AS 2015 1873
Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1)
Modifica del 12 giugno 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 1 dell’11 agosto 19991 sull’asilo è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 2 Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono menzionati nell’alle- gato 1.
Art. 2 Stati d’origine o di provenienza sicuri da persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LAsi) 1 Per determinare se lo Stato di provenienza è sicuro da persecuzioni, sono conside- rati: a. la stabilità politica; b. il rispetto dei diritti dell’uomo; c. la valutazione di altri Stati membri dell’UE o dell’AELS e dell’Alto Com- missariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR); d. altre caratteristiche specifiche del Paese.
2 Gli Stati elencati nell’allegato 2 sono considerati sicuri da persecuzioni.
Art. 2a Ex art. 2
Art. 28 Parere dell’ACNUR (art. 31a LAsi)
Per l’esame delle domande d’asilo, la SEM può richiedere il parere dell’ACNUR.
1 RS 142.311
2015-1123 1873
O 1 sull’asilo RU 2015
II Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 2 secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015.
12 giugno 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1874
O 1 sull’asilo RU 2015
Allegato 2 (art. 2)
Stati d’origine o di provenienza sicuri da persecuzioni Albania Moldova (Transnistria esclusa) Austria Mongolia Belgio Montenegro Benin Norvegia Bosnia ed Erzegovina Paesi Bassi Bulgaria Polonia Burkina Faso Portogallo Cipro Regno Unito Croazia Repubblica Ceca Danimarca Romania Estonia Senegal Finlandia Serbia Francia Slovacchia Germania Slovenia Ghana Spagna Grecia Svezia India Ungheria Irlanda Islanda Italia Kosovo Lettonia Liechtenstein Lituania Lussemburgo Macedonia Malta
1875
O 1 sull’asilo RU 2015
1876