AS 2014 1743
Accordo di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per l'applicazione agevolata della normativa FATCA (con all.)
Traduzione1
Accordo di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA
Concluso a Berna il 14 febbraio 2013 Approvato dall’Assemblea federale il 27 settembre 20132 Entrato in vigore mediante scambio di note il 2 giugno 2014
Considerato che la Svizzera e gli Stati Uniti d’America («Stati Uniti») (di seguito «Parti») cercano di intensificare le relazioni tra loro esistenti nell’ambito della reciproca assistenza in materia fiscale e desiderano concludere un Accordo per migliorare la loro cooperazione nella lotta all’evasione fiscale internazionale, considerato che l’articolo 26 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Washington il 2 ottobre 19963 («Convenzione») autorizza lo scambio d’informazioni necessarie per applicare le disposizioni della Convenzione o per prevenire truffe e reati analoghi che hanno per oggetto un’imposta che rientra nel campo d’applicazione della Convenzione, considerato che il 23 settembre 20094 è stato firmato a Washington il Protocollo di modifica della Convenzione («Protocollo»), che contiene una disposizione concer- nente lo scambio d’informazioni a fini fiscali, considerato che gli Stati Uniti hanno adottato disposizioni comunemente indicate come Foreign Account Tax Compliance Act («FATCA»), che introducono un regi- me di notifica per gli istituti finanziari in relazione a determinati conti, considerato che la Svizzera, auspicando di contribuire a porre una base solida per migliorare la cooperazione con gli Stati Uniti in materia fiscale, sostiene l’applica- zione della normativa FATCA, considerato che la normativa FATCA ha sollevato una serie di questioni, tra cui che gli istituti finanziari svizzeri potrebbero non essere in grado di conformarsi a deter- minati aspetti della normativa FATCA a causa di ostacoli giuridici interni, considerato che la cooperazione intergovernativa per agevolare l’applicazione della normativa FATCA consentirebbe di affrontare tali questioni e ridurrebbe gli oneri per gli istituti finanziari svizzeri, considerato che le Parti desiderano concludere un accordo di cooperazione per l’applicazione agevolata della normativa FATCA, basato sulla notifica diretta da parte degli istituti finanziari svizzeri all’autorità fiscale statunitense (Internal Reve-
RS 0.672.933.63
1 Dal testo originale tedesco (AS 2014 1743).
2 RU 2014 1741 3 RS 0.672.933.61 4 RS 0.672.933.611; FF 2010 229
2013-0483 1743
Cooperazione per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. RU 2014
nue Service), integrato da uno scambio d’informazioni su richiesta conformemente alla Convenzione nella versione modificata dal Protocollo, le Parti hanno convenuto quanto segue:
Parte A: Scopo dell’Accordo e definizioni
Art. 1 Scopo dell’Accordo Il presente Accordo ha lo scopo di: a. applicare la normativa FATCA a tutti gli istituti finanziari svizzeri; b. garantire che tutte le informazioni necessarie riguardanti i conti statunitensi identificati siano notificate all’IRS; c. rimuovere gli ostacoli giuridici all’adempimento; d. aumentare la certezza del diritto definendo quali istituti finanziari svizzeri sono soggetti all’applicazione della normativa FATCA; e. ridurre i costi d’applicazione, in alcune circostanze anche mediante sospen- sione di determinati obblighi di trattenuta alla fonte e di chiusura del conto; e f. semplificare le procedure necessarie per l’esercizio degli obblighi di dili- genza.
Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente Accordo e dei suoi allegati («Accordo»), i seguenti termini hanno il significato qui sotto enunciato: (1) L’espressione «Stati Uniti» designa gli Stati Uniti d’America e comprende gli Stati federati ma non i territori statunitensi. Tutti i riferimenti a uno «Sta- to federato» degli Stati Uniti includono il Distretto di Columbia. (2) L’espressione «territorio statunitense» designa le Samoa Americane, il Commonwealth delle Isole Marianne Settentrionali, Guam, il Common- wealth di Porto Rico e le Isole Vergini americane. (3) L’espressione «IRS» designa l’Internal Revenue Service, l’autorità fiscale statunitense. (4) L’espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera. (5) L’espressione «giurisdizione partner» designa una giurisdizione che ha con- cluso un accordo vigente con gli Stati Uniti per agevolare l’applicazione del- la normativa FATCA. L’IRS pubblica una lista che identifica tutte le giuri- sdizioni partner. (6) L’espressione «autorità competente» designa: a. con riferimento agli Stati Uniti, il Segretario di Stato per il Tesoro oppure il suo delegato; e
Cooperazione per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. RU 2014
b. con riferimento alla Svizzera, il Dipartimento federale delle finanze o un’autorità da esso designata. (7) L’espressione «istituto finanziario» designa un ente di custodia, un ente di deposito, una società d’investimento o una società d’assicurazione specifica. (8) L’espressione «importo estero soggetto a notifica», secondo le disposizioni esecutive pertinenti del Dipartimento del Tesoro statunitense, designa un pagamento di proventi fisso oppure determinabile annualmente o periodica- mente, che sarebbe soggetto a imposizione alla fonte se provenisse da fonti statunitensi. (9) L’espressione «ente di custodia» designa qualsiasi entità che come parte essenziale della propria attività economica detiene valori patrimoniali per conto di terzi. Un’entità detiene valori patrimoniali per conto di terzi come parte essenziale della propria attività economica se i suoi proventi lordi attri- buibili alla detenzione di valori patrimoniali e ai servizi finanziari connessi sono pari o superiori al 20 per cento dei proventi lordi dell’entità nel più breve dei seguenti periodi: (i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicem- bre (o l’ultimo giorno di un periodo contabile diverso dall’anno civile) che precede l’anno in cui viene effettuata la determinazione; oppure (ii) il periodo di esistenza dell’entità. (10) L’espressione «ente di deposito» designa qualsiasi entità che riceve depositi nel corso ordinario di un’attività bancaria o di un’attività economica ana- loga. (11) L’espressione «società d’investimento» designa qualsiasi entità la cui attività economica consiste in una o più delle seguenti mansioni o operazioni per conto o a nome di terzi (oppure che è gestita da un’entità che svolge tali atti- vità): a. compravendita di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, derivati ecc.), valuta estera, contratti sui tassi di cambio, sui tassi d’interesse e sugli indici, titoli trasferibili o futures su materie prime; b. gestione individuale e collettiva di portafogli; oppure c. altra modalità d’investimento o gestione di fondi o di denaro per conto di terzi. Il presente paragrafo 1 numero (11) va interpretato in maniera coerente con la terminologia simile impiegata nella definizione di «istituto finanziario» nelle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale.
(12) L’espressione « società d’assicurazione specifica» include qualsiasi società d’assicurazione (o la società di holding di una società d’assicurazione) che rilascia contratti assicurativi con valore di riscatto o contratti assicurativi di rendita, o che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione a tale contratto. (13) L’espressione «istituto finanziario svizzero» designa (i) qualsiasi istituto finanziario costituito secondo il diritto svizzero, con l’esclusione di qualsiasi succursale o sede commerciale di tale istituto finanziario situata al di fuori
Cooperazione per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. RU 2014
della Svizzera, e (ii) qualsiasi succursale o sede commerciale di un istituto finanziario non costituito secondo il diritto svizzero, se tale succursale o sede commerciale è situata in Svizzera. (14) L’espressione «istituto finanziario di una giurisdizione partner» designa (i) qualsiasi istituto finanziario costituito secondo il diritto di una giurisdi- zione partner, con l’esclusione di qualsiasi succursale o sede commerciale di tale istituto finanziario situata al di fuori della giurisdizione partner, e (ii) qualsiasi succursale di un istituto finanziario non costituito secondo il diritto di una giurisdizione partner, se tale succursale o sede commerciale è situata nella giurisdizione partner. (15) L’espressione «istituto finanziario svizzero notificante» designa qualsiasi istituto finanziario svizzero diverso da un istituto finanziario svizzero non notificante. (16) L’espressione «istituto finanziario svizzero non notificante» designa qual- siasi istituto finanziario svizzero, o altra entità residente in Svizzera, identi- ficato nell’allegato II come istituto finanziario svizzero non notificante oppure che secondo le disposizioni esecutive pertinenti del Dipartimento del Tesoro statunitense è considerato come istituto finanziario estero (Foreign Financial Institute, FFI) ritenuto adempiente, come beneficiario effettivo esonerato o come istituto finanziario estero escluso dal campo d’applica- zione. (17) L’espressione «istituto finanziario non partecipante» designa un istituto finanziario estero che si qualifica come «non partecipante» secondo la defi- nizione contenuta nelle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense, ma non comprende un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner che non può essere considerato «istituto finanziario non partecipante» ai sensi dell’articolo 11 paragrafo 2. (18)5 L’espressione «conto preesistente» designa un conto finanziario che al 30 giugno 2014 è gestito da un istituto finanziario svizzero notificante. (19) L’espressione «nuovo conto» designa un conto finanziario aperto da un isti- tuto finanziario svizzero notificante il o dopo il 1° luglio 20146. (20) L’espressione «conto statunitense» designa un conto finanziario gestito da un istituto finanziario svizzero notificante e detenuto da uno o più soggetti
statunitensi specifici o da un’entità non statunitense in cui uno o più control- lori della gestione sono soggetti statunitensi specifici. In deroga a quanto precede, un conto non può essere considerato conto statunitense se non è identificato come tale in seguito all’applicazione degli obblighi di diligenza di cui all’allegato I.
