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AS 2014 2243

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sulle epizoozie (OFE)

Modifica del 20 giugno 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni 1 In tutta l’ordinanza «Ufficio federale dell’agricoltura» è sostituito con «UFAG».

2 In tutta l’ordinanza «Ufficio federale dell’ambiente» è sostituito con «UFAM».

3 In

tutta l’ordinanza «Ufficio federale della sanità pubblica» è sostituito con «UFSP».

4 Negli articoli 291b capoverso 1, 291c capoverso 3, 291d capoversi 1 e 3 «gli

Uffici federali della sanità pubblica e dell’agricoltura» è sostituito con «l’UFSP e l’UFAG». 5 Nell’articolo 291e «gli Uffici federali della sanità pubblica, dell’agricoltura» è sostituito con «l’UFSP, l’UFAG».

Art. 3 lett. i, ibis e n Sono considerate epizoozie da eradicare le seguenti malattie: i. le infezioni genitali bovine: infezioni da Campylobacter fetus e Tritricho- monas foetus; ibis. la besnoitiosi; n. le epizoozie degli equini: il morbo coitale maligno, l’anemia infettiva e la morva;

Art. 4 lett. b e hbis Sono considerate epizoozie da combattere le seguenti malattie: b. Concerne soltanto il testo tedesco hbis. le encefalomieliti equine: l’encefalomielite occidentale, orientale e venezue- lana, la febbre del Nilo occidentale e l’encefalite giapponese;

1 RS 916.401

2014-0726 2243

Epizoozie. O RU 2014

Art. 5 lett. g Abrogata

Art. 6 lett. zbis e zter Ai fini della presente ordinanza si applicano le definizioni seguenti: zbis. aborto: espulsione di un feto immaturo, non in grado di sopravvivere, prima della fine della normale durata della gravidanza; zter. animale nato morto: animale che dopo una normale durata della gravidanza viene partorito morto o che muore entro 24 ore dalla nascita.

Art. 7 cpv. 3 3 I dati rilevati e le relative mutazioni sono trasmessi elettronicamente all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).

Art. 15a cpv. 3

3 Ilmicrochip deve corrispondere alle norme ISO 11784:1996/Amd 2:20102 e

11785:1996/Cor 1:20083 e indicare il codice del Paese Svizzera e del fabbricante. Sono inoltre fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 14 giugno 20024 sugli impianti di telecomunicazione (OIT) concernenti l’offerta e l’immissione in com- mercio di impianti di telecomunicazione nuovi (art. 6–19 OIT).

Art. 15b Abrogato

Art. 15c cpv. 2 e 5–8 2 Prima del rilascio del passaporto di base (art. 15dbis cpv. 1), l’animale dev’essere identificato mediante microchip secondo l’articolo 15a. 5 La conservazione del passaporto per equide spetta al proprietario. L’animale deve sempre essere munito del passaporto per equide, di una copia della scheda di segna- lazione o di una copia della pagina di copertina del passaporto per equide con il numero del microchip. 6 All’atto della macellazione dell’animale, il proprietario deve assicurare che il passaporto per equide o l’attestato di registrazione di cui all’articolo 22 capoverso 2 dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 sia ceduto con l’equide.

2 I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso lʼAssociazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch. 3 I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso lʼAssociazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch. 4 RS 784.101.2

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7 Dopo la macellazione, la morte o l’eutanasia dellʼanimale, l’azienda di macella- zione o il proprietario deve inviare il passaporto per equide al servizio che lo ha rilasciato per l’annullamento. Su richiesta, il passaporto annullato deve essere rin- viato al proprietario. 8 All’atto dell’importazione di un animale dev’essere disponibile un passaporto per equide. Entro 30 giorni, il proprietario deve farne verificare la completezza e, se necessario, farlo completare da un servizio riconosciuto secondo lʼarticolo 15dbis capoverso 2.

Art. 15d cpv. 1 lett. c e d n. 7

1 Il passaporto per equide deve contenere le seguenti indicazioni:

c. Abrogata d. i seguenti dati relativi all’animale:

7. colore dell’animale;

Art. 15dbis Allestimento e rilascio del passaporto di base e del passaporto per equide 1 Il passaporto per equide è allestito a partire dal passaporto di base. Il modello di passaporto con i dati di cui allʼarticolo 15d capoverso 1 lettere a, b, d numeri 1, 3, 4 e 6 e lettera e costituisce il passaporto di base. Il passaporto di base è rilasciato dal gestore della banca dati sul traffico di animali. 2 Eccettuati i casi di cui all’articolo 15f capoverso 1, il passaporto per equide è rilasciato dai servizi riconosciuti dall’UFAG.

3 Possono essere riconosciuti:

a. le organizzazioni di allevamento di equidi riconosciute secondo l’articolo 5 dell’ordinanza del 31 ottobre 20125 sull’allevamento di animali; b. il gestore della banca dati sul traffico di animali; c. la Federazione svizzera sport equestri.

4 Su richiesta, l’UFAG riconosce un servizio se esso:

a. utilizza, per il rilascio del passaporto, esclusivamente il passaporto di base rilasciato dal gestore della banca dati sul traffico di animali; e b. garantisce che esso:

1. rilascia normalmente i passaporti per equide entro i termini di cui

all’articolo 15c capoverso 1;

2. contrassegna in modo ben visibile i passaporti per equide annullati di

equidi morti.

5 Il riconoscimento è limitato a dieci anni al massimo.

5 RS 916.310

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6 Prima di ordinare un passaporto di base al gestore della banca dati sul traffico di animali, il servizio preposto al rilascio del passaporto verifica i dati sull’equide registrati nella banca dati sul traffico di animali. Se ritiene che i dati non sono corret- ti e se è in possesso dell’autorizzazione del proprietario ai sensi dell’articolo 8a dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20116, il servizio preposto al rilascio del passa- porto può modificare i dati di cui all’articolo 15d capoverso 1 lettera d numeri 1, 3, 4, 6 e 7 e l’indicazione sulla razza. Il proprietario è immediatamente informato della modifica dal gestore della banca dati sul traffico di animali. 7 Dopo che il gestore della banca dati sul traffico di animali ha rilasciato il passapor- to di base, il servizio preposto al rilascio del passaporto non può più modificarne i dati.

Art. 15e cpv. 5 Abrogato

Art. 15f cpv. 1 1 Con un’organizzazione che è riconosciuta all’estero dall’autorità nazionale compe- tente e che tiene il libro genealogico per equidi di una determinata razza, l’UFAG può stipulare, per gli animali di tale razza, una convenzione per il rilascio del codice UELN, il rilascio del passaporto oppure per entrambi.

Titolo prima dellʼart. 16 Sezione 2: Identificazione e registrazione dei cani

Art. 16 Identificazione dei cani 1 I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore presso il quale sono nati li ceda a terzi.

2 Il microchip deve corrispondere alle norme ISO 11784:1996/Amd 2:20107 e

11785:1996/Cor 1:20088 e contenere un codice del Paese di provenienza e del fab- bricante. Sono fatte salve le disposizioni dell’OIT9 concernenti l’offerta e l’immis- sione in commercio di impianti di telecomunicazione nuovi (art. 6–19 OIT). 3 I microchip possono essere consegnati o trasmessi solo ai veterinari che esercitano la loro professione in Svizzera. Soltanto questi ultimi possono utilizzare i microchip per l’identificazione. Essi devono disporre di un dispositivo di lettura.

