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AS 2015 465

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Modifica del 21 gennaio 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1 e 3, 13 capoverso 4, 18 capoverso 2, 25, 103 capoversi 1 e 3 nonché l’articolo 106 capoversi 1, 6 e 10 della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale (LCStr),

Art. 29 cpv. 2 2 L’esame d’immatricolazione è effettuato da esperti della circolazione cantonali. È competente l’autorità d’immatricolazione del Cantone nel quale il veicolo è imma- tricolato.

Art. 33 cpv. 2 lett. b–e nonché 3

2 Vigono i seguenti intervalli d’esame:

b. la prima volta quattro anni dopo la prima messa in circolazione, poi tre anni dopo questo primo controllo, in seguito ogni due anni, per:

1. furgoncini,

2. autofurgoni,

3. autocarri con una velocità massima non superiore a 45 km/h,

4. trattori a sella con un peso totale non superiore a 3,5 t o una velocità

massima non superiore a 45 km/h,

5. autoveicoli adibiti ad abitazione e autoveicoli il cui interno è adibito a

locale;

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Esigenze tecniche per i veicoli stradali. O RU 2015

c. la prima volta cinque anni, comunque al più tardi sei anni dalla prima messa in circolazione, poi tre anni dopo questo primo controllo, in seguito ogni due anni, per:

1. automobili leggere e pesanti,

2. motoveicoli,

3. quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore,

4. rimorchi di trasporto, inclusi i rimorchi il cui interno è adibito a locale,

con un peso totale superiore a 0,75 t, purché non rientrino nella lette- ra a, numeri 3, 6 o 7, o nella lettera e numero 5; d. la prima volta cinque anni dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni tre anni, per:

1. trattori industriali,

2. macchine semoventi;

e. la prima volta cinque anni dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni cinque anni, per:

1. carri con motore,

2. carri di lavoro,

3. veicoli agricoli,

4. monoassi,

5. rimorchi dei veicoli di cui ai numeri 1–4,

6. rimorchi di lavoro, esclusi i rimorchi del servizio antincendio e della

protezione civile. 3 Su richiesta del detentore, un veicolo può essere sottoposto a un esame successivo in qualsiasi momento.

Art. 33a Rispetto delle scadenze I Cantoni adottano i provvedimenti necessari a garantire il rispetto degli intervalli d’esame. In particolare, mettono a disposizione le risorse necessarie. In caso di necessità, possono delegare compiti a terzi che ne garantiscano l’esecuzione secondo le prescrizioni.

Art. 52, rubrica e cpv. 6 Gas di scarico, dispositivo di scappamento, catalizzatore, filtro antiparticolato 6 I catalizzatori e i filtri antiparticolato difettosi devono essere sostituiti con cataliz- zatori e filtri approvati per il tipo di veicolo.

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Art. 78, rubrica e cpv. 2 Dispositivo di avvertimento a luce lampeggiante, luci blu, luci gialle e altri dispositivi di illuminazione

2 Quale dispositivo di avvertimento a luce lampeggiante per l’identificazione di

piattaforme elevatrici, sponde posteriori ribaltabili verso il basso o porte posteriori aperte valgono le luci lampeggianti fissate stabilmente alle medesime. Queste devo- no emanare luce gialla lampeggiante, con una frequenza del lampeggio di 90 ± 30 al minuto. Una lampadina-spia deve segnalare al conducente che sono in funzione. Possono essere accesi contemporaneamente al dispositivo di avvertimento a luce lampeggiante di cui al capoverso 1. Non sono applicabili i numeri 21, 312 e 322 dell’allegato 10.

Art. 100 cpv. 1 lett. a–d 1 Per permettere di controllare la durata del lavoro e del riposo o di chiarire un incidente devono essere muniti: a. di un odocronografo secondo l’allegato I B del regolamento n. 3821/85 (odocronografo digitale) i veicoli il cui conducente sottostà all’OLR 13; b. di un odocronografo secondo l’allegato I del regolamento n. 3821/85 (odo- cronografo analogico) o di un odocronografo digitale i veicoli il cui condu- cente sottostà all’OLR 24; c. di un apparecchio per la registrazione dei dati oppure di odocronografo ana- logico o digitale gli altri autoveicoli pesanti che non rientrano nel campo d’applicazione della lettera a o b aventi una velocità massima per loro costruzione superiore a 40 km/h, ad eccezione degli autoveicoli di lavoro, degli autoveicoli adibiti ad abitazione e delle automobili pesanti; d. di un apparecchio per la registrazione dei dati oppure di odocronografo ana- logico o digitale i furgoncini aventi più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente, adibiti al trasporto professionale di scolari e i veicoli usati per corse professionali secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera c oppure capoverso 4 OLR 2.

Art. 103 cpv. 5

5 I veicoli delle classi M1 e N1 devono essere conformi al regolamento

n. 78/2009/CE per quanto riguarda il sistema antibloccaggio e il dispositivo di assistenza alla frenata e al regolamento n. 661/2009/CE in relazione al sistema elettronico di controllo della stabilità e al sistema di controllo della pressione degli pneumatici, oppure offrire un livello di protezione equivalente. Fanno eccezione i veicoli che non rientrano nel campo d’applicazione dei regolamenti CE menzionati e i veicoli di un tipo di cui non vengono prodotte più di 100 unità all’anno.

3 RS 822.221 4 RS 822.222

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Art. 104c cpv. 1 1 I veicoli delle classi M e N devono essere provvisti di una protezione posteriore conformemente alle esigenze del regolamento ECE n. 58.

Art. 151 cpv. 1 1 Non sono necessari i fari di profondità, le luci di posizione, la luce per illuminare la targa, una lampadina-spia per i fari di profondità e un dispositivo di controllo per gli indicatori di direzione lampeggianti.

Art. 154 cpv. 2 2 Non sono necessari i fari di profondità, la luce per illuminare la targa, una lampa- dina-spia per i fari di profondità e un dispositivo di controllo per gli indicatori di direzione lampeggianti.

Art. 179a cpv. 2 e 3

2 Sono inoltre autorizzati i seguenti dispositivi d’illuminazione:

a. un faro di profondità; b. una luce di posizione; c. una luce di fermata; d. indicatori di direzione lampeggianti fissati stabilmente di cui all’articolo 140 capoverso 1 lettera c; l’articolo 79 e l’allegato 10 sono applicabili per analo- gia; e. una luce per illuminare la targa; f. le luci di circolazione diurna. 3 I proiettori devono essere conformi al regolamento ECE n. 113 o alla classe A del regolamento ECE n. 112, oppure soddisfare requisiti equivalenti.

Art. 220 cpv. 1 lett. c 1 Per l’esecuzione della presente ordinanza, il DATEC emana istruzioni e disciplina i dettagli, in particolare per quanto riguarda: c. il riconoscimento di metodi di misurazione equivalenti per la determinazione della potenza del motore (art. 46 cpv. 1–3);

Art. 222m cpv. 4 e 10 4 Ai veicoli della classe N1 importati o costruiti in Svizzera prima del 24 agosto 2015, ad esclusione di quelli derivati da veicoli della classe M1 e aventi un peso totale massimo di 2,5 t, si applica il diritto anteriore per quanto concerne il sistema antibloccaggio e il dispositivo di assistenza alla frenata di cui all’articolo 103 capo- verso 5.

10 Abrogato

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II

1 L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

2 Gli allegati 5, 7, 8 e 10 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2015.

2 Gli articoli 33 capoverso 2 lettere b–e e 33a entrano in vigore il 1° febbraio 2017.

21 gennaio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Esigenze tecniche per i veicoli stradali. O RU 2015

Allegato 2 (art. 3a cpv. 1, 3b cpv. 1, 5 cpv. 1 lett. a, 30 cpv. 1 lett. bbis, d e f,

49 cpv. 5, 164 cpv. 2)

Versioni delle regolamentazioni internazionali vincolanti per la Svizzera

1 Autoveicoli di trasporto e loro rimorchi,

trattori agricoli, motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

11 Normativa UE

111 Atti legislativi UE relativi all’approvazione generale

Atto legislativo Titolo e data di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti modificativi con date di base UE di pubblicazione

Direttiva Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002/24/CE 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2013/60/UE, GU L 329 del 10.12.2013, pag. 15. Direttiva Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003/37/CE 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e che abroga la direttiva 74/150/CEE, GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2014/44/UE, GU L 82 del 20.3.2014, pag. 20. Direttiva Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007/46/CE 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 1171/2014, GU L 315 del 1.11.2014, pag. 3. Regolamento Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del (UE) 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei n. 167/2013 veicoli agricoli e forestali, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1. Regolamento Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del (UE) 15 gennaio 2013 , relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei n. 168/2013 veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadri cicli, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52; modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 134/2014, GU L 53 del 21.2.2014, pag. 1. Regolamento Regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione, del 18 luglio (UE) 2014, che applica il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e n. 901/2014 del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l`omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli, GU L 249 del 22.8.2014, pag. 1.

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112 Normativa UE inclusa negli atti legislativi relativi

all’approvazione generale Atto legislativo Titolo e data di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti modificativi con date di base UE di pubblicazione

Direttiva Direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvi- 70/157/CEE cinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro am- missibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore, GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16; modificata da ultimo dalla direttiva 2013/15/UE, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 172. Direttiva Direttiva 76/432/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976, concernente il ravvici- 76/432/CEE namento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote, GU L 122 dell’8.5.1976, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE, GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24. Direttiva Direttiva 76/763/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvici- 76/763/CEE namento delle legislazioni degli Stati membri relative ai sedili per accompagna- tori dei trattori agricoli o forestali a ruote, GU L 262 del 27.9.1976, pag. 135; modificata da ultimo dalla direttiva 2010/52/UE, GU L 213 del 13.8.2010, pag. 37. Direttiva Direttiva 77/537/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento 77/537/CEE delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote, GU L 220 del 29.8.1977, pag. 38; modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE, GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24. Direttiva Direttiva 78/764/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il ravvici- 78/764/CEE namento delle legislazioni degli Stati membri relative al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote, GU L 255 del 18.9.1978, pag. 1; modifi- cata da ultimo dalla direttiva 2013/15/UE, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 172. Direttiva Direttiva 80/720/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1980, per il ravvicinamento 80/720/CEE delle legislazioni degli Stati membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote, GU L 194 del 28.7.1980, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2010/62/UE, GU L 238 del 9.9.2010, pag. 7. Direttiva Direttiva 86/297/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento 86/297/CEE delle legislazioni degli Stati membri relative alle prese di forza dei trattori e alla relativa protezione, GU L 186 dell’8.7.1986, pag. 19; modificata da ultimo dalla direttiva 2012/24/UE, GU L 274 del 9.10.2012, pag. 24. Direttiva Direttiva 86/298/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativa ai dispositivi 86/298/CEE di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta, GU L 186 dell’8.7.1986, pag. 26; modificata da ultimo dalla direttiva 2013/15/UE, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 172. Direttiva Direttiva 86/415/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa 86/415/CEE all’installazione, all’ubicazione, al funzionamento e all’identificazione dei comandi dei trattori agricoli o forestali a ruote, GU L 240 del 26.8.1986, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2010/22/UE, GU L 91 del 10.4.2010, pag. 1. Direttiva Direttiva 87/402/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai dispositivi 87/402/CEE di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta, montati anteriormente, GU L 220 dell’8.8.1987, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2013/15/UE, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 172.