5 Versione secondo lo scambio di note del 6/13 set. 2013.
6 Versione secondo lo scambio di note del 6/13 set. 2013.
Cooperazione per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. RU 2014
(21) L’espressione «conto statunitense senza dichiarazione di consenso» designa un conto preesistente (i) che un istituto finanziario svizzero notificante ha stabilito essere un conto statunitense secondo gli obblighi di diligenza di cui all’allegato I, (ii) in relazione al quale, in assenza del consenso del titolare del conto, il diritto svizzero vieta la notifica prevista dall’accordo concer- nente l’istituto finanziario estero, (iii) per il quale l’istituto finanziario sviz- zero notificante ha richiesto, senza ottenerlo, il consenso necessario per la notifica oppure il TIN statunitense del titolare del conto; e (iv) in relazione al quale l’istituto finanziario svizzero notificante ha trasmesso o ha dovuto tra- smettere all’IRS le informazioni complessive sul conto conformemente alle sezioni 1471–1474 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti (di seguito denominato «IRC») e alle disposizioni esecutive pertinenti del Dipartimento del Tesoro statunitense. (22) L’espressione «conto finanziario» ha il significato definito nelle disposizioni esecutive pertinenti del Dipartimento del Tesoro statunitense ma non include conti, prodotti o accordi esclusi dalla definizione di conto finanziario di cui all’allegato II. (23) L’espressione «accordo FFI» designa un accordo che definisce le condizioni, conformi al presente Accordo, che un istituto finanziario svizzero notificante deve soddisfare per essere considerato adempiente i requisiti di cui alla sezione 1471(b) dell’IRC. (24) L’espressione «titolare del conto» designa il soggetto registrato o identifi- cato come titolare del conto finanziario dall’istituto finanziario che gestisce il conto. Ai fini del presente Accordo, un soggetto diverso da un istituto finanziario, che detiene un conto finanziario a beneficio o per conto di un terzo soggetto come rappresentante, custode, intestatario, firmatario, consu- lente agli investimenti o intermediario, non è considerato titolare del conto, mentre lo è il terzo soggetto. Ai sensi della frase immediatamente prece- dente, l’espressione «istituto finanziario» non comprende un istituto finan- ziario costituito o registrato in un territorio statunitense. Nel caso di un con- tratto assicurativo con valore di riscatto o di un contratto assicurativo di rendita, è titolare del conto qualsiasi soggetto autorizzato ad accedere al
valore di riscatto o a modificare il beneficiario del contratto. Se nessuno può accedere al valore di riscatto o modificare il beneficiario, è titolare del conto qualsiasi soggetto indicato nel contratto come proprietario e qualsiasi sog- getto che secondo le condizioni del contratto ha un diritto acquisito al paga- mento. Alla scadenza del contratto assicurativo con valore di riscatto o del contratto assicurativo di rendita, è considerato titolare del conto ogni sog- getto che secondo il contratto ha diritto a ricevere un pagamento. (25) Le espressioni «contratto assicurativo con valore di riscatto» e «contratto assicurativo di rendita» hanno il significato definito nelle disposizioni esecu- tive pertinenti del Dipartimento del Tesoro statunitense. (26) L’espressione «soggetto statunitense» designa una persona fisica con citta- dinanza o residenza negli Stati Uniti, una società di persone o una società di capitali costituita negli Stati Uniti oppure secondo il diritto statunitense o di
Cooperazione per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. RU 2014
uno Stato federato, un trust se (i) un tribunale negli Stati Uniti secondo il diritto applicabile ha la facoltà di emanare provvedimenti o sentenze concer- nenti essenzialmente tutte le questioni che riguardano l’amministrazione del trust, e (ii) uno o più soggetti hanno la facoltà di controllare tutte le decisioni sostanziali del trust oppure l’eredità di un defunto con cittadinanza o resi- denza statunitense. Il presente numero va interpretato in maniera coerente con l’IRC. (27) L’espressione «soggetto statunitense specifico» designa un soggetto statuni- tense diverso da: (i) una società di capitali le cui azioni sono regolarmente quotate su uno o più mercati tradizionali di valori mobiliari; (ii) qualsiasi società di capitali, secondo la definizione di cui al punto (i), appartenente al- lo stesso «gruppo allargato» (expanded affiliated group) come definito alla sezione 1471(e)(2) dell’IRC; (iii) gli Stati Uniti oppure qualsiasi agenzia o entità interamente di loro proprietà; (iv) qualsiasi Stato federato o territorio statunitense, qualsiasi loro suddivisione politica, oppure qualsiasi agenzia o ente interamente di proprietà di uno o più delle suddette unità; (v) qualsiasi organizzazione esente da imposizione conformemente alla sezione 501(a) dell’IRC o un piano pensionistico individuale secondo la definizione di cui alla sezione 7701(a)(37) dell’IRC; (vi) qualsiasi banca come definita alla sezione 581 dell’IRC; (vii) qualsiasi fondo d’investimento immobiliare (real estate investment trust) secondo la definizione di cui alla sezione 856 dell’IRC; (viii) qualsiasi società d’investimento regolamentata (regulated investment company) come definita alla sezione 851 dell’IRC o qualsiasi ente inscritto nel registro della Securities and Exchange Commission con- formemente all’Investment Company Act del 1940 (15 U.S.C. 80a-64); (ix) qualsiasi fondo fiduciario ordinario (common trust fund) secondo la defini- zione di cui alla sezione 584(a) dell’IRC; (x) qualsiasi trust esente da impo- sizione di cui alla sezione 664(c) dell’IRC o descritto alla sezione 4947(a)(1) dell’IRC; (xi) un trader di titoli, materie prime o strumenti finanziari derivati (tra cui notional principal contracts, futures, contratti a termine e opzioni) registrato come tale secondo il diritto statunitense o di un qualsiasi Stato
federato; oppure (xii) un broker come definito alla sezione 6045(c) dell’IRC. (28) L’espressione «entità» indica una persona giuridica o un ente giuridico quale un trust. (29) L’espressione «entità non statunitense» designa un’entità diversa da un sog- getto statunitense. (30) Un’entità è detta «entità correlata» a un’altra se una delle due controlla l’altra o se entrambe sono sotto controllo comune. A tal fine, il controllo comprende la proprietà diretta o indiretta di più del 50 per cento dei voti o del valore di un’entità. In deroga a quanto precede, la Svizzera può conside- rare un’entità come non correlata a un’altra se le due entità non apparten- gono allo stesso «gruppo allargato» come definito alla sezione 1471(e)(2) dell’IRC. (31) L’espressione «TIN statunitense» (taxpayer identifying number) designa il codice fiscale statunitense.
Cooperazione per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. RU 2014
(32) L’espressione «soggetti controllanti» designa le persone fisiche che eserci- tano il controllo su un’entità. Nel caso di un trust, tale espressione designa il disponente, i fiduciari (tru- stee), l’eventuale organo di sorveglianza (protector), i beneficiari o il gruppo di beneficiari e qualsiasi altra persona fisica che esercita il controllo effettivo sul trust e, in caso di un accordo giuridico diverso da un trust, l’espressione designa soggetti in posizioni simili o equivalenti. L’espressione «soggetti controllanti» va interpretata in maniera coerente con le raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale. 2. Qualsiasi espressione non definita nel presente Accordo, fatti salvi i casi in cui il contesto esiga un’accezione diversa o le autorità competenti si accordino su un significato comune (secondo quanto consentito dalle legislazioni nazionali), ha il significato che le viene attribuito in quel momento dal diritto della Parte che applica l’Accordo e qualsiasi significato conferito a un’espressione secondo la normativa fiscale applicabile di quella Parte prevale sul significato dato alla stessa espressione in base ad altre normative della stessa Parte.
Parte B: Obblighi della Svizzera
Art. 3 Direttiva agli istituti finanziari svizzeri
1. La Svizzera prescrive agli istituti finanziari svizzeri notificanti:
a.7 di iscriversi nel registro dell’IRS entro il 1° luglio 2014 e acconsentire a soddisfare i requisiti dell’accordo FFI, anche in relazione all’obbligo di dili- genza e di notifica e all’applicazione delle trattenute alla fonte; b. per quanto riguarda i conti preesistenti identificati come conti statunitensi: (i) di richiedere a ogni titolare del conto il TIN statunitense e una dichiara- zione irrevocabile di consenso alla notifica delle informazioni sul conto per l’anno civile in corso, che si rinnovi automaticamente ogni anno ci- vile successivo salvo revoca entro la fine di gennaio dell’anno conside- rato e, contemporaneamente, d’informare il titolare del conto mediante lettera dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) che, se non vengono forniti il TIN statunitense e il consenso, (1) saranno noti- ficate all’IRS le informazioni aggregate sul conto, (2) le informazioni sul conto potranno dare luogo a una domanda raggruppata d’informazioni specifiche sul conto da parte dell’IRS, (3) in tal caso, le informazioni sul conto saranno trasmesse all’AFC e (4) l’AFC potrà scambiare queste informazioni con l’IRS conformemente all’articolo 5 del presente Accordo,
7 Versione secondo lo scambio di note del 6/13 set. 2013.
Cooperazione per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. RU 2014
(ii) di notificare annualmente all’IRS, secondo i tempi e le modalità previ- ste dall’accordo FFI e dalle disposizioni esecutive pertinenti del Dipar- timento del Tesoro statunitense, le informazioni aggregate richieste riguardanti i conti statunitensi per i quali non è stata fornita la dichiara- zione di consenso; e (iii) in deroga al punto (ii), di notificare all’IRS il numero totale e il valore complessivo di tutti i conti statunitensi per cui non è stata fornita la dichiarazione di consenso, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni; e c. per quanto riguarda i nuovi conti identificati come statunitensi, di ottenere da ogni titolare del conto il consenso alla notifica conformemente alle dispo- sizioni dell’accordo FFI come condizione per l’apertura del conto. 2. Ai fini della notifica per gli anni civili 2015 e 2016 la Svizzera prescrive inoltre a tutti gli istituti finanziari svizzeri notificanti: a. per quanto riguarda i conti degli istituti finanziari non partecipanti o gli obblighi nei confronti di tali istituti esistenti al 30 giugno 2014 e in relazione ai quali l’istituto finanziario svizzero notificante prevede di pagare un im- porto estero soggetto a obbligo di notifica:8 (i) di richiedere a ognuno di questi istituti finanziari non partecipanti una dichiarazione irrevocabile di consenso alla notifica delle informazioni sul conto per l’anno civile in corso, che si rinnovi automaticamente ogni anno civile successivo salvo revoca entro la fine di gennaio dell’anno considerato e, contemporaneamente, d’informare l’istituto finanziario non partecipante mediante lettera dell’AFC che, se non vie- ne fornito il consenso, (1) saranno notificate all’IRS le informazioni aggregate sull’importo estero soggetto a notifica pagato all’istituto finanziario non partecipante, (2) tali informazioni potranno dare luogo a una domanda raggruppata da parte dell’IRS concernente informazioni specifiche sul conto o sull’obbligo, (3) in tal caso, le informazioni sul conto o sull’obbligo saranno trasmesse all’AFC e (4) l’AFC potrà scambiare queste informazioni con l’IRS conformemente all’articolo 5 del presente Accordo, (ii) di notificare all’IRS il numero di istituti finanziari non partecipanti ai quali nel corso dell’anno sono stati pagati importi esteri soggetti a noti-
fica, nonché il valore complessivo di tali pagamenti, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni; e b.9 per quanto riguarda i nuovi conti aperti da un istituto finanziario non parte- cipante o gli obblighi contratti con tale istituto a partire dal 1° luglio 2014 e in relazione ai quali l’istituto finanziario svizzero notificante prevede di pa- gare un importo estero soggetto a notifica, di ottenere da ogni istituto
8 Versione secondo lo scambio di note del 6/13 set. 2013.
9 Versione secondo lo scambio di note del 6/13 set. 2013.
Cooperazione per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. RU 2014
finanziario non partecipante il consenso alla notifica conformemente alle disposizioni dell’accordo FFI come condizione per l’apertura del conto o della sottoscrizione dell’obbligo.
Art. 4 Clausola di autorizzazione Gli istituti finanziari svizzeri che conformemente alle disposizioni esecutive perti- nenti del Dipartimento del Tesoro statunitense concludono un accordo FFI con l’IRS, o che s’iscrivono al registro dell’IRS come istituti finanziari esteri ritenuti adempienti, vi sono autorizzati e pertanto non sono soggetti alle disposizioni dell’articolo 271 del Codice penale svizzero10.
