AS 2014 2407
Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo
Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000)
RS 0.232.142.21; RU 2007 6541
Modifica del regolamento di esecuzione Approvata dal Consiglio d’amministrazione il 13 dicembre 2013 Entrata in vigore il 1° aprile 2014
Traduzione1
Art. 1 La regola 103 del regolamento di esecuzione della CBE è il seguente:
Regola 103 Rimborso della tassa di ricorso (1) La tassa di ricorso viene rimborsata integralmente: a) in caso di revisione pregiudiziale o quando la commissione di ricorso ha accolto il ricorso, se il rimborso risponde a un criterio di equità a motivo di un vizio di procedura sostanziale; oppure b) se il ricorso è stato ritirato prima della presentazione della motivazione di ricorso e prima della scadenza del termine per la relativa presentazione. (2) La tassa di ricorso viene rimborsata in misura del 50 per cento se il ricorso è stato ritirato dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1 lettera b), a condi- zione che il ritiro avvenga: a) almeno quattro settimane prima della data della procedura orale, se tale data è stata fissata; oppure b) prima della scadenza del termine fissato dalla commissione di ricorso in una notificazione nella quale invita il richiedente a trasmettere eventuali osser- vazioni, se non è stata fissata una data per la procedura orale e se la notifica- zione è stata emessa dalla commissione di ricorso; oppure c) prima che sia pronunciata la decisione, in tutti gli altri casi. (3) L’organo la cui decisione è stata impugnata ordina il rimborso in caso di revi- sione pregiudiziale e se ritiene che il rimborso sia equo a motivo di un vizio di procedura sostanziale. In tutti gli altri casi la commissione di ricorso decide sul rimborso.
1 Dai testi originali tedesco e francese (AS/RO 2014 2407).
2014-0580 2407
Convenzione sul brevetto europeo. RE RU 2014
Art. 2 (1) La regola 103 CBE come modificata dall’articolo 1 della presente decisione entra in vigore il 1° aprile 2014. (2) La regola 103 CBE come modificata dall’articolo 1 della presente decisione si applica ai ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della decisione e ai ricorsi presentati dopo tale data.
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