6 RS 916.404.1 7 I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso lʼAssociazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch. 8 I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso lʼAssociazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch. 9 RS 784.101.2

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Epizoozie. O RU 2014

4 Con l’identificazione vengono rilevati i seguenti dati concernenti il cane:

a. nome; b. sesso; c. data di nascita; d. razza o tipo di razza; e. colore del manto; f. nome e indirizzo del detentore dell’animale al momento della sua nascita e del detentore dell’animale al momento dell’identificazione; g. nome del veterinario che effettua l’identificazione; h. data dell’identificazione. 5 Entro dieci giorni, i veterinari devono notificare i dati rilevati con l’identificazione all’ufficio designato dal Cantone di domicilio del detentore dell’animale. 6 Entro dieci giorni dall’importazione, il detentore del cane importato deve far verificare l’identificazione da un veterinario ed eventualmente farla completare con i dati di cui al capoverso 4. Sono fatti salvi i cani importati temporaneamente per le vacanze o per un altro soggiorno di breve durata. Entro dieci giorni, il veterinario deve notificare i dati dell’identificazione all’ufficio competente di cui al capo- verso 5.

Art. 17 Registrazione dei cani 1 I Cantoni stessi possono registrare nella banca dati centrale di cui all’articolo 30 capoverso 2 LFE i dati raccolti con l’identificazione oppure affidare tale incarico ad un ente. 2 Essi possono rilevare o far rilevare da terzi anche altri dati, quali la discendenza del cane o altri numeri di identificazione.

3 Il numero del microchip deve essere registrato in forma numerica.

Art. 17a Notifica della consegna e della trasmissione dei microchip 1 Quando consegna i microchip, il fornitore di microchip deve notificare al gestore della banca dati il nome del veterinario rifornito e i numeri dei microchip. 2 Quando trasmette i microchip, il veterinario deve notificare al gestore della banca dati il nome del destinatario.

Art. 17b Obblighi di notifica dei detentori di cani 1 Chi vende o acquista un cane oppure lo dà o lo prende in custodia per oltre tre mesi è tenuto a notificare al gestore della banca dati, entro dieci giorni, il cambiamento di detentore e di indirizzo.

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2 I detentori sono tenuti a notificare al gestore della banca dati, entro dieci giorni, i cambiamenti di indirizzo o il decesso del cane. Il gestore conferma la notifica ai detentori entro dieci giorni.

3 I detentori devono inoltre notificare al gestore della banca dati:

a. per i cani di cui allʼarticolo 74 capoverso 1 dellʼordinanza del 23 aprile

200810 sulla protezione degli animali: lʼinizio dellʼaddestramento come cani

per i servizi di difesa; b. per i cani da protezione del bestiame: il previsto impiego come cani da pro- tezione del bestiame e, annualmente, il rispetto dei requisiti necessari se è accordato un sostegno finanziario secondo l’articolo 10quater capoverso 2 dell’ordinanza del 29 febbraio 198811 sulla caccia. c. per i cani di cui allʼarticolo 69 capoverso 2 lettere b–d dellʼordinanza sulla protezione degli animali: lo scopo di utilizzo; d. i cani seguenti:

1. i cani con le orecchie o la coda recise importati a titolo di trasloco di

masserizie;

2. i cani con le orecchie o la coda recise per motivi medici;

3. i cani con la coda corta congenita.

Art. 17c Consultazione dei dati 1 Il gestore della banca dati consente allʼUSAV, all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), allʼAmministrazione federale delle dogane e a tutti i veterinari cantonali la consultazione della banca dati per l’adempimento dei loro compiti legali.

2 I Cantoni e i Comuni consentono in ogni momento al veterinario cantonale la

consultazione dei registri dei cani allestiti per svolgere i compiti loro conferiti di controllo dei cani e di riscossione delle tasse sui cani.

Art. 17d Elaborazione e conservazione dei dati 1 I Cantoni possono elaborare i dati registrati nella banca dati per adempiere i loro compiti legali. I veterinari cantonali vi accedono tramite il sistema d’informazione per i dati raccolti ai fini dellʼesecuzione del servizio veterinario pubblico (ASAN) secondo l’ordinanza del 6 giugno 201412 concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico. 2 I Cantoni conservano i dati rilevati di cui agli articoli 16 capoverso 4, 17 capo- verso 2 e 17b capoverso 3 per dieci anni dopo il decesso del cane. Trascorso questo periodo i dati vengono cancellati.

10 RS 455.1 11 RS 922.01 12 RS 916.408

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Epizoozie. O RU 2014

Art. 18 cpv. 1

1 L’ufficio designato dal Cantone consegna al detentore dell’animale una tessera

canina in cui sono riportati il numero del microchip o il numero del tatuaggio, come pure i dati di cui agli articoli 16 capoverso 4 lettere a–e e 17b capoverso 3 lettere a–c.

Titolo prima dellʼart. 18a Sezione 2a: Identificazione e registrazione di altri animali

Art. 33 cpv. 2 2 Se i greggi di pecore transumano sul territorio di più Comuni è necessaria un’auto- rizzazione del veterinario cantonale. L’autorizzazione è rilasciata se il proprietario del gregge ha definito i Comuni che rientrano nell’itinerario di transumanza e con- fermato che nel gregge non vi sia alcun animale gravido.

Art. 59 cpv. 2 e 3 2 Devono collaborare con gli organi della polizia epizootica nell’attuazione di prov- vedimenti nei propri effettivi, come la sorveglianza e l’analisi degli animali, la registrazione, l’identificazione, la vaccinazione, l’uccisione e il carico, e mettere a disposizione il materiale necessario, ove disponibile. Devono garantire che sia disponibile lʼinfrastruttura per immobilizzare gli animali e che questi ultimi siano abituati al contatto con le persone e allʼimmobilizzazione. Per la loro collaborazione non hanno diritto ad alcuna indennità. 3 Gli apicoltori sono tenuti a prendersi regolarmente cura degli apiari occupati e di quelli vuoti e ad adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare che l’apiario diventi una fonte di propagazione di epizoozie. Le arnie devono essere costruite in modo che in ogni momento sia possibile accedervi per i controlli e aprire i favi.

Art. 61 cpv. 6 6 I cacciatori e i guardiacaccia hanno lʼobbligo di notificare senza indugio a un veterinario ufficiale la comparsa di unʼepizoozia e ogni sintomo sospetto che ne fa temere la comparsa negli animali selvatici che vivono in libertà.

Art. 129 cpv. 3 e 4

3 L’analisi comprende:

a. per i bovini: diarrea virale, Brucella abortus, Coxiella burnetii e rinotrachei- te infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva; b. per gli ovini e i caprini: Brucella melitensis, Coxiella burnetii e Chlamydia; c. per i suini: Brucella suis, sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini e malattia di Aujeszky.

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4 Il veterinario dispone l’esame delle placente espulse e dei feti abortiti. Se si tratta di aborti occorre inviare in laboratorio anche campioni di sangue delle madri che hanno abortito.

Art. 184, rubrica, nonché cpv. 1 lett. f e 2 Caso di sospetto

1 Vi è sospetto di PRRS quando:

f. per unʼinseminazione artificiale o un trasferimento embrionale sono stati uti- lizzati sperma, ovuli o embrioni importati. 2 Non vi è sospetto ai sensi del capoverso 1 lettera f se per unʼinseminazione artifi- ciale o un trasferimento embrionale sono stati utilizzati sperma, ovuli o embrioni congelati importati provenienti da un’azienda che è risultata negativa al test del virus di PRRS non prima di 90 giorni dopo il prelievo.

Art. 185 cpv. 2 lett. f, 3 e 3bis

2 Ordina inoltre i seguenti provvedimenti:

f. lʼanalisi sierologica e la messa in evidenza del virus in un campione rappre- sentativo di scrofe madri sottoposte a inseminazione artificiale o a trasferi- mento embrionale per i quali sono stati utilizzati sperma, ovuli o embrioni importati. 3 La definizione del campione rappresentativo (cpv. 2 lett. b, c e f) avviene in base ai dati dell’effettivo e dopo aver consultato l’USAV. 3bis Le analisi di cui al capoverso 2 lettera f possono essere effettuate al più presto

21 giorni dopo lʼinseminazione artificiale o il trasferimento embrionale.

Art. 185a Caso di epizoozia 1 In caso di diagnosi di PRRS il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto.

