AS 2014 3979
Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica
Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica
Modifica del 29 ottobre 2014
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:
I L’ordinanza del DEFR del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modifi- cata come segue:
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «Ufficio federale dell’agricoltura» è sostituito con «UFAG».
Ingresso visti gli articoli 11 capoverso 2, 12 capoverso 2, 13 capoverso 3bis, 15 capoverso 2, 16a capoversi 1 e 2, 16h, 16k capoverso 1, 16n capoverso 1, 17 capoverso 2, 23, 24a, 30d capoverso 3 e 33a capoverso 3 dell’ordinanza del 22 settembre 19972 sull’agricoltura biologica; d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno,
Art. 3c Pratiche e trattamenti enologici 1 Fatti salvi i capoversi 2‒4, pratiche e trattamenti enologici sono ammessi se con- sentiti secondo l’allegato 2 dell’ordinanza del DFI del 29 novembre 20133 sulle bevande alcoliche (OBAlc)4. 2 Il ricorso alle pratiche e ai trattamenti enologici seguenti è permesso soltanto alle condizioni indicate: a. nel caso dei trattamenti termici di cui all’allegato 2 numero 2 OBAlc, la temperatura non può superare 70 °C; b. nel caso della centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvanti di filtra- zione inerti, ai sensi dell’allegato 2 numero 3 OBAlc, la grandezza dei pori non può essere inferiore a 0,2 micrometri.
4 OBAlc non è un’abbreviazione ufficiale; viene utilizzata soltanto nel quadro della presente ordinanza.
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Agricoltura biologica. O del DEFR RU 2014
3 Il ricorso alle pratiche e ai trattamenti enologici seguenti è vietato:
a. la concentrazione parziale a freddo di cui all’allegato 2 appendice 14 lette- ra B numero 1 lettera c OBAlc; b. l’eliminazione dell’anidride solforosa con procedimenti fisici di cui all’allegato 2 numero 8 OBAlc; c. il trattamento mediante elettrodialisi per la stabilizzazione tartarica del vino di cui all’allegato 2 numero 34 OBAlc; d. la dealcolizzazione parziale del vino di cui all’allegato 2 numero 38 OBAlc; e. il trattamento con scambiatori di cationi per garantire la stabilizzazione tarta- rica del vino di cui all’allegato 2 numero 41 OBAlc. 4 Pratiche e trattamenti enologici inseriti dal DFI nell’allegato 2 della OBAlc dopo il 1o gennaio 2014 sono ammessi soltanto previa inclusione degli stessi nell’allegato 3b parte B della presente ordinanza.
Art. 4e Trasmissione dei dati da parte degli enti di certificazione 1 I dati relativi all’anno precedente vanno trasmessi ogni anno entro il 31 gennaio all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG). 2 Per la trasmissione dei dati del rapporto annuale secondo l’articolo 30d capoverso 3 dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica, gli enti di certifi- cazione utilizzano i modelli di cui all’allegato 12 della presente ordinanza. L’organo cantonale di controllo delle derrate alimentari competente può chiedere agli enti di certificazione il rapporto annuale relativo alle imprese del suo Cantone.
Art. 9 lett. b L’ubicazione degli apiari deve: b. essere sufficientemente distante da fonti potenzialmente contaminanti per i prodotti dell’apicoltura o nocive per la salute delle api. L’ente di certifica- zione stabilisce misure volte ad assicurare il rispetto di tale condizione. Le presenti disposizioni non si applicano alle aree nelle quali non vi è fioritura o quando gli alveari sono inoperosi;
II
1 L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.
2 Gli allegati 2, 3b, 4 e 7 sono modificati secondo la versione qui annessa.
3 Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 12 secondo la versione qui annessa.
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III La presente ordinanza entra in vigore il 1o gennaio 2015.