Art. 5 Scambio d’informazioni
1. Nel quadro dell’applicazione della normativa FATCA, l’autorità competente
statunitense può presentare all’autorità competente svizzera domande raggruppate, fondate su informazioni aggregate notificate all’IRS conformemente alle istruzioni di cui all’articolo 3 paragrafo 1 lettera b(iii) e paragrafo 2 lettera a(ii) del presente Accordo, riguardo a tutte le informazioni concernenti conti statunitensi per i quali non è stata fornita la dichiarazione di consenso e agli importi esteri soggetti a obbli- go di notifica pagati a istituti finanziari non partecipanti che secondo l’accordo FFI l’istituto finanziario svizzero notificante avrebbe dovuto notificare se avesse otte- nuto la dichiarazione di consenso. Tali domande raggruppate vengono presentate conformemente all’articolo 26 della Convenzione nella versione modificata dal Protocollo. In conseguenza, tali domande non possono essere presentate prima dell’entrata in vigore del Protocollo e si applicano alle informazioni relative al periodo a partire dall’entrata in vigore del presente Accordo. 2. Le informazioni richieste di cui al paragrafo 1 sono considerate informazioni che possono essere rilevanti per applicare o far rispettare il diritto interno statunitense concernente le imposte contemplate dalla Convenzione nella versione modificata dal Protocollo, e secondo cui l’imposizione non è contraria alla Convenzione nella versione modificata dal Protocollo, a prescindere dal fatto che l’istituto finanziario svizzero notificante, o un’altra Parte, abbia contribuito all’inosservanza da parte dei contribuenti interessati dalla domanda raggruppata. 3. Se l’autorità competente svizzera riceve una simile domanda raggruppata riguar- do a conti statunitensi senza dichiarazione di consenso o importi esteri soggetti a notifica pagati a istituti finanziari non partecipanti che non hanno dato il consenso: a. l’AFC richiede all’istituto finanziario in possesso delle informazioni d’iden- tificare il titolare del conto o gli istituti finanziari non partecipanti interessati e di fornire all’AFC entro dieci giorni le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo; b. l’AFC emana decisioni finali e le comunica in maniera anonima ai soggetti interessati mediante pubblicazione nel Foglio federale e sul proprio sito
10 RS 311.0
Cooperazione per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. RU 2014
Internet. La decisione finale può essere impugnata entro 30 giorni dalla pub- blicazione nel Foglio federale. Il ricorso va presentato presso il Tribunale amministrativo federale svizzero. Una copia del ricorso va trasmessa all’AFC. Se considera il ricorso infondato, l’AFC sottopone la propria posi- zione per decisione al Tribunale amministrativo federale immediatamente e indipendentemente dalle proroghe stabilite dal Tribunale. La decisione del Tribunale amministrativo federale è definitiva. Se considera il ricorso fon- dato, l’AFC riesamina la propria decisione finale e informa il Tribunale amministrativo federale immediatamente e indipendentemente dalle proro- ghe stabilite dal Tribunale; c. entro otto mesi dalla ricezione da parte dell’autorità competente statunitense di una domanda raggruppata concernente le informazioni di cui al paragrafo
1 del presente articolo, l’AFC trasmette all’autorità competente statunitense
tutte le informazioni richieste, nella stessa forma in cui sarebbero state notificate se fossero state comunicate direttamente all’IRS dall’istituto finanziario svizzero notificante. Qualora vi sia un ritardo nella trasmissione delle informazioni richieste, l’autorità competente svizzera informa l’auto- rità competente statunitense e l’istituto finanziario svizzero notificante inte- ressato. In tal caso, nei confronti dell’istituto finanziario svizzero notificante si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7 paragrafo 2 e l’autorità com- petente svizzera deve trasmettere quanto prima le informazioni richieste all’autorità competente statunitense; d. in deroga al paragrafo 3 lettera c del presente articolo, l’autorità competente svizzera non è tenuta a ottenere e trasmettere il codice TIN del titolare di un conto statunitense senza dichiarazione di consenso se tale codice non è ripor- tato nella documentazione dell’istituto finanziario svizzero notificante. In tal caso, l’autorità competente svizzera ottiene e include nelle informazioni tra- smesse la data di nascita della persona interessata, qualora l’istituto finanzia- rio svizzero notificante possieda tale data nella propria documentazione.
Parte C: Obblighi degli Stati Uniti
Art. 6 Trattamento degli istituti finanziari svizzeri Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 11 paragrafo 2 del presente Accordo, ogni istituto finanziario svizzero notificante iscritto nel registro dell’IRS e che soddisfa le condizioni dell’accordo FFI è considerato adempiente i requisiti di cui alla sezione 1471 dell’IRC e non è soggetto alla trattenuta alla fonte.
Art. 7 Sospensione delle disposizioni concernenti conti statunitensi senza dichiarazione di consenso 1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati Uniti non richiedono a un istituto finanziario svizzero notificante di prelevare imposte alla fonte conforme- mente alla sezione 1471 o 1472 dell’IRC in relazione a un conto detenuto da un
Cooperazione per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. RU 2014
titolare recalcitrante (secondo la definizione di cui alla sezione 1471 dell’IRC) oppure di chiudere tale conto, se: a. l’istituto finanziario svizzero notificante osserva le istruzioni di cui all’articolo 3 concernenti il conto; e b. l’autorità competente svizzera trasmette all’IRS le informazioni richieste di cui all’articolo 5 paragrafo 1 entro otto mesi dalla data di ricezione della richiesta. 2. Se la condizione di cui al paragrafo 1 lettera b del presente articolo non è soddi- sfatta, l’istituto finanziario svizzero notificante è tenuto a trattare il conto come detenuto da un titolare recalcitrante secondo la definizione delle disposizioni perti- nenti esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense, anche mediante trattenuta delle imposte ove previsto da tali disposizioni, a partire da otto mesi dalla la data di ricezione della richiesta di cui all’articolo 5 paragrafo 1 e fino alla data in cui l’autorità competente svizzera trasmette le informazioni richieste all’IRS. Ai sensi del diritto svizzero, l’ammontare dell’imposta trattenuta sui pagamenti a favore di un conto finanziario, compresi il contratto assicurativo con valore di riscatto e il con- tratto assicurativo di rendita, è a carico del titolare del conto.
Art. 8 Trattamento di determinati pagamenti passthru e proventi lordi della vendita di strumenti finanziari Le Parti si impegnano a collaborare, assieme ad altri partner, per sviluppare un approccio alternativo pratico ed efficace, che riduca l’onere al minimo e permetta di raggiungere gli obiettivi riguardanti la trattenuta dell’imposta alla fonte sui paga- menti passthru e sui proventi lordi della vendita di strumenti finanziari.
Art. 9 Trattamento di piani pensionistici svizzeri e identificazione di altri istituti finanziari esteri ritenuti adempienti, di beneficiari effettivi esonerati e d’istituti finanziari esteri esclusi dal campo d’applicazione 1. Gli Stati Uniti considerano beneficiari effettivi esonerati, istituti finanziari esteri ritenuti adempienti o prodotti esenti ai fini della sezione 1471 dell’IRC i piani pen- sionistici istituiti in Svizzera e regolamentati dalla Svizzera oppure situati in Sviz- zera, che sono identificati nell’allegato II. A tal fine un piano pensionistico include l’entità istituita o situata in Svizzera e regolamentata dalla Svizzera oppure l’accordo contrattuale o giuridico prestabilito amministrato per fornire pensioni o prestazioni previdenziali o per ricavare proventi al fine di fornire tali prestazioni secondo il diritto svizzero e disciplinato in relazione a contributi, versamenti, notifiche, sponso- rizzazione e imposizione. 2. Gli Stati Uniti considerano ogni altro istituto finanziario svizzero non notificante come istituto finanziario estero ritenuto adempiente, come beneficiario effettivo esonerato o come istituto finanziario estero escluso dal campo d’applicazione ai fini della sezione 1471 dell’IRC.
Cooperazione per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. RU 2014
Art. 10 Norme speciali concernenti entità correlate e succursali Se un istituto finanziario svizzero che altrimenti adempie le condizioni di cui all’articolo 6 o 9 del presente Accordo possiede un’entità correlata o una succursale operante in una giurisdizione che impedisce a tale entità correlata o succursale di soddisfare i requisiti di un istituto finanziario partecipante o ritenuto adempiente ai fini della sezione 1471 dell’IRC, tale istituto finanziario svizzero continua a essere considerato istituto finanziario partecipante, istituto finanziario ritenuto adempiente o beneficiario effettivo esonerato ai fini della sezione 1471 dell’IRC, a condizione che: a. l’istituto finanziario svizzero consideri ognuna di queste entità correlate o succursali come un istituto finanziario non partecipante separato e che ognu- na di queste succursali o entità correlate si identifichi presso gli agenti paga- tori con l’obbligo di trattenuta dell’imposta alla fonte come istituto finanzia- rio non partecipante; b. ognuna di queste entità correlate o succursali identifichi i propri conti statu- nitensi e notifichi all’IRS le informazioni riguardanti tali conti come previsto dalla sezione 1471 dell’IRC, nella misura consentita dal diritto pertinente relativo all’entità correlata o alla succursale; e c. tale entità correlata o succursale non solleciti espressamente conti statuni- tensi detenuti da soggetti non residenti nella giurisdizione in cui è situata la succursale o l’entità correlata oppure conti detenuti da istituti finanziari non partecipanti che non sono istituiti nella giurisdizione in cui è situata la suc- cursale o l’entità correlata, e tale succursale o entità correlata non sia usata dall’istituto finanziario svizzero o da qualsiasi altra entità correlata per eludere gli obblighi previsti dal presente Accordo o dalla sezione 1471 dell’IRC.
Parte D: Disposizioni generali
Art. 11 Verifica e applicazione
1. Errori di lieve entità o amministrativi. In base ai termini dell’accordo FFI,
l’autorità competente statunitense può presentare una richiesta di chiarimento diret- tamente all’istituto finanziario svizzero notificante se ha motivo di credere che errori amministrativi o di altra natura possono aver condotto alla notifica d’informazioni scorrette o incomplete, non conforme ai requisiti dell’accordo FFI.
2. Inadempienza grave. Qualora stabilisca che vi sia un’inadempienza grave delle
condizioni dell’accordo FFI o del presente Accordo da parte di un istituto finanziario svizzero notificante, l’autorità competente statunitense informa l’autorità compe- tente svizzera. Se entro 12 mesi dalla prima notifica d’inadempienza grave da parte dell’autorità competente statunitense l’inadempienza non è risolta, ai sensi del pre- sente paragrafo gli Stati Uniti considerano l’istituto finanziario svizzero notificante come un istituto finanziario non partecipante. L’IRS mette a disposizione una lista di
Cooperazione per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. RU 2014
tutti gli istituti finanziari delle giurisdizioni partner considerati istituti finanziari non partecipanti. 3. Consultazione tra le autorità competenti. Le autorità competenti della Svizzera e degli Stati Uniti possono consultarsi sui casi notificati d’inadempienza grave di cui al paragrafo 2. 4. Ricorso a fornitori esterni di servizi. Secondo le misure dell’accordo FFI e le disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense, gli istituti finanziari svizzeri notificanti possono ricorrere a fornitori esterni di servizi per adempiere i requisiti dell’accordo FFI, ma la responsabilità dell’adempimento di tali requisiti rimane degli istituti finanziari svizzeri notificanti.
Art. 12 Non discriminazione nell’applicazione della normativa FATCA nei confronti di giurisdizioni partner 1. In relazione all’applicazione della normativa FATCA nei confronti degli istituti finanziari svizzeri, alla Svizzera è concesso il beneficio di qualsiasi condizione più vantaggiosa di cui alla Parte C e all’allegato l del presente Accordo concessa a un’altra giurisdizione partner secondo un accordo bilaterale firmato in base al quale l’altra giurisdizione partner si impegna ad assumere gli stessi obblighi della Svizzera di cui alla Parte B del presente Accordo e di essere soggetto alle stesse condizioni di cui alla Parte B e agli articoli 11, 12, 14, e 15 del presente Accordo.
2. Gli Stati Uniti informano la Svizzera di tali condizioni più vantaggiose e le
applicano automaticamente secondo il presente Accordo, come se fossero specificate nell’Accordo e con efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo contenente le condizioni più vantaggiose, salvo che la Svizzera non rifiuti di appli- carla.
Art. 13 Scambio reciproco d’informazioni Secondo gli obblighi previsti dalla Convenzione, soggetta a modifiche, gli Stati Uniti continuano a cooperare con la Svizzera per soddisfare le richieste contemplate dalla Convenzione, soggetta a modifiche, concernenti la raccolta e lo scambio d’informazioni su conti in istituti finanziari statunitensi detenuti da residenti in Svizzera. Inoltre, qualora e nella misura in cui la Svizzera persegua una collabora- zione con gli Stati Uniti per applicare la normativa FATCA sulla base della notifica diretta o da parte degli istituti finanziari svizzeri al Governo svizzero seguita dalla trasmissione di tali informazioni agli Stati Uniti, questi ultimi sono disposti a nego- ziare un accordo basato sulla reciprocità secondo le stesse condizioni di accordi simili conclusi con altre giurisdizioni partner, per quanto entrambe le Parti abbiano stabilito che sono soddisfatte le esigenze di confidenzialità e altri prerequisiti per tale cooperazione.
Cooperazione per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. RU 2014
Parte E: Disposizioni finali
Art. 14 Consultazioni e modifiche 1. In caso sorgano difficoltà nell’applicazione o nell’interpretazione del presente Accordo, ciascuna Parte può richiedere consultazioni al fine di elaborare misure atte a garantirne l’adempimento.
2. Il presente Accordo può essere modificato previo accordo scritto delle Parti.
Salvo diversamente concordato, la modifica entra in vigore attraverso le stesse procedure previste dall’articolo 16 paragrafo 1 del presente Accordo.
Art. 15 Allegati Gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.
Art. 16 Durata dell’Accordo 1. Ciascuna Parte informa l’altra Parte mediante notifica scritta per via diplomatica dell’espletamento delle procedure previste dal proprio diritto interno per l’entrata in vigore del presente Accordo. L’Accordo entra in vigore alla data dell’ultima notifica e rimane in vigore fino alla sua disdetta.
2. Ciascuna Parte può disdire l’Accordo mediante notifica scritta della disdetta
all’altra Parte. La disdetta ha effetto il primo giorno del mese successivo alla sca- denza del periodo di 12 mesi dalla data di notifica della disdetta.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Berna il 14 febbraio 2013 in due esemplari in lingua inglese. È redatta una versione in lingua tedesca che, sulla base di uno scambio di note diplomatiche fra le Parti che ne conferma la conformità con il testo inglese, è considerata facente pari- menti fede.
Per la Svizzera: Per gli Stati Uniti d’America: Michael Ambühl Donald S. Beyer, Jr.
Cooperazione per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. RU 2014
Allegato I
Obblighi di diligenza nell’identificazione e nella notifica di conti statunitensi e di pagamenti a specifici istituti finanziari non partecipanti
I. Aspetti generali A. Gli istituti finanziari svizzeri notificanti devono identificare i conti statunitensi e i conti detenuti da istituti finanziari non partecipanti conformemente alla procedura di cui al presente allegato I.
B. Ai sensi del presente Accordo: 1. tutti gli importi in dollari si riferiscono al loro controvalore in altre valute; 2. il saldo o il controvalore di un conto corrisponde a quello dell’ultimo giorno di un anno civile; 3. con riserva della sezione II lettera E paragrafo 1, un conto è trattato come conto statunitense a partire dalla data in cui è stato identificato come tale in ottemperanza agli obblighi di diligenza di cui al presente allegato I;
4. se non altrimenti definito, le informazioni su un conto statunitense devono
essere notificate ogni anno nell’anno civile successivo a quello cui si riferi- scono le informazioni. C. In alternativa alla procedura descritta nelle diverse sezioni del presente allegato I, per determinare se un conto è un conto statunitense o un conto detenuto da un istitu- to finanziario non partecipante, gli istituti finanziari svizzeri notificanti possono basarsi sulla procedura descritta nelle pertinenti disposizioni esecutive del Diparti- mento del Tesoro statunitense, salvo nel caso in cui un conto, considerato come detenuto da un titolare recalcitrante ai sensi delle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense, debba essere trattato come conto statuni- tense ai fini del presente Accordo. L’istituto finanziario svizzero notificante che ha optato per la procedura sancita nelle pertinenti disposizioni esecutive del Diparti- mento del Tesoro statunitense deve continuare ad applicare questa procedura negli anni successivi, salvo che le pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense subiscano modifiche sostanziali.
II. Conti privati preesistenti Le seguenti regole e disposizioni esecutive si applicano all’identificazione di conti statunitensi tra i conti preesistenti detenuti da persone fisiche («conti privati preesi- stenti»).
Cooperazione per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. RU 2014
A. Conti da non verificare, identificare o notificare. Se l’istituto finanziario svizzero notificante non sceglie altrimenti, i seguenti conti non devono essere verificati, identificati o notificati come conti statunitensi:
1.11 conti privati preesistenti che il 30 giugno 2014 registrano un saldo non
superiore a 50 000 USD, con riserva della lettera E paragrafo 2 della pre- sente sezione; 2.12 conti privati preesistenti, sotto forma di contratti assicurativi con valore di riscatto o contratti assicurativi di rendite, che il 30 giugno 2014 registrano un saldo o un controvalore non superiore a 250 000 USD, con riserva della let- tera E paragrafo 2 della presente sezione; 3. conti privati preesistenti, sotto forma di contratti assicurativi con valore di riscatto o contratti assicurativi di rendite, se le leggi o le disposizioni esecu- tive vigenti in Svizzera o negli Stati Uniti impediscono efficacemente la vendita di tali contratti a residenti negli Stati Uniti, ad esempio se l’istituto finanziario in questione non dispone di una registrazione necessaria ai sensi del diritto statunitense e se le leggi svizzere concernenti questi prodotti assi- curativi, detenuti da residenti in Svizzera, implicano l’obbligo di notifica o di deduzione della trattenuta alla fonte;
4. conti deposito con un saldo o un controvalore non superiore a 50 000 USD.
B. Procedura di esame sui conti privati preesistenti con un saldo o un controvalore al 30 giugno 2014 superiore a 50 000 USD (250 000 USD per i contratti assicurativi con valore di riscatto e i contratti assicurativi di rendite), ma inferiore a 1 000 000 USD («conti di valore inferiore»)13 1. Ricerca elettronica dei dati. L’istituto finanziario svizzero notificante deve verificare se i dati da esso detenuti esaminabili elettronicamente contengono uno dei seguenti indizi statunitensi: a. identificazione del titolare del conto come cittadino statunitense o resi- dente negli Stati Uniti; b. inequivocabile riferimento a un luogo di nascita negli Stati Uniti; c. attuale indirizzo postale o del domicilio negli Stati Uniti (includendo una casella postale statunitense o un domicilio con indirizzo presso terzi d. attuale numero di telefono negli Stati Uniti; e. un ordine permanente per il trasferimento di capitali su un conto tenuto negli Stati Uniti; f. una procura o un’autorizzazione alla firma attualmente in vigore a favo- re di una persona con un indirizzo negli Stati Uniti; oppure
11 Versione secondo lo scambio di note del 6/13 set. 2013.
12 Versione secondo lo scambio di note del 6/13 set. 2013.
13 Versione secondo lo scambio di note del 6/13 set. 2013.
Cooperazione per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. RU 2014
g. un domicilio con indirizzo presso terzi (c/o) o un indirizzo fermobanca che sia l’unico indirizzo di cui l’istituto finanziario svizzero notificante dispone per il titolare del conto. Per un conto privato preesistente di valore inferiore un domicilio con indirizzo presso terzi (c/o) al di fuori degli Stati Uniti non è da considerarsi indizio statunitense. 2. Se dalla ricerca elettronica dei dati non emerge alcuno degli indizi statuni- tensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione, non è necessario intraprendere altre misure fino al mutare delle circostanze di cui alla let- tera C paragrafo 2 della presente sezione in riferimento al conto, implicando con ciò che uno o più indizi statunitensi siano da attribuire al conto. 3. Se nella ricerca elettronica dei dati viene scoperto uno qualsiasi degli indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione, l’istituto finanziario notificante deve trattare il conto come conto statunitense, salvo che non si applichi la lettera B paragrafo 4 della presente sezione e una delle eccezioni di cui al numero menzionato riguardi il conto.
4. Anche qualora vengano individuati indizi statunitensi di cui alla lettera B
paragrafo 1 della presente sezione, l’istituto finanziario svizzero notificante non deve trattare un conto come conto statunitense nei seguenti casi: a. se le informazioni sul cliente contengono un riferimento inequivocabile a un luogo di nascita negli Stati Uniti, a condizione che l’istituto finan- ziario svizzero notificante si procuri i seguenti documenti oppure li abbia verificati in precedenza e ne sia in possesso: (1) un’autodichiarazione in base alla quale risulti che il titolare del conto non è né cittadino statunitense né ha il proprio domicilio fiscale negli Stati Uniti (su un modulo W-8 dell’IRS o un modulo analogo concordato), (2) un passaporto non statunitense o un altro documento d’identità ufficiale comprovante che il titolare del conto ha la cittadinanza o la nazionalità di uno Stato diverso dagli Stati Uniti, e (3) una copia dell’attestazione della perdita della nazionalità statuni- tense oppure una ragionevole spiegazione del motivo per cui: (a) il titolare del conto non possiede tale attestazione nonostante la rinuncia alla cittadinanza statunitense; oppure (b) il titolare del conto non ha ottenuto la cittadinanza statuniten- se alla nascita; b. se le informazioni sul cliente contengono un indirizzo attuale postale o del domicilio negli Stati Uniti oppure uno o più numeri telefonici negli Stati Uniti che siano gli unici numeri telefonici associati al conto, a condizione che l’istituto finanziario svizzero notificante si procuri i seguenti documenti oppure li abbia verificati in precedenza e ne sia in possesso: (1) un’autodichiarazione in base alla quale risulti che il titolare del conto non è né cittadino statunitense né ha il proprio domicilio fiscale negli Stati Uniti (su un modulo W-8 dell’IRS o un modulo analogo concordato), e
Cooperazione per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. RU 2014
(2) un passaporto non statunitense o un altro documento d’identità ufficiale comprovante che il titolare del conto ha la cittadinanza di uno Stato diverso dagli Stati Uniti; c. se le informazioni sul cliente contengono istruzioni permanenti di tra- sferire i capitali su un conto negli Stati Uniti, a condizione che l’istituto finanziario svizzero notificante si procuri i seguenti documenti oppure li abbia verificati in precedenza e ne sia in possesso: (1) un’autodichiarazione in base alla quale risulti che il titolare del conto non è né cittadino statunitense né ha il proprio domicilio fiscale negli Stati Uniti (su un modulo W-8 dell’IRS o un modulo analogo concordato), e (2) l’evidenza documentale di cui alla sezione VI lettera D del pre- sente allegato I, comprovante lo status di non statunitense del tito- lare del conto; d. se le informazioni sul cliente contengono una procura o un’autorizza- zione alla firma in vigore a favore di una persona con un indirizzo negli Stati Uniti, un domicilio con indirizzo presso terzi (c/o) oppure un indirizzo fermobanca come unico indirizzo identificato del titolare del conto, oppure uno o più numeri di telefono negli Stati Uniti (oltre a un numero di telefono non statunitense collegato al conto), a condizione che l’istituto finanziario svizzero notificante ottenga i seguenti docu- menti oppure li abbia verificati in precedenza e ne sia in possesso: (1) un’autodichiarazione in base alla quale risulti che il titolare del conto non è né cittadino statunitense né ha il proprio domicilio fiscale negli Stati Uniti (su un modulo W-8 dell’IRS o un modulo analogo concordato), oppure (2) l’evidenza documentale di cui alla sezione VI lettera D del pre- sente allegato I, comprovante lo status di non statunitense del tito- lare del conto. C. Ulteriori procedure applicabili ai conti privati preesistenti di valore inferiore 1.14 La verifica della presenza di indizi statunitensi nei conti privati preesistenti di valore inferiore deve essere conclusa entro il 30 giugno 2016. 2. Se per un conto privato preesistente di valore inferiore le circostanze cam- biano in modo tale che uno o più indizi statunitensi di cui alla lettera B para- grafo 1 della presente sezione sono attribuibili al conto, l’istituto finanziario svizzero notificante deve trattare il conto come conto statunitense, salvo che
si applichi alla lettera B paragrafo 4 della presente sezione. 3. Ogni conto privato preesistente, ad eccezione di un conto deposito di cui alla lettera A paragrafo 4 della presente sezione, che sia stato identificato come conto statunitense in base alla presente sezione, deve essere trattato come
