AS 2015 2179
Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori egli aerodromi (Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs)
Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs)
Modifica del 24 giugno 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 14 maggio 20141 sugli atterraggi esterni è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 1 lett. d
1 Gli atterraggi esterni di aeromobili appartenenti alle seguenti categorie sono
ammessi soltanto con autorizzazione dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC): d. alianti da pendio a propulsione elettrica.
Art. 7 cpv. 1 1 Le autorizzazioni per gli aeroplani, gli eliplani, i dirigibili e gli alianti da pendio a propulsione elettrica sono rilasciate se il richiedente prova che sussistono motivi oggettivi che rendono possibile l’atterraggio esterno soltanto in una determinata area fuori di un aerodromo o di un’area d’atterraggio in montagna.
II La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2015.
24 giugno 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 748.132.3
2015-1136 2179
O sugli atterraggi esterni RU 2015