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AS 2014 4627

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)

Modifica dell’11 dicembre 2014

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 28 capoverso 1 dell’ordinanza del 29 novembre 20021 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR), ordina:

I Le appendici 1‒3 SDR sono modificate secondo le versioni qui annesse.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

11 dicembre 2014 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard

1 RS 741.621

2014-2124 4627

Trasporto di merci pericolose su strada. O RU 2014

Appendice 12 (art. 5 cpv. 1)

Disposizioni che si applicano soltanto ai trasporti nazionali

Parte 1 Disposizioni generali Capitolo 1.1 Campo d’applicazione e applicabilità

1.1.3 Esenzioni

1.1.3.1 Esenzioni relative alla natura dell’operazione di trasporto

1.1.3.1.1 Per l’applicazione della sottosezione 1.1.3.1 lettera a) ADR sono deter- minanti le seguenti regole: i. La quantità massima di merci a bordo di un’unità di trasporto non può essere superiore ai valori indicati nella tabella A. Nella tabella sottostante, per «quantità massima ammessa per unità di trasporto» s’intende: – per gli oggetti: la massa lorda in kg (per gli oggetti della classe 1, la massa netta in kg della materia esplosiva); – per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti sotto pressione: la massa netta in kg; – *per le materie liquide: la quantità totale di merci pericolose con- tenute, in litri; – *per i gas compressi e i prodotti chimici sotto pressione: la capa- cità in acqua del recipiente, in litri.

2 Il testo della presente appendice e relative modifiche non sono stati finora pubblicati nella RU né nella RS. La versione consolidata dell’appendice 1 nel tenore del 1° gen. 2015 contiene le modifiche approvate l’11 dic. 2014 relative alle seguenti disposizioni: – 1.1.3.1.1 i, 1.1.3.1.2, 1.1.3.6 c – 1.6.1.5 – 4.1.4.1, P 200, (9) i – 4.8, 4.8.1, 4.8.2 – 6.8 – 6.14.1.1, 6.14.1.2, 6.14.2, 6.14.2.1, 6.14.2.2, 6.14.2.3, 6.14.2.4 – 7.5.2, 7.5.2.2 – 8.2.1 * Modificato al 1° gen. 2015

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Trasporto di merci pericolose su strada. O RU 2014

Tabella A:

Materie od oggetti Quantità massima ammessa per unità di trasporto

Classe 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L, 1.4L, n° ONU 0190 0 Classe 3: N° ONU 3343 Classe 4.2: materie appartenenti al gruppo d’imballaggio I Classe 4.3: materie appartenenti al gruppo d’imballaggio I Classe 5.1: N° ONU 2426 Classe 6.1: N° ONU 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 e 3294 Classe 6.2: N° ONU 2814 e 2900 Classe 7: N° ONU da 2912 a 2919, 2977, 2978, da 3321 a 3333 Classe 8: N° ONU 2215 (ANIDRIDE MALEICA, FUSA) Classe 9: N° ONU 2315, 3151, 3152 e 3432 come pure gli apparecchi contenenti tali materie o loro miscele oltre che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie comprese in questa categoria di trasporto, a l’eccezione di quelli classi- ficati sotto il N° ONU 2908. Classe 1: materie da 1.1C a 1.5D e oggetti 1.1B e 1.2B 1 Classe 4.1: N° ONU da 3221 a 3224 e da 3231 a 3240 e materie appartenenti al gruppo d’imballaggio I Classe 4.2: materie appartenenti al gruppo d’imballaggio II Classe 4.3: materie appartenenti al gruppo d’imballaggio II o III Classe 5.1: materie appartenenti al gruppo d’imballaggio II Classe 5.2: N° ONU da 3101 a 3104, da 3111 a 3120 Materie e oggetti appartenenti al gruppo d’imballaggio I e non compresi 5 nella categoria «Quantità massima ammessa 0 o 1» come pure le materie e gli oggetti delle classi e dei gruppi seguenti: Classe 1: oggetti da 1.1C a 1.1J, da 1.2C a 1.2J, da 1.3C a 1.3J, da 1.4B a 1.4S e 1.6N Classe 2: gruppi T, TC, TO, TF, TOC e TFC aerosol: gruppi C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC e TOC Classe 4.1: N° ONU da 3225 a 3230 Classe 5.1: materie appartenenti al gruppo d’imballaggio II Classe 5.2: N° ONU da 3105 a 3110 Classe 9: N° ONU 3245 Materie e oggetti appartenenti al gruppo d’imballaggio II e non compresi 100 nella categoria «Quantità massima ammessa 0, 1 o 5» come pure le materie e gli oggetti delle classi e dei gruppi seguenti: Classe 2: gruppo F, aerosol: gruppo F Classe 5.1: materie appartenenti al gruppo d’imballaggio III Classe 6.1: materie appartenenti al gruppo d’imballaggio III Materie e oggetti appartenenti al gruppo d’imballaggio III e non com- 300 presi nella categoria «Quantità massima ammessa 0, 1, 5 o 100» come pure le materie e gli oggetti delle classi e dei gruppi seguenti: Klasse 2: gruppi A e O, aerosol: gruppi A e O Klasse 3: N° ONU 3473 Klasse 4.3: N° ONU 3476 Klasse 7: N° ONU da 2908 a 2911 Klasse 8: N° ONU 2794, 2795, 2800, 3028 e 3477 Klasse 9: N° ONU 2990 e N° ONU 3072