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Atto legislativo Titolo e data di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti modificativi con date di base UE di pubblicazione

Direttiva Direttiva 92/23/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa agli pneumatici 92/23/CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al montaggio, GU L 129 del 14.5.1992, pag. 95; modificata da ultimo dalla direttiva 2005/11/CE, GU L 46 del 17.2.2005, pag. 42. Direttiva Direttiva 93/14/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa alla frenatura dei 93/14/CEE veicoli a motore a due o tre ruote, GU L 121 del 15.5.1993, pag. 1; modificata dalla direttiva 2006/27/CE, GU L 66 dell’8.3.2006, pag. 7. Direttiva Direttiva 93/30/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al dispositivo 93/30/CEE di avvertimento acustico dei veicoli a motore a due o tre ruote, versione della GU L 188 del 29.7.1993, pag. 11. Direttiva Direttiva 93/33/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al dispositivo 93/33/CEE di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o tre ruote, GU L 188 del 29.7.1993, pag. 32; modificata dalla direttiva 1999/23/CE, GU L 104 del 21.4.1999, pag. 13. Direttiva Direttiva 93/93/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa alle masse e 93/93/CEE alle dimensioni dei veicoli a motore a due o tre ruote, GU L 311 del 14.12.1993, pag. 76; modificata dalla direttiva 2004/86/CE, GU L 236 del 7.7.2004, pag. 12. Direttiva Direttiva 95/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 febbraio 1995, 95/1/CE relativa alla velocità massima per costruzione, come anche alla coppia massima e alla potenza massima netta del motore dei veicoli a motore a due o tre ruote, GU L 52 dell’8.3.1995, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2006/27/CE, GU L 66 dell’8.3.2006, pag. 7. Direttiva Direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 97/24/CE 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, GU L 226 del 18.8.1997, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2013/60/UE, GU L 329 del 10.12.2013, pag. 15. Capitolo 1 Pneumatici dei veicoli a motore a due o tre ruote e loro montaggio; Capitolo 2 Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore a due o tre ruote; Capitolo 3 Sporgenze esterne dei veicoli a motore a due o tre ruote; Capitolo 4 Retrovisori dei veicoli a motore a due o tre ruote; Capitolo 5 Misure contro l’inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli a motore a due o tre ruote; Capitolo 6 Serbatoio di carburante dei veicoli a motore a due o tre ruote; Capitolo 7 Misure contro la manomissione dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli; Capitolo 8 Compatibilità elettromagnetica dei veicoli a motore a due o tre ruote e delle entità tecniche elettriche o elettroniche; Capitolo 9 Livello sonoro ammissibile e dispositivo di scarico dei veicoli a motore a due o tre ruote;

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Atto legislativo Titolo e data di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti modificativi con date di base UE di pubblicazione

Capitolo 10 Dispositivi di attacco dei rimorchi dei veicoli a motore a due o tre ruote; Capitolo 11 Ancoraggi delle cinture di sicurezza e cinture di sicurezza dei ciclomotori a tre ruote, dei tricicli e dei quadricicli carrozzati; Capitolo 12 Vetri, tergicristallo, lavacristallo e dispositivi di sbrinamento e di disappanna- mento dei ciclomotori a tre ruote, dei tricicli e dei quadricicli carrozzati. Direttiva Direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000/7/CE 2000, relativa al tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote, versione della GU L 106 del 3.5.2000, pag. 1. Direttiva Direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000/25/CE 2000, relativa a misure contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, GU L 173 del 12.7.2000, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2014/43/UE, GU L 82 del 20.3.2014, pag. 12. Direttiva Direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2000/40/CE 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione antincastro anteriori dei veicoli a motore che modifica la Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, GU L 203 del 10.8.2000, pag. 9; modi- ficata dalla direttiva 2013/15/UE, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 172. Direttiva Direttiva 2002/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002/51/CE 2002, sulla riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due e tre ruote e che modifica la Direttiva 97/24/CE, versione della GU L 252 del 20.9.2002, pag. 20. Direttiva Direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005/64/CE 2005, sull’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10; modificata dalla direttiva 2009/1/CE, GU L 9 del 14.1.2009, pag. 31. Direttiva Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006/40/CE 2006 relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, versione della GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12. Direttiva Direttiva 2007/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007/38/CE 2007 concernente l’installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità, versione della GU L 184 del 14.7.2007, pag. 25. Regolamento Regolamento (CE) n. 706/2007 della Commissione, del 21 giugno 2007, che (CE) stabilisce, conformemente alla direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e n. 706/2007 del Consiglio, disposizioni amministrative per l’omologazione CE di veicoli e una prova armonizzata per misurare le perdite di alcuni impianti di condizio- namento d’aria, GU L 161 del 22.6.2007, pag. 33; modificata dal regolamento (UE) n. 519/2013, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74. Regolamento Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del (CE) 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle n. 715/2007 emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 459/2012, GU L 142 del 1.6.2012, pag. 16.

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Atto legislativo Titolo e data di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti modificativi con date di base UE di pubblicazione

Direttiva Direttiva 2008/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008/2/CE 2008, concernente il campo di visibilità e i tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata), versione della GU L 24 del 29.1.2008, pag. 30. Regolamento Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante (CE) attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento euro- n. 692/2008 peo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veico- lo, GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 136/2014, GU L 43 del 13.2.2014, pag. 12. Direttiva Direttiva 2009/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009/57/CE 2009, relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) , GU L 261 del 3.10.2009, pag. 1; modificata dalla direttiva 2013/15/UE, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 172. Direttiva Direttiva 2009/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009/58/CE 2009, relativa al dispositivo di rimorchio e alla retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata), versione della GU L 198 del 30.7.2009, pag. 4. Direttiva Direttiva 2009/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009/59/CE 2009, relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) , versione della GU L 198 del 30.7.2009, pag. 9. Direttiva Direttiva 2009/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009/60/CE 2009, relativa alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata), GU L 198 del 30.7.2009, pag. 15; modificata dalla direttiva 2010/62/UE, GU L 238 del 9.9.2010, pag. 7. Direttiva Direttiva 2009/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009/61/CE 2009, relativa all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata), versione della GU L 203 del 5.8.2009, pag. 19. Direttiva Direttiva 2009/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009/62/CE 2009, relativa all’alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d’immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (versione codificata), versione della GU L 198 del 30.7.2009, pag. 20. Direttiva Direttiva 2009/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009/63/CE 2009, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata), versione della GU L 214 del 19.8.2009, pag. 23. Direttiva Direttiva 2009/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009/64/CE 2009, relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici (compatibilità elet- tromagnetica) provocati dai trattori agricoli o forestali a ruote (versione codifi- cata), GU L 216 del 20.8.2009, pag. 1; modificata dalla direttiva 2013/15/UE, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 172. Direttiva Direttiva 2009/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009/66/CE 2009, relativa al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata), versione della GU L 201 del 1.8.2009, pag. 11. Direttiva Direttiva 2009/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009/67/CE 2009, relativa all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote (versione codificata), GU L 222 del 25.8.2009, pag. 1; modificata dalla direttiva 2013/60/UE, GU L 329 del 10.12.2013, pag. 15.

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Atto legislativo Titolo e data di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti modificativi con date di base UE di pubblicazione

Direttiva Direttiva 2009/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009/68/CE 2009, relativa all’omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnala- zione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata), versione della GU L 203 del 5.8.2009, pag. 52. Direttiva Direttiva 2009/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009/75/CE 2009, relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche) (versione codificata), GU L 261 del 3.10.2009, pag. 40; modificata dalla direttiva 2013/15/UE, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 172. Direttiva Direttiva 2009/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009/76/CE 2009, relativa al livello sonoro all’orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata), versione della GU L 201 del 1.8.2009, pag. 18. Direttiva Direttiva 2009/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009/78/CE 2009, relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote (versione codifi- cata), versione della GU L 231 del 3.9.2009, pag. 8. Direttiva Direttiva 2009/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009/79/CE 2009, relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote (versione codificata), versione della GU L 201 del 1.8.2009, pag. 29. Direttiva Direttiva 2009/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009/80/CE 2009, relativa all’identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote (versione codificata), versione della GU L 202 del 4.8.2009, pag. 16. Direttiva Direttiva 2009/139/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novem- 2009/139/CE bre 2009, relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote (versione codificata), versione della GU L 322 del 9.12.2009, pag. 3. Direttiva Direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novem- 2009/144/CE bre 2009, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata), GU L 27 del 30.1.2010, pag. 33; modifi- cata da ultimo dalla direttiva 2013/15/UE, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 172. Regolamento Regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del (CE) 14 gennaio 2009, concernente l’omologazione dei veicoli a motore in relazione n. 78/2009 alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga le direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE, GU L 35 del 4.2.2009, pag. 1; modificata dal regolamento (UE) n. 517/2013, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1. Regolamento Regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del (CE) 14 gennaio 2009, relativo all’omologazione di veicoli a motore alimentati a n. 79/2009 idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE, versione della GU L 35 del 4.2.2009, pag. 32. Regolamento Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del (CE) 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori n. 595/2009 riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e all’accesso alle informa- zioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le diretti- ve 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE, GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 133/2014, GU L 47 del 18.2.2014, pag. 1.

