della valuta- zione dei progetti e decide quali progetti ammettere alla selezione finale secondo i criteri del proprio regolamento sui sussidi. 4 Le convenzioni bilaterali con il Paese partner disciplinano la formazione dei gruppi di lavoro comuni e i loro compiti. In particolare, i gruppi di lavoro decidono dell’approvazione o del rifiuto delle domande di progetto presentate nell’ambito dei programmi.

5 Il DEFR disciplina i dettagli della procedura in un’ordinanza.

Art. 53 Determinazione dei sussidi, mandati di prestazione 1 Il DEFR stabilisce nell’ambito dei crediti stanziati il sussidio massimo assegnato a ciascun programma di cooperazione con un Paese prioritario o una regione priorita- ria per la sua realizzazione nel rispettivo periodo di sussidio.

2 La SEFRI conclude con ciascuna leading house un contratto di prestazioni che

stabilisce gli obiettivi della cooperazione bilaterale, le prestazioni che la leading house deve fornire e le disposizioni per la presentazione dei rapporti (reporting e controlling). Nel contratto di prestazioni la SEFRI può attribuire alla leading house una competenza decisionale sulla scelta di singoli progetti e attività pilota. 3 I dettagli dei compiti del FNS e i relativi sussidi sono stabiliti nella convenzione sulle prestazioni con il FNS.

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Capitolo 7: Coordinamento, pianificazione e sviluppo sostenibile Sezione 1: Coordinamento da parte del Consiglio federale (art. 41 e 42 LPRI)

Art. 54 Politica scientifica estera 1 La SEFRI elabora per il Consiglio federale, periodicamente o all’occorrenza, un rapporto nell’ambito delle disposizioni secondo l’articolo 41 capoverso 3 LPRI sullo stato e lo sviluppo della politica scientifica estera della Svizzera. A tale proposito considera: a. gli obblighi della Svizzera derivanti dai trattati internazionali; b. gli sviluppi nello spazio della ricerca e dell’innovazione europeo ed extraeu- ropeo; c. i provvedimenti di cui all’articolo 29 LPRI adottati nell’ambito della coope- razione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione. 2 Coordina tale attività con i servizi competenti per la politica estera del Dipartimen- to federale degli affari esteri e con altri servizi federali interessati e consulta il FNS e la CTI, segnatamente riguardo ai compiti loro delegati secondo gli articoli 24 capo- verso 4 e 30 LPRI. 3 Il Consiglio federale prende atto del rapporto di cui al capoverso 1 e decide in merito ai provvedimenti di coordinamento necessari.

Art. 55 Infrastrutture di ricerca 1 La SEFRI elabora per il Consiglio federale, periodicamente o all’occorrenza, un rapporto sullo stato e lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca, in particolare delle strutture di ricerca internazionali di big science e ulteriori infrastrutture di ricerca coordinate a livello internazionale con la partecipazione della Svizzera. A tale pro- posito considera: a. gli obblighi della Svizzera derivanti dai trattati internazionali; b. gli sviluppi in particolare nello spazio della ricerca e dell’innovazione euro- peo riguardo all’istituzione e alla gestione di infrastrutture di ricerca coordi- nate a livello internazionale; c. le priorità di sviluppo dei settori scientifici e delle discipline in Svizzera nel settore della ricerca e dell’innovazione; d. le relative priorità di sviluppo nel settore dei PF e nelle altre scuole universi- tarie. 2 Consulta a tale proposito gli organi di ricerca, i servizi federali interessati e, all’occorrenza, il CSSI e garantisce le necessarie perizie scientifiche.

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3 Garantisce inoltre che in presenza di legami diretti con i settori particolarmente onerosi secondo la legge federale del 30 settembre 20116 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) vi sia un’armonizzazione materiale fra la pianificazione della politica in materia di ricerca e innovazione secondo la LPRI e il coordinamento della politica universitaria secondo la LPSU. 4 Il Consiglio federale prende atto del rapporto e decide i provvedimenti di coordi- namento necessari.

Art. 56 Iniziative nazionali di promozione 1 Il DEFR coordina le iniziative nazionali di promozione ai sensi dell’articolo 41 capoverso 5 LPRI riguardo alla loro pianificazione e realizzazione. 2 Coordina tali iniziative con la procedura di pianificazione ordinaria (art. 58 e 59) e garantisce che eventuali proposte concernenti i provvedimenti di promozione siano presentate nell’ambito dei periodici messaggi ERI.

Art. 57 Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca del settore pubblico 1 Il Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca del settore pubblico è composto da rappresentanti: a. dei singoli servizi federali che svolgono compiti nell’ambito della ricerca del settore pubblico; b. dell’Amministrazione federale delle finanze. 2 I membri di cui al capoverso 1 rappresentano le direzioni o le unità amministrative dei singoli servizi federali. La nomina avviene da parte dei servizi federali compe- tenti. 3 Partecipano con voto consultivo alle sedute del Comitato rappresentanti del FNS, della CTI e del Consiglio dei PF. 4 Il segretario di Stato della SEFRI dirige il Comitato. Può designare un rappresen- tante.

