AS 2015 2341
Ordinanza sulla retribuzione e su altre condizioni contrattuali stipulate con i quadri superiori e gli organi direttivi di imprese e istituti della Confederazione (Ordinanza sulla retribuzione dei quadri)
Ordinanza sulla retribuzione e su altre condizioni contrattuali stipulate con i quadri superiori e gli organi direttivi di imprese e istituti della Confederazione (Ordinanza sulla retribuzione dei quadri)
Modifica del 1° luglio 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 dicembre 20031 sulla retribuzione dei quadri è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 6a e 15 capoverso 6 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale (LPers); visti gli articoli 4 capoverso 5 e 8 capoverso 3 della legge federale del 24 marzo 19953 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale; visti gli articoli 30 capoverso 4 e 33 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 20054 sui revisori; visti gli articoli 34 capoverso 6 e 39 capoverso 3 della legge dell’11 dicembre 20095 sulla promozione della cultura; visti gli articoli 6 capoverso 4 e 9 capoverso 2 della legge federale del 22 giugno
20076 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare;
visto l’articolo 9 capoverso 4 della legge del 17 dicembre 20107 sull’organizzazione della Posta; visti gli articoli 71 capoverso 2 e 75 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 20008 sugli agenti terapeutici; visto l’articolo 63 capoversi 2 e 3 della legge federale del 20 marzo 19819 sull’assicurazione contro gli infortuni; visti gli articoli 24 capoverso 5 e 27 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 200510 sull’assicurazione contro i rischi delle esportazioni;
2015-1478 2341
O sulla retribuzione dei quadri RU 2015
visti gli articoli 9 capoverso 3 e 13 capoverso 3 della legge del 22 giugno 200711 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
Art. 1 lett. j La presente ordinanza si applica: j. alla Posta Svizzera e alle aziende di cui essa detiene il controllo.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2015.
1° luglio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
11 RS 956.1