29 ottobre 2014 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann
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Allegato 1 (art. 1)
Prodotti fitosanitari autorizzati
1. Metodi biologici e biotecnici
– lotta contro gli insetti mediante trappole o dispenser contenenti feromoni identici a quelli naturali, per esempio tecnica di confusione, feromoni di marcatura – mezzi di lotta meccanica quali reti di protezione delle colture, barriere con- tro le limacce, trappole in materiale sintetico ricoperte di colla, fasce collose protettive – microorganismi naturali e funghi patogeni per gli insetti (organismi non geneticamente modificati) – nemici naturali quali vespe solitarie, acari predatori, cimici predatrici, ceci- domie, coccinelle, nematodi – repellenti di origine minerale: sabbia di quarzo, silicato d’alluminio (caoli- no) – repellenti di origine vegetale e animale: uso consentito solo sulle parti non commestibili della coltura; nel caso di utilizzazione di grasso di pecora: solo se il materiale vegetale non è ingerito da ovini e caprini – sostanze prodotte da microorganismi naturali (organismi non geneticamente modificati): spinosad
2. Preparati contro le malattie fungine (fungicidi)
– bicarbonato di potassio – farina di senape – idrossido di calcio: solo su alberi da frutta, compresi i vivai, per combattere la Nectria galligena – lecitina (non estratta da organismi geneticamente modificati) – oli vegetali, per esempio olio di menta, di pino, di carvi e di finocchio (anche per l’inibizione della germinazione) – preparati a base di argilla – preparati a base di sapone – preparati a base di zolfo
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– preparati inorganici a base di rame composti del rame sotto forma di idrossi- do di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico), ossido di rame, poltiglia bordolese – quantitativo annuo massimo di 4 kg di rame-metallo per ettaro – viticoltura: quantitativo annuo massimo di 6 kg di rame-metallo per et- taro. Nell’arco di cinque anni consecutivi 20 kg di rame-metallo per et- taro; il bilancio viene stilato a partire dal 1° gennaio 2002
3. Preparati contro i fitofagi (insetticidi, acaricidi, molluschicidi)
– azadiractina (estratto di Neem) – estratto di quassia – oli vegetali, per esempio di menta, di pino, di carvi e di colza – olio di paraffina – ortofosfato di ferro (III) – piretroidi (solo deltametrina o lambdacialotrina): solo in trappole con speci- fiche sostanze attrattive; solo contro Bactrocera oleae e Ceratitis capitata Wied – preparati a base di argilla – preparati a base di piretri (estratti di Chrysanthemum cinerariaefolium) – preparati a base di sapone – preparati a base di zolfo
4. Paste cicatrizzanti in frutticoltura, viticoltura e nella coltivazione di piante ornamentali – cere e oli vegetali – cera di api – preparati a base di argilla – preparati a base di calcio
5. Coadiuvanti
– coadiuvanti per l’aumento dell’efficacia (sostanze non ottenute per sintesi chimica) quali olio di resina di pino e olio di paraffina – proteine idrolizzate tranne la gelatina: sostanze attrattive, solo in applica- zioni autorizzate in combinazione con altri prodotti adeguati del presente elenco
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6. Prodotti per la lotta contro i parassiti o le malattie nei locali di stabulazione e negli impianti di detenzione degli animali – rodenticidi
7. Altre sostanze
– etilene: – per lo sverdimento di banane, kiwi e cachi, – per lo sverdimento degli agrumi nell’ambito di una strategia mirante a prevenire gli attacchi della mosca della frutta, – per l’induzione della fioritura dell’ananas, – per l’inibizione della germinazione delle patate e delle cipolle; – laminarina: per attivare le difese naturali delle piante utili
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Allegato 2 (art. 2)
Concimi5, preparati e substrati autorizzati
N. 2.2
Designazione Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l’uso
2.2. Prodotti di origine organica o organo-minerale
Letame* Prodotto costituito dal miscuglio di escrementi animali e materiali vegetali (lettiera). Indicazione delle specie anima- li. Letame essiccato e pollina essiccata* Indicazione delle specie animali. Compost di letame costituito da Indicazione delle specie animali. escrementi animali inclusa la pollina* Escrementi liquidi di animali (liqua- Impiego previa fermentazione controllata me, colaticcio)* e/o diluizione adeguata. Compost o digestato di rifiuti dome- Prodotto risultante dal compostaggio o stici* dalla fermentazione anaerobica nella produzione di biogas. Unicamente rifiuti vegetali e animali. Prodotti ottenuti in un sistema di raccolta chiuso e controllato. Concentrazione massima in mg/kg di materia secca: cadmio: 0,7; rame 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mer- curio: 0,4; cromo (in totale): 70; cromo (VI): 0** Torba Unicamente per la coltivazione di piantine e i semenzai. Substrato di fungaie La composizione iniziale del substrato deve essere limitata ai prodotti del presen- te elenco. Escrementi di vermi (vermicompost) e di insetti Guano* Indicazione della specie animale e della provenienza.
