AS 2014 4169
Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione
Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT)
Modifica del 5 novembre 2014
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 14 giugno 20021 sugli impianti di telecomunicazione è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 5 Concerne soltanto il testo francese
Art. 10 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 11 cpv. 2
2 L’articolo 10 capoverso 5 è applicabile per analogia.
Art. 12 cpv. 4
4 L’articolo 10 capoverso 5 è applicabile per analogia.
Art. 19 Offerta di impianti di radiocomunicazione il cui esercizio è vietato o sottoposto a restrizioni Per gli impianti di radiocomunicazione il cui esercizio è vietato o sottoposto a restri- zioni, le offerte fatte senza presentazione di un esemplare fisico, segnatamente su Internet o in un prospetto, devono chiaramente indicare il divieto o la restrizione.
1 RS 784.101.2
2014-1746 4169
Impianti di telecomunicazione. O RU 2014
Titolo prima dell’art. 19a Capitolo 2a: Messa in servizio di impianti di telecomunicazione
Art. 19a
1 Ogni impianto di telecomunicazione deve essere messo in servizio conformemente
alle istruzioni del fabbricante. 2 Il fornitore di servizi che mette in servizio un impianto di telecomunicazione deve rispettare le regole tecniche riconosciute.
Art. 24 cpv. 3 lett. d Concerne soltanto il testo tedesco
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
5 novembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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