AS 2013 57
Accordo europeo del 13 dicembre 1957 sulla circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d'Europa
Accordo europeo del 13 dicembre 1957 sulla circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d’Europa
RS 0.142.103; RU 1967 845
Modifica della dichiarazione svizzera relativa all’aggiornamento della lista dei documenti di cui all’Allegato all’Accordo conformemente alle disposizioni dell’articolo 11
Le autorità svizzere aggiornano come segue la lista dei documenti di cui all’Allegato all’Accordo conformemente alle disposizioni dell’articolo 11:
Passaporto nazionale valido o scaduto da meno di cinque anni; Carta d’identità svizzera valida; Lasciapassare rilasciato da una Rappresentanza svizzera all’estero valido unica- mente per un ritorno diretto in Svizzera. La presente modifica della dichiarazione è entrata in vigore il 12 settembre 2012.
2012-2536 57
Circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d’Europa RU 2013