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Quando merci pericolose appartenenti a diverse categorie di trasporto fissate nella tabella A sono trasportate nella stessa unità di trasporto, la somma – della quantità di materie e oggetti della categoria «quantità massima ammessa 1» moltiplicata per 300, – della quantità di materie e oggetti della categoria «quantità massima ammessa 5» moltiplicata per 60, – della quantità di materie e oggetti della categoria «quantità massima ammessa 100» moltiplicata per 3 e – della quantità di materie e oggetti della categoria «quantità massima ammessa 300» non deve superare 300. 1.1.3.1.2 Le disposizioni della sottosezione 1.1.3.1 lettera b) ADR si applicano solo ai trasporti di macchinari o dispositivi, comprese le quantità di riserva di merci pericolose necessarie per il loro funzionamento, a condizione che siano utilizzati come supporti tecnici di lavoro o come apparecchiature di sorveglianza. Non si applica questa disposizione se gli apparecchi o le quantità di merci pericolose in essi contenute rientrano nelle materie della classe 7. *1.1.3.1.3 Gli imballaggi elencati nella sottosezione 1.1.3.1 lettera c) ADR, inclusi i contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) e i grandi imballaggi di capacità superiore a 450 litri, devono essere conformi alle disposizioni concernenti l’imballaggio, i controlli, l’approvazione e la marcatura di cui ai capitoli 4 e 6 ADR.

1.1.3.6 Esenzioni relative alle quantità che possono essere trasportate per

unità di trasporto a. Quando il trasporto di determinate merci pericolose in relazione alle quantità trasportate per unità di trasporto (1.1.3.6 ADR) è parzial- mente esente da limitazioni, non trovano applicazione le seguenti disposizioni: – l’assicurazione responsabilità civile aumentata, – le disposizioni relative alla sosta e al parcheggio della presente appendice. Vanno rispettate le limitazioni del traffico (art. 13 SDR). b. Esenzioni per il trasporto di container-cisterna di cantiere: Il trasporto di al massimo 1150 l di carburante diesel (N° ONU 1202) in container-cisterna di cantiere, con una capacità del serba- toio massima di 1210 litri, che soddisfano le prescrizioni del capitolo 6.14, sottostà alle esenzioni di cui al 1.1.3.6.2 ADR concernente i

* Modificato al 1° gen. 2015

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colli. La marcatura dei container-cisterna di cantiere si basa sul capi- tolo 5.3 dell’ADR. I veicoli destinati al loro trasporto non devono essere marcati. In galleria, per i container-cisterna di cantiere valgono le stesse limitazioni applicate alle unità di trasporto soggette all’obbligo di segnalazione. *c. Documento di trasporto Possono essere trasportati senza documento di trasporto: – gli imballaggi vuoti, non ripuliti, della categoria 4 ad eccezione del N° ONU 3509; – le bombole, piene o vuote, per apparecchi di protezione respirato- ria dei servizi di soccorso e per immersione (cl. 2 N° ONU 1002, codice di classificazione 1A e N° ONU 3156, codice di classifi- cazione 1O). d. Applicazione delle prescrizioni del capitolo 1.10 ADR alla classe 1: Per i titolari di una autorizzazione valida di brillamento (permesso di brillamento/di utilizzazione) rilasciata dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) le prescrizioni del capitolo 1.10 ADR non si applicano alle materie e agli oggetti esplosivi menzionati al primo lemma del 1.1.3.6.2 ADR. 1.1.3.6.10 Le imprese che effettuano revisioni di impianti di stoccaggio con liquidi pericolosi per l’ambiente acquatico possono trasportare i serbatoi vuoti, non ripuliti, che usano per il dépotage durante le operazioni delle cister- ne stazionarie, in deroga alle prescrizioni della SDR come segue: a. Serbatoi e veicoli Questi serbatoi non sono soggetti né alle prescrizioni sull’uso di cui ai capitoli 4.3 e 4.4 né alle disposizioni concernenti la costruzione, l’equipaggiamento, l’approvazione del prototipo, le prove e la mar- catura di cui ai capitoli 6.8 e 6.9 ADR. Inoltre, i veicoli non sotto- stanno alle prescrizioni relative alla costruzione e all’approvazione dei veicoli della parte 9 ADR. b. Etichettatura I due lati e ogni estremità dei serbatoi devono essere muniti di eti- chette secondo quanto stabilito nel capitolo 5.3 ADR. Se le etichette così apposte non sono visibili all’esterno del veicolo che le trasporta, le stesse etichette devono essere apposte, inoltre, sulle due fiancate laterali e dietro il veicolo. Se il veicolo che le trasporta è un rimor- chio, una tale etichetta va apposta aggiuntivamente sulla parte ante- riore del veicolo.

* Modificato al 1° gen. 2015

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Trasporto di merci pericolose su strada. O RU 2014

c. Segnalazione arancio Sulla parte anteriore e posteriore del veicolo portante deve essere apposto un pannello di segnalazione arancio senza numero d’iden- tificazione del pericolo secondo il 5.3.2.1.1 ADR (per es.: rimorchio con serbatoio = un pannello sulla parte anteriore e uno su quella po- steriore; veicolo trattore senza serbatoio = nessun pannello). d. Trasporto di merci pericolose aggiuntive È permesso trasportare aggiuntivamente merci pericolose in colli approvati, marcati ed etichettati nei limiti della quantità massima riportata nella tabella 1.1.3.6.3 ADR e, inoltre, merci pericolose che sottostanno alle esenzioni di cui alla sottosezione 1.1.3.1 c) ADR. e. Formazione Il conducente del veicolo non è soggetto alla formazione di cui alla sezione 8.2.1. Tutte le altre prescrizioni della SDR rimangono applicabili.

