AS 2014 3215
Convenzione doganale relativa all'ammissione temporanea
Convenzione doganale del 26 giugno 1990 relativa all’ammissione temporanea
RS 0.631.24; RU 1995 4685
Traduzione1
Modifica della Convenzione Approvata dal Comitato di gestione della Convenzione il 26 marzo 2013 Entrata in vigore per la Svizzera il 3 novembre 2014
Art. 21a È aggiunto il seguente nuovo articolo 21a:
«Tecniche di trattamento elettronico dei dati
Art. 21a Tutte le formalità necessarie all’attuazione delle disposizioni della presente Conven- zione possono essere svolte elettronicamente mediante tecniche di trattamento elettronico dei dati approvate dalle Parti contraenti.»
1 Dal testo originale francese (RO 2014 3215).
2014-0387 3215
Ammissione temporanea. Conv. doganale RU 2014
3216