14 Versione secondo lo scambio di note del 6/13 set. 2013.
Cooperazione per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. RU 2014
conto statunitense in tutti gli anni successivi, salvo che il titolare del conto abbia cessato di essere un soggetto statunitense specifico.
D. Procedura di esame allargata per i conti privati preesistenti con un saldo superiore a 1 000 000 USD al 30 giugno 2014 o al 31 dicembre di uno degli anni successivi («conti di valore elevato»)15 1. Ricerca elettronica dei dati. L’istituto finanziario svizzero notificante deve verificare la presenza di qualsiasi indizio statunitense di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione nei dati esaminabili elettronicamente che detiene.
2. Esame dei documenti cartacei. Se le basi di dati esaminabili elettronica-
mente dell’istituto finanziario svizzero notificante contengono campi con relative indicazioni per tutte le informazioni identificate alla lettera D para- grafo 3 della presente sezione, non sono necessari ulteriori esami dei docu- menti cartacei. Se le basi di dati elettronici non contengono tutte queste in- formazioni, l’istituto finanziario svizzero notificante deve verificare la presenza di indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione nell’attuale file con i dati base del cliente e, se non vi sono conte- nuti, nei seguenti documenti concernenti il conto e procurati negli ultimi cinque anni: a. le più recenti evidenze documentali raccolte in rapporto al conto; b. il più recente contratto o documento di apertura del conto; c. la più recente documentazione ottenuta nell’ambito delle procedure AML/KYC o per altri scopi regolatori; d. ogni procura o autorizzazione alla firma in vigore; e e. ogni ordine permanente in vigore per il trasferimento di capitali. 3. Eccezioni se le basi di dati contengono informazioni sufficienti. Un istituto finanziario svizzero notificante non è tenuto a esaminare i documenti carta- cei di cui alla lettera D paragrafo 2 della presente sezione se le sue basi di dati elettronici contengono le seguenti informazioni: a. la nazionalità o la residenza del titolare del conto; b. l’indirizzo del domicilio e l’indirizzo per la corrispondenza risultanti attualmente agli atti presso l’istituto finanziario svizzero notificante; c. il o i numeri di telefono eventuali del titolare del conto, attualmente agli atti presso l’istituto finanziario svizzero notificante; d. l’esistenza di un ordine permanente per il trasferimento di capitali su un altro conto (includendo un conto presso un’altra succursale dell’istituto finanziario svizzero notificante o presso un altro istituto finanziario); e. l’esistenza per il titolare del conto di un attuale domicilio con indirizzo presso terzi (c/o) o un indirizzo fermobanca; e
15 Versione secondo lo scambio di note del 6/13 set. 2013.
Cooperazione per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. RU 2014
f. l’esistenza per il conto di una procura o un’autorizzazione alla firma.
4. Richiesta di conoscenze fondate al responsabile della clientela. Oltre alla
ricerca elettronica dei dati e all’esame dei documenti cartacei, gli istituti finanziari svizzeri notificanti devono trattare come conto statunitense qualsi- asi conto di valore elevato (includendo altri conti addizionati a questo) asse- gnato al responsabile della clientela, se questi ha conoscenze fondate che il titolare del conto è un soggetto statunitense specifico.
5. Conseguenza della scoperta di indizi statunitensi
a. Se dalla summenzionata procedura di esame allargata per i conti di valore elevato non risulta alcuno degli indizi statunitensi di cui alla let- tera B paragrafo 1 della presente sezione e il conto non viene identifi- cato come detenuto da un soggetto statunitense specifico conforme- mente alla lettera D paragrafo 4 della presente sezione, non è necessario intraprendere altre misure fino al mutare delle circostanze di cui alla lettera E paragrafo 4 della presente sezione. b. Se nella summenzionata procedura di esame allargata per i conti di valore elevato viene scoperto uno qualsiasi degli indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione oppure il mutare delle circostanze comporta che uno o più indizi statunitensi siano attri- buibili al conto, l’istituto finanziario svizzero notificante deve trattare il conto come un conto statunitense, salvo che si applichi la lettera B paragrafo 4 della presente sezione. c. Ogni conto privato preesistente, ad eccezione di un conto deposito di cui alla lettera A paragrafo 4 della presente sezione, che sia stato identi- ficato come conto statunitense conformemente alla presente sezione, è da considerarsi un conto statunitense in tutti gli anni successivi, salvo che il titolare del conto abbia cessato di essere un soggetto statunitense specifico. E. Ulteriori procedure applicabili ai conti di valore elevato 1.16 Se il 30 giugno 2014 un conto privato preesistente è di valore elevato, per esso l’istituto finanziario svizzero notificante deve concludere la procedura d’esame allargata, descritta alla lettera D della presente sezione, entro il 30 giugno 2015. Se da questa verifica il conto viene identificato come conto statunitense entro il 31 dicembre 2014, l’istituto finanziario svizzero notificante deve includere le informa- zioni richieste sul conto per il 2014 nella sua prima notifica concernente il conto. Per gli anni successivi le informazioni devono essere notificate ogni anno. Se il conto viene identificato come conto statunitense dopo il 31 dicembre 2014 ed entro il 30 giugno 2015, l’istituto finanziario svizzero notificante non è tenuto a notificare le informazioni sul conto per il 2014, ma deve notificare le informazioni sul conto negli anni successivi.
16 Versione secondo lo scambio di note del 6/13 set. 2013.
Cooperazione per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. RU 2014
2.17 Se il 30 giugno 2014 un conto privato preesistente non è di valore elevato ma lo diventa l’ultimo giorno dell’anno successivo, per questo conto l’istituto finanziario svizzero notificante deve concludere la descritta procedura di esame allargata entro sei mesi dall’ultimo giorno dell’anno civile nel quale il conto è diventato di valore elevato. Se da questa verifica il conto viene identificato come conto statunitense, l’istituto finanziario notificante deve notificare ogni anno le informazioni richieste sul conto relativamente all’anno nel quale il conto è stato identificato come conto statunitense, e agli anni successivi.
3. Quando ha svolto la procedura di esame allargata di cui sopra per un conto di
valore elevato, l’istituto finanziario svizzero notificante non è tenuto a ripeterla, ad eccezione della richiesta al responsabile della clientela di cui alla lettera D para- grafo 4 della presente sezione, che per il conto di valore elevato deve essere presen- tata ogni anno successivo. 4. Se per un conto di valore elevato le circostanze cambiano in modo tale che uno o più degli indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione siano attribuibili al conto, l’istituto finanziario svizzero notificante deve trattare il conto come conto statunitense, salvo che si applichi la lettera B paragrafo 4 della presente sezione. 5. Un istituto finanziario svizzero notificante deve applicare procedure in grado di garantire che un responsabile della clientela identifichi ogni cambiamento delle circostanze concernenti un conto. Se, ad esempio, un responsabile della clientela è informato che il titolare del conto ha un nuovo indirizzo postale negli Stati Uniti, l’istituto finanziario svizzero notificante deve considerare il nuovo indirizzo come circostanza mutata e procurarsi la necessaria documentazione dal titolare del conto.
III. Nuovi conti privati Le seguenti regole e procedure si applicano all’identificazione dei conti statunitensi tra i conti detenuti da persone fisiche e aperti il o dopo il 1° luglio 2014 («nuovi conti privati»)18. A. Conti da non verificare, identificare o notificare. Sempre che l’istituto finanzia- rio svizzero non scelga diversamente: 1. un nuovo conto privato che sia un conto deposito non deve essere verificato, identificato o notificato come conto statunitense, sempre che il saldo del conto alla fine dell’anno civile non superi 50 000 USD; 2. un nuovo conto privato che sia un contratto assicurativo con valore di riscat- to non deve essere verificato, identificato o notificato come conto statuniten- se, sempre che il valore di riscatto alla fine dell’anno civile non superi 50 000 USD.
17 Versione secondo lo scambio di note del 6/13 set. 2013.
18 Versione secondo lo scambio di note del 6/13 set. 2013.
Cooperazione per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. RU 2014
B. Altri nuovi conti privati. Per i nuovi conti privati non descritti al paragrafo A della presente sezione, all’apertura del conto (oppure entro 90 giorni dalla scadenza dell’anno civile in cui il conto non soddisfa più i requisiti del paragrafo A della presente sezione) l’istituto finanziario svizzero notificante deve procurarsi un’auto- dichiarazione che possa essere parte dei documenti di apertura del conto e che con- senta all’istituto finanziario svizzero notificante di determinare se il titolare del conto sia fiscalmente residente negli Stati Uniti (per tali scopi un cittadino statuni- tense è considerato fiscalmente residente negli Stati Uniti, anche se è contemporane- amente contribuente in un altro Stato). L’istituto finanziario svizzero notificante deve inoltre confermare la plausibilità di tale autodichiarazione, basandosi sulle informazioni raccolte nell’ambito dell’apertura del conto, includendo la documenta- zione ottenuta nell’ambito delle procedure AML/KYC. C. Se dall’autodichiarazione risulta che il titolare del conto è fiscalmente resi- dente negli Stati Uniti, l’istituto finanziario svizzero notificante deve trattare il conto come conto statunitense e chiedere al titolare del conto un’autodichiarazione (su un modulo W-8 dell’IRS o un modulo analogo concordato), che comprenda il TIN statunitense. D. Se per un nuovo conto privato le circostanze cambiano in modo tale che l’istituto finanziario svizzero notificante sa o deve presumere che l’autodichiarazione origina- ria è inesatta o inattendibile, l’istituto finanziario svizzero notificante non può rife- rirsi ad essa e deve procurarsi un’autodichiarazione valida, dalla quale risulti che il titolare del conto è cittadino statunitense o fiscalmente residente negli Stati Uniti. Se non è in grado di procurarsi un’autodichiarazione valida di questo tipo, l’istituto finanziario notificante deve trattare il conto come conto statunitense senza dichiara- zione di consenso.
