AS 2013 749
Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti
Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR)
Modifica del 13 febbraio 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 febbraio 19911 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 10 capoverso 4 e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); visto l’articolo 47 capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque,
Art. 1 cpv. 2 lett. f, 3, frase introduttiva e lett. d, e 4
2 Essa si applica:
f. agli impianti di trasporto in condotta secondo l’ordinanza del 2 febbraio
20004 sugli impianti di trasporto in condotta che soddisfano i criteri di cui
all’allegato 1.3. 3 L’autorità esecutiva può, in singoli casi, sottoporre alla presente ordinanza le seguenti aziende, vie di comunicazione o impianti di trasporto in condotta se, in base al loro potenziale di pericoli, possono danneggiare seriamente la popolazione o l’ambiente: d. impianti di trasporto in condotta secondo l’ordinanza del 2 febbraio 2000 sugli impianti di trasporto in condotta che non soddisfano i criteri di cui all’allegato 1.3. 4 La presente ordinanza non si applica agli impianti e trasporti sottoposti alla legisla- zione sull’energia nucleare e sulla radioprotezione, nella misura in cui possono danneggiare la popolazione o l’ambiente a causa delle loro radiazioni.
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Protezione contro gli incidenti rilevanti RU 2013
Art. 2 cpv. 4, frase introduttiva e lett. c 4 Per incidente rilevante si intende un evento straordinario in un’azienda, su una via di comunicazione o lungo un impianto di trasporto in condotta, che causi effetti notevoli: c. fuori dell’impianto di trasporto in condotta.
Art. 3 cpv. 1 1 Per ridurre i rischi, il detentore di un’azienda, di una via di comunicazione o di un impianto di trasporto in condotta deve prendere tutte le misure disponibili secondo lo sviluppo della tecnica in materia di sicurezza, completandole in base alla sua esperienza, e sopportabili sotto il profilo economico. Fanno parte di tali misure quelle che diminuiscono il potenziale dei pericoli, quelle che prevengono gli inci- denti rilevanti e quelle che ne limitano gli effetti.
Art. 5 cpv. 3 e 4 3 Il detentore di un impianto di trasporto in condotta deve inviare all’autorità esecu- tiva un breve rapporto comprendente: a. la descrizione succinta della struttura edile e tecnica dell’impianto di tra- sporto in condotta con il piano corografico e l’indicazione di quanto esiste nelle vicinanze; b. indicazioni sul tipo, sulla composizione e sullo stato di aggregazione delle sostanze e dei preparati trasportati come pure sulla pressione di servizio au- torizzata e sulla frequenza degli incidenti; c. indicazioni sulle misure di sicurezza; d. la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni alla popolazione o all’ambiente. 4 Il detentore è tenuto a completare il rapporto qualora le condizioni si siano modi- ficate in modo sostanziale o qualora egli sia in possesso di nuove conoscenze di rilievo.
Art. 6 cpv. 2 lett. c e 3 lett. c
2 Essa controlla in particolare che:
c. per l’impianto di trasporto in condotta in questione, la valutazione della pro- babilità di un incidente rilevante con gravi danni (art. 5 cpv. 3 lett. d) sia plausibile. 3 Essa valuta, se necessario dopo un sopralluogo, se sia ammissibile l’ipotesi che:
c. per l’impianto di trasporto in condotta in questione, la probabilità che capiti un incidente rilevante sia sufficientemente piccola.
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Art. 7 cpv. 2 lett. a 2 Nella valutazione della sopportabilità del rischio essa tiene conto anche dei rischi di quanto esiste nelle vicinanze e considera segnatamente che la probabilità di un incidente rilevante deve essere tanto più piccola quanto maggiore è: a. la necessità di proteggere la popolazione o l’ambiente da gravi danni in seguito a incidente rilevante rispetto all’interesse pubblico o privato per un’azienda, una via di comunicazione o un impianto di trasporto in condotta;
Sezione 4: Compiti dei Cantoni
Art. 11a Coordinamento con i piani direttori e di utilizzazione 1 I Cantoni tengono conto della prevenzione degli incidenti rilevanti nei piani diret- tori e di utilizzazione. 2 Per le aziende, le vie di comunicazione e gli impianti di trasporto in condotta l’autorità esecutiva designa il settore contiguo nel quale la realizzazione di nuovi impianti e costruzioni può portare a un notevole incremento del rischio. 3 Prima di decidere in merito alla modifica di un piano direttore o di utilizzazione nel settore di cui al capoverso 2, l’autorità competente chiede il parere dell’autorità esecutiva allo scopo di valutare il rischio.
Art. 12 cpv. 2 2 I Cantoni provvedono inoltre affinché venga designata una centrale che trasmetta immediatamente l’annuncio dell’incidente rilevante al posto d’allarme della CENAL (PA) presso la Centrale nazionale d’allarme (CENAL).
Art. 25a Disposizioni transitorie della modifica del 13 febbraio 2013 1 Il detentore di un impianto di trasporto in condotta deve inviare il breve rapporto (art. 5 cpv. 3) all’autorità esecutiva al più tardi entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente modifica. 2 Se dispone già delle relative indicazioni, l’autorità esecutiva lo esonera dall’ob- bligo di fornire informazioni secondo il capoverso 1.