1.1.3.7 Rifiuti domestici contenenti merci pericolose (rifiuti domestici)

1.1.3.7.1 Rifiuti domestici contenenti merci pericolose identificabili In deroga alle disposizioni dell’ADR relative all’imballaggio, all’im- ballaggio in comune, all’etichettatura, alla marcatura e alla classifica- zione, i rifiuti domestici contenenti merci pericolose possono essere trasportati dai centri di raccolta agli impianti di smaltimento, a condi- zione che un esperto autorizzato dalle autorità competenti: a. esamini e classifichi questi rifiuti secondo le loro proprietà perico- lose, tenendo conto delle misure in caso di incidente o evento anor- male. È ammessa una classificazione semplificata, qualora fossero soddisfatti i seguenti presupposti: quando la classe di una materia non è conosciuta con precisione, devono essere attribuiti una classe, una designazione ufficiale di tra- sporto e un numero ONU provvisori, sulla base di quello che lo spe- ditore conosce della materia e applicando in particolare: – i criteri di classificazione di cui al capitolo 2.2 e – i principi secondo 2.1.3.5.2, 2.1.3.5.3 e 2.1.3.5.4 ADR. È necessario procedere a una classificazione che tenga in considera- zione il pericolo preponderante. In questo caso è ammesso il ricorso ad una rubrica n.a.s. adatta. b. imballi questi rifiuti in appositi recipienti di raccolta. L’etichettatura e la marcatura dei singoli imballaggi non sono necessarie, se queste operazioni sono già state svolte per i recipienti di raccolta. c. impartisca le istruzioni del caso al conducente. Nel documento di trasporto deve essere riportata la dicitura «Trasporto secondo 1.1.3.7.1 SDR». La designazione della denominazione tecnica secondo la sottosezione 3.1.2.8 ADR non è necessaria e le indicazioni

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secondo 5.4.1.1.1 e) ADR si possono limitare alla quantità lorda e al numero di recipienti di raccolta. 1.1.3.7.2 Rifiuti domestici contenenti merci pericolose non identificabili In deroga alle prescrizioni ADR, i rifiuti domestici che contengono merci pericolose e che non possono essere classificati dall’esperto secondo il 1.1.3.7.1 a), possono essere trasportati in quantità non supe- riore a 50 kg o l per unità di trasporto, in colli che soddisfano le esigen- ze di prova del gruppo di imballaggio II. Se questi colli sono imballati come imballaggio interno di un ulteriore imballaggio esterno che soddisfa le esigenze di prova del gruppo di imballaggio II, la quantità per unità di trasporto può essere aumentata fino a 300 kg o l. I colli devono recare le etichette di pericolo secondo i modelli 3, 6.1, 8 e

9 nonché la scritta, apposta in modo durevole e in luogo ben visibile,

«Merce pericolosa non identificata». Bisogna avere un documento di accompagnamento contenente almeno le seguenti indicazioni: – la dicitura: «Trasporto secondo 1.1.3.7.2 SDR»; – il nome e l’indirizzo dello o degli speditori; – il nome e l’indirizzo del o dei destinatari; – il numero e il peso dei colli.

1.1.3.8 Riconsegna dei fuochi pirotecnici

Oss.: Per le esenzioni secondo la sottosezione 1.1.3.6 SDR/ADR è determinante la quantità riportata nel documento di trasporto anche applicando la sottosezione 1.1.3.8 SDR. L’applicazione della presente disposizione è limitata alla riconsegna dei fuochi pirotecnici dei N° ONU 0335, 0336 e 0337 dai negozi di vendita al dettaglio ai fornitori: a. Come massa netta totale dei contenuti di materia esplosiva, in deroga alle disposizioni di cui al 5.4.1.2.1 a) ADR, si può riportare il valore del documento di trasporto della consegna o la massa lorda dei colli; oppure b. in deroga alle prescrizioni dell’ADR, i fuochi pirotecnici in questio- ne possono essere trasportati secondo la classificazione «N° ONU 0335». Come massa netta totale dei contenuti di materia esplosiva, in deroga alle disposizioni di cui al 5.4.1.2.1 a) ADR, per tutte le mate- rie e gli oggetti si può riportare il valore del documento di trasporto della consegna o la massa lorda dei colli. Il documento di trasporto deve contenere l’indicazione «Riconsegna di fuochi pirotecnici secondo 1.1.3.8 SDR».

1.3.3 La documentazione dettagliata relativa alla formazione ricevuta ai sensi

del capitolo 1.3 ADR deve essere conservata per almeno 5 anni.

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Trasporto di merci pericolose su strada. O RU 2014

Capitolo 1.5 Deroghe

1.5.2 Consegne militari

Per le consegne militari sono applicabili le disposizioni relative ai trasporti militari su strada.

Capitolo 1.6 Misure transitorie

1.6.1.5 *Le materie e gli oggetti possono essere trasportati fino al 30 giugno

2015 secondo le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2014.

1.6.1.21 I certificati di formazione rilasciati prima del 1° gennaio 2013 possono essere utilizzati fino alla scadenza dei cinque anni di validità al posto dei certificati corrispondenti alle disposizioni del 8.2.1.10.3.

1.6.3 Cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli batteria

1.6.3.21 Abrogato
1.6.3.22 Abrogato
1.6.3.23 Abrogato
1.6.3.24 Abrogato
1.6.3.25 Le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili a sezione

circolare o ellittica con un raggio di curvatura massimo non superiore a

2 m, costruiti secondo le Norme EMPA con tolleranza di 50 mm su un

diametro di confronto di 1800 mm, possono ancora essere utilizzate fino al 31 dicembre 2015. Queste cisterne, dal 1° gennaio 2011, non possono più essere trasformate o modificate. Tutte le altre disposizioni della SDR rimangono applicabili.

1.6.3.26 Le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili costruite

secondo le Norme EMPA e formate da un involucro con qualità dei materiali PE460 e da fondi con differenti qualità dei materiali che non sono conformi alle disposizioni relative agli spessori previste dal 6.8.2.1.17 al 6.8.2.1.22 ADR, possono essere utilizzate fino al 31 di- cembre 2015. Queste cisterne, dal 1° gennaio 2011, non possono più essere trasformate o modificate. Tutte le altre disposizioni della SDR rimangono applicabili.