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Atto legislativo Titolo e data di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti modificativi con date di base UE di pubblicazione

Regolamento Regolamento (CE) n. 631/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante (CE) disposizioni di applicazione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 78/2009 del n. 631/2009 Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga le direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE, GU L 195 del 25.7.2009, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 459/2011, GU L 124 del 13.5.2011, pag. 21. Regolamento Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del (CE) 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei n. 661/2009 veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati, GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1; modificata da ultimo dal rego- lamento (UE) n. 523/2012, GU L 160 del 21.6.2012, pag. 8. Regolamento Regolamento (UE) n. 406/2010 della Commissione, del 26 aprile 2010, recante (UE) disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento n. 406/2010 europeo e del Consiglio relativo all’omologazione di veicoli a motore alimenta- ti a idrogeno, GU L 122 del 18.5.2010, pag. 1; modificata dal regolamento (UE) n. 519/2013, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74. Regolamento Regolamento (UE) n. 672/2010 della Commissione, del 27 luglio 2010, relativo (UE) ai requisiti di omologazione dei dispositivi di sbrinamento e disappannamento n. 672/2010 del parabrezza di alcuni veicoli a motore e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati, versione della GU L 196 del 28.7.2010, pag. 5. Regolamento Regolamento (UE) n. 1003/2010 della Commissione, dell’8 novembre 2010, (UE) relativo ai requisiti di omologazione dell’alloggiamento per il montaggio delle n. 1003/2010 targhe d’immatricolazione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consi- glio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati, versione della GU L 291 del 9.11.2010, pag. 22. Regolamento Regolamento (UE) n. 1005/2010 della Commissione, dell’8 novembre 2010, (UE) relativo ai requisiti di omologazione per i dispositivi di rimorchio dei veicoli a n. 1005/2010 motore, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati, versione della GU L 291 del 9.11.2010, pag. 36. Regolamento Regolamento (UE) n. 1008/2010 della Commissione, del 9 novembre 2010, (UE) relativo ai requisiti per l’omologazione dei tergicristalli e dei lavacristalli di n. 1008/2010 alcuni veicoli a motore e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parla- mento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati, GU L 292 del 10.11.2010, pag. 2; modificata dal regolamento (UE) n. 519/2013, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74. Regolamento Regolamento (UE) n. 1009/2010 della Commissione, del 9 novembre 2010, (UE) relativo ai requisiti di omologazione per i parafanghi di taluni veicoli a motore, n. 1009/2010 che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati, versione della GU L 292 del 10.11.2010, pag. 21.

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Atto legislativo Titolo e data di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti modificativi con date di base UE di pubblicazione

Regolamento Regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione, dell’11 gennaio 2011, (UE) relativo ai requisiti dell’omologazione per la targhetta regolamentare del n. 19/2011 costruttore e per il numero di identificazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati, GU L 8 del 12.1.2011, pag. 1; modificata dal regolamento (UE) n. 249/2012, GU L 82 del 22.3.2012, pag. 1. Regolamento Regolamento (UE) n. 109/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che (UE) attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio n. 109/2011 riguardo ai requisiti di omologazione di talune categorie di veicoli a motor, GU L 34 del 9.2.2011, pag. 2; modificata dal regolamento (UE) n. 519/2013, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74. Regolamento Regolamento (UE) n. 458/2011 della Commissione, del 12 maggio 2011, (UE) relativo ai requisiti dell’omologazione per tipo dei veicoli a motore e dei loro n. 458/2011 rimorchi riguardo al montaggio degli pneumatici e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, versione della GU L 124 del 13.5.2011, pag. 11. Regolamento Regolamento (UE) n. 459/2011 della Commissione, del 12 maggio 2011, che (UE) modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 631/2009 della Commissione n. 459/2011 recante disposizioni di applicazione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili, versione della GU L 124 del 13.5.2011, pag. 21. Regolamento Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, (UE) recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento n. 582/2011 europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1; modifica- ta da ultimo dal regolamento (UE) n. 627/2014, GU L 174 del 12.6.2014, pag. 28. Regolamento Regolamento (UE) n. 65/2012 della Commissione, del 24 gennaio 2012, che (UE) attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio n. 65/2012 riguardo agli indicatori di cambio marcia e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 28 del 31.1.2012, pag. 24. Regolamento Regolamento (UE) n. 130/2012 della Commissione, del 15 febbraio 2012, sui (UE) requisiti di omologazione per i veicoli a motore relativamente all’accesso e alla n. 130/2012 manovrabilità del veicolo e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicu- rezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati, versione della GU L 43 del 16.2.2012, pag. 6. Regolamento Regolamento (UE) n. 347/2012 della Commissione, del 16 aprile 2012, che (UE) attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio n. 347/2012 per quanto riguarda i requisiti per l’omologazione di talune categorie di veicoli a motore relativamente ai dispositivi avanzati di frenata d’emergenza, versione della GU L 109 del 21.4.2012, pag. 1.

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Atto legislativo Titolo e data di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti modificativi con date di base UE di pubblicazione

Regolamento Regolamento (UE) n. 351/2012 della Commissione, del 23 aprile 2012, che (UE) attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio n. 351/2012 per quanto riguarda i requisiti per l’omologazione relativi all’installazione di sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia nei veicoli a motore, versione della GU L 110 del 24.4.2012, pag. 18. Regolamento Regolamento (UE) n. 630/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che (UE) modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 per quanto concerne le prescrizioni n. 630/2012 relative all’omologazione dei veicoli a motore alimentati a idrogeno e a miscele di idrogeno e gas naturale riguardo alle emissioni e l’inclusione di informazioni specifiche sui veicoli muniti di un motopropulsore elettrico nella scheda infor- mativa ai fini dell’omologazione CE, versione della GU L 182 del 13.7.2012, pag. 14. Regolamento Regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, (UE) che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consi- n. 1230/2012 glio per quanto riguarda i requisiti di omologazione per le masse e le dimensio- ni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 353 del 21.12.2012, pag. 31. Regolamento Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del (UE) 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi n. 540/2014 silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE, GU L 158 del 27.5.2014, pag. 131.

113 Normativa UE non inclusa negli atti legislativi relativi

all’approvazione generale Atto legislativo Titolo e data di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti modificativi con date di base UE di pubblicazione

Direttiva Direttiva 89/459/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989, concernente il ravvici- 89/459/CEE namento delle legislazioni degli Stati membri relative alla profondità delle scanalature degli pneumatici di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, versione della GU L 226 del 3.8.1989, pag. 4. Direttiva Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, relativa all’instal- 92/6/CEE lazione e all’utilizzazione, nella Comunità, di limitatori di velocità su certe categorie di veicoli a motore, GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27; modificata dalla direttiva 2002/85/CE, GU L 327 del 4.12.2002, pag. 8. Direttiva Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni 96/53/CE veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizza- te nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale, GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59; modificata dalla direttiva 2002/7/CE, GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47. Direttiva Direttiva 97/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 97/68/CE 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali, GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2012/46/UE, GU L 353 del 21.12.2012, pag. 80.

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Atto legislativo Titolo e data di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti modificativi con date di base UE di pubblicazione

Direttiva Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicem- 2004/108/CE bre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la Direttiva 89/336/CEE, versione della GU L 390 del 31.12.2004, pag. 24. Direttiva Direttiva 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settem- 2009/105/CE bre 2009, relativa ai recipienti semplici a pressione, versione della GU L 264 del 8.10.2009, pag. 12. Regolamento Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del (CE) 25 novembre 2009, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di n. 1222/2009 carburante e ad altri parametri fondamentali, GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46; modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 1235/2011, GU L 317 del 30.11.2011, pag. 17. Direttiva Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014/29/UE 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione e che abroga la direttiva 2009/105/CE, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45. Direttiva Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014/30/UE 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 2004/108/CE, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79.

114 Normativa UE concernente l’apparecchio di controllo nel settore

dei trasporti su strada Atto legislativo Titolo e data di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti modificativi con date di base UE di pubblicazione

Regolamento Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo (CEE) all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, GU L 370 del n. 3821/85 31.12.1985, pag. 8; modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1. Decisione Decisione 93/172/CEE della Commissione, del 22 febbraio 1993, che stabilisce 93/172/CEE il modello di formulario unificato previsto all’articolo 6 della direttiva 88/599/CEE del Consiglio nel settore dei trasporti su strada, versione della GU L 72 del 25.3.1993, pag. 30. Decisione Decisione 93/173/CEE della Commissione, del 22 febbraio 1993, che stabilisce 93/173/CEE il modello del formulario previsto all’articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, versione della GU L 72 del 25.3.1993, pag. 33. Direttiva Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2006/22/CE 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio, GU L 102 del 11.4.2006, pag. 35; modificata dalla direttiva 2009/4/CE, GU L 21 del 24.1.2009, pag. 39.

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Atto legislativo Titolo e data di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti modificativi con date di base UE di pubblicazione

Regolamento Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del (CE) 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia n. 561/2006 sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, GU L 102 del 11.4.2006, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 165/2014, GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1. Regolamento Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del (UE) 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che n. 165/2014 abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1.

12 Regolamenti UNECE

Regolamento Titolo del regolamento con complementi UNECE

Regolamento Regolamento UNECE n. 1, dell’8 agosto 1960, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione dei proiettori per veicoli a motore a luce anabbagliante e/o di n. 15 profondità equipaggiati con lampade della categoria R2 e/o HS1; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 02, in vigore dall’8 settembre 2001 (Add.1 Rev.4 Emend.5). Regolamento Regolamento UNECE n. 3, del 1° novembre 1963, sulle condizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei catadiottri dei veicoli a motore e i loro rimorchi; n. 36 modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 02, complemento 15, in vigore dal 9 ottobre 2014 (Add.2 Rev.4 Emend.1. Regolamento Regolamento UNECE n. 4, del 15 aprile 1964, sulle condizioni unitarie per UNECE l’omologazione dei dispositivi d’illuminazione della targa d’immatricolazione n. 47 posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; modificata da ultimo dal complemento 16, in vigore dal 15 luglio 2013 (Add.3 Rev.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 5, del 30 settembre 1967, sulle condizioni uniformi UNECE per l’omologazione di proiettori «Sealed-Beam»/proiettori SB per proiettori a n. 58 luce anabbagliante o proiettori di profondità asimmetrici europei o per entram- bi; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 03, in vigore dal 10 giugno

2014 (Add.4 Rev.5).

Regolamento Regolamento UNECE n. 6, del 15 ottobre 1967, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione degli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei n. 69 loro rimorchi; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 01, comple- mento 25, in vigore dal 9 ottobre 2014 (Add.5 Rev.6).

5 RU 2005 3765 6 RU 2005 3765 7 RU 2005 3765 8 RU 2005 3765 9 RU 2005 3765

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Regolamento Titolo del regolamento con complementi UNECE

Regolamento Regolamento UNECE n. 7, del 15 ottobre 1967, sulle condizioni unitarie per UNECE l’omologazione relative all’omologazione delle luci di posizione anteriori e n. 710 posteriori, luci di arresto e delle luci d’ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 02, complemento 23, in vigore dal 9 ottobre 2014 (Add.6 Rev.6 Emend.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 8, del 15 novembre 1967, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione di proiettori per veicoli a motore con lampade alogene (lampade n. 811 H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 e/o H11) per proiettori a luce anabbagliante o proiettori di profondità asimmetrici europei o per entram- bi; modificata da ultimo dalla revisione 4, correzione 1, in vigore dal 12 marzo

2003 (Add.7 Rev.4 Corr.1).

