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AS 2014 519

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Cipro sull'importazione e il rimpatrio di beni culturali (con all.)

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Cipro sull’importazione e il rimpatrio di beni culturali

Concluso l’11 gennaio 2013 Entrato in vigore mediante scambio di note il 15 febbraio 2014

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Cipro, in seguito denominati «le Parti contraenti», in applicazione della Convenzione UNESCO del 14 novembre 19702 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali, cui aderiscono entrambi i Paesi in qualità di Stati contraenti; in considerazione del fatto che il furto, il saccheggio, l’illecita importazione ed esportazione di beni culturali rappresentano un ostacolo per gli scambi culturali leciti; consapevoli che la perdita di un bene culturale rappresenta un pericolo per il patri- monio culturale dell’umanità; nell’intento di contribuire alla salvaguardia, alla protezione e alla sicurezza del patrimonio culturale nonché di eliminare qualsiasi incentivo per il trasferimento illecito di beni culturali; convinti che la cooperazione tra i due Stati sia in grado di fornire un contributo importante allo scopo; nell’intento di facilitare il rimpatrio di beni culturali illecitamente importati e di intensificare i contatti tra i due Stati in materia di scambi culturali; in considerazione del fatto che l’interscambio di beni culturali tra le nazioni a scopo scientifico, culturale ed educativo incrementa le conoscenze dell’umanità, arricchi- sce la vita culturale di tutti i popoli e ispira il mutuo rispetto e apprezzamento fra nazioni, hanno convenuto quanto segue:

Art. I Oggetto (1) Il presente Accordo disciplina l’importazione, il transito e il rimpatrio di beni culturali tra le Parti contraenti.

RS 0.444.125.81

1 Dal testo originale tedesco (AS 2014 519).

2 RS 0.444.1

2013-0777 519

Importazione e rimpatrio di beni culturali. Acc. con Cipro RU 2014

(2) Il presente Accordo trova applicazione esclusivamente per le categorie di beni culturali elencate nell’Allegato.

Art. II Regime di importazione (1) I beni culturali possono essere importati nel territorio di una delle Parti contra- enti se si dimostra alle autorità doganali che le disposizioni in materia di esporta- zione dell’altra Parte contraente sono state rispettate. Se la legislazione della Parte che esporta prevede un’autorizzazione per esportare beni culturali, questa deve essere presentata alle autorità doganali dell’altra Parte contraente. (2) La dichiarazione nei confronti dell’autorità doganale deve contenere: a. indicazioni sul tipo di bene culturale; b. dati il più possibile precisi sul luogo di produzione o, nel caso in cui si tratti di un reperto archeologico o paleontologico, sul luogo di ritrovamento del bene culturale.

Art. III Azioni di rimpatrio: giurisdizione, diritto applicabile, supporto (1) Ogni Parte contraente può promuovere un’azione di fronte ai giudici competenti dell’altra Parte contraente per il rimpatrio di un bene culturale importato e collocato illecitamente nel territorio di quest’ultima. (2) Per i presupposti dell’azione è determinante il diritto interno della Parte contra- ente in cui si trova il bene culturale. (3) L’autorità competente, secondo l’articolo IX, della Parte contraente in cui si trova il bene culturale consiglia e assiste la Parte contraente attrice, secondo le sue possibilità e nel quadro dei mezzi a sua disposizione: a. nel localizzare il bene culturale; b. nell’individuare il tribunale competente; c. nell’indicare i rappresentanti legali specializzati; d. nel depositare il bene culturale in custodia temporanea e cura conservativa fino al suo rimpatrio.

Art. IV Regime di rimpatrio: modalità (1) La Parte contraente attrice deve dimostrare: a. che il bene culturale rientra in una delle categorie elencate nell’Allegato, e b. che è stato importato illecitamente nel territorio dell’altra Parte contraente dopo l’entrata in vigore del presente Accordo. (2) Se la protezione del bene culturale non può essere garantita durante il rimpatrio nel territorio della Parte contraente attrice a causa di eventi eccezionali, calamità naturali comprese, che danneggiano l’eredità culturale di questa Parte, l’altra Parte può disporre la sospensione del rimpatrio fino a quando la protezione del bene culturale non sia garantita durante il rimpatrio.

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(3) Azioni di rimpatrio intentate da una Parte conformemente al presente Accordo sono soggette a prescrizione secondo la legislazione interna applicabile.

