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AS 2015 2191

Ordinanza del DATEC sulle emissioni degli aeromobili

Ordinanza del DATEC sulle emissioni degli aeromobili (OEmiA)

Modifica del 24 giugno 2015

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:

I L’ordinanza del DATEC del 26 giugno 20091 sulle emissioni degli aeromobili è modificata come segue:

Art. 3a Autogiri ammessi nella categoria speciale 1 Per gli autogiri ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misura- zione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2–10.6 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago2. 2 In deroga al capitolo 10, paragrafo 10.4 dell’allegato 16, volume I, della conven- zione di Chicago, il livello sonoro di questi aeromobili non può superare 65 dB(A). 3 Per gli autogiri a motore a combustione, la potenza dei motori, misurata sul motore effettivamente installato (potenza installata, potenza dell’asse), non deve eccedere 90kW (121 PS) in condizioni di atmosfera standard internazionale (International Standard Atmosphere; ISA). 4 Gli autogiri equipaggiati con motore a combustione devono potere funzionare con carburante senza piombo, conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza del 16 di- cembre 19853 contro l’inquinamento atmosferico.

Art. 3b Velivoli a propulsione elettrica ammessi nella categoria speciale 1 Per i velivoli a propulsione elettrica ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2–10.6 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago4. 2 In deroga al capitolo 10, paragrafo 10.4 dell’allegato 16, volume I, della conven- zione di Chicago, il livello sonoro dei velivoli a propulsione elettrica non può supe- rare 65 dB(A).

2015-1141 2191

Emissioni degli aeromobili. O del DATEC RU 2015

Art. 4 cpv. 1bis 1bis Gli autogiri non possono essere utilizzati per l’istruzione di base.

Art. 5 lett. abis L’UFAC rilascia i seguenti certificati di rumore per gli aeromobili non certificati secondo le prescrizioni del regolamento (CE) n. 748/20125 o dell’allegato 16, volu- me I, della convenzione di Chicago6: abis. per gli autogiri e i velivoli a propulsione elettrica ammessi nella categoria speciale: un certificato di rumore attestante il rispetto dei valori limite d’emissione stabiliti agli articoli 3a e 3b;

II La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2015.

24 giugno 2015 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard

5 Vedi la nota all’art. 1 cpv. 2 lett. a.

6 RS 0.748.0

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