Regolamento Regolamento UNECE n. 10, del 1° aprile 1969, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione dei veicoli per quanto concerne la compatibilità elettromagne- n. 1012 tica; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 05, in vigore dal 9 ottobre 2014 (Add.9 Rev.5). Regolamento Regolamento UNECE n. 11, del 1° giugno 1969, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione dei veicoli per quanto concerne le chiusure e le cerniere delle n. 11 porte; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 03, complemento 3, in vigore dal 27 gennaio 2013 (Add.10 Rev.2. Regolamento Regolamento UNECE n. 12, del 1°luglio 1969, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione dei veicoli a motore per quanto concerne la protezione del n. 1213 conducente del veicolo dallo sterzo in caso di urti per incidente; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 04, complemento 3, in vigore dal 10 giugno

2014 (Add.11 Rev.4 Emend.2).

Regolamento Regolamento UNECE n. 13, del 1° giugno 1970, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione dei veicoli delle classe M, N e O per quanto concerne i freni; n. 1314 modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 11, complemento 11, in vigore dal 9 ottobre 2014 (Add.12 Rev.8 Emend.1. Regolamento Regolamento UNECE n. 13-H, dell’11 maggio 1998, sulle condizioni unitarie UNECE per l’omologazione delle autovetture per quanto concerne i freni; modificata da n. 13-H15 ultimo dal complemento 15, in vigore dal 13 febbraio 2014 (Add.12H Rev.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 14, del 1° aprile 1970, sulle condizioni unitarie per UNECE l’omologazione dei veicoli per quanto concerne gli ancoraggi delle cinture di n. 1416 sicurezza, gli ancoraggi ISOFIX, gli ancoraggi per fissaggio superiore ISOFIX e le posizioni i-Size; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 07, complemento 5, in vigore dal 10 giugno 2014 (Add.13 Rev.5 Emend.2.

10 RU 2005 3765 11 RU 2005 3765 12 RU 2011 891 13 RU 2005 3765 14 RU 2005 3765 15 RU 2011 891 16 RU 2005 3765

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Regolamento Titolo del regolamento con complementi UNECE

Regolamento Regolamento UNECE n. 16, del 1° dicembre 1970, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione delle cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per persone adulte n. 1617 nei veicoli a motore: I cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per fanciulli e sistemi di ritenuta per fanciulli ISOFIX nei veicoli a motore; II veicoli equipaggiati con cinture di sicurezza, spia porta cinture, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per fanciulli, sistemi di ritenuta per fanciulli ISOFIX e sistemi di ritenuta per fanciulli i-Size; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 06, complemento 5, in vigore dal 10 giugno 2014 (Add.15 Rev.8). Regolamento Regolamento UNECE n. 17, del 1° dicembre 1970, sulle condizioni uniformi UNECE per l’omologazione di veicoli per quanto concerne la resistenza dei sedili e del n. 1718 loro ancoraggio come anche le caratteristiche dei poggiatesta previsti per detti sedili; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 08, complemento 2, in vigore dal 10 giugno 2014 (Add.16 Rev.5). Regolamento Regolamento UNECE n. 18, del 1° marzo 1971, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione di veicoli per quanto concerne i loro dispositivi di protezione n. 18 contro un impiego non autorizzato; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 03, complemento 3, in vigore dal 9 ottobre 2014 (Add.17 Rev.3 Emend.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 19, del 1° marzo 1971, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione dei proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore; n. 1919 modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 04, complemento 6, in vigore dal 9 ottobre 2014 (Add.18 Rev.7 Emend.1. Regolamento Regolamento UNECE n. 20, del 1° maggio 1971, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione di proiettori per veicoli a motore con lampade alogene (lampa- n. 2020 de H4) per proiettori a luce anabbagliante o proiettori di profondità asimmetrici o per entrambi; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 03, in vigore dal 9 settembre 2001 (Add.19 Rev.2 Emend.4). Regolamento Regolamento UNECE n. 21, del 1° dicembre 1971, sulle condizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne le loro finiture interne; n. 2121 modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 3, in vigore dal 31 gennaio 2003 (Add.20 Rev.2 Emend.2. Regolamento Regolamento UNECE n. 22, del 1° giugno 1972, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione dei caschi di protezione e delle loro visiere per conducenti e n. 2222 passeggeri di motocicli e ciclomotori; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 05, complemento 2, in vigore dal 26 luglio 2012 (Add.21 Rev.4 Emend.1. Regolamento Regolamento UNECE n. 23, del 1° dicembre 1971, sulle condizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei proiettori di retromarcia e proiettori di manovra dei n. 2323 veicoli a motore e dei loro rimorchi; modificata da ultimo dal complemento 19, in vigore dal 15 luglio 2013 (Add.22 Rev.4).

17 RU 2005 3765 18 RU 2005 3765 19 RU 2005 3765 20 RU 2005 3765 21 RU 2005 3765 22 RU 2005 3765 23 RU 2005 3765

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Regolamento Titolo del regolamento con complementi UNECE

Regolamento Regolamento UNECE n. 24, del 1° dicembre 1971, sulle condizioni uniformi UNECE per: n. 2424 I l’omologazione dei motori ad accensione per compressione (motori diesel) per quanto concerne l’emissione di materie visibilmente inquinanti; II l’omologazione dei veicoli a motore per quanto concerne il montaggio di un motore ad accensione per compressione (motore diesel) di un tipo approva- to; III l’omologazione dei veicoli a motore equipaggiati con un motore ad accen- sione per compressione (motore diesel) per quanto concerne l’emissione dal motore di materie visibilmente inquinanti; IV la misurazione della potenza di motori ad accensione per compressione (motori diesel); modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 03, complemento 3, in vigore dal 2 febbraio 2007 (Add.23 Rev.2 Emend.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 25, del 1° marzo 1972, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione di poggiatesta incorporati o non nei sedili dei veicoli; modifi- n. 2525 cata da ultimo dalla revisione 1, correzione 2, in vigore dal 12 novembre 2008 (Add.24 Rev.1 Corr.2. Regolamento Regolamento UNECE n. 26, del 1° luglio 1972, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione dei veicoli per quanto concerne le loro sporgenze esterne; n. 26 modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 03, complemento 2, in vigore dal 15 luglio 2013 (Add.25 Rev.1. Regolamento Regolamento UNECE n. 27, del 15 settembre 1972, sulle condizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne l’omologazione di triangoli n. 2726 d’avvertimento; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 04, in vigore dal 9 ottobre 2014 (Add.26 Rev.1. Regolamento Regolamento UNECE n. 28, del 15 gennaio 1973, sulle condizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei dispositivi per segnali acustici e dei veicoli a motore n. 2827 per quanto concerne i loro segnalatori acustici; modificata da ultimo dal complemento 3, in vigore dal 28 dicembre 2000 (Add.27 Emend.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 29, del 15 giugno 1974, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione dei veicoli per quanto concerne la protezione dei viaggiatori n. 2928 della cabina di guida dei veicoli industriali; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 03, complemento 2, in vigore dal 22 gennaio 2014 (Add.28 Rev.2 Emend.2. Regolamento Regolamento UNECE n. 30, del 1° aprile 1974, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione di pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi; modificata n. 3029 da ultimo dalla serie d’emendamento 02, complemento 17, in vigore dal 27 gennaio 2013 (Add.29 Rev.3 Emend.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 31, del 1° maggio 1975, sulle condizioni unitarie per UNECE l’omologazione dei proiettori “Sealed-Beam” alogeni per veicoli a motore che n. 3130 emettono una luce anabbagliante asimmetrica europea o una luce di profondità, o entrambi; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 03, in vigore dal 10 giugno 2014 (Add.30 Rev.3).

24 RU 2005 3765 25 RU 2005 3765 26 RU 2005 3765 27 RU 2005 3765 28 RU 2005 3765 29 RU 2005 3765 30 RU 2005 3765

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Regolamento Titolo del regolamento con complementi UNECE

Regolamento Regolamento UNECE n. 32, del 1° luglio 1975, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione di veicoli per quanto concerne il comportamento della carroz- n. 3231 zeria del veicolo urtato in caso di collisione posteriore; modificata da ultimo dalla revisione 1, correzione 1, in vigore dal 24 giugno 2009 (Add.31 Rev.1 Corr.2. Regolamento Regolamento UNECE n. 33, del 1° luglio 1975, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione di veicoli per quanto concerne il comportamento della carroz- n. 3332 zeria del veicolo urtato in caso di collisione frontale; modificata da ultimo dalla revisione 1, correzione 1, in vigore dal 24 giugno 2009 (Add.32 Rev.1 Corr.1. Regolamento Regolamento UNECE n. 34, del 1° luglio 1975, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione di veicoli per quanto concerne la prevenzione dei rischi n. 34 d’incendio; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 02, complemen- to 5, in vigore dal 18 novembre 2012 (Add.33 Rev.2 Emend.1. Regolamento Regolamento UNECE n. 35, del 10 novembre 1975, sulle condizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne la disposizione dei pedali n. 35 di comando; modificata da ultimo dal complemento 1, in vigore dal 10 ottobre

2006 (Add.34 Rev.1 Emend.1).

Regolamento Regolamento UNECE n. 36, del 1° marzo 1976, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione dei veicoli per quanto concerne la costruzione di autobus; n. 36 modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 03, complemento 12, in vigore dal 10 novembre 2007 (Add.35 Rev.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 37, del 1° febbraio 1978, sulle condizioni uniformi UNECE per l’omologazione delle lampade utilizzate nei proiettori omologati dei veicoli n. 3733 a motore e dei loro rimorchi; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 03, complemento 42, in vigore dal 10 giugno 2014 (Add.36 Rev.7 Emend.5). Regolamento Regolamento UNECE n. 38, del 1° agosto 1978, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione dei proiettori fendinebbia posteriori per veicoli a motore e loro n. 3834 rimorchi; modificata da ultimo dal complemento 16, in vigore dal 15 luglio

2013 (Add.37 Rev.3).

Regolamento Regolamento UNECE n. 39, del 20 novembre 1978, sulle condizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne i tachimetri (indicatori di n. 39 velocità) e il loro montaggio; modificata da ultimo dalla revisione 1, corre- zione 1, in vigore dal 9 marzo 2011 (Add.38 Rev.1 Corr.1. Regolamento Regolamento UNECE n. 41, del 1° giugno 1980, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione dei motoveicoli per quanto concerne il livello sonoro; modifi- n. 41 cata dalla serie d’emendamento 04, in vigore dal 13 aprile 2012 (Add.40 Rev.2, inclusi tutti emendamenti seguenti fino a: – serie d’emendamento 04, complemento 1, in vigore dal 9 ottobre 2014 (Add.40 Rev.2 Emend.1. Regolamento Regolamento UNECE n. 42, del 1° giugno 1980, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione di veicoli per quanto concerne i loro dispositivi di protezione n. 42 (paraurti, ecc.) davanti e dietro il veicolo; modificata da ultimo dal comple- mento 1, in vigore dal 12 giugno 2007 (Add.41 Emend.1.