5 Sono salve le disposizioni dell’O del 10 gen. 2001 sui concimi (RS 916.171) e dell’O del DEFR del 16 nov. 2007 sul libro dei concimi (RS 916.171.1).
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Designazione Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l’uso
Miscele compostata o fermentate di Risultanti dal compostaggio o dalla fer- materiali vegetali e/o escrementi mentazione anaerobica nella produzione animali elencati nel presente allegato. di biogas. Non applicabili alle parti com- mestibili della coltura Prodotti o sottoprodotti di origine animale di seguito elencati*: – farina di sangue*** – farina di ossa*** – farina di carne*** – farina di zoccoli*** – farina di corna*** – nero animale** – farina di pesce – polvere di piume e di peli – lana – cascami della fabbricazione del feltro – pellami (farina di pelli) Concentrazione massima in mg/kg di materia secca di cromo (VI): 0*** – peli e crini – proteine idrolizzate Non applicabili alle parti commestibili della coltura – latticini Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale come: – farina di panelli di semi oleosi – gusci di cacao – germi di malto – fibre e panelli di cocco – vinaccia, melassa – fecce Borlande ed estratti di borlande Di provenienza svizzera; escluse le bor- lande con sali ammoniacali Alghe e prodotti a base di alghe* Ottenuti direttamente e unicamente mediante: a. trattamenti fisici, inclusi l’essicazione, il congelamento e la macinazione; b. estrazione con acqua o con soluzioni acquose acide e/o alcaline; o c. fermentazione Chitina (polisaccaride ottenuto Solo se ottenuto da attività di pesca soste- dall’esoscheletro dei crostacei) nibili Leonardite (sedimenti organici grezzi Solo se ottenuta come sottoprodotto di ricchi di acidi umici) attività estrattive
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Designazione Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l’uso
Sedimento ricco di materie organiche Solo sedimenti organici che sono sotto- formatosi dai corpi idrici di acqua prodotti della gestione di corpi idrici di dolce in ambiente anaerobico (p. es. acqua dolce o estratti da zone preceden- sapropel) temente coperte da acqua dolce All’occorrenza, l’estrazione deve essere effettuata in modo da produrre un impatto minimo sul sistema acquatico Solo sedimenti derivati da fonti non contaminate da pesticidi, inquinanti organici persistenti e sostanze analoghe al petrolio Concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: Cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mer- curio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI):0** Segatura e trucioli di legno Risultante da legname non trattato chimi- camente. Compost di corteccia Risultante da legname non trattato chimi- camente. Cenere di legno Risultante da legname non trattato chimi- camente nonché cenere proveniente unicamente dalla propria azienda o con autorizzazione secondo l’ordinanza sui concimi***
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Allegato 3b (art. 3b e 3c cpv. 4)
