AS 2015 4529
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)
Modifica del 28 ottobre 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui miglioramenti strutturali è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1, 1ter e 3 1 Gli aiuti agli investimenti sono versati soltanto se il volume di lavoro dell’azienda è di almeno 1,0 unità standard di manodopera (USM). 1ter e 3 Abrogati
Art. 17 cpv. 1 lett. e 1 Le aliquote di contributo di cui all’articolo 16 possono essere aumentate al mas- simo di 3 punti percentuali per le prestazioni supplementari seguenti: e. salvaguardia e valorizzazione dei paesaggi rurali o degli edifici d’importanza storico-culturale;
Art. 43 cpv. 4 4 Per le aziende con un volume di lavoro pari o superiore a 5,0 USM, il credito di investimento per l’aiuto iniziale ammonta al massimo a 270 000 franchi.
Art. 46 cpv. 1 1 I crediti di investimento per provvedimenti edilizi ai sensi dell’articolo 44 sono fissati come segue: a. edifici di economia rurale e alpestri: in funzione di un programma delle disposizioni computabile per elemento, parte di edificio o unità; b. case di abitazione: in funzione dell’abitazione del gestore e dell’alloggio per gli anziani.
1 RS 913.1
2015-1982 4529
O sui miglioramenti strutturali RU 2015
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
28 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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