31 RU 2005 3765 32 RU 2005 3765 33 RU 2005 3765 34 RU 2005 3765

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Regolamento Titolo del regolamento con complementi UNECE

Regolamento Regolamento UNECE n. 43, del 15 febbraio 1981, sulle condizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei vetri di sicurezza e dell’installazione di questi vetri su i n. 43 veicoli; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 2, in vigore dal 3 novembre 2013 (Add.42 Rev.3 Emend.2. Regolamento Regolamento UNECE n. 44, del 1° febbraio 1981, sulle condizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei sistemi di ritenuta per fanciulli a bordo dei veicoli a n. 4435 motore; modificata dalla serie d’emendamento 03, in vigore dal 12 settembre

1995 (Add.43 Rev.1), inclusi tutti emendamenti seguenti fino a:

– serie d’emendamento 04, complemento 8, in vigore dal 22 gennaio 2015 (Add.43 Rev.3 Emend.1. Regolamento Regolamento UNECE n. 45, del 1° luglio 1981, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione degli impianti tergi-proiettori e dei veicoli a motore con n. 45 impianti tergi-proiettori; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 8, in vigore dal 3 novembre 2013 (Add.44 Rev.2 Emend.2. Regolamento Regolamento UNECE n. 46, del 1° settembre 1981, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione di sistemi di vista indiretti e dei veicoli a motore per quanto n. 46 concerne il collocamento di questi sistemi; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 04, complemento 1, in vigore dal 9 ottobre 2014 (Add.45 Rev.5 Emend.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 48, del 1° gennaio 1982, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione dei veicoli per quanto concerne l’installazione dei dispositivi n. 48 d’illuminazione e di segnalazione luminosa; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 06, complemento 4, in vigore dal 9 ottobre 2014 (Add.47 Rev.12). Regolamento Regolamento UNECE n. 49, del 15 aprile 1982, sulle condizioni uniformi UNECE concernenti i provvedimenti da prendere per ridurre le emissioni di inquinanti n. 4936 gassosi e di particolato prodotte da motori ad accensione per compressione destinati alla propulsione di veicoli nonché per ridurre le emissioni di inquinan- ti gassosi prodotte da motori ad accensione comandata destinati alla propulsio- ne di veicoli alimentati con gas naturale o gas di petrolio liquefatto; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 06, complemento 2, in vigore dal 10 giugno 2014 (Add.48 Rev.6 Emend.2. Regolamento Regolamento UNECE n. 50, del 1° giugno 1982, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione delle luci di posizione anteriori, delle luci di posizione poste- n. 5037 riori, delle luci di arresto, degli indicatori di direzione e dei dispositivi di illu- minazione della targa d’immatricolazione posteriore per i veicoli della clas- se L; modificata da ultimo dal complemento 16, in vigore dal 15 luglio 2013 (Add.49 Rev.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 51, del 15 luglio 1982, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione di veicoli a motore con almeno quattro ruote per quanto n. 5138 concerne il loro livello sonoro; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 02, complemento 10, in vigore dal 22 gennaio 2015 (Add.50 Rev.2 Emend.3).

35 RU 2005 3765 36 RU 2005 3765 37 RU 2005 3765 38 RU 2011 891

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Regolamento Titolo del regolamento con complementi UNECE

Regolamento Regolamento UNECE n. 52, del 1° novembre 1982, sulle condizioni uniformi UNECE sulle caratteristiche di costruzione di furgoncini e autobus (M2, M3) per tra- n. 52 sporti pubblici con un numero di posti limitato (mass. 23 compreso il condu- cente); modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 9, in vigore dal 10 novembre 2007 (Add.51 Rev.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 53, del 1° febbraio 1983, sulle condizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei veicoli della categoria L3 (motocicli) per quanto con- n. 53 cerne l’installazione dei dispositivi d’illuminazione e della segnalazione luminosa; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemen- to 15, in vigore dal 3 novembre 2013 (Add.52 Rev.3 Emend.1. Regolamento Regolamento UNECE n. 54, del 1° marzo 1983, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione degli pneumatici per veicoli utilitari e loro rimorchi; modifica- n. 5439 ta da ultimo dal complemento 19, in vigore dal 22 gennaio 2015 (Add.53 Rev.3 Emend.1. Regolamento Regolamento UNECE n. 55, del 1° marzo 1983, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione dei pezzi meccanici d’agganciamento delle combinazioni di n. 5540 veicoli; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 3, in vigore dal 13 aprile 2012 (Add.54 Rev.1 Emend.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 56, del 15 giugno 1983, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione dei proiettori per ciclomotori e veicoli assimilabili; modificata n. 5641 da ultimo dalla serie d’emendamento 01, in vigore dal 12 settembre 2001 (Add.55 Rev.1 Emend.2. Regolamento Regolamento UNECE n. 57, del 15 giugno 1983, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione dei proiettori per motocicli e veicoli assimilabili; modificata da n. 5742 ultimo dalla serie d’emendamento 02, in vigore dal 12 settembre 2001 (Add.56 Rev.1 Emend.2. Regolamento Regolamento UNECE n. 58, del 1° luglio 1983, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione di: n. 5843 I installazioni di dispositivi che proteggono dal scivolare sotto; II veicoli per quanto concerne il fissaggio di dispositivi di un tipo approvato per la protezione posteriore; III veicoli per quanto concerne le loro protezione posteriore; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 02, complemento 3, in vigore dal 15 luglio 2013 (Add.57 Rev.2 Emend.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 59, del 1° ottobre 1983, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione di silenziatori per veicoli delle classi M1 e N1; modificata da n. 59 ultimo dalla serie d’emendamento 01, in vigore dal 13 aprile 2012 (Add.58 Rev.1. Regolamento Regolamento UNECE n. 60, del 1° luglio 1984, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione dei motocicli e dei ciclomotori (a due ruote) per quanto con- n. 60 cerne i comandi azionati dal conducente, compresa l’identificazione dei co- mandi, luci-spia e indicatori; modificata da ultimo dal complemento 4, in vigore dal 3 novembre 2013 (Add.59 Rev.1.

39 RU 2005 3765 40 RU 2005 3765 41 RU 2005 3765 42 RU 2005 3765 43 RU 2005 3765

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Regolamento Titolo del regolamento con complementi UNECE

Regolamento Regolamento UNECE n. 61, del 15 luglio 1984, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione dei veicoli industriali per quanto concerne le sporgenze esterne n. 61 della parete divisoria posteriore della cabina del conducente; modificata da ultimo dal complemento 2, in vigore dal 15 luglio 2013 (Add.60 Emend.2. Regolamento Regolamento UNECE n. 62, del 1° settembre 1984, sulle condizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei veicoli a motore con volante per quanto concerne la n. 62 loro protezione contro un impiego non autorizzato; modificata da ultimo dal complemento 2, in vigore dal 10 ottobre 2006 (Add.61 Emend.2. Regolamento Regolamento UNECE n. 64, del 1° ottobre 1985, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione di veicoli equipaggiati con ruote o pneumatici di scorta per uso n. 64 temporaneo; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 02, complemen- to 2, in vigore dal 27 gennaio 2013 (Add.63 Rev.1 Emend.2. Regolamento Regolamento UNECE n. 65, del 15 giugno 1986, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione dei proiettori speciali d’avvertimento per automobili; modifi- n. 6544 cata da ultimo dal complemento 9, in vigore dal 9 ottobre 2014 (Add.64 Rev.2 Emend.2. Regolamento Regolamento UNECE n. 66, del 1° dicembre 1986, sulle condizioni uniformi UNECE per l’omologazione di autobus per quanto concerne la resistenza meccanica n.6645 della loro sovrastruttura; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 02, in vigore dal 19 agosto 2010 (Add.65 Rev.1 Emend.2. Regolamento Regolamento UNECE n. 67, del 1° giugno 1987, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione di: n. 67 I equipaggiamenti speciali di veicoli a motore delle classe M e N nel cui sistema di propulsione vengono impiegati gas liquidi; II veicoli delle classe M e N dotati di un equipaggiamento speciale per l’impiego di gas liquidi in un sistema di propulsione per quanto concerne l’installazione di detto equipaggiamento; modificata dalla serie d’emendamento 01, in vigore dal 13 novembre 1999 (Add.66 Rev.1, inclusi tutti emendamenti seguenti fino a: – serie d’emendamento 01, complemento 14, in vigore dal 9 ottobre 2014 (Add.66 Rev.4). Regolamento Regolamento UNECE n. 69, del 15 maggio 1987, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione delle targhette d’identificazione posteriore per veicoli lenti (per n. 6946 costruzione) e i loro rimorchi; modificata da ultimo dalla serie d’emenda- mento 01, complemento 5, correzione 1 in vigore dal 13 marzo 2013 (Add.68 Rev.1 Emend.1 Corr.1. Regolamento Regolamento UNECE n. 70, del 15 maggio 1987, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione delle targhette d’identificazione posteriore per veicoli pesanti e n. 7047 lunghi; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 8, in vigore dal 18 novembre 2012 (Add.69 Rev.1 Emend.2. Regolamento Regolamento UNECE n. 71, del 1° agosto 1987, sulle condizioni unitarie per UNECE l’omologazione di trattori agricoli per quanto concerne il campo di visibilità n. 71 per il conducente (Add.70).

