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Ordinanza sugli emolumenti del Dipartimento federale degli affari esteri

Ordinanza sugli emolumenti del Dipartimento federale degli affari esteri (Ordinanza sugli emolumenti del DFAE, OEm-DFAE)

del 7 ottobre 2015

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visti gli articoli 59 e 60 capoverso 3 della legge del 26 settembre 20142 sugli Svizzeri all’estero (LSEst), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

1 La presente ordinanza disciplina la riscossione di emolumenti per decisioni e

prestazioni del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), comprese le rappre- sentanze svizzere all’estero (rappresentanze). Il DFAE riscuote emolumenti nei seguenti settori: a. protezione consolare; b. altri servizi consolari; c. promozione dell’economia e della piazza economica. 2 Sono riservate le seguenti normative di diritto speciale in materia di emolumenti:

a. l’ordinanza del 23 novembre 20053 sulle tasse riscosse in applicazione della legge sulla cittadinanza; b. l’ordinanza del 24 ottobre 20074 sugli emolumenti LStr; c. l’ordinanza del 20 settembre 20025 sui documenti d’identità; d. l’ordinanza del 14 novembre 20126 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri; e. l’ordinanza del 27 ottobre 19997 sugli emolumenti in materia di stato civile;

RS 191.11

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f. l’ordinanza del 14 dicembre 20078 sugli emolumenti nella navigazione marittima. 3 Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20049 sugli emo- lumenti.

Art. 2 Obbligo di versare gli emolumenti e calcolo 1 Le persone fisiche e giuridiche devono pagare un emolumento per le decisioni e le prestazioni del DFAE. 2 Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, gli emolumenti sono fissati in ragione del tempo impiegato. La tariffa è di 75 franchi svizzeri per ogni mezz’ora iniziata. 3 L’emolumento comprende inoltre il rimborso delle spese per gli esborsi sostenuti dal DFAE in relazione a decisioni e prestazioni. Vi rientrano in particolare: a. le spese di viaggio, vitto e alloggio; b. le spese per prestazioni di altre autorità e di terzi consultati; c. le spese per l’ottenimento di informazioni e documenti, compresi i salari versati a tal fine; d. le spese di comunicazione e trasmissione. 4 Per le prestazioni al di fuori dell’orario di lavoro può essere riscosso un supple- mento fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario. Per gli esborsi non è previsto alcun supplemento.

Art. 3 Rinuncia alla riscossione degli emolumenti 1 Nei settori della protezione consolare e degli altri servizi consolari si rinuncia alla riscossione di emolumenti nei confronti degli organi intercantonali, dei Cantoni e dei Comuni nonché di Stati esteri se questi ultimi: a. garantiscono la reciprocità; o b. non possono a loro volta addebitare l’emolumento a terzi. 2 Si rinuncia alla riscossione di emolumenti nei confronti delle seguenti istituzioni, sempre che esse non possano a loro volta addebitare l’emolumento a terzi: a. Fondazione Pro Helvetia; b. Organizzazione degli Svizzeri all’estero; c. educationsuisse; d. Fondazione per i giovani svizzeri all’estero; e. Fondazione Piazza degli Svizzeri all’estero;

8 RS 747.312.4 9 RS 172.041.1

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f. Svizzera Turismo; g. promotori delle esportazioni incaricati dalla Confederazione conformemente all’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 200010 sulla pro- mozione delle esportazioni. 3 In caso d’interesse pubblico preponderante è possibile rinunciare alla riscossione di emolumenti nei confronti delle organizzazioni internazionali che hanno concluso un accordo di sede con la Svizzera. 4 Per gli esborsi superiori a 50 franchi svizzeri il rimborso è dovuto anche quando di principio si rinuncia alla riscossione di emolumenti.

Art. 4 Informazione e pagamento anticipato 1 Il DFAE informa i diretti interessati o i loro familiari, se possibile anticipatamente, sull’obbligo di pagare un emolumento e sull’importo presumibile dell’emolumento.