* Modificato al 1° gen. 2015

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1.6.3.27 Le cisterne per rifiuti operanti sotto vuoto previste per il trasporto di rifiuti pericolosi speciali ai sensi della sezione 1.2.1 ADR, costruite prima del 1° gennaio 1999 secondo le Norme EMPA in vigore fino al 31 dicembre 1998, ma che non soddisfano le disposizioni del capitolo

6.10 ADR applicabili dal 1° gennaio 1999, possono continuare ad

essere utilizzate per i trasporti nazionali. Queste attrezzature sottostanno alle prescrizioni tecniche delle Norme EMPA, eccezion fatta per le prescrizioni che riguardano gli intervalli fra i controlli periodici. Esse sono soggette alle frequenze dei controlli prescritte dalla sezione 6.10.4 ADR.

1.6.3.28 Abrogato

1.6.4 Container-cisterna, cisterne mobili e CGEM3

1.6.4.10 I container-cisterna che erano ammessi al trasporto di determinate

materie secondo le disposizioni previste al marginale 212 127 (5) dell’appendice B.1b4 in vigore fino al 31 dicembre 1987, possono ancora essere utilizzati per il trasporto di queste materie come conteni- tori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) se soddisfano le seguen- ti disposizioni ADR: 6.5.3, 6.5.4.4, 6.5.4.5. e 6.5.5.1, ad eccezione di 6.5.5.1.5 e 6.5.5.1.6.

1.6.5 Veicoli

1.6.5.7 In deroga alle osservazioni b), c), d) e g) della tabella della sezione

9.2.1 ADR, i veicoli che devono essere equipaggiati con dispositivi di

frenatura antibloccaggio e di rallentamento secondo la sottosezione

9.2.3.1 ADR, non sottostanno a nessun obbligo di equipaggiamento

supplementare, a condizione che siano stati immatricolati per la prima volta prima del 1° gennaio 1994.

1.6.14 Container-cisterna di cantiere

1.6.14.1 I container-cisterna di cantiere costruiti prima del 1° gennaio 2013 ma

che non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6.14.2 SDR concernen- ti il collare possono continuare a essere utilizzati fino al successivo controllo periodico. I container-cisterna di cantiere dotati prima del 1° gennaio 2013 di un collare che supera di meno di 25 mm gli elementi più alti da proteggere possono continuare a essere utilizzati senza limitazioni. I container-cisterna di cantiere sprovvisti di dispositivo tagliafiamma e presa di terra, costruiti prima del 1° gennaio 2013, possono essere utilizzati fino al prossimo esame periodico anche per carburante diesel di cui alle disposizioni speciali 640K e 640L (punto di infiammabilità ≤ 60°C).

3 CGEM: Container per gas a elementi multipli

4 SDR, nella versione del 1° mag. 1985

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Trasporto di merci pericolose su strada. O RU 2014

Capitolo 1.10 Disposizioni concernenti la security 1.10.2.4 La descrizione dettagliata della formazione ricevuta ai sensi del capitolo

1.10 ADR deve essere conservata per almeno 5 anni.

Parte 3 Lista delle merci pericolose, disposizioni speciali, esenzioni relative alle merci pericolose imballate in quantità limitate e in quantità esenti Capitolo 3.3 Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti

363 L’esenzione si applica solo ai macchinari e dispositivi che sottostanno

alla legge federale del 12 giugno 20095 sulla sicurezza dei prodotti.

Parte 4 Disposizioni relative all’utilizzazione degli imballaggi e delle cisterne Capitolo 4.1 Utilizzazione di imballaggi, di contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) e di grandi imballaggi

4.1.1 Disposizioni generali relative all’imballo di merci pericolose diverse da

quelle delle classi 2, 6.2 e 7, in imballaggi, compresi i IBC o i grandi imballaggi. 4.1.1.17 Gli imballaggi, i IBC e i grandi imballaggi menzionati alla sottosezione

4.1.1.17 ADR, non sono ammessi.

Se le merci pericolose sono importate in imballaggi secondo la sottose- zione 4.1.1.17 ADR, il loro trasporto fino all’utente finale è ammesso senza modifiche.

4.1.1.19 Trasporto di imballaggi cominciati

Nel caso di trasporti a cui fa riferimento la sottosezione 7.5.2.2, nota a pié di pagina a) dell’ADR, le materie esplosive ammesse per le loro proprietà esplosive secondo l’ordinanza del 27 novembre 20006 sugli esplosivi (OEspl), che si trovano in imballaggi cominciati, devono essere trasportate in recipienti chiusi secondo l’allegato 11.2 della precitata ordinanza. I recipienti devono essere omologati in base al capitolo 6.1 ADR e autorizzati per il trasporto di questi esplosivi. Le prescrizioni del 2.2.1.1.6, nota 3 ADR, devono essere rispettate.

5 RS 930.11 6 RS 941.411

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Trasporto di merci pericolose su strada. O RU 2014

4.1.4 Lista delle istruzioni d’imballaggio

4.1.4.1 Istruzioni d’imballaggio concernenti l’uso degli imballaggi

(salvo i contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa [IBC] e i grandi imballaggi)

P 200 Istruzione d’imballaggio P 200

C. Esami periodici (9) i) *Abrogato ii) I recipienti per i gas dei codici di classificazione 1A e 1O utilizzati dai sommozzatori devono essere sottoposti ogni due anni e mezzo a un’ispezione visiva e ogni cinque anni a un esame periodico completo.

Capitolo 4.2 Uso delle cisterne mobili Le cisterne e i container per gas a elementi multipli (CGEM) menziona- ti nella nota 2 del capitolo 4.2 ADR non sono ammessi.

*Capitolo 4.8 Uso dei container-cisterna di cantiere *4.8.1 Uso Nei container-cisterna di cantiere può essere trasportato soltanto carbu- rante diesel (UN 1202).

*4.8.2 Volume utile Il volume utile massimo indicato del 95 % della capacità non può essere superato, anche quando non è raggiunto il grado di riempimento am- messo di cui alla sottosezione 4.3.2.2 ADR.