2 Ordina inoltre che:

a. gli animali risultati positivi allʼanalisi sierologica o per i quali è stato messo in evidenza il virus PRRS siano eliminati; b. tutti gli animali rimanenti siano sottoposti ad analisi e in caso di risultato positivo eliminati. 3 Il veterinario cantonale può ordinare che siano eliminati tutti gli animali dellʼeffet- tivo infetto.

4 Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che:

a. sono stati eliminati tutti gli animali e sono state pulite e disinfettate tutte le stalle; oppure b. un’ulteriore analisi sierologica in un campione rappresentativo degli animali rimanenti ha dato esito negativo.

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5 L’analisi di cui al capoverso 4 lettera b può essere effettuata al più presto 21 giorni dopo l’eliminazione dell’ultimo animale infetto. 6 La definizione del campione rappresentativo avviene in base ai dati dell’effettivo e dopo aver consultato l’USAV.

Titolo prima dellʼart. 186 Sezione 10: Infezioni genitali bovine: infezioni da Campylobacter fetus e da Tritrichomonas foetus

Art. 186 Campo d’applicazione Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro le infezioni genitali bovine causate da Campylobacter fetus ssp. veneralis e Tritrichomonas foetus.

Titolo prima dellʼart. 189a Sezione 10a: Besnoitiosi

Art. 189a Campo dʼapplicazione e diagnosi 1 Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la besnoi- tiosi.

2 È diagnosticata la besnoitiosi quando:

a. l’esito dellʼanalisi sierologica è positivo; oppure b. è messa in evidenza la Besnoitia besnoiti nel materiale analizzato.

3 LʼUSAV emana prescrizioni tecniche sul prelievo e lʼanalisi di campioni.

Art. 189b Sorveglianza I bovini importati da regioni in cui la besnoitiosi è endemica devono essere sottopo- sti ad analisi sierologica.

Art. 189c Caso di sospetto 1 In caso di sospetto di besnoitiosi, il veterinario cantonale ordina il sequestro sem- plice di 1° grado dellʼeffettivo interessato fino all’invalidazione del sospetto. 2 Il sospetto è considerato invalidato se lʼanalisi sierologica di tutti i bovini del- lʼeffettivo interessato ha dato esito negativo.

Art. 189d Caso di epizoozia 1 In caso di diagnosi di besnoitiosi, il veterinario cantonale ordina il sequestro sem- plice di 1° grado dellʼeffettivo infetto.

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Epizoozie. O RU 2014

2 Ordina inoltre che:

a. tutti i bovini dellʼeffettivo siano sottoposti ad analisi sierologica per la ricerca della besnoitiosi; b. gli animali infetti o sospetti siano eliminati.

3 Revoca il sequestro dopo che:

a. tutti gli animali dellʼeffettivo sono stati eliminati; oppure b. gli animali infetti o sospetti sono stati eliminati e lʼanalisi sierologica di tutti gli animali rimanenti dellʼeffettivo ha dato esito negativo. 4 Lʼanalisi di cui al capoverso 3 lettera b può essere effettuata al più presto 21 giorni dopo lʼeliminazione dellʼultimo animale infetto o sospetto.

Titolo prima dellʼart. 204 Sezione 14: Epizoozie equine: morbo coitale maligno, anemia infettiva, morva

Art. 204 cpv. 1 lett. a e b 1 Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro le seguenti epizoozie di cavalli, asini, zebre e dei loro incroci: a. morbo coitale maligno (Trypanosoma equiperdum); b. Abrogata

Art. 205 Obbligo di notifica Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale tutti i casi di morva.

Art. 206 cpv. 3, frase introduttiva

3 In caso di diagnosi di morva, il veterinario cantonale ordina inoltre:

Titolo prima dellʼart. 217 Sezione 3: Artrite encefalite virale caprina

Art. 217 cpv. 1 1 È diagnosticata l’artrite encefalite virale caprina (AEC) qualora l’analisi sierologi- ca abbia dato esito positivo o sia stato messo in evidenza l’agente infettivo.

