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AS 2013 807

Codice di diritto processuale penale svizzero

Correzione (Art. 58 cpv. 2 LParl)

Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)

del 5 ottobre 2007 (RU 2010 1881; RS 312.0)

Art.282 cpv. 1, frase introduttiva

Invece di: 1 Nei luoghi accessibili al pubblico, il pubblico ministero e, nella procedura delle indagini preliminari, la polizia possono far osservare in segreto persone e cose ed effettuare registrazioni su supporto visivo o sonoro se:

Leggasi: 1 Nei luoghi accessibili al pubblico, il pubblico ministero e, nella procedura investi- gativa, la polizia possono far osservare in segreto persone e cose ed effettuare regi- strazioni su supporto visivo o sonoro se:

20 febbraio 2013 Commissione di redazione dell’Assemblea federale

2013-0564 807

Codice di procedura penale. Correzione RU 2013

808

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