Prodotti e sostanze nonché pratiche e trattamenti per la produzione di vino
Parte A: Parte A: Prodotti e sostanze consentiti secondo l’allegato 2 dell’ordinanza del DFI del 29 novembre 20136 sulle bevande alcoliche (OBAlc) Tipo di trattamento ai sensi dell’allegato 2 OBAlc Denominazione dei prodotti o delle sostanze Condizioni per l’impiego
Numero 1: Arieggiamento o ossigenazione con ossigeno – Aria gassoso – Ossigeno gassoso Numero 3: Centrifugazione e filtrazione – Perlite Soltanto come coadiuvante di filtrazione inerte – Cellulosa – Terra di diatomee Numero 4: Impiego per creare un’atmosfera inerte e – Azoto manipolare il prodotto al riparo dall’aria – Biossido di carbonio – Argon Numeri 5, 14 e 20: Impiego – Lieviti(1) Numero 6: Impiego – Fosfato diammonico – Dicloridrato di tiamina
6 RS 817.022.110
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Tipo di trattamento ai sensi dell’allegato 2 OBAlc Denominazione dei prodotti o delle sostanze Condizioni per l’impiego
Numero 7: Impiego – Anidride solforosa a. Il tenore massimo di anidride solforosa non – Disolfito di potassio o metabisolfito di potassio deve superare 100 mg/l per i vini rossi, se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l; b. il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare 150 mg/l per i vini bianchi e rosati, se il tenore di zuccheri residui è inferio- re a 2 g/l; c. per tutti gli altri vini vale il tenore massimo di anidride solforosa fissato nell’allegato 2 ap- pendice 9 dell’OBAlc (stato 1° gennaio 2014) ridotto di 30 mg/l Numero 9: Impiego – Carbone per uso enologico Numero 10: Chiarificazione – Gelatina alimentare(2) – Proteine vegetali ottenute da frumento o piselli(2) – Colla di pesce(2) – Ovoalbumina(2) – Tannini(2) – Caseina – Caseinati di potassio – Diossido di silicio – Bentonite – Enzimi pectolitici Numero 12: Impiego per l’acidificazione – Acido lattico – Acido L(+)-tartarico Numero 13: Impiego per la disacidificazione – Acido L(+)-tartarico – Carbonato di calcio – Tartrato neutro di potassio – Bicarbonato di potassio Numero 16: Impiego – Batteri lattici Numero 18: Aggiunta – Acido L-ascorbico Numero 21: Immissione – Azoto
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Tipo di trattamento ai sensi dell’allegato 2 OBAlc Denominazione dei prodotti o delle sostanze Condizioni per l’impiego
Numero 22: Aggiunta – Anidride carbonica Numero 23: Aggiunta per la stabilizzazione del vino – Acido citrico Numero 24: Aggiunta – Tannino(2) Numero 26: Aggiunta – Acido metatartarico Numero 27: Impiego – Gomma arabica(2) Numero 29: Impiego – Bitartrato di potassio Numero 30: Impiego – Citrato di rame Numero 30: Impiego – Solfato di rame Consentito fino al 31 luglio 2015 Numero 36: Impiego – Pezzi di legno di quercia Numero 37: Impiego – Alginato di potassio (1) Per i singoli ceppi di lieviti: ottenuti da materie prime biologiche, se disponibili. (2) Ottenuto da materie prime biologiche, se disponibili.
