AS 2015 4065
AS 2015 4065
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia
Modifica del 14 ottobre 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 gennaio 20051 che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione delle risoluzioni 1521 (2003), 1532 (2004), 1683 (2006), 1689 (2006),
1753 (2007), 1903 (2009), 2128 (2013) e 2237 (2015)3 del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite,
Art. 2, 3 e 6 Abrogati
Art. 7 cpv. 1, 2 e 4 1 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui all’articolo 1. Conformemente alla risoluzione 1903 (2009) essa notifica in via preliminare al Comitato competente del Consiglio di sicurezza dell’ONU la fornitura di beni e servizi di cui all’articolo 1 capoverso 3 lettere b e c.
2 e 4 Abrogati
Art. 8 Dichiarazioni obbligatorie La fornitura di beni e servizi di cui all’articolo 1 capoverso 3 lettera b deve essere notificata alla SECO con almeno 30 giorni di anticipo.
Art. 9 cpv. 1