AS 2014 3703
Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione dell'influenza aviaria dalla Germania
Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria dalla Germania
dell’11 novembre 2014
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 33 capoverso 2 lettere a e c dell’ordinanza del 18 aprile 20072 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali, ordina:
Art. 1 Scopo e oggetto 1 La presente ordinanza si prefigge di evitare l’introduzione dell’influenza aviaria in Svizzera. 2 Essa disciplina l’importazione di carni di pollame non trattate termicamente, uova da tavola non trattate termicamente, pollame vivo, pollastre, pulcini di un giorno e uova da cova dalla Germania.
Art. 2 Importazione di carni di pollame non trattate termicamente L’importazione di carni di pollame non trattate termicamente provenienti dalle zone di protezione della Germania definite nell’allegato 1 è vietata.
Art. 3 Importazione di uova da tavola non trattate termicamente L’importazione di uova da tavola non trattate termicamente provenienti dalle zone di protezione e di sorveglianza della Germania definite negli allegati 1 e 2 è vietata.
Art. 4 Importazione di pollame vivo, pollastre, pulcini di un giorno e uova da cova L’importazione di pollame vivo, pollastre, pulcini di un giorno e uova da cova provenienti dalle zone di protezione e di sorveglianza della Germania definite negli allegati 1 e 2 è vietata.
RS 916.443.102
2014-3005 3703
Provvedimenti per prevenire lʼintroduzione dell’influenza aviaria RU 2014 dalla Germania. O dell’USAV
Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 12 novembre 20143.
11 novembre 2014 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
3 La presente O è stata pubblicata dapprima in via straordinaria l’11 nov. 2014 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
Provvedimenti per prevenire lʼintroduzione dell’influenza aviaria RU 2014 dalla Germania. O dell’USAV
Allegato 1 (art. 2–4)
Zone di protezione
Sono state definite zone di protezione le seguenti aree della Germania:
Codice postale Comune / parte del comune
17379 Heinrichswalde, Heinrichswalde
17379 Rothemühl, Rothemühl
17379 Wilhelmsburg, Mühlenhof
Provvedimenti per prevenire lʼintroduzione dell’influenza aviaria RU 2014 dalla Germania. O dell’USAV
Allegato 2 (art. 3 e 4)
Zone di sorveglianza
Sono state definite zone di sorveglianza le seguenti aree della Germania:
Codice postale Comune / parte del comune
17098 Friedland
17099 Galenbeck, Friedrichshof
17099 Galenbeck, Galenbeck
17099 Galenbeck, Klockow
17099 Galenbeck, Kotelow
17099 Galenbeck, Rohrkrug
17099 Galenbeck, Schwichtenberg
17099 Galenbeck, Wittenborn
17309 Jatznick, Klein Luckow
17309 Jatznick, Waldeshöhe
17337 Gross Luckow, Gross Luckow
17337 Gross Spiegelberg, Gross Spiegelberg
17337 Schönhausen
17349 Schönbeck, Schönbeck
17349 Voigtsdorf, Voigtsdorf
17379 Altwigshagen, Altwigshagen
17379 Altwigshagen, Demnitz
17379 Ferdinandshof, Ferdinandshof
17379 Heinrichsruh, Heinrichsruh
17379 Rothemühl, Rothemühl
17379 Wilhelmsburg, Eichhof
17379 Wilhelmsburg, Fleethof
17379 Wilhelmsburg, Friedrichshagen
17379 Wilhelmsburg, Mariawerth
17337 Uckerland comprese le parti del comune Hansfelde e
Wismar. Questa zona è delimitata a est, nord e ovest dalla frontiera dello stato federale di Brandeburgo con lo stato federale di Meclenburgo-Pomerania Occidentale e a sud dall’autostrada A20.