Art. V Regime di rimpatrio: costi, indennità (1) I costi dei provvedimenti necessari per la salvaguardia, il mantenimento e il rimpatrio del bene culturale sono a carico della Parte contraente attrice. (2) Al momento del rimpatrio, la Parte contraente attrice deve versare alla persona che ha acquistato il bene culturale in buona fede e che deve restituirlo un’indennità per il prezzo d’acquisto e le spese necessarie e utili alla salvaguardia e al manteni- mento del bene culturale, a meno che la persona non rinunci all’indennità. (3) Il tribunale competente nella Parte contraente in cui è stata promossa l’azione ai sensi dell’articolo III determina l’ammontare dell’indennità. (4) La persona tenuta a restituire il bene culturale ha su di esso un diritto di riten- zione fino al pagamento dell’indennità.

Art. VI Obbligo di notifica Le Parti contraenti sono tenute a comunicare il contenuto del presente Accordo in particolare agli ambienti che potrebbero essere interessati dall’Accordo, quali il commercio d’arte e le autorità doganali e di perseguimento penale.

Art. VII Trattamento dei beni culturali restituiti La Parte contraente attrice deve assicurarsi che il bene culturale restituito sia oppor- tunamente protetto, accessibile e messo a disposizione a scopi di ricerca ed esposi- zione sul territorio dell’altra Parte.

Art. VIII Promozione della cooperazione e della formazione Le Parti intendono adoperarsi per promuovere la cooperazione e la formazione nel quadro del presente Accordo per esempio come segue: a. scambio di esperienze, organizzazione di progetti di ricerca congiunti, semi- nari congiunti, workshop o altri incontri; b. scambio fra archeologi, conservatori e altri specialisti; c. scambio di esperienze, informazioni e pubblicazioni inerenti alla ricerca ar- cheologica, alla conservazione e alla promozione di siti archeologici, di mo- numenti antichi e di tematiche i concernenti musei archeologici ed etnogra- fici; d. scambio o organizzazione di mostre archeologiche di comune interesse; e. scambio e formazione del personale.

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Art. IX Autorità competenti (1) Le autorità competenti per l’applicazione del presente Accordo sono: a. nella Confederazione Svizzera: il Servizio specializzato in materia di trasfe- rimento internazionale di beni culturali (Ufficio federale della cultura), Dipartimento federale dell’interno; b. nella Repubblica di Cipro: il Dipartimento delle antichità, Ministero delle comunicazioni e dei lavori pubblici. (2) Le suddette autorità sono autorizzate a collaborare direttamente nel quadro delle rispettive competenze. (3) Le autorità competenti si notificano vicendevolmente le coordinate di contatto dopo l’entrata in vigore del presente Accordo e designano una persona di riferi- mento. (4) Le autorità competenti si notificano senza indugio i cambiamenti avvenuti nell’ambito delle competenze o delle designazioni delle autorità di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. X Notifica reciproca (1) Le Parti contraenti si notificano per il tramite delle autorità competenti secondo l’articolo IX furti, saccheggi, perdite o altri eventi che riguardano i beni culturali elencati nelle categorie dell’Allegato. (2) Le Parti contraenti si notificano senza indugio le eventuali modifiche avvenute nei rispettivi ordinamenti relativamente al trasferimento di beni culturali.

Art. XI Cooperazione con istituzioni internazionali Nell’attuazione del presente Accordo, le Parti contraenti collaborano con le istitu- zioni internazionali competenti per la lotta contro il trasferimento illecito di beni culturali quali l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), l’Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (Inter- pol), il Consiglio internazionale dei musei (ICOM) e l’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD).

Art. XII Verifica (1) Le autorità competenti secondo l’articolo IX verificano l’applicazione dell’Accordo a intervalli regolari e all’occorrenza propongono modifiche. Possono inoltre formulare proposte volte a promuovere l’ulteriore cooperazione nell’ambito degli scambi culturali. (2) I rappresentanti delle autorità competenti si riuniscono alternativamente in Svizzera e a Cipro fino alla fine della durata del presente Accordo; un incontro può inoltre essere convocato su richiesta di una delle Parti contraenti, in particolare nel caso di modifiche importanti delle disposizioni giuridiche e amministrative applicate al trasferimento dei beni culturali.

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Art. XIII Rapporto con altri trattati internazionali Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo gli impegni delle Parti contraenti che scaturiscono da altri contratti internazionali, multilaterali o bilaterali di cui esse sono Parti contraenti.

Art. XIV Scambio di pareri e appianamento delle divergenze (1) Le autorità competenti secondo l’articolo IX possono scambiarsi pareri scritti sull’attuazione del presente Accordo, in termini generali o con riferimento a casi particolari, oppure incontrarsi per uno scambio verbale. (2) Le eventuali controversie circa l’interpretazione, l’applicazione e l’esecuzione del presente Accordo sono oggetto di consultazioni e negoziazioni fra le Parti con- traenti.

