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AS 2015 4939

Ordinanza sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale, OAAF)

Ordinanza sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Ordinanza sull’assistenza amministrativa fiscale, OAAF)

Modifica dell’11 novembre 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 20 agosto 20141 sull’assistenza amministrativa fiscale è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 6 capoverso 2bis e 18 capoverso 3 della legge del 28 settembre 20122 sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF),

Art. 2a Spese 1 Sono considerate spese di importo eccezionale in particolare le spese riconducibili a domande che hanno causato un dispendio al di sopra della media, che erano parti- colarmente difficili da elaborare oppure urgenti.

2 Le spese si compongono:

a. dei costi diretti di personale; b. dei costi diretti di posti di lavoro; c. di un supplemento del 20 per cento sui costi diretti di personale a copertura dei costi generali; d. dei costi diretti di materiale e di esercizio; e. degli esborsi.

3 Gli esborsi si compongono:

a. dei costi di viaggio e di trasporto; b. dei costi per la consultazione di terzi. 4 Salvo disciplinamenti particolari della presente ordinanza, si applicano le disposi- zioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emolumenti.

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