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AS 2015 4567

Ordinanza sulla protezione dei vegetali

Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV)

Modifica del 28 ottobre 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 ottobre 20101 sulla protezione dei vegetali è modificata come segue:

Art. 49 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco), lett. c, frase introduttiva e 2 1 Sono considerate spese riconosciute le spese, elencate di seguito, per le misure prese in virtù degli articoli 41 e 42, incluse le spese per misure contro i nuovi orga- nismi nocivi particolarmente pericolosi di cui all’articolo 52 capoverso 6: c. indennità ai proprietari, a condizione che siano state concesse per: 2 Per le indennità del personale ausiliario e degli specialisti le spese orarie ricono- sciute ammontano a 38 franchi.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

28 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 916.20

2015-1986 4567

Protezione dei vegetali. O RU 2015

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