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AS 2015 3121

Ordinanza concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere, OIPPE)

Ordinanza concernente l’immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (Ordinanza sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere, OIPPE)

Modifica del 26 agosto 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 maggio 20101 sull’immissione in commercio di prodotti con- formi a prescrizioni tecniche estere è modificata come segue:

Art. 2 lett. c n. 9 Costituiscono deroghe al principio di cui all’articolo 16a capoverso 1 LOTC: c. i seguenti altri prodotti:

9. i contatori d’elettricità diversi dai contatori di energia attiva per i quali

il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha emanato disposizioni in virtù dell’articolo 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli stru- menti di misurazione, segnatamente i contatori d’elettricità per la misu- razione dell’energia reattiva, la misurazione della potenza e la creazione del profilo di carico.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2015.

26 agosto 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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