AS 2013 5347
Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1)
Modifica del 13 dicembre 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 1 dell’11 agosto 19991 sull’asilo è modificata come segue:
Art. 3 Trasmissione e notificazione di decisioni (art. 13 cpv. 3 e 5 LAsi)
La notificazione è comunicata senza indugio al procuratore e, se tecnicamente possibile, anche per telefax. Inoltre è fatto riferimento all’articolo 13 capoverso 3 o all’articolo 13 capoverso 5 LAsi, secondo cui la notificazione è fatta personalmente al richiedente l’asilo.
Art. 4 Abrogato
Art. 7 cpv. 4 4 L’autorità cantonale comunica senza indugio all’Ufficio federale della migrazione (UFM) o al Tribunale amministrativo federale nonché al minorenne la nomina della persona di fiducia e tutte le misure tutorie.
Art. 7c, rubrica e cpv. 1 Emolumenti per domande di riesame e domande multiple (art. 111d cpv. 4 LAsi)
1 L’emolumento per procedure giusta gli articoli 111b e 111c LAsi ammonta a
600 franchi.
Art. 20 Colloquio preliminare consultivo (art. 25a LAsi) 1 Il colloquio preliminare consultivo è svolto nell’ambito dell’interrogatorio somma- rio di cui all’articolo 26 capoverso 2 LAsi.
1 RS 142.311
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Ordinanza 1 sull’asilo RU 2013
2 Se l’interrogatorio sommario è sostituito dall’audizione secondo l’articolo 29 LAsi, il colloquio preliminare consultivo è svolto immediatamente prima dell’audizione.
Art. 20a Accertamento medico (art. 26bis LAsi) 1 L’UFM informa il richiedente l’asilo in merito alla normativa applicabile nel caso in cui faccia valere problemi di salute rilevanti per la procedura d’asilo e di allonta- namento.
2 In collaborazione con l’Ufficio federale della sanità pubblica, l’UFM emana le
necessarie istruzioni sulla delimitazione dell’accertamento medico secondo l’arti- colo 26bis capoverso 2 LAsi rispetto alle misure sanitarie di confine fondandosi sulla legge del 18 dicembre 19702 sulle epidemie.
Art. 28, rubrica Parere dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (art. 31a LAsi)
Art. 28a Abrogato
Art. 28b, rubrica Collaborazione all’accertamento dei fatti (art. 29a LAsi)
Art. 29 Abrogato
Art. 29a, rubrica Esame della competenza secondo Dublino (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Art. 38 Abrogato
2 RS 818.101
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Ordinanza 1 sull’asilo RU 2013
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2014.
13 dicembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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