AS 2015 2633
Ordinanza che disciplina l'esercizio della professione di maestro conducente (Ordinanza sui maestri conducenti, OMaeC)
Ordinanza che disciplina l’esercizio della professione di maestro conducente (Ordinanza sui maestri conducenti, OMaeC)
Modifica del 1° luglio 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 28 settembre 20071 sui maestri conducenti è modificata come segue:
Art. 26 cpv. 2, frase introduttiva, lett. a n. 2 e b n. 3 2 Se il maestro conducente non osserva il divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol secondo l’articolo 2a capoverso 1 lettera e dell’ordinanza del 13 novembre 19622 sulle norme della circolazione stradale, le prescrizioni sull’esercizio della profes- sione (art. 8–16) o sulla formazione di guida conformemente all’OAC3, l’autorità cantonale dispone: a. un ammonimento:
2. se durante la guida il maestro conducente:
– presenta una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o supe- riore a 0,05 mg/l ma inferiore a 0,25 mg/l, – presenta un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille ma inferiore allo 0,50 per mille, oppure – ha nell’organismo una quantità di alcol tale da determinare un tasso alcolemico di cui al secondo trattino; b. una revoca a tempo determinato dell’abilitazione a maestro conducente:
3. se durante la guida il maestro conducente:
– presenta una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o supe- riore a 0,25 mg/l, – presenta un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,50 per mille, oppure – ha nell’organismo una quantità di alcol tale da determinare un tas- so alcolemico di cui al secondo trattino.