AS 2013 771
Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale
Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers)
del 20 febbraio 2013
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 37 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo e oggetto (art. 32g cpv. 4, 32k cpv. 1 e 2 LPers) 1 La presente ordinanza si prefigge di indennizzare le speciali esigenze e gli speciali oneri per l’esercizio della funzione dei militari di professione, dei membri del Corpo delle guardie di confine, dei piloti collaudatori di armasuisse, nonché degli impiegati del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) soggetti all’obbligo del trasfe- rimento del personale e del personale della Direzione dello sviluppo e della coope- razione (DSC) soggetto a rotazione (particolari categorie di personale).
2 Essa disciplina:
a. il finanziamento del pensionamento degli assicurati di particolari categorie di personale; b. l’età del pensionamento ordinario degli assicurati di particolari categorie di personale.
Art. 2 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica: a. ai seguenti militari di professione:
1. gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione ai sensi degli
articoli 5 e 7 dell’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20032 concer- nente il personale militare,
2. i membri del servizio di volo militare ai sensi dell’articolo 2 capover-
so 2 lettera a numero 1, lettera b numero 1 nonché lettere c e d dell’ordinanza del 19 novembre 20033 sul servizio di volo militare,
RS 172.220.111.35
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3. gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale, con l’eccezione dell’uditore in capo dell’esercito; b. ai seguenti membri del Corpo delle guardie di confine:
1. le guardie di confine a livello di posti guardie di confine che hanno
assolto la formazione di guardia di confine,
2. le guardie di confine che hanno assolto la formazione di guardia di con-
fine e prestano servizio, limitatamente nel tempo, per cinque anni al massimo presso un comando regionale o presso il comando delle guar- die di confine,
3. le guardie di confine ai sensi del numero 2 che dopo un servizio presso
un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine non ritornano più al posto guardie di confine,
4. gli impiegati che non dispongono di una formazione di guardia di con-
fine e prestano servizio come ufficiale d’impiego presso un comando regionale; c. agli impiegati del DFAE soggetti all’obbligo del trasferimento e al personale della DSC soggetto a rotazione ai sensi dell’articolo 3 lettere a ed f dell’ordi- nanza del DFAE del 20 settembre 20024 concernente l’ordinanza sul perso- nale federale in servizio in luoghi d’impiego con condizioni di vita molto difficili; d. ai piloti collaudatori di armasuisse, le cui missioni nel servizio di volo costi- tuiscono una parte essenziale dei compiti.
Sezione 2: Finanziamento del pensionamento ed età ordinaria del pensionamento
Art. 3 Contributi supplementari del datore di lavoro (art. 32g cpv. 4 LPers) 1 Il datore di lavoro versa per le persone appartenenti a particolari categorie di per- sonale ai sensi dell’articolo 2 lettera a numeri 1 e 2, lettera b numeri 1, 2 e 4, nonché lettera c, contributi supplementari a favore della loro previdenza professionale, in aggiunta ai suoi contributi regolamentari di risparmio. 2I contributi supplementari sono calcolati in percento del guadagno assicurato regolamentare. Essi ammontano, a prescindere dall’età degli aventi diritto di cui al capoverso 1: a. al 6 per cento per i militari di professione; b. al 2,8 per cento per i membri del Corpo delle guardie di confine; c. al 10 per cento per gli impiegati del DFAE soggetti all’obbligo del trasferi- mento e per il personale della DSC soggetto a rotazione.
4 RS 172.220.111.343.3
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Art. 4 Soppressione dei contributi supplementari del datore di lavoro
1 I contributi supplementari del datore di lavoro sono soppressi:
a. per i militari di professione ai sensi dell’articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 non appena:
1. si dimettono dalla loro funzione,
2. sono assegnati alla classe di stipendio 30 o superiore,
3. sono trasferiti a un posto non militare (art. 17 cpv. 3 dell’O del DDPS
del 9 dic. 20035 concernente il personale militare); b. per i membri del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell’articolo 2 let- tera b numeri 1, 2 e 4 non appena:
1. si dimettono dalla loro funzione,
2. il loro servizio presso un comando regionale o presso il comando delle
guardie di confine supera la durata di cinque anni,
3. sono assegnati alla classe di stipendio 30 o superiore;
c. per gli impiegati del DFAE soggetti all’obbligo del trasferimento e al per- sonale della DSC soggetto a rotazione ai sensi dell’articolo 2 lettera c non appena:
1. si dimettono dalla loro funzione,
2. lasciano durevolmente il luogo d’impiego con condizioni di vita molto
difficili,
3. la loro durata di servizio in luoghi d’impiego con condizioni di vita
molto difficili supera complessivamente 15 anni,
4. le loro condizioni di vita molto difficili nel luogo d’impiego decadono.