Parte 5 Abrogata

* Modificato al 1° gen. 2015

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Trasporto di merci pericolose su strada. O RU 2014

Parte 6 Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi, di contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC), di grandi imballaggi e di cisterne Capitolo 6.8 *Abrogato

Capitolo 6.10 Prescrizioni relative alla costruzione, agli equipaggiamenti, all’approvazione del tipo, ai controlli e alla marcatura delle cisterne per rifiuti operanti sotto vuoto

6.10.1 In generale

6.10.1.2 Campo di applicazione

6.10.1.2.2 Le Norme tecniche del 31 ottobre 1989 del Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Norme EMPA) per cisterne operanti sotto vuoto si applicano solo ai serbatoi d’aspirazione e di mandata costruiti prima del 31 dicembre 1998.

6.10.4.1 Le cisterne operanti sotto vuoto secondo il punto 6.10.1.2.2 della pre-

sente appendice sono sottoposte alle frequenze di controlli periodici previsti alla sezione 6.10.4 ADR.

Capitolo 6.14 Prescrizioni relative a costruzione, equipaggiamenti, approvazione del prototipo e controlli dei container-cisterna di cantiere Nota 1. Per i contenitori intermedi alla rinfusa (IBC), vedere capitolo 6.5; per le cisterne mobili, vedere capitolo 6.7; per le cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, container-cister- na e casse mobili cisterna, i cui serbatoi sono costruiti con materiali metallici, come pure i veicoli batteria e container per gas a elementi multipli (CGEM), vedere capitolo 6.8; per le cisterne in materia plastica rinforzata di fibre, vedere capi- tolo 6.9.

2. Il presente capitolo si applica alle cisterne fisse o ai contai-

ner-cisterna.

* Modificato al 1° gen. 2015

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Trasporto di merci pericolose su strada. O RU 2014

6.14.1 In generale

6.14.1.1 Definizioni

Container- Contenitori di carburanti utilizzati per le operazioni cisterna di di rifornimento delle macchine per un periodo di cantiere: tempo limitato. Indipendentemente dalle loro dimensioni, vengono considerati come container-cisterna o cisterne fisse secondo il capitolo 6.8 ADR. I container-cisterna di cantiere sono composti da una cisterna interna e da un recipiente di raccolta chiuso (cisterna esterna). *Volume utile: Livello di riempimento massimo ammesso indicato in modo permanente. Nota – Una cisterna che soddisfa integralmente le disposizioni del capitolo 6.8 ADR non è considerata come «contenitore- cisterna di cantiere». – La marcatura avviene secondo il capitolo 5.3 ADR.

6.14.1.2 *Campo di applicazione

Le disposizioni delle sezioni da 6.14.2–6.14.4 completano o modificano il capitolo 6.8 ADR e si applicano ai container-cisterna di cantiere. Per il resto, devono essere rispettate tutte le altre disposizioni del capitolo

6.8 ADR, ad eccezione delle sezioni 6.8.2.1.3, 6.8.2.1.4, 6.8.2.1.15–

6.8.2.1.22, 6.8.2.1.23 concernenti i controlli non distruttivi, 6.8.2.4.3 e 6.8.2.5.2.

6.14.2 *Costruzione

*6.14.2.1 Spessore minimo del serbatoio, calcolo dello spessore Le cisterne interne con un volume utile non superiore a 2000 litri devo- no essere costruite in acciaio con uno spessore di almeno 3 mm, quelle con volume utile superiore a 2000 litri, con uno spessore in acciaio di almeno 5 mm. Sono consentiti anche spessori di parete equivalenti secondo la formula prevista al 6.8.2.1.18 ADR; tuttavia, per gli acciai inox austenitici lo spessore minimo delle cisterne interne deve essere di 2,5 mm fino a 2000 litri di volume utile e 4 mm oltre 2000 litri di volu- me utile. Le cisterne esterne (recipienti di raccolta) devono soddisfare i medesimi requisiti di spessore di parete delle cisterne interne.

* Modificato al 1° gen. 2015

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*6.14.2.2 Dispositivi di protezione I container-cisterna di cantiere devono essere dotati di un collare o una protezione simile che superi di almeno 25 mm gli elementi più alti da proteggere. Nei container-cisterna di cantiere con un volume utile non superiore a 2000 litri il collare deve essere costruito in acciaio con uno spessore di almeno 4 mm. Qualora il volume utile del container-cisterna di cantiere sia superiore a 2000 litri, l’acciaio deve essere spesso alme- no 5 mm.

*6.14.2.3 Realizzazione delle saldature Tutti i cordoni di saldatura devono essere saldati su entrambi i lati. In caso di container-cisterna di cantiere con un volume utile non superiore a 1000 litri, è tuttavia consentito un cordone di saldatura su un solo lato (esterno) per congiungere il tetto con le pareti laterali del container. La lunghezza del cordone di saldatura del collare deve essere almeno pari alla lunghezza totale di quest’ultimo; è ammessa la saldatura su un solo lato o in posizione sfalsata. Non è consentito saldare manicotti e raccordi in ghisa malleabile.

*6.14.2.4 Ulteriori requisiti I container-cisterna di cantiere devono essere costruiti in modo tale da poter sempre resistere a una pressione di prova di 0,5 bar. Devono inoltre essere rispettati i requisiti posti dalla legislazione sulla protezione delle acque in relazione alla costruzione e dotazione degli impianti prismatici di stoccaggio in acciaio.

6.14.3 Abrogato

6.14.4 *Esami e ispezioni

Si applica la norma EN 12972 (6.8.2.6.2 ADR), tranne il punto 5.12.3. La prova di pressione delle cisterne interne si effettua con una pressione idraulica di prova pari a 0,5 bar. Le cisterne esterne (recipienti di raccolta) devono essere sottoposte a ispezione visiva.