IV. Conti commerciali preesistenti Le seguenti regole e procedure si applicano all’identificazione tra i conti preesistenti di conti statunitensi e di conti detenuti da entità presso istituti finanziari non parteci- panti. A.19 Conti commerciali da non verificare, identificare o notificare. Sempre che l’istituto finanziario svizzero notificante non scelga altrimenti, i conti commerciali preesistenti con un saldo non superiore a 250 000 USD il 30 giugno 2014 non devo- no essere verificati, identificati o notificati come conti statunitensi fino a quando il saldo del conto non superi 1 000 000 USD. B.20 Conti commerciali da verificare. I conti commerciali preesistenti che il 30 giugno 2014 registrano un saldo o un valore superiore a 250 000 USD e i conti commerciali preesistenti il cui saldo non supera 250 000 USD il 30 giugno 2014, ma l'ultimo giorno di un anno successivo registrano un saldo o un valore superiore a
19 Versione secondo lo scambio di note del 6/13 set. 2013.
20 Versione secondo lo scambio di note del 6/13 set. 2013.
Cooperazione per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. RU 2014
1 000 000 USD devono essere verificati secondo le disposizioni di cui alla lettera D della presente sezione. C. Conti commerciali soggetti a notifica. Dei conti commerciali preesistenti di cui alla lettera B della presente sezione devono essere trattati come conti statunitensi solo quelli detenuti da una o più entità che siano soggetti statunitensi specifici o da entità estere non finanziarie (Non-Financial Foreign Entities, NFFE) passive con uno o più soggetti controllanti che siano cittadini statunitensi o residenti negli Stati Uniti. Inoltre i conti detenuti da istituti finanziari non partecipanti devono essere trattati come conti per i quali i pagamenti aggregati devono essere notificati ai sensi di un accordo FFI. D. Procedure di esame per identificare i conti commerciali soggetti a notifica. Per i conti commerciali preesistenti di cui alla lettera B della presente sezione l’istituto finanziario svizzero notificante deve svolgere le seguenti verifiche per determinare se il conto sia detenuto da uno o più soggetti statunitensi specifici, da NFFE passive con uno o più soggetti controllanti che siano cittadini statunitensi o residenti negli Stati Uniti oppure da un istituto finanziario non partecipante:
1. Determinare se l’entità è un soggetto statunitense specifico.
a. Verifica dei documenti posseduti per scopi regolatori o ai fini della relazione con il cliente (includendo le informazioni ottenute nell’ambito delle proce- dure AML/KYC) per determinare se le informazioni indichino che il titolare del conto commerciale è un soggetto statunitense. A questo proposito le informazioni indicanti che l’entità è un soggetto statunitense includono l’ubicazione negli Stati Uniti della sede legale o organizzativa oppure un indirizzo statunitense. b. Se le informazioni indicano che il titolare del conto commerciale è un sog- getto statunitense, l’istituto finanziario svizzero notificante deve trattare il conto come conto statunitense, salvo che riceva dal titolare del conto un’autodichiarazione (su un modulo W-8 o W-9 dell’IRS o un modulo ana- logo concordato) oppure determini concretamente, in base alle informazioni in suo possesso o alle informazioni di pubblico dominio, che il titolare del conto non è un soggetto statunitense specifico.
2. Determinare se un’entità non statunitense è un istituto finanziario.
a. Verifica dei documenti posseduti per scopi regolatori o ai fini della relazione con il cliente (includendo le informazioni ottenute nell’ambito delle proce- dure AML/KYC) per determinare se le informazioni indichino che il titolare del conto commerciale è un istituto finanziario. b. Se le informazioni indicano che il titolare del conto commerciale è un istitu- to finanziario, il conto non è un conto statunitense. 3. Determinare se un istituto finanziario è un istituto finanziario non partecipante i cui pagamenti a favore devono essere notificati in forma aggregata conformemente alle disposizioni di un accordo FFI. a. Se il titolare del conto è un istituto finanziario svizzero o un istituto finanzia- rio di un’altra giurisdizione partner, con riserva della lettera b del presente
Cooperazione per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. RU 2014
paragrafo non sono necessarie ulteriori verifiche, identificazioni o notifiche per il conto in questione. b. Un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdi- zione partner deve essere trattato come istituto finanziario non partecipante se è identificato come tale ai sensi dell’articolo 11 paragrafo 2 dell’Accordo. c. Se il titolare del conto non è un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner, l’istituto finanziario svizzero notificante deve trattare l’entità come istituto finanziario non partecipante i cui pagamenti a favore devono essere notificati in forma aggregata confor- memente alle disposizioni di un accordo FFI, salvo che l’istituto finanziario svizzero notificante: (1) si procuri dall’entità un’autodichiarazione (su un modulo W-8 dell’IRS o un modulo analogo concordato) dalla quale risulti che si tratta di un istituto finanziario estero certificato ritenuto adempiente, di un benefi- ciario effettivo esonerato o di un istituto finanziario escluso dal campo di applicazione in base alle definizioni contenute nelle disposizioni ese- cutive del Dipartimento del Tesoro statunitense; oppure (2) verifichi, nel caso di un istituto finanziario estero partecipante o di un istituto finanziario estero certificato ritenuto adempiente, il numero di identificazione FATCA dell’entità su una lista, pubblicata dall’IRS, degli istituti finanziari esteri.
4. Determinare se un conto detenuto da una NFFE è un conto statunitense.
In riferimento al titolare di un conto commerciale preesistente, non identificato come soggetto statunitense o istituto finanziario, l’istituto finanziario svizzero notificante deve individuare (i) se l’entità ha soggetti controllanti, (ii) se l’entità è una NFFE passiva, e (iii) se uno dei soggetti controllanti è cittadino statunitense oppure ha il proprio domicilio negli Stati Uniti. Per la presente disposizione l’istituto finanziario svizzero notificante segue l’istruzione di cui alle lettere a–d del presente paragrafo nell’ordine più appropriato alle circostanze. a. Per determinare i soggetti controllanti dell’entità l’istituto finanziario sviz- zero notificante può avvalersi delle informazioni ottenute nell’ambito delle procedure AML/KYC e in suo possesso. b. Per determinare se l’entità è una NFFE passiva, l’istituto finanziario svizzero notificante deve ottenere dal titolare del conto un’autodichiarazione (su un modulo W-8 o W-9 dell’IRS o un modulo analogo concordato) sul suo sta- tus, salvo che giunga concretamente alla conclusione, sulla base delle infor- mazioni in suo possesso o di pubblico dominio, che l’entità è una NFFE attiva. c. Per determinare se un soggetto controllante di una NFFE passiva sia un cit- tadino statunitense o fiscalmente residente negli Stati Uniti, l’istituto finan- ziario svizzero notificante può basarsi su:
Cooperazione per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. RU 2014
(1) le informazioni ottenute nell’ambito delle procedure AML/KYC e in suo possesso nel caso di un conto commerciale preesistente detenuto da più NFFE, il cui saldo non superi 1 000 000 USD; oppure (2) un’autodichiarazione (su un modulo W-8 o W-9 dell’IRS o un modulo analogo concordato) del titolare del conto o di uno di questi soggetti controllanti nel caso di un conto commerciale preesistente detenuto da una o più NFFE con un saldo superiore a 1 000 000 USD. d. Se una persona che controlla una NFFE passiva è un cittadino statunitense oppure domiciliato negli Stati Uniti, il conto deve essere trattato come conto statunitense. E. Tempi per lo svolgimento della verifica e di altre procedure applicabili ai conti commerciali preesistenti 1.21 La verifica dei conti commerciali preesistenti con un saldo o un controvalore superiore a 250 000 USD il 30 giugno 2014 deve essere conclusa entro il 30 giugno 2016. 2.22 La verifica di conti commerciali preesistenti il cui saldo o controvalore sia inferiore a 250 000 USD il 30 giugno 2014 ma che il 31 dicembre di un anno successivo superi 1 000 000 USD deve essere conclusa entro sei mesi dalla scadenza dell’anno civile in cui il saldo del conto supera 1 000 000 USD.
3. Se le circostanze concernenti un conto commerciale preesistente cambiano
in modo tale che l’istituto finanziario svizzero notificante sa o deve presu- mere che l’autodichiarazione o altri documenti sul conto sono inesatti o inat- tendibili, l’istituto finanziario svizzero notificante deve determinare nuova- mente lo status del conto in base alla procedura di cui alla lettera D della presente sezione.
V. Nuovi conti commerciali Le seguenti regole si applicano ai conti detenuti da entità e aperti il o dopo il 1° luglio 2014 («nuovi conti commerciali»).23 A.24 L’istituto finanziario svizzero notificante deve determinare se il titolare del conto sia (i) un soggetto statunitense specifico, (ii) un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner, (iii) un istituto finanziario estero partecipante, un istituto finanziario estero ritenuto adempiente, un beneficiario effettivo esonerato o un istituto finanziario estero escluso dal campo di applicazione in base alle definizioni contenute nelle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense, o (iv) una NFFE attiva o una NFFE passiva.
21 Versione secondo lo scambio di note del 6/13 set. 2013.
22 Versione secondo lo scambio di note del 6/13 set. 2013.
23 Versione secondo lo scambio di note del 6/13 set. 2013.
24 Versione secondo lo scambio di note del 10 giu. 2013/21 mag. 2014.
Cooperazione per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. RU 2014
B. Un istituto finanziario svizzero notificante può determinare che il titolare del conto è una NFFE attiva, un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner se in base alle informazioni di pubblico dominio o in suo possesso giunge concretamente alla conclusione che l’entità possiede tale status. C. In tutti gli altri casi l’istituto finanziario svizzero notificante deve ottenere dal titolare del conto un’autodichiarazione sul suo status.
1. Se il titolare del conto commerciale è un soggetto statunitense specifico,
l’istituto finanziario svizzero notificante deve trattare il conto come conto statunitense. 2. Se il titolare del conto commerciale è una NFFE passiva, l’istituto finanzia- rio svizzero notificante deve identificare i soggetti controllanti conforme- mente alle disposizioni in vigore per le procedure AML/KYC e determinare, in base all’autodichiarazione del titolare del conto o di uno di questi soggetti, se tale soggetto sia un cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti. Se tale soggetto è cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti, il conto deve essere trattato come conto statunitense. 3. Se il titolare del conto commerciale è (i) un soggetto statunitense, che non sia un soggetto statunitense specifico, (ii) fatta salva la lettera C paragrafo 4 della presente sezione, un istituto finanziario svizzero o un istituto finanzia- rio di un’altra giurisdizione partner, (iii) un istituto finanziario estero parte- cipante, un istituto finanziario estero adempiente, un beneficiario effettivo esonerato o un istituto finanziario estero escluso dal campo di applicazione in base alle definizioni contenute nelle disposizioni esecutive del Diparti- mento del Tesoro statunitense, (iv) una NFFE attiva o (v) una NFFE passiva i cui soggetti controllanti non siano né cittadini statunitensi né residenti negli Stati Uniti, il conto non è un conto statunitense e non è soggetto a notifica. 4. Se il titolare del conto commerciale è un istituto finanziario non partecipante (incluso un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner identificato dall’IRS come istituto finanziario non par- tecipante ai sensi dell’articolo 11 paragrafo 2 dell’Accordo), il conto non è un conto statunitense, ma i pagamenti a favore del titolare del conto sono soggetti a notifica conformemente alle disposizioni di un accordo FFI.
