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AS 2014 4423

AS 2014 4423

Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR)

RS 0.631.252.512; RU 1978 1281

Traduzione1

Modifica degli allegati 1, 6 e 9 Approvata dal Dipartimento federale delle finanze il 30 settembre 2014 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2015

Allegato 1 Modello del libretto TIR, versione 2, pag. 11, n. 5) Sostituire il codice SA «2403.10» con «2403.11 e 2403.19».

Allegato 6 Nota esplicativa 0.8.3 n. 5, seconda riga Sostituire il codice SA «2403.10» con «2403.11 e 2403.19».

Nuova nota esplicativa 0.38.2 Aggiungere la nuova nota esplicativa 0.38.2 seguente: «0.38 Art. 38

0.38.2 L’obbligo legale di notificare alla Commissione di controllo TIR che

una persona è stata temporaneamente o definitivamente esclusa dalle agevolazioni previste dalla Convenzione si ritiene adempiuto qualora siano state correttamente utilizzate le applicazioni elettroniche svi- luppate a tal fine dal Segretariato TIR con la supervisione della Commissione di controllo TIR.»

Nuove note esplicative 8.9.1 e 8.9.2 Aggiungere le nuove note esplicative 8.9.1 e 8.9.2 seguenti: «8.9.1 I membri della Commissione di controllo TIR hanno competenza ed esperienza nell’applicazione delle procedure doganali, in particolare per quanto riguarda il regime di transito TIR, sia a livello nazionale che internazionale. I membri della Commissione di controllo sono

1 Dal testo originale francese (RO 2014 4423).

2014-2292 4423

Conv. TIR RU 2014

proposti dai rispettivi Governi od organizzazioni che sono Parti contraenti della Convenzione. Rappresentano gli interessi delle Parti contraenti della Convenzione e non gli interessi particolari di un Governo o di un’organizzazione.

8.9.2 Qualora un membro della Commissione di controllo TIR si dimetta

prima della fine del mandato, il Comitato di gestione può eleggere un sostituto. In tal caso il membro eletto rimane in carica solo per la parte restante del mandato del suo predecessore. Qualora un membro della Commissione di controllo TIR non sia in grado, per ragioni diverse dalle dimissioni, di portare a termine il proprio mandato, l’amministrazione nazionale del membro interessato ne informa per iscritto la Commissione di controllo TIR e il Segretariato TIR. In tal caso il Comitato di gestione può eleggere un sostituto per la parte rimanente del mandato.»

Nuove note esplicative 9.II.4 e 9.II.5 Aggiungere le nuove note esplicative 9.II.4 e 9.II.5 seguenti: «9.II.4 Gli obblighi concernenti la trasmissione dei dati previsti nel paragrafo

4 si ritengono adempiuti qualora siano state correttamente utilizzate

le applicazioni elettroniche sviluppate a tal fine dal Segretariato TIR con la supervisione della Commissione di controllo TIR. 9.II.5 La nota esplicativa 9.II.4 si applica mutatis mutandis al paragrafo 5.»

Allegato 9 Parte prima, Condizioni e requisiti, par. 3 n. vi) Concerne soltanto il testo francese e tedesco

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