44 RU 2005 3765 45 RU 2005 3765 46 RU 2005 3765 47 RU 2005 3765

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Regolamento Titolo del regolamento con complementi UNECE

Regolamento Regolamento UNECE n. 72, del 15 febbraio 1988, sulle condizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei proiettori con lampade alogene (lampade HS1 per n. 7248 proiettori a luce anabbagliante asimmetrica e proiettori di profondità per motocicli; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 01, in vigore dal 12 settembre 2001 (Add.71 Emend.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 73, del 1° gennaio 1988, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione di autoveicoli pesanti, rimorchi e semirimorchi per quanto n. 7349 concerne le loro protezioni laterali; modificata da ultimo dalla serie d’emenda- mento 01, in vigore dal 9 dicembre 2010 (Add.72 Rev.1. Regolamento Regolamento UNECE n. 75, del 1° aprile 1988, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione degli pneumatici per motocicli; modificata da ultimo dal n. 75 complemento 14, in vigore dal 22 gennaio 2015 (Add.74 Rev.2 Emend.1. Regolamento Regolamento UNECE n. 77, del 30 settembre 1988, sulle condizioni uniformi UNECE per l’omologazione di luci di posteggio per veicoli a motore; modificata da n. 7750 ultimo dal complemento 16, in vigore dal 3 novembre 2013 (Add.76 Rev.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 78, del 15 ottobre 1988, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione dei veicoli della categoria L per quanto concerne i freni; n. 78 modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 03, correzione 2, in vigore dal 23 giugno 2010 (Add.77 Rev.1 Corr.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 79, del 1° dicembre 1988, sulle condizioni uniformi UNECE per l’omologazione di veicoli per quanto concerne i dispositivi di sterzo; n. 7951 modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 4, in vigore dal 13 febbraio 2014 (Add.78 Rev.2 Emend.1. Regolamento Regolamento UNECE n. 80, del 23 febbraio 1989, sulle condizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei sedili degli autobus come anche di questi veicoli per n. 8052 quanto concerne la resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 03, in vigore dal 26 luglio 2012 (Add.79 Rev.2. Regolamento Regolamento UNECE n. 81, del 1° marzo 1989, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione degli specchi retrovisori e dei veicoli a motore a due ruote, con n. 81 o senza carrozzino laterale, per quanto concerne il montaggio degli specchi retrovisori sul manubrio; modificata da ultimo dal complemento 2, in vigore dal 18 giugno 2007 (Add.80 Emend.2. Regolamento Regolamento UNECE n. 82, del 17 marzo 1989, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione dei proiettori per ciclomotori equipaggiati di lampade alogene n. 8253 (lampade HS2; modificata dalla serie d’emendamento 01, in vigore dal 12 settembre 2001 (Add.81 Emend.1. Regolamento Regolamento UNECE n. 83, del 5 novembre 1989, sulle condizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne l’emissione di gas inqui- n. 8354 nanti corrispondentemente alle esigenze del motore in quanto a carburante; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 07, in vigore dal 22 gennaio

2015 (Add.82 Rev.5).

48 RU 2005 3765 49 RU 2005 3765 50 RU 2005 3765 51 RU 2005 3765 52 RU 2011 891 53 RU 2005 3765 54 RU 2005 3765

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Regolamento Titolo del regolamento con complementi UNECE

Regolamento Regolamento UNECE n. 84, del 15 luglio 1990, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione di veicoli a motore, equipaggiati di motori a combustione n. 8455 interna, per quanto concerne il consumo di carburante, in vigore dal 15 luglio

1990 (Add.83).

Regolamento Regolamento UNECE n. 85, del 15 settembre 1990, sulle condizioni uniformi UNECE per l’omologazione di motori a combustione interna o di sistemi elettrici, n. 8556 destinati alla propulsione di veicoli a motore delle classi M e N, per quanto concerne la misurazione della potenza effettiva e della potenza massima per trenta minuti dei sistemi elettrici di propulsione; modificata da ultimo dal complemento 6, in vigore dal 15 luglio 2013 (Add.84 Rev.1. Regolamento Regolamento UNECE n. 86, del 1° agosto 1990, sulle condizioni unitarie per UNECE l’omologazione di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne n. 86 l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa; modificata da ultimo dal complemento 5, in vigore dal 24 ottobre 2009 (Add.85 Rev.1. Regolamento Regolamento UNECE n. 87, del 1° novembre 1990, sulle condizioni unitarie UNECE per l’omologazione delle luci di circolazione diurna per veicoli a motore; n. 8757 modificata da ultimo dal complemento 17, in vigore dal 3 novembre 2013 (Add.86 Rev.3 Emend.1. Regolamento Regolamento UNECE n. 88, del 10 aprile 1991, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione degli pneumatici retroriflettenti per veicoli a due ruote; modi- n. 8858 ficata da ultimo dal complemento 1, in vigore dal 18 giugno 2007 (Add.87 Emend.1. Regolamento Regolamento UNECE n. 89, del 1° ottobre 1992, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione di: n. 89 I veicoli, per quanto concerne la limitazione della loro velocità massima; II veicoli, per quanto concerne l’installazione di un dispositivo di limitazione della velocità (DLV) di tipo omologato; III dispositivi limitatori di velocità (DLV); modificata da ultimo dal complemento 2, in vigore dal 30 gennaio 2011 (Add.88 Emend.2. Regolamento Regolamento UNECE n. 90, del 1° novembre 1992, sulle condizioni uniformi UNECE per l’omologazione di insiemi di ricambio di guarnizioni per freni, di guarni- n. 90 zioni per freni a tamburo nonché di dischi e di tamburi per i veicoli a motore e i loro rimorchi; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 02, comple- mento 2, in vigore dal 22 gennaio 2015 (Add.89 Rev.3 Emend.2. Regolamento Regolamento UNECE n. 91, del 15 ottobre 1993, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione dei proiettori di posizione laterali per i veicoli a motore e i loro n. 9159 rimorchi; modificata da ultimo dal complemento 15, in vigore dal 3 novembre

2013 (Add.90 Rev.3).

Regolamento Regolamento UNECE n. 92, del 1° novembre 1993, sulle condizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei silenziatori di sostituzione non originale per motovei- n. 92 coli, ciclomotori e veicoli a tre ruote; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 01, in vigore dal 18 novembre 2012 (Add.91 Rev.1.

55 RU 2005 3765 56 RU 2005 3765 57 RU 2011 891 58 RU 2005 3765 59 RU 2005 3765

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Regolamento Titolo del regolamento con complementi UNECE

Regolamento Regolamento UNECE n. 93, del 27 febbraio 1994, sulle condizioni uniformi UNECE per l’omologazione di: n. 93 I dispositivi che proteggono dal scivolare sotto; II veicoli per quanto concerne il fissaggio di dispositivi di un tipo approvato per la protezione anteriore; III veicoli per quanto concerne la loro protezione dal scivolare sotto; (Add.92). Regolamento Regolamento UNECE n. 94, del 1° ottobre 1995, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione di veicoli a motore (M1  2,5 t) per quanto concerne la prote- n. 94 zione degli occupanti in caso di collisione frontale; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 02, complemento 5, in vigore dal 10 giugno 2014 (Add.93 Rev.2 Emend.2. Regolamento Regolamento UNECE n. 95, del 6 luglio 1995, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione di veicoli a motore (M1 e N1 per quanto concerne la prote- n. 95 zione degli occupanti in caso di collisione laterale; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 03, complemento 4, in vigore dal 10 giugno 2014 (Add.94 Rev.2 Emend.1. Regolamento Regolamento UNECE n. 96, del 15 dicembre 1995, sulle condizioni unitarie UNECE per l’omologazione di motori ad accensione per compressione destinati ai n. 96 trattori agricoli e forestali e su macchine mobili non stradali, per quanto con- cerne le emissioni di agenti inquinanti provenienti dal motore; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 04, in vigore dal 13 febbraio 2014 (Add.95 Rev.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 97, del 1° gennaio 1996, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione dei sistemi d’allarme per veicoli a motore (SAV) e dei veicoli n. 97 a motore per quanto concerne i sistemi d’allarme (SA); modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 7, in vigore dal 15 luglio 2013 (Add.96 Rev.1 Emend.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 98, del 15 aprile 1996, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione dei proiettori dei veicoli a motore muniti di sorgenti luminose n. 9860 a scarica; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 4, in vigore dal 15 luglio 2013 (Add.97 Rev.3 Emend.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 99, del 15 aprile 1996, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione di sorgenti luminose a scarica per proiettori omologati di n. 9961 veicoli a motore; modificata da ultimo dal complemento 9, in vigore dal 10 giugno 2014 (Add.98 Rev.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 100, del 23 agosto 1996, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione dei veicoli elettrici a batteria per quanto concerne le condizioni n. 10062 applicabili alla costruzione e alla sicurezza funzionale; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 02, complemento 1 in vigore dal 10 giugno 2014 (Add.99 Rev.2 Emend.1.

60 RU 2011 891 61 RU 2011 891 62 RU 2005 3765

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Regolamento Titolo del regolamento con complementi UNECE

Regolamento Regolamento UNECE n. 101, del 1° gennaio 1997, sulle condizioni uniformi UNECE per l’omologazione delle automobili con solo motore a combustione interna o n. 10163 con motopropulsore ibrido elettrico per quanto riguarda la misurazione dell’emissione di biossido di carbonio e del consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia elettrica e dell’autonomia elettrica, e dei veicoli delle categorie M1 e N1 con solo motopropulsore elettrico per quanto riguarda la misurazione del consumo di energia elettrica e dell’autonomia elettrica; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 4, in vigore dal 22 gennaio 2015 (Add.100 Rev.3 Emend.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 102, del 13 dicembre 1996, sulle condizioni uniformi UNECE per l’omologazione: n. 10264 I di un dispositivo d’agganciamento corto (DAC); II dei veicoli per quanto concerne l’installazione di un tipo omologato di DAC; (Add.101). Regolamento Regolamento UNECE n. 103, del 23 febbraio 1997, sulle condizioni uniformi UNECE per l’omologazione di catalizzatori di sostituzione per i veicoli a motore; n. 10365 modificata da ultimo dal complemento 4, in vigore dal 10 giugno 2014 (Add.102 Rev.1 Emend.1. Regolamento Regolamento UNECE n. 104, del 15 gennaio 1998, sulle condizioni unitarie UNECE per l’omologazione delle demarcazioni retroriflettenti per veicoli delle catego- n. 10466 rie M, N e O; modificata da ultimo dal complemento 7, in vigore dal 26 luglio

2012 (Add.103 Rev.1 Emend.1).

Regolamento Regolamento UNECE n. 105, del 7 maggio 1998, sulle condizioni unitarie per UNECE l’omologazione per veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose per quanto n. 10567 concerne le loro caratteristiche particolari di costruzione; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 05, complemento 1, correzione 1 in vigore dal 6 febbraio 2013 (Add.104 Rev.2 Emend.1 Corr.1. Regolamento Regolamento UNECE n. 106, del 7 maggio 1998, sulle condizioni unitarie per UNECE l’omologazione degli pneumatici per veicoli agricoli e loro rimorchi; modifica- n. 10668 ta da ultimo dal complemento 10, in vigore dal 3 novembre 2013 (Add.105 Rev.2. Regolamento Regolamento UNECE n. 107, del 18 giugno 1998, sulle condizioni unitarie per UNECE l’omologazione dei veicoli delle categorie M2 e M3 per quanto concerne le loro n. 10769 caratteristiche generali di costruzione; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 06, in vigore dal 10 giugno 2014 (Add.106 Rev.6). Regolamento Regolamento UNECE n. 108, del 23 giugno 1998, sulle condizioni uniformi UNECE per l’omologazione della fabbricazione di pneumatici rigommati per veicoli a n. 10870 motore e i loro rimorchi; modificata da ultimo dal complemento 3, in vigore dal 17 marzo 2010 (Add.107 Emend.3).