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Allegato 4 (art. 4 e 16a cpv. 1 lett. a)
Elenco dei Paesi
India, n. 5 e 7
5. Enti di certificazione:
Numero di codice Nome Sito Internet
IN-ORG-001 Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd. www.aditicert.net IN-ORG-002 APOF Organic Certification Agency (AOCA) www.aoca.in IN-ORG-003 Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd. www.bureauveritas.co.in IN-ORG-004 Control Union Certifications www.controlunion.com IN-ORG-005 ECOCERT India Pvt. Ltd. www.ecocert.in IN-ORG-006 Food Cert India Pvt. Ltd. www.foodcert.in IN-ORG-007 IMO Control Pvt. Ltd. www.imo.ch IN-ORG-008 Indian Organic Certification Agency www.indocert.org (Indocert) IN-ORG-009 ISCOP (Indian Society for Certification of www. Organic Products) iscoporganiccertification.org IN-ORG-010 Lacon Quality Certification Pvt. Ltd. www.laconindia.com IN-ORG-011 Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd. www.nocaagro.com IN-ORG-012 OneCert Asia Agri Certification Pvt. Ltd. www.onecertasia.in IN-ORG-013 SGS India Pvt. Ltd. www.in.sgs.com IN-ORG-014 Uttarakhand State Organic Certification www.organicuttarakhand.org/ Agency (USOCA) certification.html IN-ORG-015 Vedic Organic Certification Agency www.vediccertification.com IN-ORG-016 Rajasthan Organic Certification Agency www.krishi.rajasthan.gov.in (ROCA) IN-ORG-017 Chhattisgarh Certification Society (CGCERT) www.cgcert.com IN-ORG-018 Tamil Nadu Organic Certification Department www.tnocd.net (TNOCD) IN-ORG-019 TUV India Pvt. Ltd. www.tuvindia.co.in IN-ORG-020 Intertek India Pvt. Ltd. www.intertek.com IN-ORG-021 Madhya Pradesh State Organic Certification www.mpkrishi.org Agency (MPSOCA) IN-ORG-022 Biocert India Pvt. Ltd., Indore www.biocertindia.com IN-ORG-023 Faircert Certification Services Pvt. Ltd. www.faircert.com
7. Data di scadenza dell’inclusione: 31 dicembre 2018.
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Giappone, n. 5
5. Enti di certificazione:
Numero di codice Nome Sito Internet
JP-BIO-001 Hyogo prefectural Organic Agriculture www.hyoyuken.org Society (HOAS) JP-BIO-002 AFAS Certification Center Co., Ltd. www.afasseq.com JP-BIO-003 NPO Kagoshima Organic Agriculture www.koaa.or.jp Association JP-BIO-004 Center of Japan Organic Farmers Group www.yu-ki.or.jp JP-BIO-005 Japan Organic & Natural Foods Association http://jona-japan.org/english/ JP-BIO-006 Ecocert Japan Ltd. http://ecocert.co.jp JP-BIO-007 Japan Certification Services, Inc. www.pure-foods.co.jp JP-BIO-008 OCIA Japan www.ocia-jp.com JP-BIO-009 Overseas Merchandise Inspection Co. Ltd. www. omicnet.com/index.html.en JP-BIO-010 Organic Farming Promotion Association www3.ocn.ne.jp/~yusuikyo JP-BIO-011 ASAC Stands for Axis’ System for Auditing www.axis-asac.net and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification JP-BIO-012 Environmentally Friendly Rice Network www.epfnetwork.org/okome JP-BIO-013 Ooita Prefecture Organic Agricultural www.d-b.ne.jp/oitayuki Research Center JP-BIO-014 AINOU www.ainou.or.jp/ainohtm/ disclosure/nintei-kouhyou. htm JP-BIO-015 SGS Japan Incorporation www.jp.sgs.com/ja/home_jp_ v2.htm JP-BIO-016 Ehime Organic Agricultural Association www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ ninntei20110201.html JP-BIO-017 Center for Eco-design Certification Co. Ltd. www.eco-de.co.jp/list.html JP-BIO-018 Organic Certification Association www.yuukinin.jimdo.com JP-BIO-019 Japan Eco-system Farming Association www.npo-jefa.com JP-BIO-020 Hiroshima Environment and Health www.kanhokyo.or.jp/jigyo/ Association jigyo_05A.html JP-BIO-021 Assistant Center of Certification and www.accis.jp Inspection for Sustainability JP-BIO-022 Organic Certification Organization Co. Ltd. www.oco45.net JP-BIO-023 Rice Research Organic Food Institute http://inasaku.or.tv JP-BIO-024 Aya town miyazaki, Japan www.town.aya.miyazaki.jp/ ayatown/organicfarming/ index.html JP-BIO-025 Tokushima Organic Certified Association www.tokukaigi.or.jp/yuuki/ JP-BIO-026 Association of Certified Organic Hokkaido www.acohorg.org/ JP-BIO-027 NPO Kumamoto Organic Agriculture www.kumayuken.org/jas/ Association certification/index.html JP-BIO-028 Hokkaido Organic Promoters Association www.hosk.jp/CCP.html
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Numero di codice Nome Sito Internet
JP-BIO-029 Association of organic agriculture certification www8.ocn.ne.jp/~koaa/ Kochi corporation NPO jisseki.html JP-BIO-030 LIFE Co., Ltd. www.life-silver.com/jas/“ JP-BIO-031 Wakayama Organic Certified Association www.vaw.ne.jp/aso/woca JP-BIO-032 Shimane Organic Agriculture Association www.shimane- yuki.or.jp/index.html JP-BIO-033 The Mushroom Research Institute of Japan www.kinoko.or.jp JP-BIO-034 International Nature Farming Research Center www.infrc.or.jp JP-BIO-035 Organic Certification Center www.organic-cert.or.jp
Canada, n. 5 e 7
5. Enti di certificazione:
Numero di codice Nome Sito Internet
CA-ORG-001 Atlantic Certified Organic Cooperative Ltd. www.atlanticcertifiedorganic. (ACO) ca CA-ORG-002 British Columbia Association for www.certifiedorganic.bc.ca Regenerative Agriculture (BCARA) CA-ORG-003 CCOF Certification Services www.ccof.org CA-ORG-004 Centre for Systems Integration (CSI) www.csi-ics.com CA-ORG-005 Consorzio per il Controllo dei Prodotti www.ccp.it Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL) CA-ORG-006 Ecocert Canada www.ecocertcanada.com CA-ORG-007 Fraser Valley Organic Producers Association www.fvopa.ca (FVOPA) CA-ORG-008 Global Organic Alliance www.goa-online.org CA-ORG-009 International Certification Serives www.ics-intl.com Incorporated (ICS) CA-ORG-010 LETIS SA www.letis.com.ar CA-ORG-011 Oregon Tilth Incorporated (OTCO) http://tilth.org CA-ORG-012 Organic Certifiers www.organiccertifiers.com CA-ORG-013 Organic Crop Improvement Association www.ocia.org (OCIA) CA-ORG-014 Organic Producers Association of Manitoba www.opam-mb.com Cooperative Incorporated (OPAM) CA-ORG-015 Pacific Agricultural Certification Society www.pacscertifiedorganic.ca (PACS) CA-ORG-016 Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert) www.ocpro.ca CA-ORG-017 Quality Assurance International Incorporated www.qai-inc.com (QAI) CA-ORG-018 Quality Certification Services (QCS) www.qcsinfo.org CA-ORG-019 Organisme de Certification Québec Vrai www.quebecvrai.org (OCQV)
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7. Data di scadenza dell’inclusione: 31 dicembre 2018.