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Titolo prima dellʼart. 244a Sezione 9a: Encefalomieliti equine: encefalomielite occidentale, orientale e venezuelana, febbre del Nilo occidentale, encefalite giapponese

Art. 244a Campo dʼapplicazione e diagnosi 1 Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro le encefa- lomieliti equine di cavalli, asini, zebre e dei loro incroci.

2 Sono diagnosticate le encefalomieliti equine quando è stato messo in evidenza

lʼagente patogeno delle encefalomieliti equine. 3 LʼUSAV definisce i metodi di analisi per la messa in evidenza delle encefalomie- liti equine. Tiene conto dei metodi dʼanalisi riconosciuti dallʼUfficio internazionale delle epizoozie. 4 LʼUSAV può prescrivere, per regioni o per tutto il Paese, le analisi e i provvedi- menti necessari alla sorveglianza e alla lotta alle encefalomieliti equine ed estenderle ad altre specie animali.

Art. 244b Obbligo di notifica Il veterinario cantonale notifica ogni sospetto di encefalomielite equina al medico cantonale.

Art. 244c Caso di sospetto

1 Vi è sospetto di encefalomielite equina quando:

a. lʼesito dell’analisi sierologica su un animale è positivo; oppure b. gli accertamenti epidemiologici indicano la presenza di unʼepizoozia. 2 In caso di sospetto, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dellʼeffettivo interessato fino allʼinvalidazione del sospetto.

Art. 244d Caso di epizoozia 1 In caso di diagnosi di encefalomielite equina il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dellʼeffettivo infetto.

2 Ordina inoltre i seguenti provvedimenti:

a. lʼaccertamento epidemiologico; b. la pulizia e la disinfezione delle stalle; c. ulteriori provvedimenti necessari per impedire la trasmissione dellʼepi- zoozia, quali il divieto della trasmissione di prodotti sanguigni degli animali dellʼeffettivo interessato o la protezione dellʼeffettivo dalle zanzare vettrici. 3 In caso di diagnosi di encefalomielite venezuelana, il veterinario cantonale ordina inoltre lʼeliminazione degli animali infetti.

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Epizoozie. O RU 2014

4 Egli revoca il sequestro quando lʼanalisi degli animali rimanenti rivela che questi ultimi non costituiscono una fonte di contagio per lʼuomo o per altri animali.

Art. 244e Indennità Le perdite di animali secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e d LFE non sono indennizzate.

Art. 246 Concerne soltanto il testo francese

Art. 255 cpv. 3 3 D’intesa con l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l’USAV definisce i sierotipi di Salmonella da combattere per motivi di salute pubblica e i requisiti per i metodi di analisi.

Art. 297 cpv. 2 lett. g

2 L’USAV è inoltre competente per:

g. ordinare alle autorità dei Cantoni di confine di predisporre posti di disinfe- zione e di sorveglianza, effettuare vaccinazioni preventive e adottare altri provvedimenti a spese della Confederazione se vi è il pericolo che epizoozie si propaghino verso la Svizzera da regioni confinanti.

Art. 298 Abrogato

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nellʼallegato.

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Epizoozie. O RU 2014

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2014.

2 Entrano in vigore il 1° gennaio 2015:

a. gli articoli 15b–15f capoverso 1; b. il numero 1 dell’allegato (cifra II); c. il numero 2 dell’allegato (cifra II), fatto salvo l’articolo 12 capoversi 1 let- tera cbis, 2bis e 3 che entra in vigore il 1° agosto 2014.

20 giugno 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2255

Epizoozie. O RU 2014

Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 31 ottobre 201213 sull’allevamento di animali

Art. 28 lett. gbis Il certificato di ascendenza per animali da allevamento della specie equina fa parte del passaporto per equide. A titolo complementare ai dati contenuti nel passaporto per equide di cui all’articolo 15d dell’ordinanza del 27 giugno 199514 sulle epizoo- zie, esso deve contenere i seguenti dati: gbis. segnalazione grafica e verbale;

2. Ordinanza del 26 ottobre 201115 concernente la banca dati

sul traffico di animali

Art. 2 lett. h Le seguenti espressioni significano: h. passaporto di base: modello del passaporto per equide completato con i dati di cui allʼarticolo 15d capoverso 1 lettere a, b e d numeri 1, 3, 4 e 6 e lettera e OFE;

Art. 3 cpv. 1 lett. f 1 La storia dellʼanimale comprende i seguenti dati relativi a un singolo animale:

f. per gli equidi: nome e indirizzo del proprietario.