63 RU 2005 3765 64 RU 2005 3765 65 RU 2005 3765 66 RU 2005 3765 67 RU 2005 3765 68 RU 2005 3765 69 RU 2005 3765 70 RU 2005 3765

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Regolamento Titolo del regolamento con complementi UNECE

Regolamento Regolamento UNECE n. 109, del 23 giugno 1998, sulle condizioni uniformi UNECE per l’omologazione della fabbricazione di pneumatici rigommati per veicoli da n. 10971 lavoro e i loro rimorchi; modificata da ultimo dalla revisione 1, correzione 1, in vigore dal 13 marzo 2013 (Add.108 Rev.1 Corr.1. Regolamento Regolamento UNECE n. 110, del 28 dicembre 2000, sulle condizioni unitarie UNECE per l’omologazione di: n. 11072 I parti di costruzione speciali per veicoli a motore nel cui sistema di propul- sione viene impiegato gas naturale compresso (GNC); II veicoli comprendenti l’installazione di parti di costruzione speciali di un tipo omologato per l’impiego di gas naturale compresso (GNC) nel suo sistema di propulsione; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 2, in vigore dal 9 ottobre 2014 (Add.109 Rev.3 Emend.1. Regolamento Regolamento UNECE n. 111, del 28 dicembre 2000, sulle condizioni unitarie UNECE per l’omologazione dei veicoli-cisterna delle classi N e O per quanto concerne n. 11173 la sicurezza al travaso; modificata dal complemento 1, in vigore dal 4 aprile

2005 (Add.110 Emend.1).

Regolamento Regolamento UNECE n. 112, del 21 settembre 2001, sulle condizioni unitarie UNECE per l’omologazione dei proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio n. 11274 di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, i fasci muniti di lampade a incandescenza e/o di moduli a diodo luminoso (LED); modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 4, in vigore dal 15 luglio 2013 (Add.111 Rev.3 Emend.1. Regolamento Regolamento UNECE n. 113, del 21 settembre 2001, sulle condizioni unitarie UNECE per l’omologazione di proiettori per veicoli a motore che emetto un fascio n. 11375 anabbagliante simmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, i fasci muniti di lampade a incandescenza, di sorgenti scarica di gas o di moduli LED; modifi- cata da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 3, in vigore dal 9 ottobre 2014 (Add.112 Rev.3 Emend.2. Regolamento Regolamento UNECE n. 114, del 1° febbraio 2003, sulle condizioni unitarie per UNECE l’omologazione: n. 11476 I di un modulo airbag per un sistema airbag di ricambio; II di un volante di ricambio munito di modulo airbag di tipo omologato; III di un sistema airbag di ricambio che non è alloggiato nel volante di ricam- bio; (Add.113). Regolamento Regolamento UNECE n. 115, del 30 ottobre 2003, sulle condizioni unitarie per UNECE l’omologazione: n. 11577 I di sistemi speciali di adattamento per gas di petrolio liquefatto (GPL) da impiegare nel sistema di propulsione dei veicoli a motore; II di sistemi speciali di adattamento per gas naturale compresso (GNC) da impiegare nel sistema di propulsione dei veicoli a motore; modificata da ultimo dal complemento 6, in vigore dal 10 giugno 2014 (Add.114 Rev.1 Emend.1.

71 RU 2005 3765 72 RU 2005 3765 73 RU 2005 3765 74 RU 2005 3765 75 RU 2005 3765 76 RU 2005 3765 77 RU 2005 3765

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Regolamento Titolo del regolamento con complementi UNECE

Regolamento Regolamento UNECE n. 116, del 6 aprile 2005, sulle condizioni tecniche UNECE unitarie concernenti la protezione dei veicoli a motore contro un impiego non n. 11678 autorizzato; modificata da ultimo dal complemento 4, in vigore dal 15 luglio

2013 (Add.115 Emend.4).

Regolamento Regolamento UNECE n. 117, del 6 aprile 2005, sulle condizioni unitarie per UNECE l’omologazione degli pneumatici per quanto concerne le emissioni sonore n. 11779 prodotte dal rotolamento e/o l’aderenza sul bagnato e/o la resistenza al rotola- mento; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 02, complemento 6, in vigore dal 9 ottobre 2014 (Add.116 Rev.3 Emend.2. Regolamento Regolamento UNECE n. 118, del 6 aprile 2005, sulle condizioni unitarie UNECE relative al comportamento alla combustione e/o l’impermeabilità al carburante n. 11880 e lubrificante dei materiali usati per l’allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 02, comple- mento 1, in vigore dal 3 novembre 2013 (Add.117 Rev.1 Emend.1. Regolamento Regolamento UNECE n. 119, del 6 aprile 2005, sulle condizioni unitarie per UNECE l’omologazione dei fari di svolta per veicoli a motore; modificata da ultimo n. 11981 dalla serie d’emendamento 01, complemento 3, in vigore dal 3 novembre 2013 (Add.118 Rev.1 Emend.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 120, del 6 aprile 2005, sulle condizioni unitarie per UNECE l’omologazione di motori a combustione interna per trattori agricoli e forestali n. 12082 nonché per macchine mobili non stradali per quanto concerne la misurazione della potenza effettiva, della coppia effettiva e del consumo specifico di carbu- rante; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 01, in vigore dal 26 luglio 2012 (Add.119 Rev.1. Regolamento Regolamento UNECE n. 121, del 18 gennaio 2006, sulle prescrizioni unitarie UNECE relative all’omologazione dei veicoli e concernenti la sistemazione e n. 12183 l’identificazione dei comandi manuali, spie e indicatori; modificata da ultimo dal complemento 8, in vigore dal 15 luglio 2013 (Add.120 Rev.1 Emend.4). Regolamento Regolamento UNECE n. 122, del 18 gennaio 2006, sulle prescrizioni unitarie UNECE relative all’omologazione dei veicoli delle classi M, N e O dotati di dispositivi n. 12284 di riscaldamento; modificata da ultimo dal complemento 3, in vigore dal 26 luglio 2012 (Add.121 Emend.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 123, del 2 febbraio 2007, sulle condizioni uniformi UNECE per l’omologazione di sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per autoveico- n. 12385 li; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 6, in vigore dal 9 ottobre 2014 (Add.122 Rev.2 Emend.2. Regolamento Regolamento UNECE n. 124, del 2 febbraio 2007, sulle condizioni uniformi UNECE per l’omologazione di ruote per autovetture e loro rimorchi; modificata dal n. 12486 complemento 1, in vigore dal 30 gennaio 2011 (Add.123 Emend.1.

78 RU 2011 891 79 RU 2011 891 80 RU 2011 891 81 RU 2011 891 82 RU 2011 891 83 RU 2011 891 84 RU 2011 891 85 RU 2011 891 86 RU 2011 891

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Regolamento Titolo del regolamento con complementi UNECE

Regolamento Regolamento UNECE n. 125, del 9 novembre 2007, sulle condizioni uniformi UNECE per l’omologazione di veicoli a motore per quanto concerne il campo visivo n. 12587 anteriore del conducente; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 01, in vigore dal 15 luglio 2013 (Add.124 Rev.2. Regolamento Regolamento UNECE n. 126, del 9 novembre 2007, sulle condizioni uniformi UNECE per l’omologazione di sistemi di separazione installabili per la protezione dei n. 12688 passeggeri da spostamenti di bagagli (Add.125). Regolamento Regolamento UNECE n. 127, del 17 novembre 2012, sulle condizioni uniformi UNECE per l’omologazione di veicoli a motore in relazione alla loro prestazione n. 12789 riguardo alla sicurezza dei pedoni; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 01, in vigore dal 22 gennaio 2015 (Add.126 Rev.1. Regolamento Regolamento UNECE n. 128, del 17 novembre 2012, sulle condizioni uniformi UNECE per l’omologazione di sorgenti luminose LED da utilizzare nelle unità di n. 12890 illuminazione omologati dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; modificata dal complemento 2, in vigore dal 10 giugno 2014 (Add.127 Emend.2. Regolamento Regolamento UNECE n. 129, del 9 luglio 2013, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione dei sistemi di ritenuta per fanciulli ulteriormente sviluppato n. 12991 (ECRS); modificata da ultimo dal complemento 3, in vigore dal 9 ottobre 2014 (Add.128 Emend.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 130, del 9 luglio 2013, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione di veicoli a motore per quanto concerne il sistema d’avviso di n. 13092 deviazione dalla corsia (LDWS) (Add.129). Regolamento Regolamento UNECE n. 131, del 9 luglio 2013, sulle condizioni uniformi per UNECE l’omologazione di veicoli a motore per quanto concerne il dispositivo avanzato n. 13193 di frenata d’emergenza (AEBS); modificata da ultimo dalla serie d’emen- damento 01, complemento 1, in vigore dal 13 febbraio 2014 (Add.130 Rev.1. Regolamento Regolamento UNECE n. 132, del 17 giugno 2014, sulle condizioni uniformi UNECE per l’omologazione dei dispositivi retrofit di controllo delle emissioni (REC) n. 13294 per veicoli commerciali pesanti, trattori agricoli e forestali e macchine mobili non stradali, equipaggiato di motori ad accensione a compressione; modificata dalla serie d’emendamento 01, in vigore dal 22 gennaio 2015 (Add.131 Rev.1. Regolamento Regolamento UNECE n. 133, del 17 giugno 2014, sulle condizioni uniformi UNECE per l’omologazione di veicoli a motore per quanto concerne loro riutilizzabi- n. 13395 lità, riciclabilità e recuperabilità (Add.132).

87 RU 2011 891 88 RU 2011 891 89 RU 2014 2611 90 RU 2014 2611 91 RU 2014 2611 92 RU 2014 2611 93 RU 2014 2611 94 RU 2014 2611 95 RU 2014 2611

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13 Codici standard dell’OCSE

Codice Titolo OCSE n.

Codici standard dell’OCSE conformemente all’allegato 1 della decisione del febbraio 2012 del consiglio dell’OCSE. Codice 3 Prove ufficiali delle strutture di protezione montate sulle trattrici agricole e forestali (prova dinamica delle punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza). Codice 4 Prove ufficiali delle strutture di protezione montate sulle trattrici agricole e forestali (prova statica delle punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza). Codice 5 Prove ufficiali della misura della rumorosità all’altezza dell’orecchio del conducente delle trattrici agricole e forestali. Codice 6 Prove ufficiali delle strutture di protezione montate anteriormente sulle trattrici agricole e forestali a ruote a carreggiata stretta. Codice 7 Prove ufficiali delle strutture di protezione montate posteriormente sulle trattrici agricole e forestali a ruote a carreggiata stretta. Codice 8 Prove ufficiali delle strutture di protezione montate sulle trattrici agricole e forestali a cingoli. Codice 10 Prove ufficiali delle strutture di protezione contro la caduta di oggetti montate sulle trattrici agricole e forestali.

