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AS 2014 701

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo (OSS)

Modifica del 14 marzo 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 marzo 20051 concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 12 capoverso 1, 21 capoverso 1 e 40 capoverso 1 della legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea (LNA); visti gli articoli 92 capoverso 4 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19953; in esecuzione degli articoli 1 e 3 lettera c della Convenzione del 7 dicembre 19444 relativa all’aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago),

Art. 2 lett. k Nella presente ordinanza si intende per: k. aeromobili da combattimento non armati: aeromobili che in linea di princi- pio dispongono di un armamento, ma non possono utilizzarlo a causa della mancanza delle relative munizioni.

Art. 4 Aeromobili militari esteri e altri aeromobili di Stato 1 Il sorvolo del territorio svizzero da parte di aeromobili militari esteri e altri aero- mobili di Stato nonché il loro atterraggio sul territorio svizzero necessitano di un’autorizzazione (diplomatic clearance). 2 L’UFAC rilascia, fatto salvo il capoverso 4, le autorizzazioni per sorvoli e atter- raggi conformemente all’allegato. Il rilascio avviene d’intesa con la Direzione del diritto internazionale pubblico, le Forze aeree e la Segreteria di Stato dell’economia, nella misura in cui sono interessate.

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Salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo. O RU 2014

3 Al di fuori degli orari d’ufficio le Forze aeree rilasciano le autorizzazioni al posto dell’UFAC. Sono applicabili le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni secondo il capoverso 2. Le Forze aeree decidono in merito a casi non procrastinabili e informano senza indugio i servizi coinvolti di cui al capoverso 2. 4 Richieste di notevole portata politica, in particolare domande di autorizzazione per voli volti a favorire la preparazione o l’appoggio di azioni militari, sono sottoposte dal DATEC al Consiglio federale per decisione. I servizi interessati del Diparti- mento devono essere inclusi nella preparazione delle decisioni.

5 In caso di decolli e atterraggi sono fatte salve le disposizioni doganali.

II Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2014.

14 marzo 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo. O RU 2014

Allegato (art. 4 cpv. 2)

Autorizzazione di sorvolo e atterraggio di aeromobili militari esteri e altri aeromobili di Stato

N. Tipo di autorizzazione Condizioni e limitazioni Previa intesa Informazione simultanea

1. Sorvoli e atterraggi di persone, – DDPS/FA

compresi militari non armati nonché trasporti di materiale diverso da armi, munizioni e altro materiale bellico con aeromobili da trasporto

2. Autorizzazioni annuali per 1. Le autorizzazioni – DDPS/FA

sorvoli e atterraggi di persone, annuali possono esse- DFAE/ compresi militari non armati re rilasciate, se il DDIP nonché trasporti di materiale numero di voli lo diverso da armi, munizioni e giustifica. altro materiale bellico, per voli 2. L’autorizzazione è d’istruzione e voli a scopo rilasciata soltanto per umanitario gli aeromobili men- zionati nella domanda.

3. Sorvoli e atterraggi di aeromobili DDPS/FA SG-DDPS

da trasporto, che non possono DFAE/ (Sipol) essere autorizzati secondo il DDIP numero 1, segnatamente per misure di mantenimento della pace

4. Trasporti di armi, munizioni o 1. Sono rilasciate soltan- DEFR/ –

altro materiale bellico to autorizzazioni sin- SECO gole. DDPS/FA

2. L’autorizzazione è DFAE/DDIP

rilasciata soltanto se sono disponibili le relative autorizzazioni per l’importazione, l’esportazione o il transito e i requisiti in materia di sicurezza sono soddisfatti con- formemente alle pre- scrizioni tecniche dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO)5.

5 Le prescrizioni tecniche possono essere consultate online sul sito dell’UFAC all’indirizzo www.bazl.admin.ch>Documentazione>Basi legali oppure presso l’UFAC e i servizi d’informazione degli aeroporti nazionali nelle lingue francese o inglese.

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Salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo. O RU 2014

N. Tipo di autorizzazione Condizioni e limitazioni Previa intesa Informazione simultanea

5. Sorvoli e atterraggi di aeromobili 1. Sono rilasciate soltan- – DDPS/FA

militari stranieri appartenenti a to autorizzazioni sin- determinate categorie, come gli gole. aeromobili di ricognizione e gli 2. Le domande devono aeromobili da combattimento contenere i dati previ- non armati, segnatamente per la sti dalla Pubblicazione partecipazione ad airshow, lo svizzera scambio di piloti o la partecipa- d’informazioni aero- zione a gare nautiche (AIP)6, capi- tolo GEN 1.2 1, numero 5.

6. Sorvoli e atterraggi di aeromobili 1. Sono rilasciate sol- DDPS/FA –

militari stranieri appartenenti a tanto autorizzazioni DFAE/DDIP determinate categorie, come gli singole. aeromobili di ricognizione e gli 2. Le domande devono aeromobili da combattimento contenere i dati previ- non armati, segnatamente per sti dalla Pubblicazione scopi d’allenamento svizzera d’infor- mazioni aeronautiche (AIP), capitolo GEN

1.2 1, numero 5.

7. Autorizzazioni annuali per Le autorizzazioni annuali DDPS/FA SG-DDPS

sorvoli non armati e atterraggi, possono essere rilasciate, DFAE/DDIP (Sipol) indipendentemente dal tipo di se il numero di voli lo aeromobile, che avvengono da giustifica. parte dell’ONU, dell’OSCE e degli Stati membri dell’OSCE nel quadro di attività dell’OSCE quali misure a carattere diploma- tico e misure per il mantenimen- to della pace come l’esecuzione di misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza (CSBM) e nel quadro dell’accordo Open Sky7

6 L’AIP (Aeronautical Information Publication) può essere ottenuta dietro pagamento presso Skyguide, Casella postale 23, 8602 Wangen bei Dübendorf; www.skyguide.ch op- pure può essere consultata gratuitamente presso l’UFAC, Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen.

7 www.osce.org/de/library/14129

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