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AS 2015 541

Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto

Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)

Modifica dell’11 febbraio 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 22 ottobre 20081 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modi- ficata come segue:

Art. 2 cpv. 1, nota a piè di pagina 1 Le condizioni d’entrata per un soggiorno non superiore a 90 giorni o per un tran- sito sono rette dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 20062, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2015.

11 febbraio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 142.204 2 Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1051/2013, GU L 295 del 6.11.2013, pag. 1.

2015-0048 541

Entrata e rilascio del visto. O RU 2015

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