Sezione 2: Pianificazione (art. 43-48 LPRI)

Art. 58 Programmi pluriennali (art. 45 LPRI) 1 Gli organi della ricerca informano nei loro programmi pluriennali sulle attività previste per il successivo periodo ERI, in particolare su:

6 RS 414.20; FF 2011 6629

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a. quali priorità intendono fissare e in che misura coincidono con l’orienta- mento strategico della politica di promozione della ricerca e dell’innova- zione della Confederazione; b. come prevedono di ripartire i loro mezzi rispetto all’attività svolta fino a quel momento; c. come intendono coordinare le loro attività internamente e con gli altri organi di ricerca; d. quali ripercussioni ci si deve attendere a livello di personale e finanziario. 2 La SEFRI fissa il termine entro il quale gli organi di ricerca devono presentare i loro programmi pluriennali.

Art. 59 Piano annuale di promozione delle istituzioni di promozione della ricerca (art. 48 LPRI) 1 Durante la realizzazione del piano annuale di promozione ogni istituzione di pro- mozione della ricerca verifica la validità del suo programma pluriennale. Le deroghe alle convenzioni sulle prestazioni stipulate sulla base dei programmi pluriennali devono essere motivate.

2 Il piano di promozione indica il modo in cui devono essere utilizzati i fondi

nell’anno successivo. Gli importi sono espressi in franchi e in percentuale sull’onere complessivo; a titolo di paragone, sono menzionate le cifre corrispondenti dei due anni precedenti. La promozione prevista deve essere motivata.

Sezione 3: Sviluppo sostenibile (art. 6 cpv. 3 lett. a LPRI)

Art. 60 1 Nell’ambito della procedura di domanda gli organi di promozione chiedono infor- mazioni sul contributo dei progetti allo sviluppo sostenibile. 2 Conformemente all’obbligo di rapporto di cui all’articolo 52 LPRI le istituzioni di promozione della ricerca e l’Amministrazione federale, così come la CTI con il proprio rapporto d’attività, illustrano in che modo hanno rispettato gli obiettivi della Confederazione per uno sviluppo sostenibile della società, dell’economia e dell’ambiente nell’ambito della loro attività di promozione.

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Capitolo 8: Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione (art. 54-55 LPRI)

Art. 61 1 Il Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione (CSSI) è una commissione consultiva permanente secondo l’articolo 8a capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 19987 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. È aggregato amministrativamente al DEFR.

2 Dispone di una segreteria propria.

3 I fondi per l’esercizio del CSSI sono inseriti nel preventivo della SEFRI.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 62 Abrogazione e modifica di altri atti normativi 1 L’ordinanza del 10 giugno 19858 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione è abrogata.

2 Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 25 novembre 19989 sull’organizzazione del Governo e

dell’Amministrazione Allegato 2 n. 1.1 sostituzione di «Consiglio svizzero della scienza e della tecno- logia» DEFR … Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione (CSSI)

2. Ordinanza del 7 dicembre 199810 sull’energia

Titolo prima dell’art. 20a Capitolo 4a: Cooperazione internazionale

1 IlDATEC è autorizzato, nell’ambito dell’Agenzia internazionale dell’energia

(AIE) e dell’Agenzia per l’energia nucleare (NEA) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), a concludere trattati internazionali di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo

7 RS 172.010.1 8 RU 1985 775, 1996 1807, 2000 187 1861, 2004 4263 4871, 2008 683 4617 5747, 2010 5461, 2012 3631, 2013 2641 9 RS 172.010.1 10 RS 730.01

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199711 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione in materia di coope- razione nella ricerca energetica. 2 Può attribuire questa competenza all’Ufficio federale dell’energia e all’Ispettorato federale della sicurezza nucleare.

Art. 63 Disposizioni transitorie 1 Fino all’entrata in vigore delle disposizioni sul finanziamento e i sussidi federali secondo i capitoli 7 e 8 della LPSU12 e al massimo fino al 31 dicembre 2016, per la concessione dei sussidi overhead della CTI e per i dettagli relativi al calcolo dei sussidi valgono l’articolo 10s capoversi 6 e 7 con allegato dell’ordinanza del

10 giungo 198513 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione e la relativa

disposizione transitoria del 24 novembre 2010. 2 Fino all’entrata in vigore dei capitoli 1-5 della LPSU il tenore dell’articolo 52 capoverso 2 secondo periodo è il seguente: … A tale scopo consulta preventivamente la Conferenza dei rettori delle università svizzere (CRUS) e la Conferenza dei rettori delle scuole universitarie professionali svizzere (KFH).

Art. 64 Entrata in vigore 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2 L’articolo 55 capoverso 3 entra in vigore contemporaneamente ai capitoli 1–5

3 Gli articoli 37 e 38 entrano in vigore contemporaneamente alle disposizioni sul finanziamento e i sussidi federali secondo i capitoli 7 e 8 LPSU, ma non oltre il 1° gennaio 2017.

29 novembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

11 RS 172.010 12 RS 414.20; FF 2011 6629 13 RU 2010 5461 14 RS 414.20; FF 2011 6629

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI) | Lexipedia | Lexipedia