AS 2014 1267
Legge federale sulle banche e le casse di risparmio
Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) (Averi non rivendicati)
Modifica del 22 marzo 2013
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 1° ottobre 20101, decreta:
I La legge dell’8 novembre 19342 sulle banche è modificata come segue:
Art. 37l, rubrica Trasferimento
Art. 37m Liquidazione 1 Le banche liquidano gli averi non rivendicati dopo 50 anni, se gli aventi diritto non si manifestano nonostante previa pubblicazione. La liquidazione di averi non riven- dicati non superiori a 500 franchi può avvenire senza previa pubblicazione.
2 Le pretese degli aventi diritto si estinguono con la liquidazione.
3 Il ricavato della liquidazione è devoluto alla Confederazione.
4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della pubblicazione e della liquidazione degli averi non rivendicati.
II
Disposizione transitoria della modifica del 22 marzo 2013 Per gli averi che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 22 marzo 2013 non sono rivendicati da oltre 50 anni, il termine per la pubblicazione è di cinque anni.