II Alla presente ordinanza sono aggiunti i nuovi allegati 1.3, 2.4 e 4.4 conformemente alle versioni qui annesse.
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III L’ordinanza del 2 febbraio 20005 sugli impianti di trasporto in condotta è modificata come segue:
Art. 7 lett. b e c Il rapporto di impatto sull’ambiente contiene: b. un breve rapporto secondo l’articolo 5 capoverso 3 dell’ordinanza del 27 febbraio 19916 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR); c. se necessario in base ai risultati della valutazione di cui all’articolo 6 OPIR, un’analisi dei rischi ai sensi dell’allegato 4.4 OPIR;
IV La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2013.
13 febbraio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
5 RS 746.11 6 RS 814.012
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Allegato 1.3 (art. 1)
Criteri per gli impianti di trasporto in condotta 1 Gli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti gassosi rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza se soddisfano i seguenti criteri: a. la pressione di servizio autorizzata è superiore a 5 e inferiore o uguale a
25 bar e il prodotto della pressione di servizio autorizzata espressa in Pascal
(Pa) moltiplicato per il diametro esterno espresso in metri è superiore a
500 000 Pa m (500 bar cm) (i valori di pressione indicati vanno intesi quali
sovrappressione); o b. la pressione di servizio autorizzata è superiore a 25 bar e il prodotto della pressione di servizio autorizzata espressa in Pascal (Pa) moltiplicato per il diametro esterno espresso in metri è superiore a 1 000 000 Pa m (1000 bar cm) (i valori di pressione indicati vanno intesi quali sovrappressione). 2 Gli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza se, in caso di pressione di servi- zio autorizzata superiore a 5 bar, il prodotto della pressione di servizio autorizzata espressa in Pascal (Pa) moltiplicato per il diametro esterno espresso in metri è supe- riore a 200 000 Pa m (200 bar cm) (i valori di pressione indicati vanno intesi quali sovrappressione).
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Allegato 2.4 (art. 3)
Impianti di trasporto in condotta
Il detentore di un impianto di trasporto in condotta deve, nel prendere le misure generali di sicurezza, tener conto dei seguenti principi; in particolare deve: a. scegliere un tracciato idoneo o un’ubicazione idonea e rispettare le necessa- rie distanze di sicurezza; b. munire l’impianto di trasporto in condotta dei necessari dispositivi tecnici di sicurezza, tenendo conto dell’ambiente circostante, e prendere i necessari provvedimenti edilizi, tecnici e organizzativi di protezione; c. raccogliere, valutare e trasmettere a terzi interessati (p. es. personale, orga- nizzazione di catastrofe e proprietari fondiari) le informazioni disponibili sui pericoli dei combustibili e carburanti trasportati.
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Allegato 4.4 (art. 6)
Impianti di trasporto in condotta
1 Principi
1 L’analisi dei rischi deve contenere tutte le informazioni necessarie all’autorità esecutiva per poter esaminare e valutare secondo l’articolo 7 il rischio che l’impianto di trasporto in condotta rappresenta per la popolazione o per l’ambiente. Vi fanno parte segnatamente tutte le informazioni elencate ai numeri 2–5. 2 In casi motivati le singole informazioni possono essere tralasciate o sostituite da altre, altrettanto buone o più adatte. 3 Il volume e il dettaglio delle singole informazioni dipendono dalle pertinenti circo- stanze; in particolare occorre tener conto del genere di impianto di trasporto in condotta, del suo potenziale di pericoli, delle sue adiacenze nonché delle misure di sicurezza. 4 I documenti di base per l’analisi dei rischi, in particolare i risultati delle prove, i dati empirici, le fonti bibliografiche, i risultati di calcoli e le analisi particolareg- giate, devono essere tenuti a disposizione dell’autorità esecutiva.
2 Dati di base
21 Impianto di trasporto in condotta e adiacenze
– Designazione dell’impianto di trasporto in condotta con piano del tracciato o topografico – Informazioni sulla concezione edile, tecnica e organizzativa dell’impianto di trasporto in condotta – Informazioni sui dispositivi tecnici di sicurezza – Informazioni sulle adiacenze con piano di situazione
22 Misure di sicurezza
– Norme tecniche – Misure per diminuire il potenziale di pericoli – Misure per prevenire gli incidenti rilevanti – Misure per limitare le conseguenze di incidenti rilevanti
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3 Analisi
31 Metodi
– Descrizione dei metodi impiegati
32 Potenziali di pericoli
– Ricapitolazione dei più importanti potenziali di pericolo e loro descrizione
33 Principali scenari di incidente rilevante
– Cause possibili – Illustrazione delle più importanti modalità di fuoriuscita e dei relativi effetti sulla base di ipotesi di propagazione – Illustrazione dell’entità dei possibili danni alla popolazione o all’ambiente – Valutazione delle probabilità di accadimento, tenendo conto delle misure di sicurezza
4 Conclusioni
– Illustrazione dei rischi, tenendo conto delle misure di sicurezza – Valutazione dei rischi derivanti dall’impianto di trasporto in condotta
5 Riassunto dell’analisi dei rischi
– Descrizione dell’impianto di trasporto in condotta e dei potenziali di pericoli più importanti – Descrizione delle misure di sicurezza – Descrizione dei principali scenari di incidente rilevante – Valutazione dei rischi derivanti dall’impianto di trasporto in condotta
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