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AS 2015 5335

Regolamento della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto

Regolamento della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto (R-COPA)

Modifica del 30 ottobre 2015 Approvata dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) il 2 dicembre 2015

La Commissione delle offerte pubbliche di acquisto ordina:

I Il regolamento del 21 agosto 20081 della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto è modificato come segue:

Ingresso visto l’articolo 126 capoverso 1 della legge del 19 giugno 20152 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi); vista l’ordinanza commissionale OPA del 21 agosto 20083 (O-COPA),

Art. 1, rubrica Scopo (art. 126 cpv. 1 LInFi)

Art. 2, rubrica Organi (art. 126 cpv. 1 LInFi, 54 segg. O-COPA)

Art. 3 cpv. 2

2 La Commissione plenaria svolge i seguenti compiti:

a. approva l’ordinanza e i regolamenti della Commissione e li sottopone all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) per appro- vazione (art. 126 cpv. 1 e 2, 131, 132 cpv. 3, 133 cpv. 2, 134 cpv. 5 LInFi); b. esercita il diritto di proposta nei confronti della FINMA per quanto riguarda l’emanazione o la modifica di disposizioni concernenti l’obbligo di presen- tare un’offerta (art. 135 cpv. 4 LInFi);

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c. approva a destinazione della FINMA il rapporto annuo sulla sua attività (art. 126 cpv. 4 LInFi); d. emana circolari, comunicazioni e pareri di portata generale (art. 65 cpv. 2 O-COPA); e. approva il preventivo (art. 11 cpv. 2); f. designa la società di revisione (art. 12 cpv. 1); g. approva il conto annuale (art. 12 cpv. 3); h. decide in merito alle questioni sottopostegli dalle delegazioni (art. 54 cpv. 4 O-COPA).

Art. 11, rubrica Preventivo (art. 126 cpv. 5 LInFi)

Art. 12, rubrica Conto annuale (art. 126 cpv. 5 LInFi)

Art. 13, rubrica Indennità dei membri (art. 126 cpv. 5 LInFi)

Art. 14, rubrica e cpv. 2 Finanziamento (art. 126 cpv. 5 LInFi)

2 La Commissione riscuote gli emolumenti previsti nell’articolo 126 capoverso 5

LInFi e negli articoli 114–116 dell’ordinanza del 25 novembre 20154 sull’infrastrut- tura finanziaria. Se gli emolumenti riscossi lo consentono, la Commissione esonera completamente o parzialmente SIX Swiss Exchange SA dal versamento degli anti- cipi trimestrali.

Art. 18, rubrica Incompatibilità (art. 126 cpv. 1 LInFi)

4 RS 958.11

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II Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

2 dicembre 2015 Commissione delle offerte pubbliche di acquisto: Il presidente, Luc Thévenoz

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