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AS 2014 463

Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione

Legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI)

Modifica del 27 settembre 2013

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 20131, decreta:

I La legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell’inno- vazione è modificata come segue:

Art. 29 cpv. 1 lett. d, e, f e g 1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti: d. sussidi a imprese svizzere per l’elaborazione di proposte di progetti per la partecipazione ai programmi quadro di ricerca dell’Unione europea; e. sussidi a imprese svizzere per promuovere la loro partecipazione a pro- grammi quadro di ricerca dell’Unione europea, nonché a iniziative e pro- grammi cofinanziati da tali programmi quadro, per quanto la partecipazione presupponga che le imprese ricevano un sussidio statale; f. Ex lett. d g. Ex lett. e

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 27 settembre 2013 Consiglio degli Stati, 27 settembre 2013 La presidente: Maya Graf Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

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