14 Norme EN

Norma EN n. Titolo

EN 3 Estintori d’incendio portatili; agente antincendio, protezione dell’ambiente, proprietà, requisiti di prestazione e prove, edizioni EN-3-7:2004 + A1:2007, EN-3-8:2006 e EN3-10:2009. EN 12640 Sicurezza del carico sui veicoli stradali – Punti di ancoraggio sui veicoli commerciali per il trasporto di merci – Requisiti minimi e prove, edizio- ne EN 12640:2001. EN 60034 Macchine elettriche rotanti per veicoli ferroviari e stradali, edizione EN 60034- 1:2010.

15 Norme DIN

Norma DIN n. Titolo

DIN 13164 Kit di pronto soccorso, contenuto – Materiale di pronto soccorso, edizione gennaio 1998.

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2 Autoveicoli di lavoro e motori di lavoro

21 Normativa UE

Atto legislativo Titolo e data di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti modificativi con date di base UE di pubblicazione

Direttiva Direttiva 97/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 97/68/CE 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali, GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2012/46/UE, GU L 353 del 21.12.2012, pag. 80.

22 Regolamenti UNECE

Regolamento Titolo del regolamento con complementi UNECE

Regolamento Regolamento UNECE n. 96, del 15 dicembre 1995, sulle condizioni unitarie UNECE per l’omologazione di motori ad accensione per compressione destinati ai n. 96 trattori agricoli e forestali e su macchine mobili non stradali, per quanto con- cerne le emissioni di agenti inquinanti provenienti dal motore; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 04, in vigore dal 13 febbraio 2014 (Add.95 Rev.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 120, del 6 aprile 2005, sulle condizioni unitarie per UNECE l’omologazione di motori a combustione interna per trattori agricoli e forestali n. 12096 nonché per macchine mobili non stradali per quanto concerne la misurazione della potenza effettiva, della coppia effettiva e del consumo specifico di carbu- rante; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 01, in vigore dal 26 luglio 2012 (Add.119 Rev.1.

3 Ciclomotori

31 Regolamenti UNECE

Regolamento Titolo del regolamento con complementi UNECE

Regolamento Regolamento UNECE n. 22, del 1° giugno 1972, sulle condizioni uniformi per UNECE- l’omologazione dei caschi di protezione e delle loro visiere per conducenti e n. 2297 passeggeri di motocicli e ciclomotori; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 05, complemento 2, in vigore dal 26 luglio 2012 (Add.21 Rev.4 Emend.1.

96 RU 2011 891 97 RU 2005 3765

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Regolamento Titolo del regolamento con complementi UNECE

Regolamento Regolamento UNECE n. 50, del 1° giugno 1982, sulle condizioni uniformi per UNECE- l’omologazione delle luci di posizione anteriori, delle luci di posizione poste- n. 5098 riori, delle luci di arresto, degli indicatori di direzione e dei dispositivi di illu- minazione della targa d’immatricolazione posteriore per i veicoli della clas- se L; modificata da ultimo dal complemento 16, in vigore dal 15 luglio 2013 (Add.49 Rev.3). Regolamento Regolamento UNECE n. 56, del 15 giugno 1983, sulle condizioni uniformi per UNECE- l’omologazione dei proiettori per ciclomotori e veicoli assimilabili; modificata n. 5699 da ultimo dalla serie d’emendamento 01, in vigore dal 12 settembre 2001 (Add.55 Rev.1 Emend.2. Regolamento Regolamento UNECE n. 60, del 1° luglio 1984, sulle condizioni uniformi per UNECE- l’omologazione dei motocicli e dei ciclomotori (a due ruote) per quanto con- n. 60 cerne i comandi azionati dal conducente, compresa l’identificazione dei co- mandi, luci-spia e indicatori; modificata da ultimo dal complemento 4, in vigore dal 3 novembre 2013 (Add.59 Rev.1. Regolamento Regolamento UNECE n. 62, del 1° settembre 1984, sulle condizioni uniformi UNECE- per l’omologazione dei veicoli a motore con volante per quanto concerne la n. 62 loro protezione contro un impiego non autorizzato; modificata da ultimo dal complemento 2, in vigore dal 10 ottobre 2006 (Add.61 Emend.2. Regolamento Regolamento UNECE n. 74, del 15 giugno 1988, sulle condizioni unitarie per UNECE- l’omologazione dei ciclomotori per quanto concerne l’installazione dei disposi- n. 74 tivi d’illuminazione e di segnalazione luminosa; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 8, in vigore dal 9 ottobre 2014 (Add.73 Rev.2 Emend.2. Regolamento Regolamento UNECE n. 76, del 1° luglio 1988, sulle condizioni unitarie per UNECE- l’omologazione dei proiettori a luce anabbagliante e di profondità per ciclomo- n. 76100 tori; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 01, in vigore dal 12 settembre 2001 (Add.75 Emend.1. Regolamento Regolamento UNECE n. 82, del 17 marzo 1989, sulle condizioni uniformi per UNECE- l’omologazione dei proiettori per ciclomotori equipaggiati di lampade alogene n. 82101 (lampade HS2; modificata dalla serie d’emendamento 01, in vigore dal 12 settembre 2001 (Add.81 Emend.1. Regolamento Regolamento UNECE n. 88, del 10 aprile 1991, sulle condizioni uniformi per UNECE- l’omologazione degli pneumatici retroriflettenti per veicoli a due ruote; modi- n. 88102 ficata da ultimo dal complemento 1, in vigore dal 18 giugno 2007 (Add.87 Emend.1. Regolamento Regolamento UNECE n. 113, del 21 settembre 2001, sulle condizioni unitarie UNECE- per l’omologazione di proiettori per veicoli a motore che emetto un fascio n. 113103 anabbagliante simmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, i fasci muniti di lampade a incandescenza, di sorgenti scarica di gas o di moduli LED; modifi- cata da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 3, in vigore dal 9 ottobre 2014 (Add.112 Rev.3 Emend.2.

98 RU 2005 3765 99 RU 2005 3765 100 RU 2005 3765 101 RU 2005 3765 102 RU 2005 3765 103 RU 2005 3765

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Allegato 5 (art. 50 cpv. 2, 52 cpv. 5, 177 cpv. 3)

Misurazione del fumo, dei gas di scarico e dell’evaporazione

N. 211c

21 Procedimento e valori limite

211c I motori ad accensione per compressione di autocarri con un peso totale massimo di 7,50 t e una velocità massima di 45 km/h è sufficiente che siano conformi ai requisiti della direttiva 97/68/CE. In questo caso devono essere muniti di un filtro antiparticolato conforme alla OIAt104 o di un sistema equivalente in termini di emissioni.

104 RS 814.318.142.1

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Allegato 7 (art. 103 cpv. 3, 126 cpv. 2, 127 cpv. 5 lett. b, 145 cpv. 2, 147 cpv. 3,

149 cpv. 2, 153 cpv. 2, 157 cpv. 3, 163 cpv. 2, 169, 174 cpv. 2,

178 cpv. 5, 179 cpv. 6, 189 cpv. 3, 199 cpv. 2, 201 cpv. 2, 214 cpv. 4)

Freni Procedura di controllo e prescrizioni concernenti l’efficacia

N. 11 e 17

11 Requisiti generali

L’efficacia prescritta per il dispositivo di frenatura si riferisce alla distanza di frenata, alla decelerazione totale media (per i veicoli delle classi M e N nonché per i motoveicoli, i quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore e i tricicli a motore) oppure alla decelerazione media (per i trattori agricoli). È determinata durante il controllo mediante misurazione della distanza di frenata in funzione della velocità iniziale del veicolo, della decelerazione totale media o della decelerazione media. All’inizio del controllo gli pneumatici devono essere freddi. L’efficacia di frenatura prescritta deve essere ottenuta senza che le ruote si blocchino, senza che il veicolo abbandoni la traiettoria e senza vibrazioni indesiderate. La strada deve essere orizzontale. La distanza di frenata è la distanza percorsa dal veicolo tra il momento in cui il pedale del freno è azionato e quello in cui il veicolo si ferma; la velocità iniziale è la velocità al momento in cui è azionato il pedale del freno. La decelerazione totale media è la diminuzione media della velocità in m/s2 sul tratto percorso fra il momento in cui è esercitata la forza di frenata massima (alla fine del tempo di risposta) e quello in cui il veicolo si ferma. Contrariamente alla decelerazione totale media, la decelerazione media è calcolata considerando il momento in cui è azionato il dispositivo di frena- tura e quello dell’arresto del veicolo. Si tiene quindi conto del tempo di reazione e del tempo di risposta del dispositivo di frenatura.

17 Controllo dei veicoli con dispositivo di freni a inerzia

I veicoli equipaggiati con freni a inerzia devono essere oggetto di un con- trollo dinamico e di controllo del dispositivo a inerzia. L’efficacia di frena- tura si fonda sul numero 22.

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Allegato 8 (art. 67 cpv. 2)

Parti pericolose dei veicoli

N. 26

2 Parti necessarie o utili

Le parti necessarie o utili devono essere conformi ai requisiti seguenti:

26 È vietato applicare sul parabrezza parasole esterni. Sono eccettuati i para-

sole il cui bordo inferiore si trova a un’altezza di almeno 2,00 m; la visuale del conducente deve essere garantita.

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Allegato 10 (art. 73 cpv. 5, 78 cpv. 2, 110 cpv. 1 lett. b n. 4–6 e c nonché cpv. 3 lett. c,

148 cpv. 2, 178a cpv. 5, 179a cpv. 2 lett. d, 193 cpv. 1 lett. n–p,

216 cpv. 3, 217 cpv. 3)

Luci, indicatori di direzione e catarifrangenti

N. 12 nonché n. 51 schemi IV e V

12 Caratteristiche colorimetriche

Il colore della luce emessa o riflessa di dispositivi è stabilito nel regola- mento ECE n. 48. I colori delle luci blu e delle luci gialle di pericolo sono definiti nel regolamento ECE n. 65.

51 Autoveicoli

Schema IV Valido per i veicoli di qual- siasi lunghezza. Distanza tra gli indicatori di direzione lampeggianti laterali e la parte frontale del veicolo: 2,50 m al massimo

Schema V Valido soltanto per i veicoli con lunghezza fino a 6 m. Distanza tra gli indicatori di direzione lampeggianti laterali e la parte frontale del veicolo: 2,50 m al mas- simo. La superficie lumino- sa delle luci di ingombro laterali che lampeggiano insieme deve essere almeno di 12,5 cm2.

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