2 Il DFAE può esigere un anticipo adeguato o il pagamento anticipato.

Art. 5 Fatturazione 1 Il DFAE fattura l’emolumento dopo la fornitura della prestazione non appena tutte le unità amministrative in Svizzera e all’estero inoltrano i giustificativi. 2 Se una prestazione si protrae per oltre sei mesi, ogni sei mesi è emessa una fattura intermedia. Se l’emolumento maturato ammonta a più di 500 franchi svizzeri, viene fatturato.

Art. 6 Termine di pagamento Il termine di pagamento dell’emolumento è di 45 giorni a decorrere dall’inizio dell’esigibilità.

Art. 7 Incasso

1 All’estero, gli emolumenti devono essere pagati nella moneta locale.

2 Se la moneta locale non è convertibile in franchi svizzeri, la rappresentanza può, previa approvazione da parte della Direzione delle risorse del DFAE, prevedere che gli emolumenti vengano pagati in un’altra valuta. 3 Il DFAE determina il tasso di conversione in base al tasso di cambio giornaliero.

4 Gli emolumenti per le prestazioni richieste mediante uno sportello online devono essere pagati nella moneta proposta nell’ambito del pagamento elettronico.

10 RS 946.14

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Art. 8 Condono degli emolumenti

1 Il DFAE può condonare parzialmente o totalmente il pagamento degli emolumenti

alle condizioni menzionate nell’articolo 61 LSEst, considerando a tal fine se la persona in questione ha dato prova di negligenza.

2 Il condono parziale è escluso se l’emolumento è pagato da terzi.

Art. 9 Negligenza Ai sensi della presente ordinanza, un comportamento è considerato negligente in particolare se la persona interessata: a. non ha osservato le raccomandazioni della Confederazione, segnatamente i consigli di viaggio e le raccomandazioni individuali del DFAE; b. ha violato la legislazione dello Stato ospite; o c. non dispone di una copertura assicurativa sufficiente o ha perso la copertura assicurativa per un motivo di esclusione.

Sezione 2: Protezione consolare

Art. 10 Rinuncia alla riscossione di emolumenti 1 Per gli aiuti nell’ambito della protezione consolare, il DFAE non riscuote alcun emolumento se: a. il tempo impiegato non supera un’ora e l’aiuto non ha richiesto alcun esborso; o b. il tempo impiegato non supera mezz’ora e l’aiuto ha richiesto un esborso non superiore a 30 franchi svizzeri. 2 I seguenti aiuti prestati nell’ambito dell’assistenza generale non sono soggetti a emolumenti: a. gli aiuti in caso di malattia e infortunio di cui all’articolo 51 lettere a–f dell’ordinanza del 7 ottobre 201511 sugli Svizzeri all’estero (OSEst), a con- dizione che sussista una copertura assicurativa completa; b. gli aiuti a favore di vittime di un grave crimine di cui all’articolo 52 OSEst; c. gli aiuti in caso di scomparsa di persone di cui all’articolo 53 capoverso 1 lettere a–c OSEst; d. gli aiuti in caso di decesso di cui all’articolo 54 capoverso 1 lettere a–f OSEst, se sono forniti al di fuori dello Stato di domicilio; e. gli aiuti in caso di rapimenti di minori di cui all’articolo 55 capoverso 1 let- tere a–f OSEst.

11 RS 195.11

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3 In caso d’indigenza o d’interesse pubblico preponderante, il DFAE può dilazio-

nare, ridurre o condonare l’emolumento per altri aiuti nell’ambito dell’assistenza generale, sempre che la persona interessata non abbia dato prova di negligenza.

Art. 11 Partenze organizzate da regioni colpite da crisi e catastrofi 1 Le partenze organizzate dal DFAE da regioni colpite da crisi e catastrofi non sono fatturate ai partecipanti, sempre che essi non abbiano dato prova di negligenza. 2 In caso di negligenza, l’emolumento per la partenza è suddiviso in parti uguali tra tutti i partecipanti.

Art. 12 Aiuti in caso di privazione della libertà 1 Per gli aiuti prestati in caso di privazione della libertà di cui all’articolo 57 OSEst12 non è richiesto alcun anticipo o pagamento anticipato. 2 Al termine della detenzione il DFAE esamina i costi che possono essere fatturati alla persona interessata. Esso considera se quest’ultima: a. sarà in grado di sostenere i costi in un futuro prevedibile; b. ha dato prova di negligenza.

