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AS 2013 573

AS 2013 573

Ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV)

Modifica del 13 febbraio 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 12 novembre 19971 relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili è modificata come segue:

1 Su richiesta, più impianti stazionari possono essere riuniti in un gruppo di impianti, se: a. sono gestiti dalla stessa persona; e b. ogni impianto soddisfa i requisiti dell’OIAt.

3 La composizione di un gruppo di impianti non può essere modificata durante il

periodo di validità di cui all’articolo 9c capoverso 1 lettera b. Sono eccettuate: a. l’esclusione di impianti stazionari chiusi; b. l’inclusione a posteriori di impianti stazionari nuovi o nuovamente messi in esercizio; c. l’inclusione a posteriori di impianti stazionari che soddisfano già i requisiti secondo l’allegato 3. 4 Se in un gruppo di impianti sono inclusi laboratori le cui emissioni di COV non sono evacuate mediante un dispositivo di abbattimento, essi devono soddisfare i requisiti secondo l’allegato 3 già al momento della loro inclusione.

1 RS 814.018

2013-0082 573

Tassa d’incentivazione sui composti organici volatili RU 2013

II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2013.

13 febbraio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova