AS 2014 3341
Ordinanza 15 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI
Ordinanza 15 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI
del 15 ottobre 2014
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 19 della legge federale del 6 ottobre 20061 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC), ordina:
Art. 1 Adeguamento degli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale Gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale giusta l’articolo 10 capoverso 1 lettera a LPC sono aumentati a: a. 19 290 franchi per le persone sole; b. 28 935 franchi per i coniugi; c. 10 080 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per i figli dell’AVS o dell’AI.
Art. 2 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza 13 del 21 settembre 20122 sull’adeguamento delle prestazioni comple- mentari all’AVS/AI è abrogata.
Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
15 ottobre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
RS 831.304 1 RS 831.30 2 RU 2012 6343
2014-1694 3341
Adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI. O 15 RU 2014
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