* Modificato al 1° gen. 2015

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Trasporto di merci pericolose su strada. O RU 2014

Parte 7 Disposizioni concernenti le condizioni di trasporto, carico, scarico e movimentazione *7.5.2 Divieto di carico in comune *7.5.2.2 Carico in comune di mezzi di innesco e materie esplosive nello stesso veicolo I titolari di un permesso di brillamento (art. 57 e 58 OEspl7) sono auto- rizzati a caricare insieme sullo stesso veicolo colli contenenti oggetti del gruppo di compatibilità B (mezzi di innesco) e colli contenenti materie e oggetti del gruppo di compatibilità D (materie e oggetti esplosivi) alle seguenti condizioni: a. il trasporto avviene esclusivamente ai sensi della sottosezione 1.1.3.6 ADR; b. la massa netta di materia esplosiva non supera i 20 kg per unità di trasporto; c. gli unici mezzi di innesco consentiti sono quelli del gruppo di com- patibilità B autorizzati dall’Ufficio federale di polizia, Ufficio cen- trale per gli esplosivi e la pirotecnica, purché non superino la quanti- tà totale di 50 pezzi per unità di trasporto; d. i mezzi di innesco devono essere sistemati sul pavimento del veico- lo. Le materie e gli oggetti esplosivi devono essere caricati nel baule dell’automobile o sul pianale del furgone; e. non è necessaria una copia dell’approvazione del compartimento separato o del sistema speciale di contenimento di protezione ai sensi dei punti 5.4.1.2.1 d) e 8.1.2.2 c) ADR.

7.5.11 Prescrizioni supplementari relative a classi o merci pericolose

In deroga alla disposizione speciale CV 36, i colli devono essere sempre caricati in veicoli aperti o ventilati oppure in container aperti o ventilati.

* Modificato al 1° gen. 2015 7 RS 941.411

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Trasporto di merci pericolose su strada. O RU 2014

Parte 8 Prescrizioni relative agli equipaggi, all’equipaggiamento, all’esercizio dei veicoli e alla documentazione Capitolo 8.1 Prescrizioni generali relative alle unità di trasporto e al materiale di bordo 8.1.2.1.d) I documenti che ogni membro dell’equipaggio deve recare con sé, in base alle disposizioni 1.10.1.4 ADR, devono essere certificati ufficiali.

Capitolo 8.2 Prescrizioni relative alla formazione dell’equipaggio del veicolo *8.2.1 Campo di applicazione e prescrizioni generali relative alla formazione dei conducenti Senza certificato di formazione ADR è consentito condurre veicoli soggetti all’obbligo del contrassegno soltanto in caso di: a. trasferimento di veicoli in panne; b. corse di prova legate a riparazioni o guasti; c. corse con veicoli cisterna per il controllo obbligatorio del veicolo o della cisterna; d. corse con veicoli cisterna effettuati da esperti della circolazione durante l’esame dei medesimi.

8.2.1.10 Formazione speciale per i conducenti della classe 7

8.2.1.10.1 Le disposizioni della sezione 8.2.1 ADR relative ai corsi di formazione riconosciuti e al rilascio di un certificato di formazione approvato dall’autorità competente, si applicano ai conducenti di veicoli che trasportano le materie radioattive N° ONU da 2912 a 2919, 2977, 2978 e da 3321 a 3333. 8.2.1.10.3 I conducenti di veicoli che trasportano esclusivamente materie della classe 7, e questo unicamente all’interno della Svizzera, possono essere esonerati dalla partecipazione al corso di formazione di base. Essi devono seguire con successo un corso di radioprotezione (8 unità di insegnamento) e un corso di specializzazione per il trasporto di materie radioattive (8 unità di insegnamento). La partecipazione al corso e il superamento dell’esame sono attestati mediante l’apposizione sul certi- ficato di formazione SDR8 della dicitura «Trasporto di materie radioat- tive secondo 8.2.1.10.3, appendice 1, SDR, valido unicamente per il trasporto in Svizzera». Il certificato è rinnovato per un periodo di cin-

* Modificato al 1° gen. 2015 8 L’USTRA redige istruzioni relative al materiale usato per il certificato di formazione SDR

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Trasporto di merci pericolose su strada. O RU 2014

que anni se, nei dodici mesi precedenti la sua scadenza, il candidato ripete la formazione e supera l’esame.

8.2.1.11 Formazione dei conducenti che trasportano esplosivi

I titolari di una autorizzazione valida di brillamento (permesso di bril- lamento/di utilizzazione) rilasciata dall’Ufficio federale della formazio- ne professionale e della tecnologia (UFFT) ancora in diritto di esercire la loro attività (art. 57 e 58 OEspl9), sono autorizzati a trasportare merci pericolose della classe 1 ADR (materie o oggetti esplosivi) in quantità superiori ai limiti di esenzione prescritti. Quest’autorizzazione è tuttavia limitata al trasporto di esplosivi e di oggetti pirotecnici che possono essere usati secondo i permessi di impiego rilasciati.

8.2.1.12 Abrogato

Capitolo 8.4 Prescrizioni relative alla sorveglianza dei veicoli

8.4.1 Prescrizioni generali sulla sosta e sul parcheggio

La sosta volontaria e il parcheggio su una strada pubblica di un veicolo che trasporta merci soggette alla presente ordinanza sono vietati se le necessità di servizio non lo richiedono (carico, scarico, controllo dei veicoli e del carico, pausa del conducente, cattive condizioni atmosferi- che, ecc.). Nel limite del possibile, le soste volontarie e i parcheggi prolungati devono essere effettuati in luoghi non accessibili a terzi non autorizzati.

8.4.2 Sosta e parcheggio di notte o in caso di scarsa visibilità

Quando, di notte o in caso di scarsa visibilità, un veicolo rimane fermo sulla carreggiata per il mancato funzionamento delle luci, deve essere collocato un segnale d’avvertimento, prescritto alla sezione 8.1.5 ADR, davanti e dietro il veicolo a una distanza di 10 m. Inoltre, secondo l’articolo 23 capoverso 2 dell’ordinanza del 13 novembre 196210 sulle norme della circolazione stradale (ONC), il segnale di veicolo fermo deve essere posto dietro il veicolo ad almeno 50 m da esso.