VI. Particolari regole e definizioni Le seguenti ulteriori regole e definizioni si applicano all’attuazione degli obblighi di diligenza descritti in precedenza: A. Affidamento sulle autodichiarazioni e sulle evidenze documentali. Un istituto finanziario svizzero notificante non può basarsi su un’autodichiarazione o su evi- denze documentali se sa o deve presumere che l’autodichiarazione o le evidenze documentali sono inesatte o inattendibili.
Cooperazione per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. RU 2014
B. Definizioni. Le seguenti definizioni si applicano ai fini del presente allegato I.
1. Procedure AML/KYC. L’espressione «procedure AML/KYC» si riferisce
all’obbligo di diligenza nell’identificazione dei clienti di un istituto finan- ziario svizzero notificante nel quadro delle misure contro il riciclaggio di denaro o di analoghe normative svizzere alle quali l’istituto finanziario sviz- zero notificante è assoggettato.
2. NFFE. Una «NFFE» (Non-Financial Foreign Entity) indica un’entità non
statunitense che non sia un istituto finanziario estero in base alla definizione contenuta nelle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense, e comprende qualsiasi entità non statunitense che sia costituita ai sensi del diritto svizzero o del diritto di un’altra giurisdizione partner e non sia un istituto finanziario.
3. NFFE passiva. Una «NFFE passiva» indica qualsiasi NFFE che non sia né
una NFFE attiva né una società di persone estera né un trust estero con l’obbligo di trattenuta alla fonte conformemente alle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense.
4. NFFE attiva. Una «NFFE attiva» indica qualsiasi NFFE che soddisfi uno dei
seguenti criteri: a. meno del 50 per cento dei redditi lordi della NFFE nel precedente anno civile o in un altro appropriato periodo di rendiconto è rappresentato da redditi passivi e meno del 50 per cento dei valori patrimoniali detenuti dalla NFFE nell’anno civile precedente o in un altro appropriato peri- odo di rendiconto è rappresentato da valori patrimoniali che producono redditi passivi o sono detenuti per generare redditi passivi; b. le azioni della NFFE sono sistematicamente negoziate su un mercato finanziario regolamentato o la NFFE è un’entità correlata a un’entità le cui azioni sono negoziate su un mercato finanziario regolamentato; c. la NFFE è organizzata su un territorio statunitense e tutti i proprietari del beneficiario dei pagamenti sono effettivamente domiciliati in questo territorio; d. la NFFE è un ente governativo non statunitense, un ente governativo di un territorio statunitense, un’organizzazione internazionale, una banca centrale non statunitense o un’entità completamente controllata da uno degli organismi di cui sopra; e. le attività della NFFE consistono sostanzialmente nella tenuta di tutte o di una parte delle azioni emesse di una o più società affiliate la cui atti- vità operativa non sia quella di un istituto finanziario e nel finanzia- mento e nell’erogazione di servizi per tali società affiliate. Tuttavia una NFFE non soddisfa tali requisiti se opera come (o pretende di essere un) fondo d’investimento, ad esempio come fondo di private equity, di capitali di rischio o per operazioni di leveraged buyout, o qualsiasi al- tro veicolo d’investimento il cui scopo sia acquisire o fondare società per poi detenerne le partecipazioni come valori patrimoniali a scopo d’investimento;
Cooperazione per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. RU 2014
f. negli ultimi cinque anni la NFFE non era un istituto finanziario ed è in fase di liquidazione delle proprie attività o di ristrutturazione, con lo scopo di proseguire o avviare un’attività diversa da quella di un istituto finanziario; g. la NFFE si occupa soprattutto del finanziamento e delle operazioni di copertura con o per entità correlate che non siano istituti finanziari e non eroga tali prestazioni a entità non correlate, a condizione che la principale attività operativa del gruppo di queste entità correlate non sia quella di un istituto finanziario; h. la NFFE non esercita ancora un’attività operativa e non lo ha fatto in passato, ma investe i fondi in valori patrimoniali in vista dell’esercizio di un’attività operativa diversa da quella di un istituto finanziario; tutta- via alla scadenza di un termine di 24 mesi dalla sua costituzione la NFFE non soddisfa più questa deroga; oppure i. la NFFE soddisfa tutte le condizioni seguenti: (i) la NFFE è stata costituita nello Stato nel quale ha sede esclusiva- mente per scopi religiosi, di pubblica utilità, scientifici, artistici, culturali o educativi, (ii) nello Stato in cui ha sede è esonerata dall’imposta sul reddito; (iii) non ha detentori di quote o soci con diritti di proprietà o di utilizzo sui suoi proventi o valori patrimoniali, (iv) il diritto applicabile dello Stato in cui l’entità ha sede oppure gli at- ti costitutivi dell’entità escludono l’attribuzione dei proventi o dei valori patrimoniali dell’entità a privati o a entità non di pubblica utilità oppure un impiego a loro favore, salvo che sia in rapporto con l’attività di pubblica utilità svolta dall’entità oppure si tratti del pagamento di un adeguato compenso a fronte di servizi prestati o di un prezzo conforme al mercato di beni acquistati dall’entità, e (v) il diritto applicabile dello Stato in cui l’entità ha sede oppure gli at- ti costitutivi dell’entità esigono, in caso di liquidazione o sciogli- mento, che tutti i suoi valori patrimoniali siano distribuiti a un ente governativo o a un’altra organizzazione di pubblica utilità oppure siano incamerati dal governo dello Stato nel quale l’entità ha sede o da uno dei suoi dipartimenti politici. C. Somma dei conti e regole della conversione valutaria 1. Somma dei conti privati. Per il calcolo del saldo complessivo o del controva-
lore dei conti detenuti da una persona fisica, un istituto finanziario svizzero notificante è obbligato ad addizionare tutti i conti tenuti presso questo isti- tuto o presso un’entità correlata, a condizione che i sistemi informatici dell’istituto finanziario notificante consentano di collegare i conti sulla base di un elemento dei dati, ad esempio il numero di cliente o di identificazione fiscale, e di addizionare i saldi dei conti. A ogni contitolare di un conto con- giunto viene attribuito l’intero saldo o il controvalore del conto congiunto ai fini dell’addizione obbligatoria conformemente al presente paragrafo.
Cooperazione per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. RU 2014
2. Somma dei conti commerciali. Per il calcolo del saldo complessivo o del
controvalore dei conti detenuti da un’entità, un istituto finanziario svizzero notificante è obbligato a considerare tutti i conti detenuti dall’entità presso questo istituto o presso un’entità correlata, a condizione che i sistemi infor- matici dell’istituto finanziario svizzero notificante consentano di collegare i conti sulla base di un elemento dei dati, ad esempio il numero di cliente o di identificazione fiscale, e di addizionare i saldi dei conti. 3. Regole particolari per la somma dei conti, applicabili ai responsabili della clientela. Per il calcolo del saldo complessivo o del controvalore dei conti detenuti da una persona, finalizzato a determinare se un conto sia di valore elevato, l’istituto finanziario svizzero notificante è inoltre obbligato a som- mare tutti questi conti nei casi in cui il responsabile della clientela sappia o debba presumere che siano direttamente o indirettamente posseduti, control- lati o costituiti (fatta eccezione per il mandato fiduciario) dalla stessa per- sona. 4. Regole della conversione valutaria. Per determinare il saldo o il valore di un conto denominato in una valuta diversa dal dollaro statunitense, un istituto finanziario svizzero notificante deve convertire nell’altra valuta i valori di soglia in dollari di cui al presente allegato I ricorrendo a un tasso di cambio a pronti pubblicato l’ultimo giorno dell’anno civile precedente a quello nel quale l’istituto finanziario svizzero notificante calcola il saldo o il controva- lore. D. Evidenze documentali. Ai sensi del presente allegato I le evidenze documentali considerate ammissibili comprendono i seguenti documenti: 1. un certificato di residenza emesso da un ente pubblico autorizzato (p. es. un ente governativo, un’agenzia governativa o un’autorità comunale) dello Sta- to nel quale il destinatario del pagamento afferma di essere residente;
2. in riferimento a una persona fisica, un documento emesso da un ente pub-
blico autorizzato (p. es. un ente governativo, un’agenzia governativa o un’autorità comunale), che contenga il nome della persona fisica e che sia di solito usato per l’identificazione;
3. in riferimento a un’entità, un documento emesso da un ente pubblico auto-
rizzato (p. es. un ente governativo, un’agenzia governativa o un’autorità co- munale) che contenga il nome dell’entità e l’indirizzo della sede centrale nello Stato (o nel territorio statunitense) nel quale l’entità afferma di avere sede oppure il nome dello Stato (o del territorio statunitense) nel quale l’entità è stata fondata o costituita;
4. in riferimento a un conto, detenuto in una giurisdizione dove vigono regole
antiriciclaggio che siano state approvate dall’IRS in rapporto a un contratto QI (come descritto nelle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense), uno dei documenti menzionati nell’allegato al con- tratto QI oltre ai moduli W-8 o W-9 per l’identificazione di persone fisiche o entità;
Cooperazione per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. RU 2014
5. un rapporto di gestione, un’informazione sui crediti emessa da terzi, una
domanda di fallimento o un rapporto della Securities and Exchange Com- mission degli Stati Uniti.
Cooperazione per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. RU 2014
Allegato II
Istituti finanziari svizzeri non notificanti e prodotti esenti
Aspetti generali Il presente allegato II può essere aggiornato mediante un accordo amichevole stipu- lato tra le competenti autorità della Svizzera e degli Stati Uniti al fine di (1) inclu- dere ulteriori entità, conti o prodotti che presentano un rischio moderato di essere utilizzati da soggetti statunitensi per evadere il fisco statunitense e caratteristiche simili a entità, conti e prodotti, riportati nell’allegato II il giorno dell’entrata in vigore dell’Accordo; oppure (2) stralciare entità, conti e prodotti che, in seguito al mutare delle circostanze, non presentano più un rischio moderato di essere utilizzati da soggetti statunitensi per evadere il fisco statunitense.
I. Beneficiari effettivi esonerati Le seguenti categorie di istituzioni comprendono istituti finanziari svizzeri non notificanti, trattati come beneficiari effettivi esonerati ai sensi della sezione 1471 dell’Internal Revenue Code statunitense. A. Enti pubblici svizzeri Il Governo federale svizzero, i Cantoni e i Comuni nonché gli istituti e le agenzie interamente di proprietà degli enti di cui sopra, includendo in particolare le istitu- zioni, gli istituti o i fondi del sistema delle assicurazioni sociali a livello federale, cantonale e comunale. B. Banca centrale La Banca nazionale svizzera e ogni istituto interamente di sua proprietà. C. Organizzazioni internazionali 1. Le organizzazioni partner di un accordo di sede internazionale con la Confe- derazione Svizzera; 2. le missioni diplomatiche, le missioni permanenti o altre rappresentanze pres- so organismi internazionali, le rappresentanze consolari o le missioni specia- li, con status, privilegi e immunità sanciti nella Convenzione di Vienna del
196125 sulle relazioni diplomatiche, nella Convenzione di Vienna del 196326
sulle relazioni consolari o nella Convenzione del 196927 sulle missioni spe- ciali.
25 RS 0.191.01 26 RS 0.191.02 27 RS 0.191.2
Cooperazione per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. RU 2014
D. Istituti di previdenza 1.28 Ogni istituto di previdenza o altre forme di previdenza costituiti in Svizzera ai sensi degli articoli 48 e 49 della legge federale sulla previdenza professio- nale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)29, dell’articolo 89a capoverso 6 del Codice civile svizzero (CC)30 o dell’articolo 331 capover- so 1 del Codice delle obbligazioni svizzero (CO)31;
2. gli istituti di libero passaggio (art. 4 della legge sul libero passaggio
[LFLP]32 e art. 10 dell’ordinanza sul libero passaggio [OLP]33);
3. l’istituto collettore (art. 60 LPP);
4. il fondo di garanzia (art. 56–59 LPP);
5. istituti di altre forme di previdenza riconosciute ai sensi dell’articolo 82 LPP (pilastro 3a);
6.34 Fondi padronali di aiuto sociale nell’ambito della previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (art. 89a cpv. 6 CC);
7. Fondazioni d’investimento (art. 53g–53k LPP), a condizione che tutti i par-
tecipanti alla fondazione d’investimento siano istituti pensionistici o altre forme di previdenza come riportati alla presente lettera D.
II. Istituti finanziari ritenuti adempienti A. Istituti finanziari registrati, ritenuti adempienti Le seguenti categorie di istituti sono istituti finanziari non notificanti, trattati come istituti finanziari svizzeri registrati, ritenuti adempienti ai sensi della sezione 1471 dell’Internal Revenue Code statunitense: 1. Istituti finanziari con clientela locale. Un istituto finanziario svizzero che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a. l’istituto finanziario deve avere ottenuto la licenza in Svizzera ed essere regolamentato ai sensi della legislazione svizzera; b. l’istituto finanziario non è autorizzato ad avere una sede di affari fissa al di fuori della Svizzera; c. l’istituto finanziario non è autorizzato a cercare attivamente titolari di conto al di fuori della Svizzera. In questo senso non è da considerarsi che l’istituto finanziario abbia sollecitato titolari di conto al di fuori della Svizzera solo perché gestisce un sito Internet, a condizione che in esso non sia esplicitamente segnalato che l’istituto finanziario offre
28 Versione secondo lo scambio di note del 10 giu. 2013/21 mag. 2014.
29 RS 831.40 30 RS 210 31 RS 220 32 RS 831.42 33 RS 831.425
34 Versione secondo lo scambio di note del 10 giu. 2013/21 mag. 2014.
Cooperazione per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. RU 2014
relazioni di conto o servizi a persone non residenti oppure auspichi o cerchi di acquisire in altro modo clienti statunitensi; d. l’istituto finanziario deve essere obbligato, ai sensi del diritto svizzero, a notificare le informazioni in merito ai conti tenuti da persone domici- liate in Svizzera oppure procedere alla deduzione della trattenuta alla fonte; e. almeno il 98 per cento dei valori patrimoniali presso l’istituto finanzia- rio deve riguardare conti detenuti da soggetti (incluse le entità) residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea; f.35 fatta salva la seguente lettera g, dal 1° luglio 2014 l’istituto finanziario non può tenere conti per (i) uno specifico soggetto statunitense che non sia residente in Svizzera (incluso un soggetto statunitense che al mo- mento dell’apertura del conto era domiciliato in Svizzera ma nel frat- tempo ha cessato di esserlo), (ii) un istituto finanziario non partecipan- te, oppure (iii) una NFFE passiva con soggetti controllanti che siano cittadini statunitensi o residenti negli Stati Uniti; g.36 entro il 1° luglio 2014 l’istituto finanziario deve avere attuato direttive e procedure per verificare se vi siano conti detenuti da persone di cui alla lettera f e, in caso affermativo, deve notificare questi conti come se fos- se un istituto finanziario notificante oppure estinguerli; h. l’istituto finanziario deve verificare ogni conto non detenuto da una persona fisica residente in Svizzera o da un’entità e che sia stato aperto prima della data nella quale l’istituto finanziario ha attuato le direttive e le procedure di cui alla lettera g, conformemente alle procedure descrit- te nell’allegato I del presente Accordo, applicabili ai conti preesistenti per identificare conti statunitensi o conti detenuti da istituti finanziari non partecipanti, ed estinguere tali conti identificati oppure notificarli come se l’istituto finanziario fosse un istituto finanziario notificante; i. ogni entità correlata all’istituto finanziario deve essere registrata o costituita in Svizzera e soddisfare le condizioni di cui al presente para- grafo; e j. l’istituto finanziario non deve avere direttive o procedure che nell’aper- tura o nella tenuta di conti discriminino le persone fisiche residenti in Svizzera che siano soggetti statunitensi specifici.
2. Consulente svizzero in investimenti
Conformemente alle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense l’espressione «consulente svizzero in investimenti» designa un’entità, la cui unica attività consiste nell’erogare servizi di consu- lenza in investimenti e agire per conto di un cliente (che non sia un veicolo d’investimento collettivo, a meno che esso non sia trattato secondo le perti- nenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense come
35 Versione secondo lo scambio di note del 10 giu. 2013/21 mag. 2014 e del 6/16 set. 2013.
36 Versione secondo lo scambio di note del 6/13 set. 2013.
Cooperazione per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. RU 2014
veicolo qualificato d’investimento collettivo e l’entità in questione non detenga partecipazioni in esso), in base a una procura o uno strumento ana- logo (p. es. mandato d’investimento), conferito dal titolare di un conto finanziario, o in base a facoltà d’investimento nell’ambito di un mandato di amministrazione, allo scopo di investire, gestire o amministrare i valori patrimoniali depositati, a nome della persona o dell’entità che ha conferito la procura (o emesso uno strumento analogo), presso un istituto finanziario che non sia un istituto finanziario non partecipante. B. Istituti finanziari certificati, ritenuti adempienti Le seguenti categorie di istituzioni sono istituti finanziari svizzeri non notificanti, trattati come istituti finanziari svizzeri certificati, ritenuti adempienti ai sensi della sezione 1471 dell’Internal Revenue Code statunitense. 1. Istituti senza scopi di lucro, costituiti e gestiti in Svizzera a fini religiosi, di pubblica utilità, educativi, scientifici, culturali o altre finalità di pubblico interesse e che siano esenti dall’imposta sul reddito in Svizzera in virtù della loro natura. 2.37 Comunioni di proprietari per piani costituite in base all’articolo 712l capo- verso 2 CC38. C. Veicoli d’investimento collettivo specifici In base alle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statuniten- se si applica quanto segue:
1. Una società d’investimenti che sia un veicolo d’investimento collettivo
assoggettato alla normativa svizzera sugli investimenti collettivi di capitali è trattata come istituto finanziario registrato ritenuto adempiente ai sensi della sezione 1471 dell’Internal Revenue Code statunitense, a condizione che tutte le partecipazioni al veicolo d’investimento collettivo (inclusi gli interessi sul debito superiori a 50 000 USD) siano detenute da o mediante uno o più isti- tuti finanziari che non siano istituti finanziari non partecipanti.
2. In riferimento alle partecipazioni a:
a. un veicolo d’investimento collettivo ai sensi del paragrafo 1; b. una società d’investimenti che sia un veicolo d’investimento collettivo disciplinato dalla legislazione di una giurisdizione partner e di cui tutte le partecipazioni (inclusi gli interessi sul debito superiori a 50 000 USD) siano detenute da o mediante uno o più istituti finanziari che non siano istituti finanziari non partecipanti; oppure c. una società d’investimenti che funga da veicolo qualificato d’investi- mento collettivo ai sensi delle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense;
37 Versione secondo lo scambio di note del 10 giu. 2013/21 mag. 2014.
38 RS 210
Cooperazione per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. RU 2014
sono considerati adempiuti gli obblighi di notifica di ogni società d’investi- menti che sia un istituto finanziario svizzero (ad eccezione di un istituto finanziario mediante il quale siano detenute partecipazioni al veicolo d’investimento collettivo), includendo quelli di un consulente svizzero in investimenti che sia una società d’investimenti e un istituto finanziario sviz- zero.
3. Se, conformemente all’articolo 11 paragrafo 4 dell’Accordo, nel caso di una
società d’investimento che sia un veicolo d’investimento collettivo le infor- mazioni che devono essere notificate da tale veicolo sulla base delle disposi- zioni di un accordo FFI in riferimento ai partecipanti al veicolo d’investi- mento collettivo sono notificate dal veicolo d’investimento collettivo o da un’altra società d’investimenti, gli obblighi di notifica di tutte le altre società d’investimenti che siano istituti finanziari svizzeri (includendo quelli di un consulente svizzero in investimenti che sia una società d’investimenti e un istituto finanziario svizzero), tenuti ad allestire notifiche sulle partecipazioni al veicolo d’investimento collettivo, sono considerati come adempiuti in riferimento a queste partecipazioni.
4. Conformemente alle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del
Tesoro statunitense, a un veicolo d’investimento collettivo disciplinato dalla legislazione svizzera non sarà negata la qualifica di istituto finanziario sviz- zero di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 o di altro istituto finanziario svizzero ritenuto adempiente semplicemente perché ha emesso quote cartacee al por- tatore, a condizione che: a. il veicolo d’investimento collettivo non abbia emesso quote cartacee al portatore e non emetta tali quote dopo il 31 dicembre 2012 oppure, se il veicolo d’investimento collettivo ha emesso le quote dopo il 31 dicem- bre 2012, le abbia riscosse entro l’entrata in vigore dell’Accordo; b. il veicolo d’investimento collettivo (o un istituto finanziario svizzero notificante) assuma l’obbligo di diligenza di cui all’allegato I e notifichi tutte le informazioni soggette a notifica in riferimento a tali quote, se sono state presentate per il riscatto o in rapporto ad altri pagamenti; e c. il veicolo d’investimento collettivo disponga di direttive e procedure per forzare il riscatto delle quote il più presto possibile ma al più tardi prima del 1° gennaio 2017.
III. Prodotti esenti Le seguenti categorie di conti e prodotti, costituiti in Svizzera e tenuti da un istituto finanziario che ha ottenuto la licenza in Svizzera o una succursale svizzera di un istituto finanziario registrato al di fuori della Svizzera, non sono trattate come conti finanziari e di conseguenza non sono assimilabili, ai sensi del presente Accordo, a conti statunitensi soggetti a notifica:
Cooperazione per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. RU 2014
A. Conti o prodotti previdenziali specifici 1. Conti o prodotti previdenziali detenuti da uno o più beneficiari effettivi eso- nerati. 2. Polizze di libero passaggio ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 dell’ ordi- nanza sul libero passaggio (OLP)39. 3. Forme riconosciute di previdenza (pilastro 3a) ai sensi dell’articolo 1 capo- verso 1 dell’ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contri- buti a forme di previdenza riconosciute (OPP 3)40. B. Altri conti o prodotti specifici fiscalmente agevolati Conti o prodotti detenuti da uno o più beneficiari effettivi esonerati.
39 RS 831.425 40 RS 831.461.3
Cooperazione per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. RU 2014
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
Cooperazione per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. RU 2014
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.
1780–1782