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AS 2015 3701

Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)

Ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)

Modifica dell’11 settembre 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 maggio 20121 sulla promozione dello sport è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione Concerne soltanto il testo francese

Art. 8 cpv. 1 lett. a 1 In G+S si distinguono sette gruppi di utenti (GU). L’UFSPO ripartisce le diverse offerte nei seguenti gruppi di utenti: a. le offerte G+S del GU 1 sono offerte proposte da società sportive o da orga- nizzazioni dal funzionamento analogo in cui nell’ambito di corsi con bam- bini o giovani si allenano e si praticano, in seno a un gruppo stabile, una o più discipline sportive G+S in modo regolare, mirato e guidato;

Art. 12 cpv. 2 e 4 2 L’UFSPO può incaricare della formazione dei quadri le federazioni sportive e le associazioni giovanili, le organizzazioni specializzate di istruttori di sport, le istitu- zioni attive nel campo della formazione nonché l’Esercito. 4 Il DDPS stabilisce un’adeguata partecipazione alle spese a carico dei partecipanti. Le offerte della formazione dei quadri organizzate dall’Esercito sono gratuite.

Art. 13 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. a, nonché 1bis

1 Fanno parte dei quadri G+S tutti i titolari di un riconoscimento quale:

a. monitore G+S, ivi compresi i monitori G+S di sport scolastico;

1 RS 415.01

2015-1031 3701

O sulla promozione dello sport RU 2015

1bis Se la presente ordinanza o le ordinanze subordinate non prevedono altrimenti, le disposizioni per i monitori G+S valgono egualmente per i monitori G+S di sport scolastico.

Art. 30 cpv. 4 4 L’UFSPO assume la vigilanza globale sullo svolgimento delle offerte G+S e delle offerte della formazione dei quadri. Può incaricare esperti G+S di sottoporre a un controllo di qualità le offerte G+S e le offerte della formazione dei quadri.

Art. 34 cpv. 1 1 Il DDPS disciplina l’ammissione alla formazione dei quadri e il perfezionamento necessario per mantenere e per riottenere il riconoscimento.

Art. 39 cpv. 2 2 Il riconoscimento può essere riottenuto se si è assolto con successo un corso di perfezionamento.

Art. 83b Disposizione transitoria della modifica dell’11 settembre 2015 Gli accordi di cui all’articolo 83 capoverso 2 sono validi fino al 31 dicembre 2019 al più tardi.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2015.

11 settembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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