8.4.3 Sosta e parcheggio di un veicolo che comporta un particolare

pericolo Se la natura delle merci pericolose trasportate dal veicolo in sosta o in parcheggio comporta un particolare pericolo per gli altri utenti della strada (ad esempio in caso di spargimento sulla carreggiata di materie pericolose per i pedoni, gli animali o i veicoli) e se l’equipaggio del veicolo non può rimediare rapidamente a questo pericolo, vanno avver-

9 RS 941.411 10 RS 741.11

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tite immediatamente le autorità competenti più vicine. Inoltre, l’equi- paggio del veicolo prenderà le misure prescritte nelle istruzioni alla sezione 5.4.3 ADR/SDR.

Capitolo 8.5 Prescrizioni supplementari relative a classi o a materie particolari Le disposizioni speciali S11 e S12 non sono applicabili.

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Trasporto di merci pericolose su strada. O RU 2014

Appendice 211 (art. 13 cpv. 2)

Tratti stradali con limitazioni supplementari

*1.9.512 Tratti stradali con gallerie: elenco dei tratti stradali sottoposti a limitazioni

Cantone Tratti stradali Galleria Categoria Strada nazionale = N di galleria Strada cantonale = SC (1.9.5.2 ADR)

NW/UR N2 Stans–Flüelen Seelisberg13 Ea) UR/TI N2 Göschenen–Airolo San Gottardo E GR N13 Thusis–Ticino San Bernardino E TG SC Frauenfeld Rotatoria stazione E di Frauenfeld TI SC Bellinzona–Brissago Mappo/Morettina E TI SC Lugano Vedeggio–Cassarate E VD SC Crissier Galerie du Marcolet E VS/Italia SC Martigny–Aosta Gran San Bernardo E

a) Le limitazioni si applicano, 24 ore su 24, il sabato, la domenica e i giorni festivi di cui all’articolo 91 capoverso 1 ONC14. Durante gli altri giorni si applicano dalle 17.00 alle 07.00.

1.9.6 Tratti stradali in prossimità di acque protette

1.9.6.1 Elenco dei tratti stradali sui quali il trasporto di merci pericolose

è vietato Sui seguenti tratti stradali è vietato il trasporto di merci pericolose secondo 1.9.6.2: AG Baden/Dättwil, «Täfernstrasse» (lunghezza ca. 250 m); AG Frick-Oeschgen, «Oeschgerstrasse» (lunghezza ca. 600 m); AG SC 335, «Brunnenrainstrasse», tratto parziale «Berghof» (punto 663) fino a «Liegenschaft Restaurant Waldegg»; AG SC 42015, Tratto compreso fra Mülligen, lunghezza 400 m e Birmenstorf, lunghezza 500 m;

11 Il testo della presente appendice e le relative modifiche non sono stati finora pubblicati nella RU né nella RS. La versione consolidata dell’appendice 2 nel tenore del 1° gen. 2015 contiene le modifiche approvate il 29 ott. 2014 relative alla sezione 1.9.5. * Modificato al 1° gen. 2015

12 La numerazione impiegata nella presente appendice rinvia a quella dell’ADR

(RS 0.741.621).

13 Al termine dei lavori di risanamento in corso nella galleria del Seelisberg

(N2 Stans–Flüelen), il DATEC stralcia questa galleria dall’elenco di cui all’appendice 2 numero 1.9.5. 14 RS 741.11

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AG Reinach, «Brüggelmoosstrasse» (lunghezza 400 m); AG Spreitenbach, Gemeindestrasse «Müslistrasse» (lunghezza 250 m); BE Belp, Gürbebrücke–biforcazione Auhaus/Giessenhof (lunghezza 1,3 km); BE SC 1315, Gimmiz–Aarberg (lunghezza 3 km) compreso l’incrocio in direzione di Kappelen (lunghezza ca. 1 km); BE Neuenegg, Süri–Matzenried (lunghezza 1,5 km); BE Seedorf, strada comunale Räbhalen–biforcazione Holteren/Ruch- wil (lunghezza 300 m); BL Itingen, «Sonnenbergweg/Weiermattweg» (tratto compreso fra il raccordo T2 e il limite del Comune di Sissach, lunghezza 750 m); BL Muttenz, «Rheinfelderstrasse» (tratto compreso fra «Auhafen» e Anschluss Hagnau, lunghezza 2,4 km); BL Sissach, «Grienmattweg» (Strecke zwischen «Stebligerweg» und «Icktenweg», Länge 800 m); BS Basel e Riehen, «Riehenstrasse»–«Äussere Baselstrasse» (tratto fra «Fasanenstrasse/Allmendstrasse» e «Rauracherstrasse», lunghezza ca. 1 km); BS Riehen, «Äussere Baselstrasse» (tratto compreso fra «Rauracher- strasse» e «Bäumlihofstrasse», lunghezza ca. 200 m)16; BS Riehen, «Rauracherstrasse» (tratto compreso fra «Äussere Basel- strasse» e «Bäumlihofstrasse», lunghezza ca. 200 m)17; BS Riehen, «Weilstrasse» (tratto compreso fra «Lörracherstrasse» e Zollamt «Weilstrasse», lunghezza ca. 800 m); GE SC 75, Chemin de la Greube fino alle ghiaiere di «Bois de Bay»18+19 (lunghezza 1,3 km); GE SC 80, Route de Veyrier–frazione di Vessy 20+21 (lunghezza 1,1 km); GE Pont de la Fontenette22; GE Pont de Vessy23; GE Pont du Val d’Arve24;

15 Servizio a domicilio autorizzato.

16 Servizio a domicilio autorizzato.

17 Servizio a domicilio autorizzato.

18 Servizio a domicilio autorizzato.

19 Su questi tratti stradali, il trasporto di liquidi di cui al n. 1.9.6.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.

