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AS 2014 4173

Ordinanza concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni

Ordinanza concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT)

Modifica del 5 novembre 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 6 ottobre 19971 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 1 Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Campo d’applicazione nonché termini e abbreviazioni

Art. 1 1 Quest’ordinanza si applica a tutti gli elementi d’indirizzo eccettuati i nomi di dominio. 2I termini e le abbreviazioni utilizzati nella presente ordinanza sono spiegati nell’allegato.

Art. 4 cpv. 1bis ,1ter, 2, 3 lett. a, abis nonché 4 e 5 1bis La richiesta deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a. nome e indirizzo del richiedente; b. elemento d’indirizzo desiderato. 1ter Per verificare il nome, l’indirizzo e l’esistenza giuridica del richiedente, l’UFCOM può richiedere altre indicazioni o documenti, in particolare presso: a. persone fisiche: una copia di un documento d’identità nazionale o di un pas- saporto valido e un certificato di domicilio attuale; b. associazioni o fondazioni con sede in Svizzera e non iscritte nel registro di commercio: una copia autenticata degli statuti dell’associazione o dell’atto costitutivo della fondazione;

1 RS 784.104

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c. persone giuridiche o società di persone con sede all’estero: un estratto auten- ticato aggiornato del registro di commercio estero o, qualora l’estratto non contenga le indicazioni sufficienti o non esista un’istituzione corrispondente al registro di commercio, una prova ufficiale attestante che l’ente ha esisten- za giuridica secondo le disposizioni del diritto straniero applicabile; d. il numero d’identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 20102 sul numero d’identificazione delle imprese.

2 L’UFCOM può attribuire gli elementi di indirizzo provvisoriamente.

3 Può rifiutare l’attribuzione di un elemento d’indirizzo se:

a. ha ragioni per supporre che un suo utilizzo da parte del richiedente comporti un’infrazione al diritto federale; abis. ha ragioni per supporre che il richiedente ha chiesto l’attribuzione di questo elemento d’indirizzo per impedirne l’attribuzione ad altri interessati; e. il richiedente è in fallimento, in liquidazione o in una procedura concordata- ria.

4 Concerne soltanto il testo tedesco

5 Non sussiste alcun diritto all’attribuzione di un determinato elemento d’indirizzo.

Art. 4a Abrogato

Art. 11 cpv. 1 lett. b, bbis, bter, bquater, c, d nonché dbis

1 L’UFCOM può revocare l’attribuzione di elementi d’indirizzo se:

b. Concerne soltanto il testo tedesco bbis. un’altra autorità competente constata che un loro utilizzo comporta un’infra- zione al diritto federale; bter. ha motivi di credere che un loro utilizzo da parte del titolare comporti un’infrazione al diritto federale; bquater. Concerne soltanto i testi tedesco e francese c. Concerne soltanto il testo tedesco d. Concerne soltanto il testo tedesco dbis. se il richiedente è in fallimento, in liquidazione o in una procedura concor- dataria;

Capitolo 1a, sezione 2 (art. 14–14i) Abrogata

2 RS 431.03

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Art. 23 cpv. 1 1 Ogni titolare di una serie di numeri può attribuire a sua volta numeri della serie a fornitori notificati secondo l’articolo 4 LTC, per la fornitura di un servizio di tele- comunicazione.

Art. 23a Serie di numeri con numeri trasferiti 1 Un fornitore può rinunciare a una serie di numeri da cui sono stati trasferiti dei numeri soltanto se: a. un altro fornitore che soddisfa le condizioni per l’attribuzione della serie di numeri è pronto a farsela attribuire immediatamente; o b. non offre più il tipo di servizio di telecomunicazione per cui gli era stata attribuita la serie di numeri. 2 Se in seguito a una revoca o a una rinuncia secondo il capoverso 1 lettera b si estingue il diritto d’uso di una serie di numeri da cui sono stati trasferiti dei numeri, l’UFCOM può attribuirla immediatamente a un fornitore di sua scelta. Ciò può avvenire senza l’accordo di quest’ultimo. Il criterio per l’attribuzione è, in partico- lare, la quantità dei numeri della serie trasferiti ai singoli fornitori.

3 Per l’attribuzione di cui al capoverso 2 non è riscossa alcuna tassa.

Art. 24c cpv. 2 Abrogato

Art. 24e cpv. 2 e 2bis 2 Le comunicazioni verso i numeri nazionali del tipo 0800 e i numeri internazionali del tipo 00800 devono essere gratuite per chi chiama. 2bis Per comunicazioni verso i numeri del tipo 084x e 0878, a chi chiama può essere fatturata al massimo la tassa di cui all’articolo 39a capoverso 1 dell’ordinanza del 9 marzo 20073 sui servizi di telecomunicazione (OST).

Art. 24g Abrogato

Art. 30 cpv. 3 e 4 3 Se tale limite non è raggiunto nel corso di due anni civili consecutivi, il numero breve può essere revocato.

4 Abrogato

3 RS 784.101.1

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Art. 31a cpv. 3bis Abrogato

Art. 47 cpv. 1 e 1bis 1 Su richiesta, l’UFCOM attribuisce a un fornitore di servizi di telecomunicazione un Mobile Network Code conformemente alla raccomandazione E.2124 dell’UIT-T, se il fornitore: a. dispone di una concessione di radiocomunicazione per GSM, UMTS, LTE o di una tecnologia di comunicazione mobile analoga; o b. ha concluso un accordo con il titolare di una concessione di radiocomunica- zione di cui alla lettera a concernente l’utilizzo della rete mobile svizzera (roaming nazionale) di quest’ultimo. 1bis L’UFCOM può attribuire un MNC al gestore di una rete di telecomunicazione se questo sia necessario a identificare la rete nell’ambito di interconnessione con forni- tori svizzeri o esteri.

II I termini e le abbreviazioni seguenti sono stralciati dall’allegato: – ACE-String; – banca dati pubblica centralizzata; – DNSSEC; – gestore del registro; – indirizzo Internet o IP; – nome di dominio.

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

2 L’articolo 24e capoversi 2 e 2bis entrano in vigore il 1° luglio 2015.

5 novembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l’Unione internazionale delle teleco- municazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra, o consultata all’indirizzo Internet www.itu.int

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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