AS 2014 3263
Ordinanza sull'assicurazione malattie
Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)
Modifica del 15 ottobre 2014
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 36a cpv. 3 lett. a
3 Un progetto pilota deve adempiere le esigenze seguenti:
a. la sua durata è di quattro anni a partire dall’approvazione da parte del Dipar- timento; la durata del progetto può essere prorogata due volte di quattro anni al massimo; le domande per nuovi progetti pilota possono essere depositate entro il 31 dicembre 2012;
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2014.
15 ottobre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 832.102
2014-1988 3263
Assicurazione malattie. O RU 2014
3264