AS 2014 3217
Convenzione doganale relativa all'ammissione temporanea
Convenzione doganale del 26 giugno 1990 relativa all’ammissione temporanea
RS 0.631.24; RU 1995 4685
Traduzione1
Modifica dell’Appendice II all’allegato B.3. Approvata dal Comitato di gestione della Convenzione il 26 marzo 2013 Approvata dal Dipartimento federale delle finanze il 27 marzo 2014 Entrata in vigore per la Svizzera il 3 novembre 2014
Appendice II Il capoverso 1 è modificato come segue: «1. I contenitori devono recare, in un posto adeguato, in modo ben visibile e indele- bile, le seguenti indicazioni: a) la designazione del proprietario o del detentore, mediante l’indicazione del nome e del cognome oppure mediante un sistema di marcatura usuale, fatta esclusione per i simboli quali emblemi o vessilli; b) i marchi e i numeri d’identificazione del contenitore adottati dal proprietario o dal detentore; e c) il peso effettivo del contenitore, compreso l’equipaggiamento saldamente fissato.»
Il capoverso 2 è modificato come segue: «2. Per i contenitori destinati al trasporto di merci generalmente previsti per uso marittimo o per qualsiasi altro contenitore che impiega un prefisso ISO standardiz- zato (ovvero quattro lettere maiuscole, con una U come lettera finale), la designa- zione del proprietario o del detentore, il numero d’identificazione della serie del contenitore e il numero di autocontrollo devono essere conformi alle specifiche della Norma internazionale ISO e dei relativi allegati.» I capoversi 3 e 4 rimangono invariati.
1 Dal testo originale francese (RO 2014 3217).
2014-0386 3217
Ammissione temporanea. Conv. doganale RU 2014
3218