AS 2013 673
Regolamento del Tribunale federale dei brevetti
Regolamento del Tribunale federale dei brevetti (RTFB)
Modifica del 12 dicembre 2012
Il Tribunale federale dei brevetti ordina:
I Il regolamento del 28 settembre 20111 del Tribunale federale dei brevetti è modifi- cato come segue:
Art. 3 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese
Art. 10 Obbligo di comunicare 1 Ogni membro del Tribunale comunica alla direzione del Tribunale, senza indugio e indipendentemente dalla fase della procedura, i possibili motivi di ricusazione secondo l’articolo 47 capoverso 1 CPC2. 2 Il membro del Tribunale in questione si astiene spontaneamente se ritiene dato il motivo.
Art. 11 Concerne soltanto il testo francese
Art. 13, rubrica e cpv. 3 Approvazione della motivazione della sentenza e opinione divergente
3 Quando il Tribunale statuisce a maggioranza, il membro del Tribunale può
esprimere la sua opinione divergente in appendice alla decisione. Tale appendice è pubblicata con la decisione.