AS 2014 537
Ordinanza dellʼUSAV che istituisce provvedimenti per prevenire lʼintroduzione della peste suina africana dalla Lituania
Ordinanza dellʼUSAV che istituisce provvedimenti per prevenire lʼintroduzione della peste suina africana dalla Lituania
del 21 febbraio 2014
LʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto lʼarticolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto lʼarticolo 33 capoverso 2 lettere a e c dellʼordinanza del 18 aprile 20072 concernente lʼimportazione, il transito e lʼesportazione di animali e prodotti animali, ordina:
Art. 1 Scopo e oggetto 1 La presente ordinanza mira a prevenire lʼintroduzione della peste suina africana in Svizzera. 2 Essa disciplina lʼimportazione di animali della specie suina e di prodotti animali di questa specie provenienti dalla Lituania.
Art. 2 Divieto d'importazione
1 È vietato importare dalla Lituania gli animali e i prodotti animali seguenti:
a. gli animali della specie suina; b. lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di animali della specie suina; c. le carcasse di cinghiale, le parti di carcasse e i prodotti animali di cinghiale. 2 In deroga al capoverso 1 lettere a e b, lʼUSAV può autorizzare lʼimportazione di animali della specie suina e di prodotti animali di questa specie a condizione che non provengano dalle aree infette elencate nellʼallegato. In questo caso, deve essere presentata una domanda scritta allʼUSAV almeno dieci giorni prima della data prevista dellʼimportazione.
RS 916.443.101
2014-0401 537
Provvedimenti per prevenire lʼintroduzione della peste suina africana RU 2014 dalla Lituania. O dellʼUSAV
Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 25 febbraio 2014 con effetto sino al 30 aprile 2014.3
21 febbraio 2014 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
3 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 24 feb. 2014 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
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Allegato (art. 2 cpv. 2)
Aree infette in Lituania
Secondo la decisione di esecuzione 2014/93/UE della Commissione, del 14 febbraio 20144, relativa ad alcune misure protettive contro la peste suina africana in Lituania, sono state definite infette le seguenti aree della Lituania: – i distretti di Trakai e di Šalčininkai nella contea (apskritis) di Vilnius e i distretti di Lazdijai, Varėna, Alytus e Druskininkai nella contea di Alytus.
4 Versione della GU L 46 del 18.2.2014, pag. 20.
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