Art. XV Scadenzario ed effetti della denuncia (1) Le Parti contraenti s’informano in merito alla conclusione delle procedure costituzionali necessarie all’entrata in vigore del presente Accordo. Esso entra in vigore 30 giorni dopo la data di ricezione della notifica finale delle Parti contraenti. (2) Il presente Accordo resta in vigore cinque anni e si rinnova tacitamente ogni volta per un quinquennio, salvo denuncia scritta di una delle due Parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza del termine. (3) L’eventuale denuncia del presente Accordo non pregiudica azioni di rimpatrio in corso.

Fatto a La Chaux-de-Fonds l’11 gennaio 2013, in tre originali in lingua greca, tede- sca e inglese, tutti e tre i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze nell’interpretazione, fa fede il testo inglese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica di Cipro: Didier Burkhalter Erato Kozakou-Marcoullis

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Allegato

Categorie di beni culturali svizzeri

Le seguenti categorie riguardano le antichità dalla preistoria al 1500 d.C.

I. Pietra A. Elementi architettonici e decorativi: in granito, pietra arenaria, calcare, tufo, marmo e altri tipi di pietra. Elementi strutturali appartenenti a complessi funerari, cultuali e abitativi quali capitelli, lesene, colonne, acroteri, fregi, stele, lunette di finestre, mosaici, rivestimenti e tarsie marmoree, ecc. B. Iscrizioni: su diversi tipi di pietra. Altari, lapidi, stele, epigrafi onorarie ecc. C. Rilievi: su pietra calcarea e altri tipi di pietra. Rilievi su pietra, rilievi tombali, sarcofagi con o senza decorazione, urne cinerarie, stele, elementi ornamentali, ecc. D. Sculture/statue: in pietra calcarea, marmo e altri tipi di pietra. Statue funerarie e votive, busti, statuette, elementi di corredi funerari, ecc. E. Utensili/attrezzi: in silice e altri tipi di pietra. Diversi utensili come lame di coltel- li e pugnali, asce e attrezzi per attività artigianali, ecc. F. Armi: in ardesia, silice, pietra calcarea, pietra arenaria e altri tipi di pietra. Cuspidi di frecce, scudi, palle di cannone, ecc. G. Gioielli/costumi: in diversi tipi di pietra, pietre dure preziose e semipreziose. Pendenti, perle, castoni per anelli, ecc.

II. Metallo A. Statue/statuette/busti: in metallo non ferroso, più raramente in metallo nobile. Raffigurazioni di animali, persone e divinità, ritratti a busto, ecc. B. Recipienti: in metallo non ferroso, più raramente in metallo nobile e ferro. Olle, secchi, coppe, vasi, setacci, ecc. C. Lampade: in metallo non ferroso e ferro. Lampade, frammenti di candelabri, ecc. D. Gioielli/costumi: in metallo non ferroso, ferro, più raramente in metallo nobile. Cavigliere, collane, bracciali e anelli, perle, spille, fermagli (per l’abbigliamento), fibule e ornamenti per cinture, pendenti. E. Utensili/attrezzi: in ferro e metallo non ferroso, raramente in metallo nobile. Scuri, asce, falci, coltelli, tenaglie, martelli, trapani, utensili di scrittura, cucchiai, chiavi, serrature, componenti di carri, finimenti per cavalli, ferri di cavallo, catene, campanacci, ecc. F. Armi: in ferro e metallo non ferroso, raramente in metallo nobile. Pugnali, spade, cuspidi di lance e di frecce, coltelli, borchie di scudi, palle di cannone, elmi e arma- ture.

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III. Ceramica A. Recipienti: in ceramica fine e ceramica grezza, in parte decorati, dipinti, ingob- biati o smaltati. Recipienti di produzione locale o provenienti da altre aree. Vasi, piatti, ciotole, coppe, piccoli contenitori, ampolle, anfore, setacci, ecc. B. Attrezzi/utensili: in ceramica. Attrezzi per attività artigianali e diversi altri utensi- li. Molto variegati. C. Lampade: in ceramica. Lumi a petrolio e lumi di sego di diversa fattura. D. Statuette: in ceramica. Raffigurazione di persone, divinità e animali, elementi anatomici. E. Piastrelle per stufe/elementi architettonici: in ceramica, piastrelle per stufe spesso smaltate. Terrecotte architettoniche e rivestimenti. Piastrelle a bicchiere, piastrelle a foglio decorate, piastrelle-nicchia, piastrelle di cornice, piastrelle d’angolo, piastrelle del cornicione, piastrelle per pavimenti e tegole decorate/stampate.

IV. Vetro e pasta vitrea A. Recipienti: in vetro colorato e incolore. Ampolle, coppe, bicchieri, vassoi, sigilli di ampolle in vetro. B. Gioielli/costumi: in vetro colorato e incolore. Bracciali, perle, sfere, elementi ornamentali.