Art. 13 Aiuti in caso di rapimento e presa di ostaggi a sfondo politico o terroristico

1 Le persone che hanno dato prova di negligenza pagano, per gli aiuti in caso di

rapimento e presa di ostaggi a sfondo politico o terroristico: a. le spese personali direttamente imputabili, in particolare le spese per:

1. il trasporto,

2. l’assistenza medica,

3. il vestiario,

4. altro materiale d’assistenza di diretta utilità personale,

5. la trasmissione del citato materiale d’assistenza;

b. le spese operative legate al caso, comprendenti le spese per:

1. le prestazioni della rappresentanza in ragione del tempo impiegato,

2. viaggi, vitto e alloggio di dipendenti del servizio pubblico,

3. le prestazioni di terzi coinvolti,

4. le infrastrutture supplementari in aree di ubicazione terza,

5. l’ottenimento di informazioni e documenti, compresi i salari versati a

tal fine,

6. la comunicazione e trasmissione.

12 RS 195.11

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2 Le persone elencate di seguito pagano esclusivamente le spese personali diretta- mente imputabili: a. le persone che non hanno dato prova di negligenza; b. le persone con più cittadinanze se la protezione consolare è garantita da un altro Stato; c. i collaboratori di organizzazioni internazionali, le rispettive persone di accompagnamento riconosciute dal datore di lavoro nonché i figli di queste persone se tali organizzazioni internazionali gestiscono il caso autonoma- mente e la Confederazione interviene solo a titolo complementare. 3 Le seguenti persone sono esentate dall’obbligo di pagamento degli emolumenti se il rapimento o la presa di ostaggi avviene nell’ambito di un soggiorno per ragioni di servizio: a. i dipendenti del servizio pubblico, le rispettive persone di accompagnamento riconosciute dal datore di lavoro nonché i figli di queste persone; b. le persone incaricate direttamente dal servizio pubblico, le rispettive persone di accompagnamento riconosciute dal mandante nonché i figli di queste per- sone. 4 Per gli aiuti in caso di rapimento e presa di ostaggi non è emessa alcuna fattura intermedia.

Sezione 3: Altri servizi consolari

Art. 14 Legalizzazioni e attestazioni 1 Per le seguenti prestazioni l’emolumento è di 40 franchi svizzeri per documento:

a. legalizzazione di timbri e firme ufficiali su atti pubblici; b. legalizzazione di firme personali su atti privati; c. attestazioni che comportano un dispendio di tempo inferiore a mezz’ora, in particolare quelle sulla cittadinanza svizzera e sull’iscrizione nel registro degli Svizzeri all’estero; d. carte di passo per cadaveri; e. lasciapassare per cittadini svizzeri.

2 Per le seguenti prestazioni non è riscosso alcun emolumento:

a. attestazioni di certificati di vita destinati a istituti di assicurazione sociale; b. attestazioni di dichiarazioni di esportazione nel turismo. 3 Per le altre attestazioni l’emolumento è calcolato in ragione del tempo impiegato.

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Art. 15 Depositi 1 L’emolumento per il deposito di effetti personali, denaro o altri valori patrimoniali, in particolare carte valori, libretti di risparmio e gioielli, è di 150 franchi svizzeri per anno civile iniziato. 2 L’emolumento per il deposito di documenti pubblici o privati è di 75 franchi sviz- zeri per anno civile iniziato.

Sezione 4: Promozione dell’economia e della piazza economica

Art. 16

1 Perle prestazioni nell’ambito della promozione dell’economia e della piazza

economica, la prima ora di lavoro non è fatturata. 2 I promotori delle esportazioni incaricati dalla Confederazione secondo l’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 200013 sulla promozione delle espor- tazioni si occupano dell’incasso degli emolumenti per le prestazioni fornite da una rappresentanza, su loro mandato, a favore di mandanti domiciliati in Svizzera.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 17 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 29 novembre 200614 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere è abrogata.

Art. 18 Disposizione transitoria Il diritto previgente rimane applicabile per le procedure amministrative e le presta- zioni che non sono ancora concluse al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 19 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2015.

7 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

13 RS 946.14 14 RU 2006 5321

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