20 Servizio a domicilio autorizzato.

21 Su questi tratti stradali, il trasporto di liquidi di cui al n. 1.9.6.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna. 22 Su questi tratti stradali, il trasporto di liquidi di cui al n. 1.9.6.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna. 23 Su questi tratti stradali, il trasporto di liquidi di cui al n. 1.9.6.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna. 24 Su questi tratti stradali, il trasporto di liquidi di cui al n. 1.9.6.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.

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GE Route du Bout du Monde25+26 (lunghezza 600 m); GE Route du Bout du Monde27 (tratto compreso fra il ponte e la frazione di Vessy, lunghezza 800 m); GE Tratto che costeggia la riva sinistra del Rodano, dal «Barrage de Verbois» in direzione del «Moulin-de-Vert»28 (lunghezza 1,5 km); GE Strada che costeggia la riva nord del Rodano, dalla «Route de Verbois» alla fabbrica di Verbois e alle ghiaiere di Russin 29+30 (Länge 1 km); GE Tratto dalla «Route de Peney» alla cosiddetta «Maison Car- rée»31+32 (lunghezza 1 km); NE SC 414, St-Martin–segheria Debrot (lunghezza 1 km); NE SC 2233, dal sud di Boveresse fino al nord di Môtiers (Place de la gare) (lunghezza 950 m)33; SO Grenchen, Grenchen–Romont, «Romontstrasse» (lunghezza 400 m); SG Strada di congiunzione tra Valens e Vasön (lunghezza 2300 m); VD SC 26, Le Brassus–Kreuzung Grand-Fuey (lunghezza 11 km)34; VD SC 289, Orny–Bavois, par Entreroches (lunghezza 2200 m).

1.9.6.2 Elenco delle merci il cui trasporto è vietato

Merci pericolose delle classi da 1 a 9 che soddisfano i criteri del para- grafo 2.2.9.1.10 ADR.

25 Servizio a domicilio autorizzato.

26 Su questi tratti stradali, il trasporto di liquidi di cui al n. 1.9.6.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna. 27 Su questi tratti stradali, il trasporto di liquidi di cui al n. 1.9.6.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna. 28 Su questi tratti stradali, il trasporto di liquidi di cui al n. 1.9.6.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.

29 Servizio a domicilio autorizzato.

30 Su questi tratti stradali, il trasporto di liquidi di cui al n. 1.9.6.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.

31 Servizio a domicilio autorizzato.

32 Su questi tratti stradali, il trasporto di liquidi di cui al n. 1.9.6.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.

33 Servizio a domicilio autorizzato.

34 Servizio a domicilio autorizzato.

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Appendice 335 (art. 13 cpv. 1)

Lista delle merci pericolose sottoposte a disposizioni particolari di trasporto

Nota: Devono essere rispettate le prescrizioni più restrittive delle Appendici 1 e 2.

N° Nome e descrizione Classe Codice Gruppo Etichette Disposizione ONU di classi- di imbal- ficazione laggio

3.1.2 ADR 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 ADR ADR ADR ADR

1017 CLORO 2 2TC 2.3+8 Peso netto massimo

ammesso per ogni cassa mobile: 1000 kg

1076 FOSGENE 2 2TC 2.3+8 Peso netto massimo

ammesso per ogni cassa mobile: 1000 kg

1079 DIOSSIDO DI ZOLFO 2 2TC 2.3+8 Peso netto massimo

ammesso per ogni cassa mobile: 1000 kg

3375 NITRATO DI 5.1 O2 II 5.1 Trasporto in unità mobili

AMMONIO IN per la fabbricazione di EMULSIONE, esplosivi (Mobile Explo- SOSPENSIONE sives Manufacturing o GEL, liquido, per Units, MEMU) secondo la fabbricazione degli 6.12 ADR in cisterne di esplosivi da mina acciaio: – non ammesso con capacità ≥ 1000 l – ammesso con capacità < 1000 l, a condizione che il dispositivo di aerazione sia a collo di cigno secondo 6.12.4.4 ADR È necessaria l’autorizzazione dell’USTRA* secondo 7.5.5.2.3 ADR

35 Il testo della presente appendice e relative modifiche non sono finora state pubblicate nella RU né nella RS. La versione consolidata dell’appendice 3 nel tenore del 1° gen.

2015 contiene le modifiche approvate l’11 dic. 2014.

* Modificato al 1° gen. 2015

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N° Nome e descrizione Classe Codice Gruppo Etichette Disposizione ONU di classi- di imbal- ficazione laggio

3.1.2 ADR 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 ADR ADR ADR ADR

3375 NITRATO DI 5.1 O2 II 5.1 Trasporto in MEMU

AMMONIO, IN secondo 6.12 ADR in EMULSIONE, cisterne di acciaio SOSPENSIONE – non ammesso con o GEL, solido, per capacità ≥ 1000 l la fabbricazione degli – ammesso con capacità esplosivi da mina < 1000 l, a condizione che il dispositivo di aerazione sia a collo di cigno secondo 6.12.4.4 ADR È necessaria l’auto- rizzazione dell’USTRA* secondo 7.5.5.2.3 ADR

1942 NITRATO DI 5.1 O2 III 5.1 È necessaria l’auto-

AMMONIO contenente rizzazione dell’USTRA* al massimo lo 0,2 % di secondo 7.5.5.2.3 ADR materia combustibile totale (comprese le materie organiche espres- se in equivalente carbo- nio), ad esclusione di ogni altra materia Detonatori/disposizione 1 È necessaria l’auto- di detonatori rizzazione dell’USTRA* secondo 7.5.5.2.3 ADR Materie esplosive/ 1 È necessaria l’auto- oggetti del gruppo rizzazione dell’USTRA* di compatibilità D secondo 7.5.5.2.3 ADR

* Modificato al 1° gen. 2015

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