Tunisia, n. 7
7. Data di scadenza dell’inclusione: 31 dicembre 2015.
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Allegato 7 (art. 4b)
Materie prime e additivi per alimenti per animali
Parte A Parte A Materie prime per alimenti per animali
1. Materie prime di origine minerale per alimenti per animali
– Conchiglie marine calcaree – Maërl – Litotamnio – Gluconato di calcio – Carbonato di calcio – Ossido di magnesio (magnesio anidro) – Solfato di magnesio – Cloruro di magnesio – Carbonato di magnesio – Fosfato monocalcico defluorato – Fosfato bicalcico defluorato – Fosfato di calcio e di magnesio – Fosfato di magnesio – Mono sodio fosfato – Fosfato di calcio e di sodio – Cloruro di sodio – Bicarbonato di sodio – Carbonato di sodio – Solfato di sodio – Cloruro di potassio
2. Altre materie prime per alimenti per animali
Prodotti e sottoprodotti della fermentazione di microorganismi le cui cellule sono state inattivate o uccise: – Saccharomyces cerevisiae – Saccharomyces carlsbergiensis
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Parte B Gruppo funzionale: g) leganti e i) antiagglomeranti
Codice Categoria/ Sostanza Descrizione e gruppo condizioni per l’uso funzionale
E 535 1 Ferrocianuro di sodio Dosaggio massimo: 20 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro) E 551b 1 Silice colloidale E 551c 1 Kieselgur (terra diatomacea purifi- cata) E 558 1 Bentonite-montmorillonite E 559 1 Argille caolinitiche esenti da amianto E 560 1 Miscele naturali di steatite e clorite E 561 1 Vermiculite E 562 1 Sepiolite E 566 1 Natrolite-fonolite E 568 1 Clinoptilotite di origine sedimenta- ria E 599 1 Perlite
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Allegato 12 (art. 4e)
Modello per il rapporto annuale degli enti di certificazione relativo ai controlli nel settore della produzione biologica
1. Informazioni sui controlli delle imprese
Ente di Numero di imprese Numero di imprese registrate Numero di controlli ordinari Numero di controlli supplemen- Numero totale di controlli certificazione registrate per ente tari in base alla valutazione dei di certificazione rischi
Produttori agricoli* Trasformatori** Altre imprese*** Produttori agricoli * Trasformatori** Altre imprese*** Produttori agricoli * Trasformatori** Altre imprese*** Produttori agricoli * Trasformatori** Altre imprese*** Importatori Esportatori Importatori Esportatori Importatori Esportatori Importatori Esportatori
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Ente di certificazione Numero di controlli effettuati senza preavviso Numero di campioni analizzati Numero di campioni che rivelano un’infrazione dell’ordinanza del 22 settembre
1997 sull’agricoltura biologica e della
presente ordinanza
Produttori Trasfor- Importa- Esporta- Altre Produttori Trasfor- Importa- Esporta- Altre Produttori Trasfor- Importa- Esporta- Altre agricoli* matori** tori tori impre- agricoli* matori** tori tori impre- agricoli* matori** tori tori impre- se*** se*** se***
Ente di certificazione Numero di irregolarità o di infrazioni Numero di misure applicate alla partita Numero di misure applicate all’impresa(3) constatate(1) non conforme o all’intero ciclo di produ- zione(2) Produttori Trasforma- Importatori Esportatori Altre Produttori Trasforma- Importatori Esportatori Altre Produttori Trasforma- Importatori Esportatori Altre agricoli* tori** impre- agricoli* tori** impre- agricoli* tori** impre- se*** se*** se***
(1) Limitatamente alle irregolarità e infrazioni che incidono sulla qualificazione biologica dei prodotti e/o che hanno determinato l’applicazione di una misura. (2) Ove sia constatata un’irregolarità in relazione all’osservanza delle prescrizioni della presente ordinanza, riguardo alla quale l’ente di certificazione assicuri che nell’etichettatura e nella pubblicità dell’intera partita o dell’intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l’irregolarità non sia fatto riferimento al metodo di produzione biologico. (3) Ove sia constatata un’infrazione grave o avente effetti prolungati, riguardo alla quale l’ente di certificazione vieti all’impresa interessata di commercializzare prodotti nella cui etichettatura e pubblicità è fatto riferimento al metodo di produzione biologico per un periodo da concordare con l’autorità preposta all’esecuzione. * «Produttori agricoli» si riferisce ai produttori agricoli, ai produttori che sono anche trasformatori, ai produttori che sono anche importatori e ad altri produttori vari non classificati altrove. ** «Trasformatori» si riferisce ai trasformatori, ai trasformatori che sono anche importatori e ad altri trasformatori vari non classificati altrove. *** «Altre imprese» si riferisce ai commercianti (grossisti, dettaglianti) e ad altre imprese non classificate altrove.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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