2 Se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempite, i contributi supplementari del datore di lavoro vengono ancora versati sino alla fine del mese.
Art. 5 Età ordinaria del pensionamento (art. 10 cpv. 3 LPers)
1 Il rapporto di lavoro cessa con il compimento del 60° anno di età per:
a. i militari di professione ai sensi dell’articolo 2 lettera a numeri 1 e 2; b. i membri del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell’articolo 2 lettera b numeri 1 e 2.
2 Esso cessa con il compimento del 62° anno di età per:
a. gli alti ufficiali superiori ai sensi dell’articolo 2 lettera a numero 3; b. i piloti collaudatori di armasuisse ai sensi dell’articolo 2 lettera d.
3 Esso cessa con il compimento del 63° anno di età per i membri del Corpo delle
guardie di confine ai sensi dell’articolo 2 lettera b numeri 3 e 4.
5 RS 172.220.111.310.2
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4 Esso cessa con il compimento del 65° anno di età per gli impiegati del DFAE
soggetti all’obbligo del trasferimento e il personale della DSC soggetto a rotazione ai sensi del’articolo 2 lettera c. 5 In singoli casi e per necessità di servizio il rapporto di lavoro con i militari di professione, i piloti collaudatori di armasuisse e i membri del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell’articolo 2 lettera b numeri 3 e 4 può essere prorogato, d’intesa con la persona interessata, oltre l’età ordinaria del pensionamento, fino al compi- mento del 65° anno di età.
Art. 6 Finanziamento della rendita transitoria (art. 32k cpv. 1 e 2 LPers) 1 Il datore di lavoro finanzia integralmente la rendita transitoria regolamentare degli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell’articolo 2 lettere a, b e d il cui rapporto di lavoro cessa all’età ordinaria del pensionamento. 2 Il datore di lavoro finanzia integralmente la rendita transitoria regolamentare degli impiegati del DFAE soggetti all’obbligo del trasferimento e del personale della DSC soggetto a rotazione, sempre che il rapporto di lavoro venga cessato dopo il compi- mento del 62° anno di età e che gli impiegati siano stati complessivamente almeno sei anni in servizio in luoghi d’impiego con condizioni di vita molto difficili. 3 La rendita transitoria è finanziata secondo l’articolo 88f dell’ordinanza del 3 luglio
20016 sul personale federale (OPers) nel caso delle seguenti persone:
a. assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell’articolo 2 lettera a numero 3, lettera b numeri 3 e 4 e lettera d che vanno in pensione prima dell’età ordinaria del pensionamento; b. impiegati del DFAE soggetti all’obbligo del trasferimento e personale della DSC soggetto a rotazione che:
1. vanno in pensione prima del compimento del 62° anno di età, oppure
2. vanno in pensione dopo il compimento del 62° anno di età e hanno pre-
stato complessivamente meno di sei anni di servizio in luoghi d’im- piego con condizioni di vita molto difficili.
Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 7 Modifica del diritto vigente L’OPers7 è modificata come segue:
Art. 33–34a e 88g–88j Abrogati
6 RS 172.220.111.3 7 RS 172.220.111.3
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Art. 114 cpv. 4 4 Il DFAE emana, d’intesa con il DFF, prescrizioni concernenti l’indicizzazione dei luoghi d’impiego, classificati per difficoltà delle condizioni di vita, basandosi in merito sull’indice di 100 punti della Città di Berna, e stabilisce i luoghi d’impiego dove regnano condizioni di vita molto difficili.
Art. 8 Disposizioni transitorie per l’applicazione del diritto vigente
1 Gli articoli 33–34a, 88g–88j e 116c OPers8 si applicano ulteriormente:
a. ai seguenti membri del personale militare:
1. ufficiali di professione e sottufficiali di professione ai sensi dell’arti-
colo 33 capoverso 1 lettera a OPers e membri del servizio di volo mili- tare ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1, lettera b numero 1 nonché lettere c e d dell’ordinanza del 19 novembre 20039 sul servizio di volo militare che hanno compiuto il 53° anno di età all’entrata in vigore della presente ordinanza,
2. piloti collaudatori di armasuisse ai sensi dell’articolo 33 capoverso 2
lettera b OPers che hanno compiuto il 57° anno di età all’entrata in vigore della presente ordinanza; b. ai membri del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell’articolo 33 capo- verso 1 lettera b OPers che hanno compiuto il 53° anno di età all’entrata in vigore della presente ordinanza. 2 Gli impiegati del DFAE soggetti all’obbligo del trasferimento, il personale della DSC soggetto a rotazione e gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale che compiono il 57° anno di età prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono richiedere per scritto, fino all’entrata in vigore della stessa, il pensionamento secondo il diritto vigente al servizio competente ai sensi dell’articolo 2 OPers. Gli alti ufficiali superiori con il grado di brigadiere ed eserci- tanti la loro funzione a titolo principale beneficiano di tale diritto di opzione se compiono il loro 55° anno di età prima del 1° luglio 2013. 3 Gli impiegati ai sensi dei capoversi 1 e 2 che sono pensionati secondo il diritto anteriore non ricevono alcun contributo supplementare del datore di lavoro.