V. Osso A. Armi: in osso e corno. Cuspidi di frecce, arpioni, ecc. B. Recipienti: in osso. Elementi di recipienti. C. Attrezzi/utensili: in osso, corno e avorio. Lesine, scalpelli, scuri, asce, chiodi, punteruoli, pettini e oggetti decorati. D. Gioielli/costumi: in osso, corno, avorio e zanne. Chiodi, pendenti, ecc.

VI. Legno A. Armi: in diversi tipi di legno. Frecce, archi, ecc. B. Attrezzi/utensili: in diversi tipi di legno. Manici di asce in pietra, accette, cuc- chiai, impugnature di coltelli, pettini, ruote, lavagnette, ecc. C. Recipienti: in diversi tipi di legno. Svariati recipienti in legno.

VII. Cuoio/tessuto/diversi materiali organici A. Accessori per armi: in cuoio. Fodere per scudi, ecc. B. Abbigliamento: in cuoio, stoffa e fibre vegetali. Calzature, indumenti, ecc. C. Attrezzi: in fibre vegetali e cuoio. Reti, faretre, ecc. D. Recipienti: in fibre vegetali. Svariati recipienti, intrecciati, cuciti, ecc. E. Gioielli/costumi: in conchiglia, lignite, ecc. Bracciali, perle, ecc.

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VIII. Pittura Pittura murale: su intonaco. Pittura murale con diversi motivi.

IX. Ambra Gioielli/costumi: in ambra. Elementi ornamentali semplici o configurati.

Categorie di beni culturali ciprioti I. Oggetti in pietra (risalenti dalla preistoria al 1500) A. Sculture o rilievi, a se stanti oppure rimossi intatti o a frammenti da monumenti immobili, così come elementi strutturali e architettonici appartenenti a tali monu- menti B. Iscrizioni su pietra C. Sculture mobili o rilievi D. Recipienti e utensili E. Sarcofagi F. Armi G. Attrezzi e congegni/pesi e ancore H. Incisioni I. Sigilli J. Monili K. Beni domestici/mobilia L. Altari – tavole per offerte

II. Oggetti in metallo (risalenti dalla preistoria al 1500, in metallo prezioso e non prezioso) A. Sculture o rilievi, a se stanti oppure rimossi intatti o a frammenti da monumenti immobili B. Sculture mobili o rilievi C. Recipienti D. Monili E. Armi F. Attrezzi/congegni/pesi G. Iscrizioni/risoluzioni/anatemi

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H. Sigilli I. Beni domestici/mobilia J. Monete K. Medaglie L. Sigilli in piombo M. Oggetti di venerazione religiosa N. Utensili e oggetti di uso quotidiano O. Strumenti

III. Ceramiche (risalenti dalla preistoria al 1500) A. Sculture o rilievi, a se stanti oppure rimossi intatti o a frammenti da immobili monumentali, così come elementi strutturali e architettonici appartenenti a tali monumenti B. Sculture mobili o rilievi C. Recipienti D. Utensili E. Monili F. Attrezzi/congegni/pesi G. Incisioni su argilla H. Sigilli I. Strumenti J. Sarcofagi

IV. Oggetti in osso e avorio (risalenti dalla preistoria al 1500) A. Sculture o rilievi, a se stanti oppure rimossi intatti o a frammenti da strutture mobili o immobili B. Monili/oggetti personali C. Attrezzi/strumenti D. Sigilli

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V. Oggetti in legno (risalenti dalla preistoria al 1500) A. Intagli in legno e rilievi, a se stanti oppure rimossi intatti o a frammenti da monumenti immobili B. Intagli in legno mobili C. Oggetti personali D. Mobilia/oggetti ecclesiastici E. Icone e superfici dipinte

VI. Oggetti in vetro (risalenti dalla preistoria al 1500) A. Recipienti B. Monili/oggetti personali C. Utensili di uso quotidiano e oggetti decorativi D. Oggetti ecclesiastici

VII. Oggetti in maiolica, steatite, alabastro, pietre semipreziose e altri materiali (risalenti dalla preistoria al 1500) A. Sculture B. Recipienti/oggetti di uso quotidiano C. Attrezzi/utensili D. Sigilli E. Monili/oggetti personali

VIII. Tessili (risalenti dalla preistoria al 1500) Tessili di qualsiasi tipo, inclusi oggetti ecclesiastici

IX. Rotoli – pergamene – manoscritti – libri (risalenti dalla preistoria al 1500) A. Rotoli, pergamene, manoscritti, libri intatti o a frammenti, inclusi oggetti eccle- siastici B. Disegni (schizzi)

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X. Dipinti (risalenti dalla preistoria al 1500) Dipinti a se stanti o rimossi da monumenti immobili di qualsiasi materiale e sub- strato

XI. Mosaici (risalenti dalla preistoria al 1500) Mosaici a se stanti oppure rimossi da monumenti mobili o immobili

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