AS 2014 4059
Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina
Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina
Modifica del 12 novembre 2014
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 agosto 20141 che istituisce provvedimenti per impedire l’aggira- mento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina è modifi- cata come segue:
Art. 1 Vincoli relativi a beni a duplice impiego e beni militari speciali
1 In relazione alla situazione in Ucraina, la Segreteria di Stato dell’economia
(SECO) può negare autorizzazioni per l’esportazione di beni di cui all’allegato 2 parte 2 e all’allegato 32 dell’ordinanza del 25 giugno 19973 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI) se tali beni: a. sono in parte o interamente destinati a fini militari; b. sono destinati a un utilizzatore finale militare. 2 La fornitura diretta o indiretta di servizi, in particolare di servizi finanziari, o di aiuto tecnico in relazione a beni e tecnologie di cui al capoverso 1 a imprese di cui all’allegato 4 deve essere notificata senza indugio alla SECO. 3 Il capoverso 2 non si applica agli affari destinati all’industria aeronautica e spa- ziale.
4 Le notifiche devono contenere indicazioni dettagliate sulle parti coinvolte
nell’affare, nonché sull’oggetto e sul valore dello stesso.
Art. 2 cpv. 2 e 3 2 I seguenti servizi devono essere notificati senza indugio alla SECO se sono forniti per l’esplorazione o l’estrazione petrolifera in alto mare o nell’Artico o nell’ambito di progetti relativi all’olio di schisti in Russia:
1 RS 946.231.176.72 2 Il contenuto degli allegati 2 e 3 OBDI non è pubblicato né nella RU né nella RS. Può essere consultato sul sito www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Controlli delle esportazioni > Prodotti industriali > Legge e elenchi dei beni. 3 RS 946.202.1
2014-2986 4059
Provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali RU 2014
a. trivellazioni; b. prove pozzi; c. carotaggio e completamento; d. fornitura di piattaforme galleggianti specializzate.
3 Le notifiche devono contenere indicazioni dettagliate sulle parti coinvolte
nell’affare, nonché sull’oggetto e sul valore dello stesso.
1 È soggetta all’obbligo di autorizzazione l’emissione di strumenti finanziari con scadenza superiore a 30 giorni da parte di: a. banche e altre imprese con sede in Russia di cui all’allegato 2; b. banche o altre imprese e organizzazioni con sede al di fuori della Svizzera controllate in misura superiore al 50 per cento da banche o imprese di cui all’allegato 2; c. imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto di banche, im- prese o organizzazioni di cui alle lettere a o b. 1bis La concessione di mutui con scadenza superiore a 30 giorni ai destinatari di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere a–c è soggetta all’obbligo di autorizzazione. 2 L’autorizzazione è rilasciata se l’aumento di capitale previsto non supera il valore nominale medio degli strumenti finanziari detenuti dal richiedente negli ultimi tre anni. Sono ammessi superamenti temporanei di tale valore in relazione a rifinanzia- menti.
Art. 6 Obblighi di notifica 1 Il commercio di strumenti finanziari con scadenza superiore a 90 giorni emessi da banche, imprese o organizzazioni di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere a–c tra il 27 agosto 2014 e il 12 novembre 2014, così come il commercio di strumenti finan- ziari con scadenza superiore a 30 giorni emessi da banche, imprese o organizzazioni di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere a–c dopo il 12 novembre 2014 devono essere notificati alla SECO. 2 Il commercio di strumenti finanziari emessi in Svizzera o nell’Unione europea non deve essere notificato alla SECO.
3 Le notifiche devono essere presentate alla fine di ogni mese.
4 Le notifiche di cui al capoverso 1 devono contenere indicazioni dettagliate sugli strumenti finanziari emessi o negoziati, sullo scopo, sul volume e sul valore delle transazioni; quelle di cui al capoverso 2 indicazioni dettagliate sul mutuo concesso, sul valore ed eventualmente sui membri del consorzio creditizio.
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Art. 12 I contenuti degli allegati 2–4 non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
Art. 14 Disposizione transitoria L’articolo 1 capoverso 1 così come gli articoli 3, 4 e 7 non si applicano agli affari concordati in via contrattuale prima del 27 agosto 2014.
Art. 14a Disposizione transitoria della modifica del 12 novembre 2014 L’articolo 1 capoverso 2 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 12 novembre 2014.
II
1 L’allegato 24 e il suo titolo sono modificati secondo la versione qui annessa.
2 L’allegato 35 è modificato.
3 Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 46 secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 12 novembre 2014 alle ore 18.007.
12 novembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
4 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo sul sito www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. 5 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo sul sito www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. 6 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo sul sito www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. 7 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 12 nov. 2014 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
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Allegato 28 (art. 5)
Titolo
Banche e altre imprese o organizzazioni soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari
8 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo sul sito www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi.
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Allegato 49 (art. 1)
Imprese e organizzazioni soggette a vincoli relativi a beni a duplice impiego e a beni militari speciali
9 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo sul sito www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi.
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