Art. 9 Disposizioni transitorie per il passaggio nei piani supplementari particolari 1 Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell’articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l’età necessaria di cui all’articolo 8 capoverso 1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all’ar- ticolo 8 capoverso 2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finan- ziato dal datore di lavoro.
8 RU 2007 2871, 2008 2181, 2009 6417, 2010 2649 5793 9 RS 512.271
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2 L’accredito è calcolato come prodotto del guadagno assicurato esistente all’entrata in vigore della presente ordinanza, ma al massimo dell’intero guadagno assicurato, del contributo supplementare del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 e: a. del numero di anni di servizio, dopo la conclusione della formazione, in una funzione di militare di professione ai sensi dell’articolo 2 lettera a numeri 1 e
2 oppure di membro del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell’arti-
colo 2 lettera b numeri 1, 2 e 4; oppure b. di ogni anno ponderato di soggiorno ai sensi dell’allegato 1 numero 3 del- l’ordinanza del DFAE del 20 settembre 200210 concernente l’ordinanza sul personale federale che risulta dalla metà di un massimo di 396 punti di indice acquisiti complessivamente dagli impiegati del DFAE soggetti all’ob- bligo del trasferimento e dal personale della DSC soggetto a rotazione. 3 Gli anni di servizio calcolati in base al capoverso 2 lettera a e arrotondati al pros- simo anno intero e gli anni di soggiorno ponderati ai sensi del capoverso 2 lettera b e arrotondati al prossimo mese intero sono computati nella durata d’impiego secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera c numero 3. 4 Gli assicurati di particolari categorie di personale che non possono ottenere alcun contributo supplementare del datore di lavoro a causa della loro classificazione o funzione ricevono l’accredito secondo i capoversi 2 e 3.
Art. 10 Disposizione transitoria concernente il personale addetto al servizio di volo civile 1 I piloti civili di trasporto del Servizio di trasporto aereo della Confederazione ai sensi dell’articolo 33 capoverso 2 lettera b OPers11 e i membri del personale addetto al servizio di volo civile dell’Ufficio federale dell’aviazione civile ai sensi dell’arti- colo 33 capoverso 2 lettera c OPers che all’entrata in vigore della presente ordinanza hanno compiuto il 50° ma non ancora il 55° anno di età ricevono per ogni anno di servizio presso il servizio di volo civile un trentesimo dell’ultimo stipendio annuo. Gli anni di servizio di volo civile iniziati sono arrotondati all’anno intero. 2 Gli impiegati ai sensi del capoverso 1 che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza hanno compiuto il 55° anno di età ricevono l’indennità ai sensi dell’articolo 88h OPers che avrebbero ricevuto in caso di pensionamento al compi- mento del 62° anno di età. Essi ricevono inoltre la quota del datore di lavoro alla rendita transitoria ai sensi dell’articolo 88f OPers che il datore di lavoro avrebbe assunto all’inizio della rendita di vecchiaia. 3 Per stabilire l’indennità ai sensi dell’articolo 88h OPers è determinante l’ultimo stipendio annuo. La quota del datore di lavoro alla rendita transitoria è determinata secondo le disposizioni regolamentari vigenti.
10 RS 172.220.111.343.3 11 RU 2007 2871
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4 L’indennità e la quota del datore di lavoro alla rendita transitoria ai sensi del capo- verso 2 sono rimunerate per il numero di anni compreso tra il compimento del 62° anno di età e l’età dell’avente diritto all’entrata in vigore della presente ordinan- za. È determinante in merito il saggio di interesse valido per le obbligazioni della Confederazione. Gli anni iniziati sono arrotondati al prossimo anno intero.
5 Ove dopo il pagamento dell’indennità assuma volontariamente un’altra funzione
all’infuori del servizio di volo civile oppure ne dia la disdetta, l’impiegato ai sensi del capoverso 2 deve rimborsare un settimo dell’indennità per ogni anno mancante fino al compimento del 62° anno di età.
6 Le indennità ai sensi dei capoversi 1 e 2 sono versate fino al 31 luglio 2013.
Art. 11 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2013.
2 L’articolo 8 capoverso 2 entra in vigore il 1° aprile 2013.
20 febbraio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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