Art. 8 cpv. 1 lett. c, 6 e 7 Abrogati

13 RS 916.310 14 RS 916.401 15 RS 916.404.1

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Epizoozie. O RU 2014

Art. 8a Autorizzazione a modificare i dati Alla nascita di un equide, il proprietario può autorizzare i servizi preposti al rilascio del passaporto per equidi a modificare i dati sul suo equide registrati nella banca dati prima di ordinare il passaporto di base se secondo il servizio preposto al rilascio non sono corretti.

Art. 12 cpv. 1 lett. cbis, 2bis e 3

1 Chiunque può consultare i dati concernenti la propria persona nonché:

cbis. per gli equidi: lo scopo di utilizzo secondo lʼarticolo 3 dellʼordinanza del 18 agosto 200416 sui medicamenti veterinari; 2bis Le consultazioni di cui al capoverso 1 lettere c e cbis sono consentite a titolo gratuito e senza restrizioni.

3 Il numero BDTA dell’azienda detentrice di animali, il numero d’identificazione

dell’animale o il numero del microchip dellʼanimale funge da codice per la consulta- zione dei dati. L’utente si procura autonomamente tale codice.

Art. 15 Abrogato

Art. 16 cpv. 3 3 Le persone che effettuano lʼidentificazione di equidi possono ottenere dal gestore, consultare gratuitamente e senza restrizioni, nonché utilizzare le informazioni detta- gliate riguardanti gli equidi.

Art. 22 cpv. 2 lett. c 2 Trasmette al proprietario e al detentore di animali, in seguito alla notifica di nasci- ta, un attestato di registrazione contenente: c. unʼindicazione sullʼulteriore modo di procedere riguardante lʼidentificazione (art. 15a cpv. 1 OFE) e il rilascio del passaporto (art. 15c cpv. 1 OFE);

Art. 25 cpv. 3 3 Rilascia i passaporti di base per equidi e, su richiesta, li mette a disposizione dei servizi preposti al rilascio di passaporti di cui allʼarticolo 15dbis capoverso 2 OFE17.

Allegato 1 n. 3 lett. l Abrogata

16 RS 812.212.27 17 RS 916.401

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Epizoozie. O RU 2014

3. Ordinanza del 18 aprile 200718 concernente lʼimportazione,

il transito e lʼesportazione di animali e prodotti animali

Ingresso visti gli articoli 14 e 15 della legge del 16 dicembre 200519 sulla protezione degli animali; visto lʼarticolo 37 della legge del 9 ottobre 199220 sulle derrate alimentari; visti gli articoli 24 capoverso 1 e 25 capoverso 1 della legge del 1° luglio 196621 sulle epizoozie; visto lʼarticolo 2 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 200022 sugli agenti terapeutici; in applicazione dellʼallegato 11 dellʼAccordo del 21 giugno 199923 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo),

Art. 16 cpv. 1bis 1bis Lʼimportazione di sperma, ovuli ed embrioni di suini deve essere notificata al veterinario cantonale con almeno dieci giorni di anticipo.

4. Ordinanza del 18 aprile 200724 concernente l’importazione di animali

da compagnia

Art. 13 Abrogato

5. Ordinanza del 4 settembre 200225 sul commercio ambulante

Allegato 1 n. 2 lett. g

2. La vendita delle merci seguenti da parte di commercianti ambulanti

è limitata o esclusa in virtù di altre disposizioni del diritto federale: g. animali in virtù dellʼarticolo 21 della legge del 1° luglio 196626 sulle epizoo- zie.

18 RS 916.443.10 19 RS 455 20 RS 817.0 21 RS 916.40 22 RS 812.21 23 RS 0.916.026.81 24 RS 916.443.14 25 RS 943.11 26 RS 916.40

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