AS 2014 4615
Ordinanza del DFI sulle aliquote di sussidio alle scuole svizzere all'estero (OSSE-DFI)
Ordinanza del DFI sulle aliquote di sussidio alle scuole svizzere all’estero (OSSE-DFI)
del 2 dicembre 2014
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 5 capoverso 1 dell’ordinanza del 28 novembre 20141 sulle scuole svizzere all’estero (OSSE), ordina:
Sezione 1: Principi (art. 10 della L del 21 mar. 20142 sulle scuole svizzere all’estero [LSSE]; art. 4 OSSE)
Art. 1 1 Le scuole svizzere all’estero ricevono aiuti finanziari forfettari annui per le loro spese d’esercizio.
2 Gli aiuti finanziari si compongono:
a. dei sussidi per numero di allievi e persone in formazione; b. dei sussidi per numero di docenti; c. dei sussidi per numero di lingue d’insegnamento. 3 È determinante l’effettivo di allievi e persone in formazione all’inizio di ciascun anno scolastico.
Sezione 2: Sussidi per numero di allievi e persone in formazione
Art. 2 Sussidio per allievo o persona in formazione (art. 10 cpv. 2 lett. a LSSE; art. 4 lett. a OSSE)
Per ciascun allievo o persona in formazione è calcolato un sussidio di 100 franchi.
RS 418.013
2014-2481 4615
Aliquote di sussidio alle scuole svizzere all’estero. O del DFI RU 2014
Art. 3 Sussidio per allievo o persona in formazione di cittadinanza svizzera (art. 10 cpv. 2 lett. b LSSE; art. 4 lett. b OSSE)
Al sussidio di cui all’articolo 2 si aggiungono i seguenti sussidi per allievo o persona in formazione di cittadinanza svizzera: a. della scuola dell’infanzia o della scuola elementare: 600 franchi; b. del livello secondario I: 1200 franchi; c. del livello secondario II: 2200 franchi.
Sezione 3: Sussidi per numero di docenti
Art. 4 Calcolo del numero di posti di docenti per i quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi (art. 10 cpv. 3 LSSE; art. 4 lett. d OSSE) 1 Il numero di posti di docenti, compresa la direzione della scuola (equivalenti a tempo pieno giusta l’art. 5), per i quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi è calco- lato sulla base della seguente formula, tenendo presente che «a» è uguale all’effettivo di allievi e persone in formazione e che «b» è uguale al numero di allievi e persone in formazione di cittadinanza svizzera: (a + 6b): 60. 2 I decimali uguali o superiori a 5 sono arrotondati verso l’alto, quelli inferiori a 5 verso il basso.
Art. 5 Equivalenti a tempo pieno (art. 10 cpv. 2 lett. c LSSE) 1 La ripartizione su più docenti di un posto di docente per il quale la scuola ha diritto a ricevere sussidi è ammessa.
2 Sono considerati equivalenti a tempo pieno i seguenti carichi orari:
a. scuola dell’infanzia: 23 ore settimanali; b. scuola elementare: 27 ore settimanali; c. livello secondario I: 26 ore settimanali; d. livello secondario II: 22 ore settimanali.
Aliquote di sussidio alle scuole svizzere all’estero. O del DFI RU 2014
Art. 6 Sussidi per docenti abilitati a insegnare in Svizzera (art. 10 cpv. 2 lett. c LSSE; art. 4 lett. c OSSE) 1 Per ciascun equivalente a tempo pieno di docenti abilitati a insegnare in Svizzera per i quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi si calcolano i seguenti sussidi:
Livello dal 1° al 3° dal 4° al 9° dal 10° al 19° dal 20° anno di servizio anno di servizio anno di servizio anno di servizio
Scuola 43 000 46 500 50 500 54 000 dell’infanzia Scuola elementare 46 500 50 500 54 000 57 500 Secondario I 52 000 55 500 59 000 62 500 Secondario II 56 500 63 500 71 000 78 500 Direzione 80 000 80 000 80 000 80 000
2 Se insegna in vari livelli o contemporaneamente dirige la scuola, un docente è
classificato nella categoria superiore a condizione che il suo carico in questa catego- ria ammonti almeno al 60 per cento di un equivalente a tempo pieno.
Art. 7 Sussidi per docenti non abilitati a insegnare in Svizzera (art. 10 cpv. 4 LSSE; art. 4 lett. e OSSE) 1 Per ciascun equivalente a tempo pieno di docenti non abilitati a insegnare in Sviz- zera per i quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi è calcolato un sussidio di
25 000 franchi.
2 La scuola deve provare che le condizioni di cui all’articolo 10 capoverso 4 LSSE3 sono soddisfatte.
Sezione 4: Sussidi per numero di lingue d’insegnamento (art. 10 cpv. 2 lett. d LSSE)
Art. 8 Gli aiuti finanziari calcolati conformemente agli articoli 2−7 aumentano, per ogni lingua d’insegnamento supplementare che è una lingua nazionale svizzera senza essere lingua del Paese ospitante, del 2 per cento per livello e per lingua.
3 RS 418.0
Aliquote di sussidio alle scuole svizzere all’estero. O del DFI RU 2014
Sezione 5: Entrata in vigore e validità
Art. 9
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
2 Ha effetto sino al 31 dicembre 2017.
2 dicembre 2014 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset